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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1139/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. PISCAZZI FRANCESCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. SARTONI MARCO;
opposta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 7 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. all'atto di precetto notificatole in data 27.03.2024 da Controparte_1
fondato su un titolo costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del 17.10.2023 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi in accoglimento del ricorso sub R.G. n.3482/2023 notificato alla Sig.ra Pt_1
in data 22.11.2023, non opposto e dichiarato esecutivo in data 26.01.2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, sospendere il titolo esecutivo dedotto nell'atto di precetto e costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del 17.10.2023;
- accertare e dichiarare “la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato
22.11.2023 allegato alla relata di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1589/2023, depositato nel procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di
Brindisi R.G. 3482/2023, e per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, e/o inefficacia della notifica del predetto ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1589/2023 e la conseguente insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 479 c.p.c. ai fini dell'azione esecutiva”;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del precetto opposto in ragione della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o irregolarità della notificazione del preteso titolo esecutivo, nonché la inammissibilità e/o improponibilità dell'azione esecutiva ex adverso minacciata attraverso il precetto opposto, ed accertare per l'effetto l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 procedere all'esecuzione;
- condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo n.1589/2023 ed ha concluso che, di conseguenza, il precetto opposto sarebbe inficiato da nullità/inefficacia.
Infatti, sempre secondo l'opponente, “la eccepita inesistenza e/o nullità della notifica del titolo esecutivo rileva ai sensi dell'art. 479 cpc quale fatto che esclude la ammissibilità e proponibilità sia del precetto, sia della minacciata azione esecutiva, nella misura in cui determina la insussistenza del presupposto essenziale che la predetta norma impone ai fini della esecuzione, ossia la regolare notifica del titolo e del precetto”.
Ritualmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
evidenziando che i vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non potrebbero essere dedotti davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ed altresì che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto ai sensi dell'art.
645 c.p.c.”.
Nel merito, invece, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto de quo. La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti.
La domanda attorea è inammissibile.
In diritto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di opposizioni esecutive, secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza del 15.11.2019, n.29729).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la nullità del precetto per irregolarità formale della notifica del titolo esecutivo sul quale si fonda, costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del
17.10.2023.
Tuttavia, questa censura non attiene ad un profilo di inesistenza ma di nullità della notifica.
Inoltre, premesso che la notifica del decreto ingiuntivo risulta essersi perfezionata presso l'indirizzo di residenza della Sig.ra nelle mani di persona identificatasi come la stessa, il Pt_2 Pt_1 disconoscimento della firma espresso dall'opponente in questa sede non ha alcuna rilevanza attesa la natura fidefaciente della relata di notifica.
Pertanto, l'opponente non poteva limitarsi ad una mera contestazione, ma avrebbe dovuto proporre querela di falso anche in via incidentale nel presente giudizio.
In ogni caso, non è in contestazione la circostanza secondo la quale, come detto, l'atto risulta essere stato indirizzato e consegnato presso il luogo di residenza dell'odierna opponente e, dunque, non sarebbe sufficiente per ritenere inesistente la notifica la mera circostanza secondo la quale l'atto sarebbe stato ricevuto da persona diversa dal destinatario dovendosi comunque presumere che l'atto
è stato consegnato a persona che al momento della notifica si trovava presso il suddetto luogo di residenza.
Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi inammissibile la presente opposizione a precetto attraverso la quale è stata fatta valere in sede esecutiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto laddove, invece, lo strumento processuale preposto è quello dell'opposizione ordinaria di cui all'art. 645 c.p.c. ovvero dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese per il presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in €.1.701,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf. , C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 27.05.2025 con sentenza depositata in Cancelleria a norma dell'art.281-sexies, comma 3, c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1139/2024 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 7 maggio 2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. PISCAZZI FRANCESCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. SARTONI MARCO;
opposta
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 7 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha promosso opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. all'atto di precetto notificatole in data 27.03.2024 da Controparte_1
fondato su un titolo costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del 17.10.2023 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi in accoglimento del ricorso sub R.G. n.3482/2023 notificato alla Sig.ra Pt_1
in data 22.11.2023, non opposto e dichiarato esecutivo in data 26.01.2024, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare, sospendere il titolo esecutivo dedotto nell'atto di precetto e costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del 17.10.2023;
- accertare e dichiarare “la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento datato
22.11.2023 allegato alla relata di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1589/2023, depositato nel procedimento incardinato dinanzi al Giudice di Pace di
Brindisi R.G. 3482/2023, e per l'effetto, accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, e/o inefficacia della notifica del predetto ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo n. 1589/2023 e la conseguente insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 479 c.p.c. ai fini dell'azione esecutiva”;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del precetto opposto in ragione della inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o irregolarità della notificazione del preteso titolo esecutivo, nonché la inammissibilità e/o improponibilità dell'azione esecutiva ex adverso minacciata attraverso il precetto opposto, ed accertare per l'effetto l'inesistenza del diritto di di Controparte_1 procedere all'esecuzione;
- condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inesistenza e/o la nullità e/o l'irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo n.1589/2023 ed ha concluso che, di conseguenza, il precetto opposto sarebbe inficiato da nullità/inefficacia.
Infatti, sempre secondo l'opponente, “la eccepita inesistenza e/o nullità della notifica del titolo esecutivo rileva ai sensi dell'art. 479 cpc quale fatto che esclude la ammissibilità e proponibilità sia del precetto, sia della minacciata azione esecutiva, nella misura in cui determina la insussistenza del presupposto essenziale che la predetta norma impone ai fini della esecuzione, ossia la regolare notifica del titolo e del precetto”.
Ritualmente costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_1
evidenziando che i vizi della notificazione del decreto ingiuntivo non potrebbero essere dedotti davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo, ed altresì che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto ai sensi dell'art.
645 c.p.c.”.
Nel merito, invece, parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo sotteso all'atto di precetto de quo. La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti.
La domanda attorea è inammissibile.
In diritto occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di opposizioni esecutive, secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617
c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto
- ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio” (Cass. civ., Sez.
VI - 3, Ordinanza del 15.11.2019, n.29729).
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la nullità del precetto per irregolarità formale della notifica del titolo esecutivo sul quale si fonda, costituito dal decreto ingiuntivo n.1589/2023 del
17.10.2023.
Tuttavia, questa censura non attiene ad un profilo di inesistenza ma di nullità della notifica.
Inoltre, premesso che la notifica del decreto ingiuntivo risulta essersi perfezionata presso l'indirizzo di residenza della Sig.ra nelle mani di persona identificatasi come la stessa, il Pt_2 Pt_1 disconoscimento della firma espresso dall'opponente in questa sede non ha alcuna rilevanza attesa la natura fidefaciente della relata di notifica.
Pertanto, l'opponente non poteva limitarsi ad una mera contestazione, ma avrebbe dovuto proporre querela di falso anche in via incidentale nel presente giudizio.
In ogni caso, non è in contestazione la circostanza secondo la quale, come detto, l'atto risulta essere stato indirizzato e consegnato presso il luogo di residenza dell'odierna opponente e, dunque, non sarebbe sufficiente per ritenere inesistente la notifica la mera circostanza secondo la quale l'atto sarebbe stato ricevuto da persona diversa dal destinatario dovendosi comunque presumere che l'atto
è stato consegnato a persona che al momento della notifica si trovava presso il suddetto luogo di residenza.
Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi inammissibile la presente opposizione a precetto attraverso la quale è stata fatta valere in sede esecutiva la nullità della notifica del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto opposto laddove, invece, lo strumento processuale preposto è quello dell'opposizione ordinaria di cui all'art. 645 c.p.c. ovvero dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria Controparte_1
istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese per il presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in €.1.701,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf. , C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 27.05.2025 con sentenza depositata in Cancelleria a norma dell'art.281-sexies, comma 3, c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.