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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2479/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2479/2024 promosso da:
( ), nata l'[...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Cinzia Molinaro in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
e
( ), nato il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Veronica Della Monaca in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza cartolare del 15/11/2024:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione. Il signor ha già CP_1 trasferito la propria residenza dalla casa coniugale presso immobile preso in locazione sito ad Ancona (AN), Via Cialdini n. 83.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'immobile di sua proprietà sito ad Ancona via Oslavia n. 7.
Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
- 1 - 2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA BIGENITORIALITÀ:
- Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. - Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINORE E CONSEGUENTE DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI
- Istruzione e attività sportive: il minore frequenta la Scuola Secondaria I grado Donatello di Ancona, Istituto Persona_2
Comprensivo Cittadella Margherita Hack.
Pratica il basket presso la Società Stamura di Ancona con allenamenti dal lunedì al venerdì oltre alle partite di campionato il weekend o infrasettimanali.
- Diritti di visita:
Il Sig. terrà con sé il figlio, a settimane alternate: CP_1
a) la prima settimana il mercoledì ed il giovedì in occasione del pranzo ed il weekend dal venerdì sera alla domenica sera con pernotto;
b) la seconda settimana dal mercoledì sera con pernotto sino al giovedì sera, cena compresa, con possibilità per lo stesso di tornare a casa della madre durante i pomeriggi per motivi di studio.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze anche non lavorative nonché delle esigenze del figlio minore.
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio durante le festività che si svolgono da sempre nel seguente modo:
- giorno di Natale con la madre;
26.12 con il padre;
- Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà il figlio 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- 2 - I genitori trascorreranno, inoltre, il giorno del compleanno dei figli alternandolo annualmente tra loro e le altre festività infrannuali (es. 25 aprile, 1° maggio ecc..) ed eventuali ponti, alternandoli.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze anche non lavorative nonché delle esigenze del figlio minore.
Durante le festività ed i periodi feriali in cui ciascun genitore terrà i figli, verrà sospesa la regolamentazione ordinaria delle visite settimanali che verrà ripresa, dall'ultima sospensione, decorso la festa o il periodo feriale.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile complessiva di € 700,00 CP_1 Pt_1
(350,00 eur a titolo di contribu tenimento dei due figli e Per_3 Per_1 entro la fine di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Le parti seguiranno lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di Ancona attualmente in vigore che di seguito viene integralmente trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- 3 - 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle predette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fattureo comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.
Le parti in ogni caso convengono che:
a- il signor pagherà al 100% le spese relative al contratto per i cellulari e per CP_1
l'abbonamento Internet dei figli;
b- le parti divideranno al 50% le spese relative alle ripetizioni scolastiche del figlio minorenne
Per_1
c- per le esigenze personali e ludiche del figlio maggiorenne e del figlio Per_3 Per_1 quando maggiorenne, le parti contribuiranno alle stesse sulla rispettive e possibilità economiche.
3.1) Nel caso in cui il figlio maggiorenne inizi la frequentazione di una Facoltà Per_3
Universitaria fuori sede, la somma di euro 350,00 mensili quale mantenimento ordinario per lo stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata dal padre al figlio in forma diretta a mezzo bonifico così come in proporzione farà la signora in proporzione Pt_1 alla propria situazione reddituale.
3.2) Analogamente nel caso in cui anche il figlio oggi minorenne, inizierà la Per_1 frequentazione di una Facoltà Universitaria fuori sede, la somma di euro 350,00 mensili quale mantenimento ordinario per lo stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata dal padre al figlio in forma diretta a mezzo bonifico così come in proporzione farà la signora in proporzione alla propria situazione reddituale. Pt_1
4) l'assegno unico universale per i figli a carico verrà attribuito al 100% alla signora Pt_1
5) le parti danno atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 6) la signora provvederà alle volture Pt_1 delle utenze della casa familiare a proprio nome entro il 30/06/24.
7) le parti provvederanno alla chiusura del c/c n. 1000/00011930 acceso presso la banca Intesa San Paolo con saldo al 10/05/2024 di euro 4.596,78, in cui sono state versate integralmente le somme dedicate ai figli provenienti dai regali dei parenti.
La somma verrà divisa al 50% e destinata all'apertura di n. 2 libretti di pari importo intestati a ed per quest'ultimo con firma di entrambi i genitori. Per_3 Per_1
8) Le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a fini turistici per sé stessi e per il figlio Per_1
9) le parti convengono che le condizioni di cui ai punti che precedono decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto.
10)spese legali compensate tra le parti”.
- 4 - * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 premesso che si sono sposati ad Ancona in data 07/08/2003, che da tale unione sono nati i figli (n. Ancona il 12/06/2005) ed (n. Ancona in data Persona_4 Persona_2
05/04/2010), e che negli ultimi tempi per incompatibilità di carattere è venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 10/11/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e il secondogenito minorenne, in favore dei quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle loro esigenze di vita e proporzionale alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto del figlio minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario risulta tale da garantire una costante frequentazione del minore, in conformità al principio di bigenitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi ed i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio ad Ancona in data 07/08/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 172, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2479/2024 promosso da:
( ), nata l'[...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. Cinzia Molinaro in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
e
( ), nato il [...] ad [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. Veronica Della Monaca in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede,
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI, precisate all'udienza cartolare del 15/11/2024:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene comunicazione. Il signor ha già CP_1 trasferito la propria residenza dalla casa coniugale presso immobile preso in locazione sito ad Ancona (AN), Via Cialdini n. 83.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'immobile di sua proprietà sito ad Ancona via Oslavia n. 7.
Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
- 1 - 2.1) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA BIGENITORIALITÀ:
- Condivisione delle decisioni: è nel miglior interesse del minore che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del ragazzo.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. - Diritti del figlio: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
2.2) PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL MINORE E CONSEGUENTE DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI
- Istruzione e attività sportive: il minore frequenta la Scuola Secondaria I grado Donatello di Ancona, Istituto Persona_2
Comprensivo Cittadella Margherita Hack.
Pratica il basket presso la Società Stamura di Ancona con allenamenti dal lunedì al venerdì oltre alle partite di campionato il weekend o infrasettimanali.
- Diritti di visita:
Il Sig. terrà con sé il figlio, a settimane alternate: CP_1
a) la prima settimana il mercoledì ed il giovedì in occasione del pranzo ed il weekend dal venerdì sera alla domenica sera con pernotto;
b) la seconda settimana dal mercoledì sera con pernotto sino al giovedì sera, cena compresa, con possibilità per lo stesso di tornare a casa della madre durante i pomeriggi per motivi di studio.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze anche non lavorative nonché delle esigenze del figlio minore.
Entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio durante le festività che si svolgono da sempre nel seguente modo:
- giorno di Natale con la madre;
26.12 con il padre;
- Pasqua con la madre e Lunedì dell'Angelo con il padre.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore terrà il figlio 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
- 2 - I genitori trascorreranno, inoltre, il giorno del compleanno dei figli alternandolo annualmente tra loro e le altre festività infrannuali (es. 25 aprile, 1° maggio ecc..) ed eventuali ponti, alternandoli.
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, tenuto conto delle loro esigenze anche non lavorative nonché delle esigenze del figlio minore.
Durante le festività ed i periodi feriali in cui ciascun genitore terrà i figli, verrà sospesa la regolamentazione ordinaria delle visite settimanali che verrà ripresa, dall'ultima sospensione, decorso la festa o il periodo feriale.
3) Il signor verserà alla signora la somma mensile complessiva di € 700,00 CP_1 Pt_1
(350,00 eur a titolo di contribu tenimento dei due figli e Per_3 Per_1 entro la fine di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi.
Le parti seguiranno lo schema del protocollo adottato dal Tribunale di Ancona attualmente in vigore che di seguito viene integralmente trascritto:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto);
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spesa extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- 3 - 1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby-sitter);
3) viaggi e vacanze.
Per il rimborso delle predette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore scontrini fiscali, ricevute, fattureo comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento.
Le parti in ogni caso convengono che:
a- il signor pagherà al 100% le spese relative al contratto per i cellulari e per CP_1
l'abbonamento Internet dei figli;
b- le parti divideranno al 50% le spese relative alle ripetizioni scolastiche del figlio minorenne
Per_1
c- per le esigenze personali e ludiche del figlio maggiorenne e del figlio Per_3 Per_1 quando maggiorenne, le parti contribuiranno alle stesse sulla rispettive e possibilità economiche.
3.1) Nel caso in cui il figlio maggiorenne inizi la frequentazione di una Facoltà Per_3
Universitaria fuori sede, la somma di euro 350,00 mensili quale mantenimento ordinario per lo stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata dal padre al figlio in forma diretta a mezzo bonifico così come in proporzione farà la signora in proporzione Pt_1 alla propria situazione reddituale.
3.2) Analogamente nel caso in cui anche il figlio oggi minorenne, inizierà la Per_1 frequentazione di una Facoltà Universitaria fuori sede, la somma di euro 350,00 mensili quale mantenimento ordinario per lo stesso, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, verrà versata dal padre al figlio in forma diretta a mezzo bonifico così come in proporzione farà la signora in proporzione alla propria situazione reddituale. Pt_1
4) l'assegno unico universale per i figli a carico verrà attribuito al 100% alla signora Pt_1
5) le parti danno atto che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento per il coniuge essendo gli stessi economicamente autosufficienti. 6) la signora provvederà alle volture Pt_1 delle utenze della casa familiare a proprio nome entro il 30/06/24.
7) le parti provvederanno alla chiusura del c/c n. 1000/00011930 acceso presso la banca Intesa San Paolo con saldo al 10/05/2024 di euro 4.596,78, in cui sono state versate integralmente le somme dedicate ai figli provenienti dai regali dei parenti.
La somma verrà divisa al 50% e destinata all'apertura di n. 2 libretti di pari importo intestati a ed per quest'ultimo con firma di entrambi i genitori. Per_3 Per_1
8) Le parti si danno, sin da ora, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio a fini turistici per sé stessi e per il figlio Per_1
9) le parti convengono che le condizioni di cui ai punti che precedono decorreranno dalla sottoscrizione del presente atto.
10)spese legali compensate tra le parti”.
- 4 - * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 premesso che si sono sposati ad Ancona in data 07/08/2003, che da tale unione sono nati i figli (n. Ancona il 12/06/2005) ed (n. Ancona in data Persona_4 Persona_2
05/04/2010), e che negli ultimi tempi per incompatibilità di carattere è venuta meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile, hanno chiesto la pronuncia della separazione dei coniugi.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero il quale, in data 10/11/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di rinunciare reciprocamente al mantenimento) e corrispondenti agli interessi dei due figli, il primogenito maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e il secondogenito minorenne, in favore dei quali le parti hanno previsto un contributo al mantenimento a carico del padre adeguato alle loro esigenze di vita e proporzionale alla condizione economica dell'onerato.
Le parti hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto del figlio minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, e sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita del padre quale genitore non collocatario risulta tale da garantire una costante frequentazione del minore, in conformità al principio di bigenitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 5 - dichiara la separazione dei coniugi ed i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio ad Ancona in data 07/08/2003, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 172, parte 2, serie A dell'anno 2003; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27/XI/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 -