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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/04/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1941/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to COLLEDAN STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NA di NZ (TV)
il 05/06/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con decreto di omologa Cron. n. 12373/2014 – R.G.
4920/2014 – Tribunale Ordinario di Treviso;
con il seguente figlio: , nato a [...] Persona_1
1 (TV) il 04/04/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè per parte ricorrente: “di non volersi riconciliare con il sig.
e si riporta al ricorso e alle note scritte del 17.02.2025 Controparte_1
chiedendo la pronuncia, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile
[...] Controparte_1
competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
per parte resistente: “L'Avv.to Colledan si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e richiesto con comparsa di costituzione e risposta datata
04.12.2024 e con note di trattazione scritta datate 12.02.2025, insistendo affinché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Controparte_1 Parte_1
data 03.06.2000 presso la Chiesa di Santa Maria di Brische di NA di
NZ (TV), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 5,
parte II, Serie A, Anno 2000 e nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valberga (TO) al n. 1, Parte II B, Anno 2000, ordinando all'ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA di NZ (TV) il 05/06/2000 con CP_1
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione consensuale omologata con decreto Cron. n. 12373/2014 –
R.G. 4920/2014 – Tribunale Ordinario di Treviso;
che dalla loro unione era
2 nato il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autonomo, e Per_1
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento in data 04/12/2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto di data 08/02/2025 vista l'adesione del convenuto espressa nella sua comparsa di costituzione e riposta, il Giudice relatore ha disposto che l'udienza del giorno 17/02/2025 fosse sostituita dallo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e le conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, tenutasi appunto mediante trattazione scritta, con ordinanza il Giudice relatore ha osservato che non risultava allegata in atti la dichiarazione di parte ricorrente di non volersi riconciliare,
come previsto nel decreto di data 08/02/2024 e, pertanto, ha rinviato la causa al
07/03/2025.
All'udienza del 07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 12373/2014 – R.G. 4920/2014 – Tribunale Ordinario
di Treviso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
3 deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in NA di NZ (TV) in Parte_1 Controparte_1
data 05/06/2000;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDUNA DI EN
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 5, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1941/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ZECCHIN ANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to COLLEDAN STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in NA di NZ (TV)
il 05/06/2000, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati consensualmente con decreto di omologa Cron. n. 12373/2014 – R.G.
4920/2014 – Tribunale Ordinario di Treviso;
con il seguente figlio: , nato a [...] Persona_1
1 (TV) il 04/04/2001, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè per parte ricorrente: “di non volersi riconciliare con il sig.
e si riporta al ricorso e alle note scritte del 17.02.2025 Controparte_1
chiedendo la pronuncia, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra Parte_1
e il sig. ordinando all'ufficiale di Stato Civile
[...] Controparte_1
competente di procedere all'annotazione della sentenza”;
per parte resistente: “L'Avv.to Colledan si riporta integralmente a tutto quanto dedotto e richiesto con comparsa di costituzione e risposta datata
04.12.2024 e con note di trattazione scritta datate 12.02.2025, insistendo affinché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor e la signora in Controparte_1 Parte_1
data 03.06.2000 presso la Chiesa di Santa Maria di Brische di NA di
NZ (TV), trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 5,
parte II, Serie A, Anno 2000 e nei registri dello Stato Civile del Comune di
Valberga (TO) al n. 1, Parte II B, Anno 2000, ordinando all'ufficiale di Stato
Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/10/2024, ha chiesto Parte_1
che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NA di NZ (TV) il 05/06/2000 con CP_1
; ha dedotto di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in
[...]
virtù di separazione consensuale omologata con decreto Cron. n. 12373/2014 –
R.G. 4920/2014 – Tribunale Ordinario di Treviso;
che dalla loro unione era
2 nato il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autonomo, e Per_1
che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
, nel costituirsi nel procedimento in data 04/12/2024, Controparte_1
non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto di data 08/02/2025 vista l'adesione del convenuto espressa nella sua comparsa di costituzione e riposta, il Giudice relatore ha disposto che l'udienza del giorno 17/02/2025 fosse sostituita dallo scambio e il deposito in forma telematica di sintetiche note scritte contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e le conclusioni.
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, tenutasi appunto mediante trattazione scritta, con ordinanza il Giudice relatore ha osservato che non risultava allegata in atti la dichiarazione di parte ricorrente di non volersi riconciliare,
come previsto nel decreto di data 08/02/2024 e, pertanto, ha rinviato la causa al
07/03/2025.
All'udienza del 07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con decreto omologato Cron. n. 12373/2014 – R.G. 4920/2014 – Tribunale Ordinario
di Treviso;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio
3 deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in NA di NZ (TV) in Parte_1 Controparte_1
data 05/06/2000;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MEDUNA DI EN
(TV) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 5, parte II, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 10/04/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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