Art. 4-bis. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 16 SETTEMBRE 2008, N. 143, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 NOVEMBRE 2008, N. 181 ))
Versione
10 novembre 1991
10 novembre 1991
>
Versione
16 novembre 2008
16 novembre 2008
Commentari • 2
- 1. Decreto legge 143 del 2008Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 settembre 2008
[…] Il comma 2 dell'articolo 1 reca l'abrogazione dell'articolo 3, dei commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e dell'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (che disciplinano il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni) in conseguenza della nuova regolamentazione della materia da parte del decreto-legge. […]
Leggi di più… - 2. Sistema giudiziario: interventi urgenti in materia di sedi disagiateAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2008
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/09/2014, n. 9325Provvedimento: […] E sottolinea che siffatto ambito di efficacia (conseguente alla limitazione della sfera di operatività della norma, rimasta applicabile ai soli trasferimenti verso una sede non soltanto «accettata», ma «chiesta» dal magistrato) non è mutato neanche a seguito dell'abrogazione dell'art. 4-bis della citata legge n. 321 del 1991 (in virtù del quale «I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge […] non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute») ad opera del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2008, […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- trasferimenti dei magistrati·
- sospensione cautelare·
- legittimazione triennale·
- ammissibilità dei motivi aggiunti·
- trasferimenti d'ufficio·
- sede disagiata·
- art. 194 dell'ordinamento giudiziario·
- questione di legittimità costituzionale·
- art. 35 del d.l. n. 5 del 2012·
- punteggi aggiuntivi per trasferimento
- 2. Corte Cost., sentenza 17/12/2013, n. 314Provvedimento: […] A fronte di tale evoluzione normativa, il rimettente stesso osserva che, fin dall'approvazione della legge n. 356 del 1991, l'art. 194 dell'ordinamento giudiziario ha limitato la propria portata applicativa ai soli trasferimenti a domanda. E sottolinea che siffatto ambito di efficacia (conseguente alla limitazione della sfera di operatività della norma, rimasta applicabile ai soli trasferimenti verso una sede non soltanto «accettata», ma «chiesta» dal magistrato) non è mutato neanche a seguito dell'abrogazione dell'art.Leggi di più...
- trasferimenti o conferimenti di funzioni dei magistrati·
- obbligo di permanenza nella sede richiesta per almeno tre anni·
- ordinamento giudiziario·
- inammissibilità delle questioni.