Art. 7.
A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalita' contenute nell' articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 , salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che e' consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi, aventi stabilimenti nei comuni che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, sentite le regioni interessate, si applicano le provvidenze contemplate dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalita' contenute nell' articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 , salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, che e' consentita entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.