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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 21/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6693/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. BONDARDO GIOVANNI come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. DOMENICONI OLIVIA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del 11/03/2025 le parti, con nota di deposito del 26/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
e in data 06.10.1974 e trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 CP_1
di Matrimonio del Comune di Verona, anno 1974, n. 195, Parte II, Serie A, mandando
al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le
ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
2. i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di contributo al proprio
mantenimento;
3. le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti, onerandosi
ciascuna parte del compenso del proprio legale;
4. darsi atto che i sigg.ri e dichiarano di prestare Parte_1 CP_1
acquiescenza alle condizioni sopra riportate e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione
dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con alle relative condizioni. CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio.
Che con nota di deposito del 29/01/2025 i procuratori delle parti, davano atto che le parti nelle more pagina 2 di 4 del procedimento avevano raggiunto un accordo.
Con ordinanza dep. il 14/02/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 11/03/2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con nota di deposito del 26/02/2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa ed in particolare dall'estratto dell'atto di matrimonio, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
26/02/2025 e richiamate all'udienza del 11/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
06/10/1974 tra e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 di stato civile del Comune di VERONA (anno 1974, n. 195, parte II, serie A), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 26/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6693/2024
avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso da
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. BONDARDO GIOVANNI come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. DOMENICONI OLIVIA come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4
All'udienza del 11/03/2025 le parti, con nota di deposito del 26/02/2025, hanno confermato le seguenti concordi
CONCLUSIONI
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
e in data 06.10.1974 e trascritto nel Registro degli Atti Parte_1 CP_1
di Matrimonio del Comune di Verona, anno 1974, n. 195, Parte II, Serie A, mandando
al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le
ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
2. i sigg.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 CP_1
autosufficienti e di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di contributo al proprio
mantenimento;
3. le spese del presente procedimento vengono compensate tra le parti, onerandosi
ciascuna parte del compenso del proprio legale;
4. darsi atto che i sigg.ri e dichiarano di prestare Parte_1 CP_1
acquiescenza alle condizioni sopra riportate e di rinunciare fin d'ora all'impugnazione
dell'emananda sentenza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con alle relative condizioni. CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e non si opponeva alla domanda di divorzio.
Che con nota di deposito del 29/01/2025 i procuratori delle parti, davano atto che le parti nelle more pagina 2 di 4 del procedimento avevano raggiunto un accordo.
Con ordinanza dep. il 14/02/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 11/03/2025 per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con nota di deposito del 26/02/2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe, dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di VERONA (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di causa ed in particolare dall'estratto dell'atto di matrimonio, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui alla nota di deposito del
26/02/2025 e richiamate all'udienza del 11/03/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in VERONA il
06/10/1974 tra e , regolarmente trascritto nei registri Parte_1 CP_1
pagina 3 di 4 di stato civile del Comune di VERONA (anno 1974, n. 195, parte II, serie A), prendendo atto delle condizioni di cui alla nota di deposito del 26/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 18/03/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4