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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11755/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11755 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3
Controparte_3 minorenne
4
Controparte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 16.08.2023
1. , nata a [...]/CE (Brasile), il 06/09/1978 in Controparte_1 nome proprio nonché quale genitore esercente la patria potestà congiuntamente a
, nato a [...]/SP (Brasile), il 19/06/1980, sui minori: Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato a [...]/SP (Brasile), il 16/08/2008, Controparte_2
3. , nato a [...]/SP (Brasile), il 06/12/2010, Controparte_3
4. , nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2013 Controparte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig. , cittadino italiano per Persona_2 nascita e per l'effetto ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale Controparte_5 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di AR Di LI (TV), entro 30 giorni, della cittadinanza di , nata a [...]/CE (Brasile), il Controparte_1
06/09/1978 in nome proprio nonhcé quale genitore esercente la patria potestà congiuntamente a nato a [...] - SP (Brasile), il Persona_1
19/06/1980, sui minori: , nato a [...]/SP (Brasile), il Controparte_2
16/08/2008, , nato a [...]/SP (Brasile), il 06/12/2010, Controparte_3
, nata a [...] /SP (Brasile) il 26/04/2013, provvedendo alle Controparte_4 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
….IN PUNTO SPESE: con diritto di spese, diritti ed onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. - paternità Persona_2 Per_3
e maternità nato a [...] il [...]
[...] Persona_4 coniugato con a Igarapava/SP (Brasile) il 02.09.1911. Dall'unione nasceva: Persona_5
• a Igarapava/SP (Brasile) il 03.08.1912 che si univa in Persona_6 matrimonio con a Guará/SP (BRASILE) il 07.12.1940 e dall'unione Parte_1 nasceva: figlia di e di Parte_2 Persona_6 [...]
a Ituverava/SP - Brasile, il 10.09.1943, che si univa in Persona_7 matrimonio con a Ituverava/SP - Brasile il Controparte_6
17/02/1968. Dall'unione nasceva:
✓ nata a [...]/CE Controparte_1
(Brasile), il 06/09/1978 ivi coniugata con a Persona_1
São Paulo/SP (Brasile), il 20.03.2004e dall'unione nascevano:
❖ , a São Paulo/SP Controparte_2
(Brasile), il 16/08/2008,
❖ , nato a [...]/SP (Brasile), Controparte_3 il 06/12/2010,
❖ , nata a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) il 26/04/2013
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 2
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato nei termini ricorso ed ordinanza;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
- paternità e maternità nato a [...]
[...] Persona_3 Persona_4
LI (TV) il 09.07.1886
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 3
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11755 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1
2
Controparte_2 minorenne
3
Controparte_3 minorenne
4
Controparte_4 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 16.08.2023
1. , nata a [...]/CE (Brasile), il 06/09/1978 in Controparte_1 nome proprio nonché quale genitore esercente la patria potestà congiuntamente a
, nato a [...]/SP (Brasile), il 19/06/1980, sui minori: Persona_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , nato a [...]/SP (Brasile), il 16/08/2008, Controparte_2
3. , nato a [...]/SP (Brasile), il 06/12/2010, Controparte_3
4. , nata a [...]/SP (Brasile) il 26/04/2013 Controparte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare lo status di cittadinanza italiana jure sanguinis dei ricorrenti per discendenza diretta dal sig. , cittadino italiano per Persona_2 nascita e per l'effetto ordinare al intimato e, per esso, all'ufficiale Controparte_5 dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile del Comune di AR Di LI (TV), entro 30 giorni, della cittadinanza di , nata a [...]/CE (Brasile), il Controparte_1
06/09/1978 in nome proprio nonhcé quale genitore esercente la patria potestà congiuntamente a nato a [...] - SP (Brasile), il Persona_1
19/06/1980, sui minori: , nato a [...]/SP (Brasile), il Controparte_2
16/08/2008, , nato a [...]/SP (Brasile), il 06/12/2010, Controparte_3
, nata a [...] /SP (Brasile) il 26/04/2013, provvedendo alle Controparte_4 eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
….IN PUNTO SPESE: con diritto di spese, diritti ed onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. - paternità Persona_2 Per_3
e maternità nato a [...] il [...]
[...] Persona_4 coniugato con a Igarapava/SP (Brasile) il 02.09.1911. Dall'unione nasceva: Persona_5
• a Igarapava/SP (Brasile) il 03.08.1912 che si univa in Persona_6 matrimonio con a Guará/SP (BRASILE) il 07.12.1940 e dall'unione Parte_1 nasceva: figlia di e di Parte_2 Persona_6 [...]
a Ituverava/SP - Brasile, il 10.09.1943, che si univa in Persona_7 matrimonio con a Ituverava/SP - Brasile il Controparte_6
17/02/1968. Dall'unione nasceva:
✓ nata a [...]/CE Controparte_1
(Brasile), il 06/09/1978 ivi coniugata con a Persona_1
São Paulo/SP (Brasile), il 20.03.2004e dall'unione nascevano:
❖ , a São Paulo/SP Controparte_2
(Brasile), il 16/08/2008,
❖ , nato a [...]/SP (Brasile), Controparte_3 il 06/12/2010,
❖ , nata a [...]/SP Controparte_4
(Brasile) il 26/04/2013
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 2
II. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato nei termini ricorso ed ordinanza;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2
- paternità e maternità nato a [...]
[...] Persona_3 Persona_4
LI (TV) il 09.07.1886
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 3
conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Lecce-Venezia, 05.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 4
Dott. Giovanni Calasso 5