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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5175/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5175/2022, promossa da:
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ARALDI
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
MANGIA
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/10/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 17/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1427/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17/5/2022 e depositato in data 18/5/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di € 8.661,22, oltre interessi e spese della procedura, a favore di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 CP_2
(poi e derivante dalla mancata restituzione di una linea di
[...] CP_3
credito ad uso rotativo (c.d. credito revolving).
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24/2/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 3/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposti.
2. Quanto al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova evidenziare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
pagina 2 di 7 quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Ciò premesso e calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente fondato sulla richiesta di credito rotativo (revolving) sottoscritta dall'opponente nel 2006 per € 5.000,00 con rate da € 175,00, contenente l'espressa previsione del diritto della società finanziatrice di “modificare la riserva scelta” dalla richiedente (v. doc. 1 fasc. monit.).
Inoltre, l'opponente non ha specificamente contestato – con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – le deduzioni dell'opposta in ordine all'avvenuta erogazione da parte della società finanziatrice della minor somma di € 2.000,00 (confermata anche dall'estratto riepilogativo sub doc. 5 fasc. monit.), e così la sua conseguente accettazione di rate di rimborso di € 70,00 (solo parzialmente onorate dall'opponente medesima), come previsto dalla relativa opzione scelta dalla società finanziatrice (v. sempre doc. 1 fasc. monit.) e già presente nel modulo di richiesta sottoscritto dall'opponente.
pagina 3 di 7 Risulta altresì documentato il recesso dal contratto esercitato dall'opponente nel
2009 (v. doc. 1 fasc. monit.).
Di talché, non colgono nel segno le doglianze dell'opponente circa la carenza di forma scritta del contratto.
4. Ciò posto, devono essere rigettate in quanto infondate le eccezioni di prescrizione sollevate dall'opponente.
In particolare, quanto all'eccepita prescrizione decennale del credito ingiunto in via monitoria si osserva che, quand'anche ritenuto che la diffida sub doc. 4 fasc. monit. sia stata firmata da soggetto ignoto, la stessa risulta pervenuta all'indirizzo dell'opponente (come suffragato dal certificato storico di residenza dell'opponente prodotto dall'opposta sub doc. 8), con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., non avendo l'opponente medesima assolto all'onere della prova negativa gravante sulla stessa (v. Cass. n.
26708/2013).
Sicché la raccomandata sub doc. 4 fasc. monit. deve essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione alla stregua dell'art. 2943 c.c..
Nemmeno possono essere ritenuti condivisibili i rilievi di parte opponente circa la parziale prescrizione quinquennale degli interessi asseritamente intervenuta, posto che a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (v., ex multis, Cass. n. 18951/2013).
pagina 4 di 7 5. Devono essere parimenti respinte le doglianze dell'opponente circa l'entità del credito ingiunto in via monitoria e, in particolare, la quota parte relativa agli interessi moratori maturati sulla sorte capitale.
In primo luogo, i rilievi critici circa il valore probatorio dei documenti non concretano una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Tenuto conto poi che l'opposta ha fornito una dettagliata ricostruzione della maturazione di tali interessi, sia anteriormente che successivamente alla cessione del credito a suo favore da parte dell'istituto di credito (v. docc. 5 e 7 fasc. monit.), si osserva altresì che gli interessi moratori richiesti dall'opposta – nella misura del 22% – risultano inferiori a quelli convenzionali (che, a mente della relativa clausola di cui alla richiesta di finanziamento sottoscritta dall'opponente sono pari “al minor tasso tra quello di cui all'art. 2, c. 4 , L. 108/96 ed il tasso del 2,5% mensile”, considerato che il tasso soglia alla conclusione del contratto era pari al
24,045%, come documentato dall'opposta: v. art. 7 del contratto sub doc. 1 fasc. monit. e rilevazione sub doc. 6 fasc. monit.).
Giova vieppiù considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli
"altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (…) alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente”: pertanto, “ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario
pagina 5 di 7 anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c.”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
6. In conclusione, alla luce di quanto sopra, l'opposizione non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
7. Nel caso di specie non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese (e nemmeno, si ritiene, le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte
Cost., sent. n. 77/2018).
Le spese di lite devono dunque essere poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1427/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 17/5/2022 e depositato in data 18/5/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5175/2022, promossa da:
(c.f. , con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ARALDI
attrice opponente nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
MANGIA
convenuta opposta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/10/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 17/9/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente controversia è l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1427/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 17/5/2022 e depositato in data 18/5/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di € 8.661,22, oltre interessi e spese della procedura, a favore di
[...]
cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 CP_2
(poi e derivante dalla mancata restituzione di una linea di
[...] CP_3
credito ad uso rotativo (c.d. credito revolving).
La convenuta opposta si è costituita, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 24/2/2023 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 3/10/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. L'opposizione è infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposti.
2. Quanto al riparto dell'onere probatorio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giova evidenziare che “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
pagina 2 di 7 quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n.
17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge
(Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
3. Ciò premesso e calando i suesposti principi nel caso che occupa, devesi rilevare che il credito azionato in via monitoria risulta documentalmente fondato sulla richiesta di credito rotativo (revolving) sottoscritta dall'opponente nel 2006 per € 5.000,00 con rate da € 175,00, contenente l'espressa previsione del diritto della società finanziatrice di “modificare la riserva scelta” dalla richiedente (v. doc. 1 fasc. monit.).
Inoltre, l'opponente non ha specificamente contestato – con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – le deduzioni dell'opposta in ordine all'avvenuta erogazione da parte della società finanziatrice della minor somma di € 2.000,00 (confermata anche dall'estratto riepilogativo sub doc. 5 fasc. monit.), e così la sua conseguente accettazione di rate di rimborso di € 70,00 (solo parzialmente onorate dall'opponente medesima), come previsto dalla relativa opzione scelta dalla società finanziatrice (v. sempre doc. 1 fasc. monit.) e già presente nel modulo di richiesta sottoscritto dall'opponente.
pagina 3 di 7 Risulta altresì documentato il recesso dal contratto esercitato dall'opponente nel
2009 (v. doc. 1 fasc. monit.).
Di talché, non colgono nel segno le doglianze dell'opponente circa la carenza di forma scritta del contratto.
4. Ciò posto, devono essere rigettate in quanto infondate le eccezioni di prescrizione sollevate dall'opponente.
In particolare, quanto all'eccepita prescrizione decennale del credito ingiunto in via monitoria si osserva che, quand'anche ritenuto che la diffida sub doc. 4 fasc. monit. sia stata firmata da soggetto ignoto, la stessa risulta pervenuta all'indirizzo dell'opponente (come suffragato dal certificato storico di residenza dell'opponente prodotto dall'opposta sub doc. 8), con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., non avendo l'opponente medesima assolto all'onere della prova negativa gravante sulla stessa (v. Cass. n.
26708/2013).
Sicché la raccomandata sub doc. 4 fasc. monit. deve essere considerata un valido atto interruttivo della prescrizione alla stregua dell'art. 2943 c.c..
Nemmeno possono essere ritenuti condivisibili i rilievi di parte opponente circa la parziale prescrizione quinquennale degli interessi asseritamente intervenuta, posto che a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicchè deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (v., ex multis, Cass. n. 18951/2013).
pagina 4 di 7 5. Devono essere parimenti respinte le doglianze dell'opponente circa l'entità del credito ingiunto in via monitoria e, in particolare, la quota parte relativa agli interessi moratori maturati sulla sorte capitale.
In primo luogo, i rilievi critici circa il valore probatorio dei documenti non concretano una contestazione specifica dei fatti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 31837/2021).
Tenuto conto poi che l'opposta ha fornito una dettagliata ricostruzione della maturazione di tali interessi, sia anteriormente che successivamente alla cessione del credito a suo favore da parte dell'istituto di credito (v. docc. 5 e 7 fasc. monit.), si osserva altresì che gli interessi moratori richiesti dall'opposta – nella misura del 22% – risultano inferiori a quelli convenzionali (che, a mente della relativa clausola di cui alla richiesta di finanziamento sottoscritta dall'opponente sono pari “al minor tasso tra quello di cui all'art. 2, c. 4 , L. 108/96 ed il tasso del 2,5% mensile”, considerato che il tasso soglia alla conclusione del contratto era pari al
24,045%, come documentato dall'opposta: v. art. 7 del contratto sub doc. 1 fasc. monit. e rilevazione sub doc. 6 fasc. monit.).
Giova vieppiù considerare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di cessione del credito, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli
"altri accessori", va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, rientrandovi, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (…) alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente”: pertanto, “ove fossero stati concordati, per iscritto in base all'art. 1284, comma 3, c.c., in misura extralegale, in tale misura sono dovuti al cessionario
pagina 5 di 7 anche per il periodo di mora ex art. 1224, comma 1, c.c.”, come appunto avvenuto nel caso di specie.
6. In conclusione, alla luce di quanto sopra, l'opposizione non può trovare accoglimento e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
7. Nel caso di specie non ricorrono le ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza nella liquidazione delle spese (e nemmeno, si ritiene, le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte
Cost., sent. n. 77/2018).
Le spese di lite devono dunque essere poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata dall'opposta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1427/2022, emesso dal
Tribunale di Bergamo in data 17/5/2022 e depositato in data 18/5/2022, che per l'effetto conferma e che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 6 di 7 condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 20 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7