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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.235/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5848/2021, pubblicata il 23.12.2021 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to ON Parte_1
Menotti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marone
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare che la era datrice di CP_1 lavoro della ricorrente dal 01.05.2014 al 31.03.2017; II. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato alle dipendenze della dal 01.05.2014 al CP_1
31.03.2017;
III. accertare e dichiarare che dal 01.05.2014 al 31.07.2015, pur se mai regolarmente inquadrata, le mansioni svolte dalla ricorrente sono state quelle di commessa, correttamente inquadrabili nel IV livello del CCNL del Commercio e Terziario;
IV. accertare e dichiarare che 01.08.2015 al 31.03.2017, pur se mai regolarmente inquadrata, le mansioni svolte dalla ricorrente sono state quelle di social media manager, correttamente inquadrabili nel III livello del CCNL del Commercio e Terziario;
V. per l'effetto di quanto sopra, condannare la a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €.90.394,37#,
a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e/o la maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di causa;
VI. condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale della ricorrente, ovvero, ordinare all' e/o all' in persona dei CP_2 CP_3 rispettivi legali rappresentanti p.t., di procedere all'apprensione coattiva delle maggiorazioni contributive previdenziali e/o assistenziali di spettanza della ricorrente;
pag. 2/19 VII. condannare, altresì, la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
VIII. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rappresentava:
-che nel mese di aprile 2014, veniva contattata dal SI.
[...]
, amministratore della società al fine di Per_1 CP_1 proporle di svolgere l'attività di commessa presso il suo negozio d'abbigliamento sito in Aversa alla Piazza Municipio n°36, prospettandole un orario di 8 ore al giorno per sei giorni lavorativi ed una paga di €.500,00# mensili,
-che dall'1.05.2014 aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa di commessa presso il negozio d'abbigliamento denominato “D'Aniello
Boutique” ma che il rapporto di lavoro non veniva mai formalizzato, osservando l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.30 circa dal lunedì al sabato, nonché due domeniche al mese (la prima e l'ultima),
-di essere stata pagata sempre brevi manu dal datore di lavoro SI.
e/o con una somma di €.500,00 al Persona_1 Persona_2 mese versata in contanti,
-che il 27.10.2015 aveva inviato una mail ai soci chiedendo di essere regolarmente assunta e regolarizzata la propria posizione lavorativa,
-che dal mese di luglio 2015, il SI. viste le Persona_1 spiccate doti comunicative di essa ricorrente, in possesso di laurea magistrale e di una buona conoscenza del settore, le proponeva di ricoprire il ruolo di social media manager – responsabile alla comunicazione e marketing con contratto di lavoro pag. 3/19 subordinato, presso tutti i negozi di proprietà della CP_1 in particolare Villaricca – Aversa – Giugliano,
-di aver accettato la proposta a decorrere dall'1.08.2015, continuando ad essere pagata sempre brevi manu dal datore di lavoro
SI. e/o con una somma di €.800,00 Persona_1 Persona_2 al mese versata in contanti,
-che il lavoro di social media manager era consistito nella gestione h24 della pagina ufficiale della denominata CP_1 appunto “D'Aniello Boutique”, sul canale social “Instagram”, con pubblicazione di almeno 5/7 foto (in alcuni casi fino a 10 foto) giornaliere (ritraenti capi d'abbigliamento ed accessori commercializzati dalla resistente), con relativa nota a margine, nella quale veniva specificato il nome del brand esposto e il negozio in cui era reperibile, nonché rispondere ai possibili clienti (a qualsiasi orario) che chiedevano, privatamente attraverso il canale direct di Instagram, il costo del prodotto, colori e disponibilità,
-di essersi, nell'espletamento di tale mansione, interfacciata continuamente con i dipendenti delle varie Boutique possedute dalla in modo da tener sempre presente le giacenze di CP_1 magazzino e, in tal modo, poter dare velocemente risposta agli utenti che le chiedevano la disponibilità di un determinato prodotto e/o articolo,
-di aver svolto anche il compito di procacciatrice di clienti e responsabile dell'organizzazione dei diversi eventi che periodicamente organizzava la al fine di presentare CP_1 al pubblico nuovi brand e/o prodotti commercializzati (tra cui l'evento denominato “TIME”, tenutosi in data 18.10.2015, presso la boutique di Villaricca), nonché di responsabile dei rapporti con diverse aziende con cui la collaborava, CP_1
pag. 4/19 -che nessuna assunzione e/o regolarizzazione era stata attuata,
-di aver reiterato con mail del 22.12.2015 la richiesta d'assunzione,
-che e le avevano anche chiesto di prestarsi Per_2 Persona_1 come indossatrice dei capi d'abbigliamento presenti in negozio, affinché si fotografasse e pubblicasse i suddetti fotogrammi sul canale social denominato “Instagram” da lei stessa gestito e/o sul canale social denominato “facebook” gestito dalla società Pt_2 facente capo al SI. e/o dallo stesso gestita, Persona_3
-che si era dovuta recare, su ordine di presso i Persona_1 migliori show room di Milano, al fine di pubblicizzare sui social network facenti capo alla , la presenza della società in CP_1 contesti di pregio, trasferta in alcun modo retribuita alla ricorrente (le veniva unicamente pagato il biglietto aereo e l'allocazione in albergo),
-di essere stata licenziata l'11.04.2017.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via CP_1 pregiudiziale, eccepiva una presunta nullità del ricorso per omessa allegazione al ricorso dei conteggi e per omesso deposito del CCNL la cui applicazione veniva invocata;
nel merito rappresentava che la ricorrente, nel periodo intercorrente dal novembre 2014 al giugno 2015, aveva svolto attività di aiuto commessa, lavorando per
4 ore al giorno (dalle 16 alle 20 in inverno e dalle 16:30 alle
20:30 in estate), percependo una retribuzione di €.800,00 al mese, mentre dal settembre 2015 all'aprile 2017 aveva intrapreso un'attività di natura autonoma, gestendo la pagina social denominata “D'Aniello Boutique” sul canale Instagram con accesso settimanale senza alcun vincolo di orario ed a sua discrezione presso la boutique, ove effettuava foto da pubblicare (5/6 foto al pag. 5/19 giorno); che la non aveva alcun obbligo di rispondere ai Pt_1 contatti web dei potenziali acquirenti, in quanto eventuali richieste di acquisto venivano gestite direttamente dal personale amministrativo (precisamente ). Parte_3
Il Tribunale, previa escussione di quattro testi (due per parte) accoglieva parzialmente la domanda dichiarando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello del CCNL Commercio e terziario dal 1.4.2014 al 31.7.2015 e condannando la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €1.345,12 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi, rigettando nel resto il ricorso;
compensava le spese di lite.
Propone appello la eccependo: Pt_1
-che il Giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'aprile
2014 al luglio 2015, ha omesso di esaminare con contezza le dichiarazioni testimoniali e le emergenze istruttorie che portavano alla conferma dello svolgimento delle mansioni di commessa,
-che la conferma che svolgesse mansioni di commessa emergeva nella mail inoltrata in data 22.12.2015 a , e Per_2 Per_1 [...]
, mai disconosciuta dalla resistente in cui affermava “ho CP_4 più volte, dopo un anno e vari mesi di lavoro (prima come commessa, poi come social web marketing)…”,
-di aver pertanto diritto all'inquadramento nel IV livello del
C.C.N.L. del commercio e terziario con condanna della CP_1 alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto effettivamente versato (€.500,00# al mese) e quanto invece dovutole per legge (€.1.866,15# al mese), come da conteggi analitici pag. 6/19 depositati, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale,
-che in ordine al luogo di svolgimento della prestazione (secondo la sentenza, in base a tre dei quattro testi, il negozio di scarpe adiacente ma distinto dalla boutique di abbigliamento) il negozio sito in Aversa alla Piazza Municipio all'epoca dei fatti era diviso in due reparti (non in due distinti negozi), scarpe e abbigliamento, separati da una parete in cartongesso e che, comunque, il settore in cui svolgeva la propria mansione di commessa era irrilevante,
-che, in ordine all'orario di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi escussi emergevano chiaramente gli orari effettivamente svolti,
-che il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere la domanda per il pagamento del t.f.r. solo per il periodo dall'1.04.2014 al
31.07.2015, omettendo di riferire sulla scorta di quale retribuzione mensile fosse stato calcolato,
-che la prova della fondatezza della domanda di accertamento dello svolgimento delle mansioni di social manager emergeva dalla mail del 22.12.2015, dalle disposizioni/indicazioni/direttive impartite dai soci della a mezzo whatsapp, dalle conversazioni email CP_1 intercorse con i soci/dipendenti della aventi ad CP_1 oggetto le direttive precise impartite dal titolare al dipendente, dalle dichiarazioni testimoniali, dal contegno processuale e preprocessuale tenuto dalla , CP_1
-che era errata la statuizione sulle spese di lite in quanto la domanda giudiziale era stata parzialmente accolta, pertanto, il
Giudice di primo grado avrebbe in ogni caso potuto e soprattutto dovuto condannare la resistente alla rifusione delle spese di pag. 7/19 giudizio, avendo quest'ultima con il proprio atteggiamento provocato la necessità del processo,
-che non erano attendibili le testimonianze di e Tes_1 Tes_2 perché alle dipendenze della allora resistente e perché incongruenti,
chiedendo di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando che la era datrice di lavoro di essa appellante CP_1 dall'1.05.2014 al 31.03.2017 e che essa appellante aveva prestato, senza un regolare inquadramento lavorativo (c.d. lavoro a nero) attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato alle sue dipendenze, dapprima con la mansione di commessa (dal 01.05.2014 al 31.07.2015), inquadrabile nel IV livello del CCNL del Commercio e Terziario e successivamente (dal
01.08.2015 al 31.03.2017) con la mansione di social media manager, inquadrabile nel III livello del CCNL del Commercio e Terziario;
per l'effetto condannare la a corrisponderle la somma CP_1 complessiva di €.90.394,37#, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale della ricorrente, ovvero, ordinare all' e/o all' , in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_3 rappresentanti p.t., di procedere all'apprensione coattiva delle maggiorazioni contributive previdenziali e/o assistenziali di spettanza.
Replica l'appellata:
-che l'appello è inammissibile sotto il profilo della mancanza della ragionevole probabilità di essere accolto (artt. 436 bis, 348 bis, 348 ter c.p.c.),
pag. 8/19 -che l'appello proposto è comunque totalmente infondato nel merito,
-che il Giudice di I cure ha valutato tutte le deposizioni dei testi escussi e, correttamente, ha ritenuto che per il primo periodo di lavoro (2014-2015) non fosse stata raggiunta la prova circa le mansioni svolte e l'orario di lavoro effettuato, con ciò risultando infondate le domande di pagamento di differenze retributive avanzate dalla ricorrente,
-che il Giudice di I cure ha correttamente affermato che non fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro supplementare e del lavoro straordinario, per cui nessuna somma poteva essere riconosciuta a tale titolo,
-che anche il mancato godimento delle ferie non ha trovato alcun riscontro probatorio,
-che non ha rilievo la adesione alla offerta transattiva trattandosi di comportamento volto solo ad evitare l'alea del giudizio
-che il mancato ordine all' e all' di procedere CP_2 CP_3 all'apprensione coattiva dei contributi previdenziali ed assistenziali non poteva essere disposta atteso il costante e consolidato orientamento Giurisprudenziale che considera necessaria la evocazione in giudizio degli stessi Istituti onde far accertare in capo alla datrice di lavoro pretesi obblighi contributivi (Cass.
n.19679/2020; 14853/2019; 19398/2014),
-che in ordine alla determinazione del TFR non rilevava il CCNL di categoria invocato (tra l'altro tardivamente prodotto) in difetto di prova di adesione di essa società,
-che in ordine alla prova del vincolo della subordinazione (per il secondo periodo) la ricorrente non aveva assolto all'onere pag. 9/19 probatorio che le incombeva e che dalle prove documentali ed orali assunte al processo era emersa la totale assenza di tutti gli indici della subordinazione,
-che, al contrario, era stata offerta la prova che nel periodo settembre 2015-marzo 2017 la ricorrente svolgesse un incarico di natura autonoma, di “influencer” o social media manger, che dir si voglia, con mezzi propri, in totale autonomia senza vincolo alcuno di orario o di altra natura, organizzando la propria prestazione in totale autonomia,
-che era corretta la compensazione per metà delle spese di lite atteso che a fronte di una domanda per €.90.394,37, l'accoglimento era stato limitato ad €.1.345,12 e che la ricorrente aveva rifiutato la proposta transattiva,
-che la censura in ordine alla attendibilità dei testimoni escussi
è palesemente inammissibile in quanto non viene censurato un capo della sentenza ma bensì il convincimento del Giudice.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato solo in relazione alla censura sulle spese di lite.
In relazione al primo periodo il Tribunale ha accolto la domanda volta all'emersione del periodo in nero, ritenendo che la ricorrente avesse svolto mansioni di aiuto commessa e che non avesse provato di aver lavorato oltre il monte orario di 4 ore giornaliere allegate dalla datrice, non riconoscendo pertanto alcuna somma a titolo di differenze retributive per l'orario e le pag. 10/19 asserite mansioni di commessa, ma solo il t.f.r. nella misura di euro 1.345,12.
Le censure avanzate dalla appellante su tale parte della decisione non appaiono incisive dell'impianto motivazionale adottato dal
Tribunale.
Occorre premettere che ogni qualvolta il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il pagamento dal datore di lavoro di somme di denaro a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro eccedente quello retribuito grava su di esso uno stringente onere probatorio;
ex plurimis Cassazione civile Sez.
Lavoro ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024 “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; S.C. sentenza n.16150/18
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (cfr. anche pag. 11/19 Cassazione Sez. Lav. Sentenza n.4076/18, ordinanza 18 febbraio
2021, n. 4408).
Analogamente con riferimento alla pretesa di ottenere un inquadramento superiore il lavoratore deve allegare e provare gli elementi che consentano al Giudice di operare il “procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata”
(cfr. ex multis Cass. n. 14608/01, n.3069/2005, n.8589/15; “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” Cass. n. 20272/ 2010).
Nel caso di specie la prova espletata in primo grado non si è dimostrata persuasiva di quanto sostenuto in ricorso dalla , Pt_1 tenuto conto che l'indagine (stante il parziale accoglimento della domanda) deve circoscriversi all'orario eccedente le 4 ore ed alle mansioni di commessa e non di aiuto commessa.
Ebbene la teste , amica della ON e cliente della Tes_3 boutique, si è limitata a riferire che spesso andava a prendere la ricorrente alle ore 20, che quando andava a comprare le scarpe (e non l'abbigliamento) la ricorrente l'assisteva negli acquisti, di essersi intrattenuta nel negozio con la ricorrente a bere un caffè,
pag. 12/19 che la ricorrente aveva incassato il prezzo quando lei aveva acquistato scarpe, che quando aveva acquistato scarpe nel negozio c'era sempre la ricorrente e che l'accompagnava anche in quello di abbigliamento per darle consigli, di non sapere quante persone lavoravano nel negozio di abbigliamento, mentre in quello di scarpe c'erano la ricorrente ed un altro ragazzo, che i negozi di scarpe e vestiti erano all'epoca separati.
È evidente come le predette dichiarazioni siano del tutto generiche
(ed insufficienti) in ordine sia l'orario di lavoro allegato in ricorso sia in riferimento alle concrete mansioni svolte dalla
ON; peraltro (come rilevato nella sentenza) emerge che la ricorrente, a differenza di quanto allegato in ricorso, svolgesse le proprie mansioni nel negozio di scarpe (all'epoca separato) e non in quello di abbigliamento e che con lei lavorava un altro soggetto, quindi rendendo plausibile lo svolgimento di mere mansioni di aiuto commessa.
Quanto alla deposizione di Testimone_4
Premesso che la circostanza che la stessa fosse dipendente della resistente non integra di per sé alcun giudizio di inattendibilità, la ha riferito che la ON lavorava nel negozio di scarpe Tes_1
(quindi confermando l'incongruenza con quanto allegato in ricorso e nella capitolazione di prova, cfr. cap.5) e che lavorava dalle 16 alle 20 nel periodo invernale e dalle 16.30 alle 20.30 nel periodo estivo (variando gli orari del negozio durante l'anno); che la ricorrente era una aiuto commessa in quanto era alla prima esperienza e “doveva imparare il lavoro” (circostanza, come rilevato dalla appellata, confermata dalla ricorrente stessa che ha dichiarato di aver iniziato tale attività dopo aver concluso il corso di studi conseguendo la laurea magistrale); che nel negozio di scarpe vi era un'altra commessa di nome che Persona_4 faceva la responsabile (per tutto il periodo in cui aveva lavorato pag. 13/19 la ON) e lavorava anche la mattina;
che in ambedue i negozi vi era una ragazza fissa alla cassa;
che nel negozio di abbigliamento oltre lei lavorava anche . Testimone_5
Da tale deposizione emergono indubbiamente elementi che sconfessano la prospettazione della ON, né appare dirimente l'osservazione della appellante in ordine al fatto che la teste ha, in un passaggio, della deposizione fatto riferimento alla qualifica di commessa (peraltro riferita alla circostanza che la ON non aveva mai lavorato nei negozi di Villaricca e Giugliano).
Il teste ha lavorato per un breve periodo alle Testimone_6 dipendenze della (da settembre a dicembre 2014) e la sua CP_1 deposizione sconta alcune incongruenze. Egli ha riferito di aver lavoro nel negozio di abbigliamento dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20/20.30 e che anche la che lavorava con lui, seguiva Tes_7 il suo stesso orario;
tuttavia la ha dichiarato di aver Tes_7 lavorato sin dal 2011 in part time (circostanza confermata dal teste ), recandosi in negozio o la mattina o il Tes_5 pomeriggio (3 giorni di mattina e 3 giorni di pomeriggio). Ha riferito di aver visto la lavorare nel negozio di scarpe ma Pt_1 che (quando ha cessato di lavorare) recandosi quale cliente l'aveva trovata in quello di abbigliamento, precisando poi che era capitato solo una volta nel 2015. Ha confermato che nel negozio di scarpe c'era anche ma che i clienti si rivolgevano per lo Persona_4 più alla (circostanza che appare di difficile credibilità Pt_1 atteso che il teste lavorava nel negozio accanto e quindi non era in osservazione costante nel negozio di scarpe).
Trattasi di dichiarazioni molto generiche quanto al contenuto delle mansioni espletate e poco credibili (in base ai riscontri esterni con le altre dichiarazioni testimoniali) quanto agli orari di lavoro.
pag. 14/19 Il teste ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno Tes_5 nel negozio di abbigliamento dal 2011 unitamente alla (che Tes_7 lavorava in part time) , che la aveva lavorato nel negozio Pt_1 di scarpe da novembre 2014 fino al giugno 2015 come aiutante commessa (come lui che lavorava con solo di Controparte_5 pomeriggio (mentre la mattina c'era la e dopo che andò via Per_4 tale ); ha confermato il diverso orario dei negozi tra il Per_5 periodo estivo e quello invernale (come la e di aver visto Tes_7 nel negozio di scarpe la ON “impegnata con dei clienti”.
Anche dalle dichiarazioni di tale ultimo teste non risulta assolto minimamente l'onere gravante sulla lavoratrice;
è rimasto del tutto
“fumoso” sia l'aspetto delle mansioni svolte (peraltro nel negozio di scarpe e non in quello di abbigliamento) sia l'orario di lavoro eseguito.
Correttamente, pertanto, il Tribunale si è “limitato” a riconoscere la subordinazione quale aiuto commessa e non ha ritenuto di dover liquidare nulla a titolo di retribuzioni ad eccezione del t.f.r., rispetto al quale l'onere del pagamento estintivo gravava sulla datrice una volta provata la subordinazione e la durata del rapporto.
In merito alla quantificazione operata in sentenza le censure della appellata appaiono generiche (nonché prive di un conteggio alternativo, non essendo utilizzabile quello depositato in primo grado in quanto commisurato e orario e livello diverso); la misura liquidata di euro 1.345,12 appare, peraltro, congrua in relazione alla durata del periodo accertato (16 mesi) e considerata la retribuzione erogata mensilmente (euro 500,00).
Anche per il secondo periodo di lavoro le censure spiegate dall'appellante non risultano condivisibili.
In relazione a tale segmento temporale era onere della ricorrente provare che lo svolgimento della attività di social manager pag. 15/19 presentasse i caratteri della subordinazione non essendo stato contestato dalla allora resistente che effettivamente la Pt_1 sia fosse occupata della gestione ed implementazione della pagina instagram della società attraverso la pubblicazione di foto degli articoli in vendita nonché della pubblicazione di analoghe fotografie sulla pagina facebook la cui gestione era, invece, affidata alla ditta Netenjoi del sig. Persona_6
Il Tribunale ha rigettato la domanda per assenza di prova circa gli indici della subordinazione, non avendo i testimoni riferito di direttive impartite dal datore alla ricorrente, della necessità da parte della ricorrente di chiedere ferie e permessi, della assenza di imposizione/rispetto di un orario di lavoro e sugli altri caratteri propri della subordinazione.
Tale motivazione va confermata in questo grado.
La allega che nell'espletamento della propria attività Pt_1 lavorativa era assoggettata ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari, esercitati, congiuntamente e disgiuntamente, dai sigg. , e ai quali era sempre tenuta: CP_4 Per_1 Persona_2
a) a relazionare sul lavoro effettuato in forza delle direttive dagli stessi impartitegli, nonché sui risultati raggiunti e sulla crescita di “seguaci” sul portale social Instagram;
b) a giustificare eventuali giorni di assenze o ritardi;
c) eventualmente a richiedere permessi.
Di tali allegazioni non ha fornito alcuna prova;
non risulta che vi fosse alcuna indicazione analitica da parte dei soci della CP_1 sui contenuti da inserire sulle pagine social, né sul numero di foto da pubblicare, né sulle modalità di accesso della ricorrente ai negozi per realizzare il materiale fotografico.
Al contrario di quanto sostenuto nell'atto di appello non risulta l'emersione degli elementi sintomatici della subordinazione da quanto suggerito dalla appellante.
pag. 16/19 Il contenuto nella mail del 22.12.2015 è del tutto inidoneo a qualunque prova, l'affermazione (della ON) di aver svolto mansioni di social web marketing non è in contestazione, per cui la risposta “sarai contattata a breve per definire la tua posizione e le ns condizioni” denota solo che vi sarebbe stato un accordo tra le parti ma non certo che la ricorrente lavorasse come subordinata.
I messaggi whatsapp (es. “Ciao x l'abito parla con mia madre. Per_7
Per lo stipendio te lo mando domani ad Aversa”) provano che vi erano accordi economici come è incontestato, atteso che la ON riceveva un compenso mensile per l'attività social svolta;
i messaggi “nell'ultima foto mettici anche in alto il nostro logo. Le scritte sotto mettile più grandi”, “.. se non l'hai già fatto puoi pubblicare le vetrine MONCLEAR di Villaricca..”, “.. la scritta
d'aniello e le location mi piacciono in grassetto”, “dopo ciò vorrei vedere la locandina a strisce”, “ la data in inglese va Per_7 scritta il mese e poi il giorno”, “OK allora nell'ultima foto mettici anche in alto il nostro logo. Le scritte sotto mettile più grandi” lungi dal contenere indicazioni stringenti o direttive mostrano contenuti idonei ad essere incasellati nelle direttive proprie di un committente.
Priva di rilievo è la mai del 12.01.2016 in cui si invita la ricorrente a passare in amministrazione per “prendere il regalo che
i hanno fatto per Natale ai dipendenti” trattandosi di Per_1 riferimento generico ai dipendenti (tutti, quindi anche eventuali collaboratori) fatto peraltro da una dipendente e non dal datore di lavoro.
Neppure nelle dichiarazioni testimoniali si rinvengono elementi a sostegno della pretesa;
la appellante riporta stralci di deposizioni che confermano solo il tipo di attività svolta ma non l'assoggettamento: “la ricorrente è capitato che chiamasse in negozio per sapere se era disponibile qualche prodotto, lo faceva
pag. 17/19 perché lei gestiva la pagina. La responsabile mi diceva di dare tali indicazioni alla SI.ra perché curava la pagina Pt_1 instagram”, “.. la ricorrente mi chiedeva se alcuni prodotti fossero disponibili..”.
Inoltre deve osservarsi che la stessa ha ammesso che per Pt_1
l'espletamento di dette attività utilizzava la propria autovettura, il proprio computer portatile ed il proprio cellulare (solo, quest'ultimo, fornitole poi dalla società in un secondo momento), quindi anche gli strumenti di lavoro non le erano forniti dalla
. CP_1
In difetto di prova di cui era gravata la ricorrente non assume rilevanza il comportamento processuale consistito nella offerta conciliativa fatta dalla peraltro alla prima udienza CP_1 dinanzi al Tribunale era stata la ricorrente a formulare una proposta per 25.000 euro, rispetto alla quale il procuratore speciale della aveva controfferto 10.000 euro ed il Giudice CP_1 proposto ex art.420 cpc la somma di 14.000. Quindi un tipico step e passaggio processuale, ma nessuna ammissione.
Non condivisibile, invece, è la regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite motivando per il parziale accoglimento della domanda, tuttavia il Collegio ritiene che proprio in considerazione del disposto parziale accoglimento (e tenuto conto della misura dell'accoglimento rispetto alle complessive domande spiegate) l'applicazione del principio cardine della soccombenza doveva portare il Tribunale a regolare diversamente la compensazione, disponendo una compensazione per i
3/4 e la condanna della allora resistente per la restante frazione di una quarto.
pag. 18/19 In questo senso va quindi modificata la statuizione di primo grado
(applicandosi i parametri vigenti all'epoca di deposito della sentenza).
Il parziale accoglimento dell'appello in uno con la misura di tale accoglimento rispetto alle complessive richieste giustificano anche in questo grado la compensazione delle spese nella misura di 3/4; il restante quarto va posto a carico della appellata secondo soccombenza e con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, compensa per 3/4 tra le parti le spese del primo grado e condanna la al pagamento in favore di CP_1 [...]
del restante quarto liquidato in complessivi euro Parte_1
626,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
-compensa per 3/4 tra le parti le spese del presente grado e condanna la appellata al pagamento in favore della appellante del restante quarto liquidato in complessivi euro 62,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 12.6.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.235/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 5848/2021, pubblicata il 23.12.2021 dal
Tribunale di Napoli Nord
TRA rappresentata e difesa dall'avv.to ON Parte_1
Menotti
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Marone
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso di primo grado chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. accertare e dichiarare che la era datrice di CP_1 lavoro della ricorrente dal 01.05.2014 al 31.03.2017; II. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato alle dipendenze della dal 01.05.2014 al CP_1
31.03.2017;
III. accertare e dichiarare che dal 01.05.2014 al 31.07.2015, pur se mai regolarmente inquadrata, le mansioni svolte dalla ricorrente sono state quelle di commessa, correttamente inquadrabili nel IV livello del CCNL del Commercio e Terziario;
IV. accertare e dichiarare che 01.08.2015 al 31.03.2017, pur se mai regolarmente inquadrata, le mansioni svolte dalla ricorrente sono state quelle di social media manager, correttamente inquadrabili nel III livello del CCNL del Commercio e Terziario;
V. per l'effetto di quanto sopra, condannare la a CP_1 corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di €.90.394,37#,
a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e/o la maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di causa;
VI. condannare la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale della ricorrente, ovvero, ordinare all' e/o all' in persona dei CP_2 CP_3 rispettivi legali rappresentanti p.t., di procedere all'apprensione coattiva delle maggiorazioni contributive previdenziali e/o assistenziali di spettanza della ricorrente;
pag. 2/19 VII. condannare, altresì, la in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari;
VIII. emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno”.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente rappresentava:
-che nel mese di aprile 2014, veniva contattata dal SI.
[...]
, amministratore della società al fine di Per_1 CP_1 proporle di svolgere l'attività di commessa presso il suo negozio d'abbigliamento sito in Aversa alla Piazza Municipio n°36, prospettandole un orario di 8 ore al giorno per sei giorni lavorativi ed una paga di €.500,00# mensili,
-che dall'1.05.2014 aveva iniziato a svolgere l'attività lavorativa di commessa presso il negozio d'abbigliamento denominato “D'Aniello
Boutique” ma che il rapporto di lavoro non veniva mai formalizzato, osservando l'orario di lavoro dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.30 circa dal lunedì al sabato, nonché due domeniche al mese (la prima e l'ultima),
-di essere stata pagata sempre brevi manu dal datore di lavoro SI.
e/o con una somma di €.500,00 al Persona_1 Persona_2 mese versata in contanti,
-che il 27.10.2015 aveva inviato una mail ai soci chiedendo di essere regolarmente assunta e regolarizzata la propria posizione lavorativa,
-che dal mese di luglio 2015, il SI. viste le Persona_1 spiccate doti comunicative di essa ricorrente, in possesso di laurea magistrale e di una buona conoscenza del settore, le proponeva di ricoprire il ruolo di social media manager – responsabile alla comunicazione e marketing con contratto di lavoro pag. 3/19 subordinato, presso tutti i negozi di proprietà della CP_1 in particolare Villaricca – Aversa – Giugliano,
-di aver accettato la proposta a decorrere dall'1.08.2015, continuando ad essere pagata sempre brevi manu dal datore di lavoro
SI. e/o con una somma di €.800,00 Persona_1 Persona_2 al mese versata in contanti,
-che il lavoro di social media manager era consistito nella gestione h24 della pagina ufficiale della denominata CP_1 appunto “D'Aniello Boutique”, sul canale social “Instagram”, con pubblicazione di almeno 5/7 foto (in alcuni casi fino a 10 foto) giornaliere (ritraenti capi d'abbigliamento ed accessori commercializzati dalla resistente), con relativa nota a margine, nella quale veniva specificato il nome del brand esposto e il negozio in cui era reperibile, nonché rispondere ai possibili clienti (a qualsiasi orario) che chiedevano, privatamente attraverso il canale direct di Instagram, il costo del prodotto, colori e disponibilità,
-di essersi, nell'espletamento di tale mansione, interfacciata continuamente con i dipendenti delle varie Boutique possedute dalla in modo da tener sempre presente le giacenze di CP_1 magazzino e, in tal modo, poter dare velocemente risposta agli utenti che le chiedevano la disponibilità di un determinato prodotto e/o articolo,
-di aver svolto anche il compito di procacciatrice di clienti e responsabile dell'organizzazione dei diversi eventi che periodicamente organizzava la al fine di presentare CP_1 al pubblico nuovi brand e/o prodotti commercializzati (tra cui l'evento denominato “TIME”, tenutosi in data 18.10.2015, presso la boutique di Villaricca), nonché di responsabile dei rapporti con diverse aziende con cui la collaborava, CP_1
pag. 4/19 -che nessuna assunzione e/o regolarizzazione era stata attuata,
-di aver reiterato con mail del 22.12.2015 la richiesta d'assunzione,
-che e le avevano anche chiesto di prestarsi Per_2 Persona_1 come indossatrice dei capi d'abbigliamento presenti in negozio, affinché si fotografasse e pubblicasse i suddetti fotogrammi sul canale social denominato “Instagram” da lei stessa gestito e/o sul canale social denominato “facebook” gestito dalla società Pt_2 facente capo al SI. e/o dallo stesso gestita, Persona_3
-che si era dovuta recare, su ordine di presso i Persona_1 migliori show room di Milano, al fine di pubblicizzare sui social network facenti capo alla , la presenza della società in CP_1 contesti di pregio, trasferta in alcun modo retribuita alla ricorrente (le veniva unicamente pagato il biglietto aereo e l'allocazione in albergo),
-di essere stata licenziata l'11.04.2017.
Si costituiva in giudizio la la quale, in via CP_1 pregiudiziale, eccepiva una presunta nullità del ricorso per omessa allegazione al ricorso dei conteggi e per omesso deposito del CCNL la cui applicazione veniva invocata;
nel merito rappresentava che la ricorrente, nel periodo intercorrente dal novembre 2014 al giugno 2015, aveva svolto attività di aiuto commessa, lavorando per
4 ore al giorno (dalle 16 alle 20 in inverno e dalle 16:30 alle
20:30 in estate), percependo una retribuzione di €.800,00 al mese, mentre dal settembre 2015 all'aprile 2017 aveva intrapreso un'attività di natura autonoma, gestendo la pagina social denominata “D'Aniello Boutique” sul canale Instagram con accesso settimanale senza alcun vincolo di orario ed a sua discrezione presso la boutique, ove effettuava foto da pubblicare (5/6 foto al pag. 5/19 giorno); che la non aveva alcun obbligo di rispondere ai Pt_1 contatti web dei potenziali acquirenti, in quanto eventuali richieste di acquisto venivano gestite direttamente dal personale amministrativo (precisamente ). Parte_3
Il Tribunale, previa escussione di quattro testi (due per parte) accoglieva parzialmente la domanda dichiarando che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile nel IV livello del CCNL Commercio e terziario dal 1.4.2014 al 31.7.2015 e condannando la resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €1.345,12 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria e interessi, rigettando nel resto il ricorso;
compensava le spese di lite.
Propone appello la eccependo: Pt_1
-che il Giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato dall'aprile
2014 al luglio 2015, ha omesso di esaminare con contezza le dichiarazioni testimoniali e le emergenze istruttorie che portavano alla conferma dello svolgimento delle mansioni di commessa,
-che la conferma che svolgesse mansioni di commessa emergeva nella mail inoltrata in data 22.12.2015 a , e Per_2 Per_1 [...]
, mai disconosciuta dalla resistente in cui affermava “ho CP_4 più volte, dopo un anno e vari mesi di lavoro (prima come commessa, poi come social web marketing)…”,
-di aver pertanto diritto all'inquadramento nel IV livello del
C.C.N.L. del commercio e terziario con condanna della CP_1 alla corresponsione delle differenze retributive tra quanto effettivamente versato (€.500,00# al mese) e quanto invece dovutole per legge (€.1.866,15# al mese), come da conteggi analitici pag. 6/19 depositati, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale,
-che in ordine al luogo di svolgimento della prestazione (secondo la sentenza, in base a tre dei quattro testi, il negozio di scarpe adiacente ma distinto dalla boutique di abbigliamento) il negozio sito in Aversa alla Piazza Municipio all'epoca dei fatti era diviso in due reparti (non in due distinti negozi), scarpe e abbigliamento, separati da una parete in cartongesso e che, comunque, il settore in cui svolgeva la propria mansione di commessa era irrilevante,
-che, in ordine all'orario di lavoro, dalle dichiarazioni dei testi escussi emergevano chiaramente gli orari effettivamente svolti,
-che il Giudice di prime cure ha errato nell'accogliere la domanda per il pagamento del t.f.r. solo per il periodo dall'1.04.2014 al
31.07.2015, omettendo di riferire sulla scorta di quale retribuzione mensile fosse stato calcolato,
-che la prova della fondatezza della domanda di accertamento dello svolgimento delle mansioni di social manager emergeva dalla mail del 22.12.2015, dalle disposizioni/indicazioni/direttive impartite dai soci della a mezzo whatsapp, dalle conversazioni email CP_1 intercorse con i soci/dipendenti della aventi ad CP_1 oggetto le direttive precise impartite dal titolare al dipendente, dalle dichiarazioni testimoniali, dal contegno processuale e preprocessuale tenuto dalla , CP_1
-che era errata la statuizione sulle spese di lite in quanto la domanda giudiziale era stata parzialmente accolta, pertanto, il
Giudice di primo grado avrebbe in ogni caso potuto e soprattutto dovuto condannare la resistente alla rifusione delle spese di pag. 7/19 giudizio, avendo quest'ultima con il proprio atteggiamento provocato la necessità del processo,
-che non erano attendibili le testimonianze di e Tes_1 Tes_2 perché alle dipendenze della allora resistente e perché incongruenti,
chiedendo di riformare l'impugnata sentenza, dichiarando che la era datrice di lavoro di essa appellante CP_1 dall'1.05.2014 al 31.03.2017 e che essa appellante aveva prestato, senza un regolare inquadramento lavorativo (c.d. lavoro a nero) attività lavorativa di natura subordinata, continuativa ed a tempo indeterminato alle sue dipendenze, dapprima con la mansione di commessa (dal 01.05.2014 al 31.07.2015), inquadrabile nel IV livello del CCNL del Commercio e Terziario e successivamente (dal
01.08.2015 al 31.03.2017) con la mansione di social media manager, inquadrabile nel III livello del CCNL del Commercio e Terziario;
per l'effetto condannare la a corrisponderle la somma CP_1 complessiva di €.90.394,37#, a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13 mensilità, festività, indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti e T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale e/o assistenziale della ricorrente, ovvero, ordinare all' e/o all' , in persona dei rispettivi legali CP_2 CP_3 rappresentanti p.t., di procedere all'apprensione coattiva delle maggiorazioni contributive previdenziali e/o assistenziali di spettanza.
Replica l'appellata:
-che l'appello è inammissibile sotto il profilo della mancanza della ragionevole probabilità di essere accolto (artt. 436 bis, 348 bis, 348 ter c.p.c.),
pag. 8/19 -che l'appello proposto è comunque totalmente infondato nel merito,
-che il Giudice di I cure ha valutato tutte le deposizioni dei testi escussi e, correttamente, ha ritenuto che per il primo periodo di lavoro (2014-2015) non fosse stata raggiunta la prova circa le mansioni svolte e l'orario di lavoro effettuato, con ciò risultando infondate le domande di pagamento di differenze retributive avanzate dalla ricorrente,
-che il Giudice di I cure ha correttamente affermato che non fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento di lavoro supplementare e del lavoro straordinario, per cui nessuna somma poteva essere riconosciuta a tale titolo,
-che anche il mancato godimento delle ferie non ha trovato alcun riscontro probatorio,
-che non ha rilievo la adesione alla offerta transattiva trattandosi di comportamento volto solo ad evitare l'alea del giudizio
-che il mancato ordine all' e all' di procedere CP_2 CP_3 all'apprensione coattiva dei contributi previdenziali ed assistenziali non poteva essere disposta atteso il costante e consolidato orientamento Giurisprudenziale che considera necessaria la evocazione in giudizio degli stessi Istituti onde far accertare in capo alla datrice di lavoro pretesi obblighi contributivi (Cass.
n.19679/2020; 14853/2019; 19398/2014),
-che in ordine alla determinazione del TFR non rilevava il CCNL di categoria invocato (tra l'altro tardivamente prodotto) in difetto di prova di adesione di essa società,
-che in ordine alla prova del vincolo della subordinazione (per il secondo periodo) la ricorrente non aveva assolto all'onere pag. 9/19 probatorio che le incombeva e che dalle prove documentali ed orali assunte al processo era emersa la totale assenza di tutti gli indici della subordinazione,
-che, al contrario, era stata offerta la prova che nel periodo settembre 2015-marzo 2017 la ricorrente svolgesse un incarico di natura autonoma, di “influencer” o social media manger, che dir si voglia, con mezzi propri, in totale autonomia senza vincolo alcuno di orario o di altra natura, organizzando la propria prestazione in totale autonomia,
-che era corretta la compensazione per metà delle spese di lite atteso che a fronte di una domanda per €.90.394,37, l'accoglimento era stato limitato ad €.1.345,12 e che la ricorrente aveva rifiutato la proposta transattiva,
-che la censura in ordine alla attendibilità dei testimoni escussi
è palesemente inammissibile in quanto non viene censurato un capo della sentenza ma bensì il convincimento del Giudice.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
**********
L'appello è fondato solo in relazione alla censura sulle spese di lite.
In relazione al primo periodo il Tribunale ha accolto la domanda volta all'emersione del periodo in nero, ritenendo che la ricorrente avesse svolto mansioni di aiuto commessa e che non avesse provato di aver lavorato oltre il monte orario di 4 ore giornaliere allegate dalla datrice, non riconoscendo pertanto alcuna somma a titolo di differenze retributive per l'orario e le pag. 10/19 asserite mansioni di commessa, ma solo il t.f.r. nella misura di euro 1.345,12.
Le censure avanzate dalla appellante su tale parte della decisione non appaiono incisive dell'impianto motivazionale adottato dal
Tribunale.
Occorre premettere che ogni qualvolta il lavoratore agisca in giudizio per ottenere il pagamento dal datore di lavoro di somme di denaro a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di orario di lavoro eccedente quello retribuito grava su di esso uno stringente onere probatorio;
ex plurimis Cassazione civile Sez.
Lavoro ordinanza n. 30739 del 29 novembre 2024 “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”; S.C. sentenza n.16150/18
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.)” (cfr. anche pag. 11/19 Cassazione Sez. Lav. Sentenza n.4076/18, ordinanza 18 febbraio
2021, n. 4408).
Analogamente con riferimento alla pretesa di ottenere un inquadramento superiore il lavoratore deve allegare e provare gli elementi che consentano al Giudice di operare il “procedimento logico- giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali si articola nella normativa collettiva, il raffronto, infine, tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che nei testi contrattuali definiscono i singoli livelli, con riferimento anche alla responsabilità e autonomia propria della qualifica rivendicata”
(cfr. ex multis Cass. n. 14608/01, n.3069/2005, n.8589/15; “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” Cass. n. 20272/ 2010).
Nel caso di specie la prova espletata in primo grado non si è dimostrata persuasiva di quanto sostenuto in ricorso dalla , Pt_1 tenuto conto che l'indagine (stante il parziale accoglimento della domanda) deve circoscriversi all'orario eccedente le 4 ore ed alle mansioni di commessa e non di aiuto commessa.
Ebbene la teste , amica della ON e cliente della Tes_3 boutique, si è limitata a riferire che spesso andava a prendere la ricorrente alle ore 20, che quando andava a comprare le scarpe (e non l'abbigliamento) la ricorrente l'assisteva negli acquisti, di essersi intrattenuta nel negozio con la ricorrente a bere un caffè,
pag. 12/19 che la ricorrente aveva incassato il prezzo quando lei aveva acquistato scarpe, che quando aveva acquistato scarpe nel negozio c'era sempre la ricorrente e che l'accompagnava anche in quello di abbigliamento per darle consigli, di non sapere quante persone lavoravano nel negozio di abbigliamento, mentre in quello di scarpe c'erano la ricorrente ed un altro ragazzo, che i negozi di scarpe e vestiti erano all'epoca separati.
È evidente come le predette dichiarazioni siano del tutto generiche
(ed insufficienti) in ordine sia l'orario di lavoro allegato in ricorso sia in riferimento alle concrete mansioni svolte dalla
ON; peraltro (come rilevato nella sentenza) emerge che la ricorrente, a differenza di quanto allegato in ricorso, svolgesse le proprie mansioni nel negozio di scarpe (all'epoca separato) e non in quello di abbigliamento e che con lei lavorava un altro soggetto, quindi rendendo plausibile lo svolgimento di mere mansioni di aiuto commessa.
Quanto alla deposizione di Testimone_4
Premesso che la circostanza che la stessa fosse dipendente della resistente non integra di per sé alcun giudizio di inattendibilità, la ha riferito che la ON lavorava nel negozio di scarpe Tes_1
(quindi confermando l'incongruenza con quanto allegato in ricorso e nella capitolazione di prova, cfr. cap.5) e che lavorava dalle 16 alle 20 nel periodo invernale e dalle 16.30 alle 20.30 nel periodo estivo (variando gli orari del negozio durante l'anno); che la ricorrente era una aiuto commessa in quanto era alla prima esperienza e “doveva imparare il lavoro” (circostanza, come rilevato dalla appellata, confermata dalla ricorrente stessa che ha dichiarato di aver iniziato tale attività dopo aver concluso il corso di studi conseguendo la laurea magistrale); che nel negozio di scarpe vi era un'altra commessa di nome che Persona_4 faceva la responsabile (per tutto il periodo in cui aveva lavorato pag. 13/19 la ON) e lavorava anche la mattina;
che in ambedue i negozi vi era una ragazza fissa alla cassa;
che nel negozio di abbigliamento oltre lei lavorava anche . Testimone_5
Da tale deposizione emergono indubbiamente elementi che sconfessano la prospettazione della ON, né appare dirimente l'osservazione della appellante in ordine al fatto che la teste ha, in un passaggio, della deposizione fatto riferimento alla qualifica di commessa (peraltro riferita alla circostanza che la ON non aveva mai lavorato nei negozi di Villaricca e Giugliano).
Il teste ha lavorato per un breve periodo alle Testimone_6 dipendenze della (da settembre a dicembre 2014) e la sua CP_1 deposizione sconta alcune incongruenze. Egli ha riferito di aver lavoro nel negozio di abbigliamento dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 20/20.30 e che anche la che lavorava con lui, seguiva Tes_7 il suo stesso orario;
tuttavia la ha dichiarato di aver Tes_7 lavorato sin dal 2011 in part time (circostanza confermata dal teste ), recandosi in negozio o la mattina o il Tes_5 pomeriggio (3 giorni di mattina e 3 giorni di pomeriggio). Ha riferito di aver visto la lavorare nel negozio di scarpe ma Pt_1 che (quando ha cessato di lavorare) recandosi quale cliente l'aveva trovata in quello di abbigliamento, precisando poi che era capitato solo una volta nel 2015. Ha confermato che nel negozio di scarpe c'era anche ma che i clienti si rivolgevano per lo Persona_4 più alla (circostanza che appare di difficile credibilità Pt_1 atteso che il teste lavorava nel negozio accanto e quindi non era in osservazione costante nel negozio di scarpe).
Trattasi di dichiarazioni molto generiche quanto al contenuto delle mansioni espletate e poco credibili (in base ai riscontri esterni con le altre dichiarazioni testimoniali) quanto agli orari di lavoro.
pag. 14/19 Il teste ha dichiarato di aver lavorato a tempo pieno Tes_5 nel negozio di abbigliamento dal 2011 unitamente alla (che Tes_7 lavorava in part time) , che la aveva lavorato nel negozio Pt_1 di scarpe da novembre 2014 fino al giugno 2015 come aiutante commessa (come lui che lavorava con solo di Controparte_5 pomeriggio (mentre la mattina c'era la e dopo che andò via Per_4 tale ); ha confermato il diverso orario dei negozi tra il Per_5 periodo estivo e quello invernale (come la e di aver visto Tes_7 nel negozio di scarpe la ON “impegnata con dei clienti”.
Anche dalle dichiarazioni di tale ultimo teste non risulta assolto minimamente l'onere gravante sulla lavoratrice;
è rimasto del tutto
“fumoso” sia l'aspetto delle mansioni svolte (peraltro nel negozio di scarpe e non in quello di abbigliamento) sia l'orario di lavoro eseguito.
Correttamente, pertanto, il Tribunale si è “limitato” a riconoscere la subordinazione quale aiuto commessa e non ha ritenuto di dover liquidare nulla a titolo di retribuzioni ad eccezione del t.f.r., rispetto al quale l'onere del pagamento estintivo gravava sulla datrice una volta provata la subordinazione e la durata del rapporto.
In merito alla quantificazione operata in sentenza le censure della appellata appaiono generiche (nonché prive di un conteggio alternativo, non essendo utilizzabile quello depositato in primo grado in quanto commisurato e orario e livello diverso); la misura liquidata di euro 1.345,12 appare, peraltro, congrua in relazione alla durata del periodo accertato (16 mesi) e considerata la retribuzione erogata mensilmente (euro 500,00).
Anche per il secondo periodo di lavoro le censure spiegate dall'appellante non risultano condivisibili.
In relazione a tale segmento temporale era onere della ricorrente provare che lo svolgimento della attività di social manager pag. 15/19 presentasse i caratteri della subordinazione non essendo stato contestato dalla allora resistente che effettivamente la Pt_1 sia fosse occupata della gestione ed implementazione della pagina instagram della società attraverso la pubblicazione di foto degli articoli in vendita nonché della pubblicazione di analoghe fotografie sulla pagina facebook la cui gestione era, invece, affidata alla ditta Netenjoi del sig. Persona_6
Il Tribunale ha rigettato la domanda per assenza di prova circa gli indici della subordinazione, non avendo i testimoni riferito di direttive impartite dal datore alla ricorrente, della necessità da parte della ricorrente di chiedere ferie e permessi, della assenza di imposizione/rispetto di un orario di lavoro e sugli altri caratteri propri della subordinazione.
Tale motivazione va confermata in questo grado.
La allega che nell'espletamento della propria attività Pt_1 lavorativa era assoggettata ai poteri direttivi, di controllo e disciplinari, esercitati, congiuntamente e disgiuntamente, dai sigg. , e ai quali era sempre tenuta: CP_4 Per_1 Persona_2
a) a relazionare sul lavoro effettuato in forza delle direttive dagli stessi impartitegli, nonché sui risultati raggiunti e sulla crescita di “seguaci” sul portale social Instagram;
b) a giustificare eventuali giorni di assenze o ritardi;
c) eventualmente a richiedere permessi.
Di tali allegazioni non ha fornito alcuna prova;
non risulta che vi fosse alcuna indicazione analitica da parte dei soci della CP_1 sui contenuti da inserire sulle pagine social, né sul numero di foto da pubblicare, né sulle modalità di accesso della ricorrente ai negozi per realizzare il materiale fotografico.
Al contrario di quanto sostenuto nell'atto di appello non risulta l'emersione degli elementi sintomatici della subordinazione da quanto suggerito dalla appellante.
pag. 16/19 Il contenuto nella mail del 22.12.2015 è del tutto inidoneo a qualunque prova, l'affermazione (della ON) di aver svolto mansioni di social web marketing non è in contestazione, per cui la risposta “sarai contattata a breve per definire la tua posizione e le ns condizioni” denota solo che vi sarebbe stato un accordo tra le parti ma non certo che la ricorrente lavorasse come subordinata.
I messaggi whatsapp (es. “Ciao x l'abito parla con mia madre. Per_7
Per lo stipendio te lo mando domani ad Aversa”) provano che vi erano accordi economici come è incontestato, atteso che la ON riceveva un compenso mensile per l'attività social svolta;
i messaggi “nell'ultima foto mettici anche in alto il nostro logo. Le scritte sotto mettile più grandi”, “.. se non l'hai già fatto puoi pubblicare le vetrine MONCLEAR di Villaricca..”, “.. la scritta
d'aniello e le location mi piacciono in grassetto”, “dopo ciò vorrei vedere la locandina a strisce”, “ la data in inglese va Per_7 scritta il mese e poi il giorno”, “OK allora nell'ultima foto mettici anche in alto il nostro logo. Le scritte sotto mettile più grandi” lungi dal contenere indicazioni stringenti o direttive mostrano contenuti idonei ad essere incasellati nelle direttive proprie di un committente.
Priva di rilievo è la mai del 12.01.2016 in cui si invita la ricorrente a passare in amministrazione per “prendere il regalo che
i hanno fatto per Natale ai dipendenti” trattandosi di Per_1 riferimento generico ai dipendenti (tutti, quindi anche eventuali collaboratori) fatto peraltro da una dipendente e non dal datore di lavoro.
Neppure nelle dichiarazioni testimoniali si rinvengono elementi a sostegno della pretesa;
la appellante riporta stralci di deposizioni che confermano solo il tipo di attività svolta ma non l'assoggettamento: “la ricorrente è capitato che chiamasse in negozio per sapere se era disponibile qualche prodotto, lo faceva
pag. 17/19 perché lei gestiva la pagina. La responsabile mi diceva di dare tali indicazioni alla SI.ra perché curava la pagina Pt_1 instagram”, “.. la ricorrente mi chiedeva se alcuni prodotti fossero disponibili..”.
Inoltre deve osservarsi che la stessa ha ammesso che per Pt_1
l'espletamento di dette attività utilizzava la propria autovettura, il proprio computer portatile ed il proprio cellulare (solo, quest'ultimo, fornitole poi dalla società in un secondo momento), quindi anche gli strumenti di lavoro non le erano forniti dalla
. CP_1
In difetto di prova di cui era gravata la ricorrente non assume rilevanza il comportamento processuale consistito nella offerta conciliativa fatta dalla peraltro alla prima udienza CP_1 dinanzi al Tribunale era stata la ricorrente a formulare una proposta per 25.000 euro, rispetto alla quale il procuratore speciale della aveva controfferto 10.000 euro ed il Giudice CP_1 proposto ex art.420 cpc la somma di 14.000. Quindi un tipico step e passaggio processuale, ma nessuna ammissione.
Non condivisibile, invece, è la regolamentazione delle spese di lite del primo grado.
Il Tribunale ha compensato le spese di lite motivando per il parziale accoglimento della domanda, tuttavia il Collegio ritiene che proprio in considerazione del disposto parziale accoglimento (e tenuto conto della misura dell'accoglimento rispetto alle complessive domande spiegate) l'applicazione del principio cardine della soccombenza doveva portare il Tribunale a regolare diversamente la compensazione, disponendo una compensazione per i
3/4 e la condanna della allora resistente per la restante frazione di una quarto.
pag. 18/19 In questo senso va quindi modificata la statuizione di primo grado
(applicandosi i parametri vigenti all'epoca di deposito della sentenza).
Il parziale accoglimento dell'appello in uno con la misura di tale accoglimento rispetto alle complessive richieste giustificano anche in questo grado la compensazione delle spese nella misura di 3/4; il restante quarto va posto a carico della appellata secondo soccombenza e con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, compensa per 3/4 tra le parti le spese del primo grado e condanna la al pagamento in favore di CP_1 [...]
del restante quarto liquidato in complessivi euro Parte_1
626,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
-compensa per 3/4 tra le parti le spese del presente grado e condanna la appellata al pagamento in favore della appellante del restante quarto liquidato in complessivi euro 62,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 12.6.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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