Articolo 7 della Legge 3 aprile 1980, n. 115
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 aprile 1980
Art. 7.
A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalita' contenute nell' articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 , salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che e' consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entrata in vigore il 6 aprile 1980