Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. nata nel Comune di Getulina Stato di San Paolo in Brasile, il Controparte_1
26 Agosto 1939 res.te in Campinas, SP alla na rua CodiceFiscale_1
Maestro n.511 Cap 13092; Persona_1
2. nato nel Comune di Getulina Stato di San Paolo in Brasile Parte_1
il 31 Luglio 1965 , res.te in Campinas-SP alla na Rua CodiceFiscale_2
Maestro Luis De Tulio;
3. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il Controparte_2
12 Agosto 1960 res.te a Jundiai-SP rua Moises Abaid CodiceFiscale_3
n.181 Cap 13202-500,
4. nato a [...], Stato del Mato Grosso Do Sul Controparte_3
in Brasile il 13 Marzo 1987 C.F. res.te in Jundiai-SP alla Rua C.F._4
Moises Abaid 1 81 Cap 13202-500, per se stesso nonché quale genitore esercente la patria potestà sul minore nato a [...] Persona_2
in Brasile il 17 Novembre 2019 C.F. , res.te presso i genitori;
C.F._5
5. nascita a Sorriso Stato del Mato Grosso in Brasile Controparte_4
il 03 Giugno 1992 C.F. , res.te in Jundiai-SP alla Rua Alessandro C.F._6
di Berardo n.1900 Cap 13212-448, per se stesso nonché quale genitore esercente la patria potestà sul figlio minore nato a [...] Persona_3
Stato di San Paolo in Brasile il 31 Ottobre 2022, C.F. , res.te C.F._7
presso i genitori,
6. nata a Sorriso Stato del Mato Grosso in [...] il Controparte_5
14 Aprile 1994, C.F. , res.te in Jundiai-SP alla Avenida Paulo C.F._8
Prado n. 281, Cap 13202-690, per se stessa nonché quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia nata aq Jundiai Stato di San Persona_4
Paolo in Brasile il 06 Dicembre 2023, C.F. , res.te presso i C.F._9
genitori;
7. nata a Campo Grande Stato del Mato Grosso do Sul in [...] Persona_5
il 04 Agosto 1984, C.F. res.te Jundiai-SP alla Rua Moises Abaid C.F._10
n.181 Cap 13202-500, per se stessa nonché quale genitore esercente la patria potestà sulla minore nata a Santa Cruz De La Sierra in [...] il Persona_6
23 Febbraio 2019, C.F , res.te presso i genitori, C.F._11
8. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il 11 Controparte_6
Settembre 1949, C.F. res.te in San Paolo alla rua Caramuru n. C.F._12
1438 Cap , P.IVA_1
9. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il [...], Controparte_7
C.F. , res.te in San Paolo alla rua Caramuru n. 1438, Cap C.F._13 P.IVA_2
,
[...]
10. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il Controparte_8
25 Ottobre 1965, C.F. , res.te a Campinas -SP alla rua Dr. Nelson C.F._14
Noronha Gustavo Filho, n 190 Cap 13092-526,
11. nata a San Paolo Stato di San Paolo in [...] il 26 Controparte_9
Ottobre 2001, C.F. res.te in Campinas-Sp alla rua Dr. Nelson C.F._15
Noronha Gustavo Filho, n 190 Cap 13092-526,
12. nata a San Paolo Stato di San Paolo in [...] il 29 Persona_7
Gennaio 1999, C.F. , res.te in rua Dr. Nelson Noronha Gustavo C.F._16
Filho, n 190 Cap 13092-526,
13. nato a [...]è Do Rio Preto Stato di San Paolo in Brasile il 12 Controparte_10
Ottobre 1983, C.F. , res.te a Getulina -SP alla Praca Nove de C.F._17
Julho n.72, Cap 16450-009,
14. nata a San Paolo Stato di San Paolo in [...] il [...] CP_11
C.F. ivi res.te alla Avenida Coronel RE Fagundes n C.F._18
1588 Cap 02306-002, 15. nato a San Paolo Stato di San Paolo in [...] il 08 Controparte_12
Febbraio 2005, C.F. ivi res.te Avenida Coronel RE C.F._19
Fagundes n 1588 Cap 02306-002,
16. nata a San Paolo Stato di San Paolo in [...] il 06 Ottobre Parte_2
1965, , res.te in Atibaia-SP alla Rua Dos Jasmins n.580Cap CodiceFiscale_20
12949-010,
17. nato a San Paolo Stato di San Paolo in [...] Controparte_13
il 09 Luglio 1988, C.F. , ivi res.te alla Rua Antonio Flaquer C.F._21
n.269 Cap 02344-070,
18. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il 04 Controparte_14
Maggio 1948 C.F. es.te in Maringa-PR alla Rua Princesa Isabel C.F._22
n.679 Cap 87014-090;
19. nata a [...]à in Brasile Controparte_15
il 26 Luglio 1971, C.F. ivi res.te alla Rua Luiz De Camoes n. C.F._23
186, Cap , per se stessa nonché quale genitore esercente la patria potestà sui P.IVA_3
figli minori nata a [...]-PR in Brasile il 28 Aprile 2008 Persona_8
C.F. e di nata a [...]-PR in C.F._24 Persona_9
Brasile il 15 Agosto 2011, C.F. res.ti presso i genitori, C.F._25
20. nato a [...]à in Brasile il 11Giugno Controparte_16
1972, C.F. ivi res.te alla rua Princesa Izabel n. 683, Cap 87023- C.F._26
470, per se stesso nonché quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori nato a [...] -PR in Brasile il 11 Persona_10
Dicembre 2010 C.F. , e di C.F._27 Parte_3
nata a [...]-PR in Brasile il 31 dicembre 2018, C.F.
[...]
entrambi res.ti presso i genitori;
C.F._28
21. nata a Getulina Stato di San Paolo in [...] il [...], CP_17
C.F. , res.te a Curitiba-PR alla Rua Capitao Souza Franco C.F._29
n.870, Cap , P.IVA_4
22. nato a [...]à in Brasile il 19 Aprile Controparte_18
1981, e res.te alla Rua Aldo Pinheiro n.90, cap 82130-230 CodiceFiscale_30
per se stresso nonché quale genitore esercente la patria potestà sul minore
[...] [...] l Paranà in Brasile il 05 Marzo del 2020 Persona_11
C.F. res.te presso i genitori;
C.F._31
23. nata a [...]à il 04 Settembre 2006 Controparte_19
C.F. res.te in Curitiba alla Rua Aldo Pinheiro n.90 Cap 82130- C.F._32
230,
24. la sig.ra nata a [...]à in Brasile il 28 Parte_4
Maggio 1987C.F. , res.te in Curitiba-PR alla rua Professor C.F._33
Guido Straube n.506, per se stessa nonché quale genitore esercente la patria potestà sul minore nato a [...]à in Brasile il Persona_12
22 Luglio 2020, C.F. , res.te presso i genitori;
C.F._34
25. la sig.ra nata a [...], Stato di San Paolo in Parte_5
Brasile il 09 Agosto 1975, C.F. ivi res.te alla Rua Do Imperator C.F._35
n.161 Cap , P.IVA_5
rappresentati e difesi dall'avv. DI PALMA BENIAMINO , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_20
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_20
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il giorno 10 del mese di Marzo dell'anno 1878 nel Persona_13
Comune di Oderzo provincia di Treviso successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 – Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_20
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati nel ricorso (cfr. certificato di nascita doc.1 ). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
nasceva il giorno 10 del mese di Marzo dell'anno 1878 nel Comune di Oderzo Persona_13
provincia di Treviso, emigrava nelle Americhe e precisamente in Brasile dove, dopo trentadue anni due convivenza, contraeva matrimonio con nell'anno 1934, giorno 20 Persona_14 mese di Giugno, così come riportato in atti. (…) dalla loro unione nascevano nel comune di
Taquaritinga Stato di San Paolo il giorno 09 del mese di Febbraio dell'anno 1913 come dichiarato in atti due gemelli di nome e , successivamente nasceva Per_15 Per_16
il giorno 25 del mese di Ottobre dell'anno 1917 un altro bimbo di nome , e Persona_17
nasceva il giorno 27 Gennaio 1924 un altro bimbo di nome . Persona_18
RAMO Per_15
che contraeva matrimonio con la sig.ra il mese di Ottobre Per_15 Controparte_21
giorno 11 dell'anno 1937. Dalla loro unione nascevano cinque bimbi: di nome il CP_1
26 Agosto 1939, odierna istante, il 23 Dicembre 1944, Parte_6 CP_6
il 11 Settembre 1949, odierna istante, il 23 Giugno 1953, e
[...] Persona_19 [...]
nata il [...], odierna istante, CP_7
Per quanto riguarda la sig.ra contraeva matrimonio il giorno 18 del mese di Parte_7
Luglio anno 1959 con il sig. , aggiungendo il cognome al Controparte_22 CP_1
suo e passandosi a chiamare , a seguito della loro unione diventavano Controparte_1
genitori di due bimbi, di nome 1) nato il [...] e di 2) Parte_1
nata il [...], odierni istanti. Controparte_2
contraeva primo matrimonio in data 12 Dicembre 2008 con la sig.ra Parte_1
, dalla quale divorziava e successivamente in data 13 Aprile 2024 Parte_8
contraeva secondo matrimonio con la sig.ra . Parte_9 Controparte_2
contraeva matrimonio in data 11 Febbraio 1984 con il sig. , Persona_20
aggiungendo il cognome al suo e passandosi a chiamare CP_2 Controparte_2
. Dalla loro unione nascevano i figli il 04 Agosto 1984;
[...] Persona_5
nato il [...]; Controparte_3 Controparte_4
nata il [...] e nata il [...], odierni ricorrenti. Controparte_5
a seguito di relazione con , diventava Persona_5 Persona_21
madre di nato il [...], minore per il quale entrambi i Persona_6
genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio. a CP_3 CP_3
seguito di relazione sentimentale con la sig.ra diventava Parte_10
padre di nato il [...], minore per il quale Persona_2
entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio. Controparte_4
contraeva a sua volta matrimonio in data 25 Luglio 2018 con il sig.
[...] [...]
passandosi a chiamare , dalla loro Parte_11 Controparte_4 unione diventava madre di nato il [...], Persona_3
minore per il quale entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio.
[...]
a seguito di matrimonio celebrato il 19 Ottobre 2020 con il sig. CP_5 Parte_12
, aggiungeva il cognome al suo e diventava madre di una
[...] CP_5
bimba di nome nata il [...], minore per la quale Persona_4
entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio.
Per quanto riguarda , contraeva matrimonio in data 11 Maggio 1968 Parte_6
con la sig.ra , e a seguito della loro unione diventavano genitori Parte_13
di una bimba di nome nata il [...], odierna Controparte_8
ricorrente, la quale a sua volta contraeva matrimonio in data 07 Marzo 1998 con il sig.
[...]
, a seguito della loro unione diventavano genitori di due bimbe Persona_22
di nome nata il [...] e di Persona_7 Controparte_9
, odierne ricorrenti.
[...]
Per quanto riguarda , contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_14 Persona_23
in data 21 Aprile 1979 e dalla loro unione diventava genitore di un bimbo di nome
[...]
nato il [...] CP_10
Per quanto riguarda in data 16 Aprile 1980 contraeva Controparte_6
matrimonio con il sig. Controparte_23
Per quanto riguarda , contraeva matrimonio con il sig. Controparte_7 Persona_24
in data 11 Dicembre 1991 dal quale divorziava il 03 Marzo 1999.
[...]
Persona_25
a seguito di matrimonio con la sig. celebrato il 21
[...] Parte_15
Gennaio 1937, diventava padre di due bimbe di nome nata il [...] e Persona_26
di nata il [...]. Controparte_14
Per quanto riguarda contraeva matrimonio con il sig. in Persona_26 Controparte_24
data 15 Ottobre 1960, passandosi a chiamare , dalla loro unione Controparte_25
diventava madre di due bimbe di nome nata il [...] e di Parte_2
nata il [...], odierne ricorrenti. CP_11 Parte_2
contraeva matrimonio con in data 02 Maggio 1987, dal quale si Persona_27
separava 18 Febbraio 1993. Dalla loro unione diventava madre di Controparte_13
nato il [...]. a seguito di relazione con il sig.
[...] CP_11 diventava madre di nato il 08 Persona_28 Controparte_12
Febbraio 2005, odierno ricorrente.
Per quanto riguarda , contraeva matrimonio con il sig. Controparte_14 [...]
in data 29 Maggio 1969, dalla loro unione diventavano genitori di due Controparte_26
bimbi di nome nata il [...] e di Controparte_15 Controparte_16
nato il [...]. a sua volta
[...] Controparte_15
contraeva matrimonio con il sig. il passandosi a chiamare Controparte_27 [...]
, dalla loro unione diventavano genitori di due bimbe di nome Controparte_15
nata il [...] e di nata il 15 Persona_8 Persona_9
Agosto 2011, minori per le quali entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_16 [...]
in data 23 Settembre 2006, dalla loro unione diventava Parte_16
genitore di due bimbi di nome nato il 11 Dicembre Persona_29
2010 e di nata il [...], minori per Parte_3 CP_15
i quali entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio.
Controparte_28
contraeva matrimonio in data 17 Febbraio 1951, con la sig.ra
[...] [...]
, dalla loro unione diventava padre di una bimba di nome CP_29 Persona_30
nata il [...], odierna ricorrente, la quale a sua volta contraeva primo matrimonio in data 30 Gennaio 1976 con il sig. dal quale divorziava in data Persona_31
08 Novembre 2002. Dalla loro unione diventava madre di due bimbi di nome CP_18
nato il [...] e di nata il [...], odierni
[...] Parte_4
ricorrenti. contraeva matrimonio con la sig.ra Controparte_18 Parte_17
in data 06 Febbraio 2010, dalla loro unione diventava padre di due
[...]
bimbi, nata il [...] ( nata prima del matrimonio) e Persona_32
di nato il [...], minore per il quale entrambi i genitori Persona_33
hanno firmato la procura per il presente giudizio. a seguito di Parte_4
relazione sentimentale con il sig. diventava madre di un Controparte_30
bimbo di nome nato il [...], minore per il quale Persona_34
entrambi i genitori hanno firmato la procura per il presente giudizio.
Parte_18 [...] atrimonio con il sig.
[...] Parte_18 CP_31
in data 18 Luglio 1973, dalla loro unione diventava madre di una bimba, odierna
[...]
ricorrente di nome nata il [...].” Parte_5
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. Da n. 1 a n. 44 del fascicolo telematico).
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani.Si tratta in particolare dei passaggi per linea femminile dovuto al matrimonio di il giorno 18 del mese di Luglio anno Parte_7
1959 con il sig. , di quello di con Controparte_22 Persona_26 Controparte_24
in data 15 Ottobre 1960, e di quello di in data 30 Gennaio 1976 con il sig. Persona_30
, e infine di quello di Persona_31 CP_6 Parte_18
con il sig. in data 18 Luglio 1973. Controparte_31
Tali passaggi non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 142/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_20
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 10/06/2025
Il Giudice Dott. Mauro Brambullo