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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 01/06/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 148/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
Mazzoccoli e Italo D'Alessandro
APPELLANTE contro
in proprio (c.f. ) e quale l.r.p.t. di Controparte_1 C.F._2
(c.f. p.iva ), rappr. e Controparte_2 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Gianluca Prete
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., riproducenti le conclusioni riportate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 6595/2020 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 12.661,72, oltre interessi moratori a far tempo dall'emissione del decreto ingiuntivo e spese, in favore di in Controparte_1 proprio e quale l.r.p.t. di per l'attività Controparte_2
difensiva prestata in suo favore nel giudizio di responsabilità erariale svoltosi innanzi alla Corte dei conti e conclusosi con sentenza di assoluzione n. 807/2019. A sostegno dell'opposizione il segnalava che il decreto ingiuntivo non era Pt_1
stato preceduto né da diffida e messa in mora, né dal procedimento di mediazione;
nel merito, faceva presente che l'ingiungente aveva già percepito l'importo di euro
17.463,78 comprensivo di accessori (in particolare euro 13.963,78 dalla parte soccombente ed euro 3.500 dal deducente); lamentava che l'importo complessivo preteso da controparte, ammontante ad euro 28.020,64, non fosse congruo, dovendosi al più limitare la somma residua ad euro 4.386,24 e non invece ad euro 12.666,77, come richiesto in via monitoria, posto che la somma totale dei compensi del progetto di parcella (mai accettato) ammontava, per un errore nella indicazione dell'importo corrispondente al minimo come enunciato nella parcella stessa per la fase decisoria, alla minor somma di euro 21.850,02; evidenziava poi che, in assenza di un preventivo di spesa e di un contratto scritto, l'importo andava liquidato dal giudice secondo i principi dell'equo compenso e dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.; concludeva chiedendo quanto segue: in via principale, accertarsi il compenso dovuto dall'esponente all'ingiungente nella misura liquidata dalla Corte dei conti nella sentenza n. 807/2019 e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace il provvedimento monitorio, con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, dichiararsi esaustiva la somma già versata di euro 17.463,78 e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sempre con vittoria delle spese di lite;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi che la somma totale dei compensi del progetto di parcella ammontava ad euro 21.850,02 anziché ad euro 28.020,64, sicché il residuo preteso era pari ad euro
4.386,24 ed anche in tal caso revocarsi il decreto ingiunto in quanto concesso sulla base di una richiesta non corretta, maggiorata di circa euro 7.000,00; in ogni caso con vittoria di spese.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l'ingiungente/opposto e, ribadita l'attività professionale prestata in favore del e non contestata, evidenziava di aver Pt_1 inviato a quest'ultimo in data 1 ottobre 2020 via pec una comunicazione di messa in mora;
rilevava ancora che, ai sensi dell'art. 3, co. 3 lett. a), l. n. 162/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale avviata con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.; nel merito, sosteneva la correttezza dell'importo richiesto in via monitoria quale compenso netto pag. 2/8 imponibile da cui erano stati detratti gli importi ricevuti dal soccombente nel CP_3 giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti nonché l'acconto versato dallo stesso
[...]
concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto e rifusione delle spese di lite.
In prima udienza il faceva presente di aver avviato egli stesso il procedimento Pt_1 di mediazione e la causa veniva rinviata per verificarne l'esito che risultava, però, infruttuoso per mancata comparizione della parte ingiungente/opposta. Veniva successivamente negata la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio. Infine, istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con sentenza n.
687/2024 pubblicata il 6 marzo 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 6595/2020 D.I. e condannava al Parte_1
pagamento in favore della controparte della somma di euro 7.108,59, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice, rilevato che non era stata contestata e risultava comunque documentalmente provata l'attività difensiva prestata dall'Avv. in favore di CP_2
nel giudizio di responsabilità svoltosi innanzi alla Corte dei conti- Parte_1
Sezione Giurisdizionale per la Puglia, nel quale il era stato citato dalla Procura Pt_1
regionale presso la detta Sezione Giurisdizionale per danno erariale ammontante ad euro
2.668.932,91, osservava che il giudizio non aveva richiesto istruttoria e si era concluso con la sentenza n. 807/2019 con cui la Corte adita aveva assolto tutti i convenuti dagli addebiti di responsabilità amministrativa formulati nei loro confronti;
rilevava poi che il ricorso monitorio era stato preceduto da pec dell'1 ottobre 2020 e non anche dalla mediazione, tuttavia non obbligatoria per i procedimenti ingiuntivi;
nel merito, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla statuizione contenuta nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, diversità che si spiega con il fatto che l'obbligo di pagamento degli onorari trova il suo fondamento nel contratto di prestazione d'opera, non invece nel principio di causalità, concludeva che nel caso di specie – in mancanza di un accordo scritto sul pag. 3/8 quantum - doveva riconoscersi in favore del professionista un importo superiore rispetto a quello riconosciuto dalla Corte dei conti nella su menzionata sentenza, derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, attesa l'importanza dell'opera prestata e l'esito favorevole del giudizio che aveva visto il assolto Pt_1
dagli addebiti mossi nei suoi confronti;
tanto premesso, in applicazione quindi dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche per i giudizi rientranti nello scaglione da euro 2.000.001,00 ad euro 4.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, determinava i compensi spettanti al professionista in euro
19.138,00 (al netto di i.v.a. e c.p.a.) e, pertanto, detratto quanto già ricevuto dal CP_3
soccombente (euro 9.270,71 al netto di i.v.a. e c.p.a.) e dallo stesso (euro Pt_1
2.758,70 al netto di i.v.a. e c.p.a.), riconosceva l'importo a saldo di euro 7.108,59 oltre accessori di legge, oltre gli interessi moratori su quanto dovuto a titolo di onorario dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
regolamentava le spese della fase di opposizione in base al principio di soccombenza.
ha proposto opposizione svolgendo le censure che si esporranno più Parte_1 avanti e formulando le seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare che il compenso liquidato con valore minimo dello scaglione di riferimento D.M. 55-2014 dalla Corte dei Conti con sentenza n. 807/2019 è quello dovuto dall'appellante e per gli effetti riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto i valori medi per l'opera prestata asseritamene ritenuta di pregio ed importante per l'esito favorevole del giudizio di responsabilità erariale. In via subordinata, dichiarare la somma già percepita dall'appellato di €. 12.029,41 oltre IVA e CPA pari ad €. 3.233,51
a saldo di ogni avere;
condannare l'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
Altra subordinata, qualora venisse confermata la sentenza appellata si chiede la compensazione delle spese di lite di primo e del presente giudizio stante il comportamento tenuto dall'appellante nella fase del giudizio anche stragiudiziale.
Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”. in proprio e quale l.r.p.t. di Controparte_1 Controparte_2
si è costituito in giudizio segnalando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...]
pag. 4/8 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello; in subordine, ha contestato nel merito il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
vinte le spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esclusa la violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché nell'atto di appello risultano individuate le statuizioni impugnate e adeguatamente esposte le censure formulate e le conclusioni coerenti con le doglianze.
Passando oltre, con un primo articolato motivo di appello ha Parte_1
lamentato che i compensi siano stati ingiustificatamente determinati in base ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione da euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 in luogo dei valori minimi;
al riguardo ha sostenuto l'idoneità dei compensi liquidati in base ai valori minimi a remunerare l'attività difensiva prestata dall'Avv. in ragione del lavoro svolto e della sua incidenza CP_2 sull'esito del giudizio atteso che l'assoluzione era stata motivata dalla Corte dei conti sulla base di valutazioni fattuali e giuridiche autonome rispetto a quelle svolte dal difensore;
ha poi lamentato che il giudice a quo si sia limitato a trasporre in motivazione principi giurisprudenziali senza tuttavia compiere alcuna verifica dell'opera prestata in concreto che tuttavia aveva qualificato di pregio tanto da aver garantito l'esito favorevole del giudizio;
ha poi evidenziato l'omessa considerazione della mancanza del preventivo di spesa obbligatorio e del contratto scritto così come del parere di congruità del COA di appartenenza.
Tali censure non giustificano la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dal . Pt_1
Il giudica a quo ha spiegato che il fondamento del diritto del difensore nei confronti del cliente ai compensi maturati risiede nel contratto di mandato professionale, ciò che spiega la ragione per la quale il loro importo non è condizionato dalla liquidazione operata dal giudice ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.c..
Inoltre, difettando una pattuizione tra le parti riguardante il corrispettivo ed in assenza della predisposizione di un preventivo, circostanze non ostative al maturare del diritto alla remunerazione del professionista per l'attività svolta - documentate e non contestata pag. 5/8 (si veda ex plurimis Cass. 10 novembre 2022, n. 33193 con ampi richiami giurisprudenziali), il primo giudice ha correttamente liquidato i compensi dovuti in applicazione dei parametri previsti per la determinazione delle spese di lite previste, per quel che qui rileva, dal d.m. n. 147/2022 vigente ratione temporis ed ha spiegato di aver fatto ricorso ai parametri medi (a differenza di quanto fatto dalla Corte dei conti che aveva applicato nella liquidazione delle spese di soccombenza i parametri minimi) in ragione dell'importanza dell'opera prestata e del risultato del giudizio favorevole al cliente, il quale era stato interamente assolto dagli addebiti.
Ebbene, tali valutazioni sono condivisibili poiché non è dubitabile l'importanza dell'opera tenuto conto della gravità, anche in termini di ricadute economiche, degli addebiti mossi al quale componente della commissione di gara per l'appalto Pt_1
della gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione del
, da aggiudicarsi mediante licitazione privata. Controparte_4
Quanto alla incidenza delle difese dell'Avv. sull'esito favorevole del giudizio, CP_2
va detto la Corte dei conti decise in base alla ragione più liquida, essendo la domanda risarcitoria infondata nel merito per assenza di prova del danno erariale, ma non disattese le difese del incentrate sull'eccezione di prescrizione dell'azione Pt_1 contabile, sulla correttezza del suo comportamento e sull'invocazione dell'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 83 r.d. n. 2440/1923, a cui peraltro deve riconoscersi un'utilità anche nella prospettiva di un'eventuale impugnazione, a prescindere dal fatto che sia stata o meno proposta.
E' poi vero che risulta disattesa dal giudice contabile una censura preliminare sollevata dall'Avv. , i.e. la censura di genericità della citazione per non aver indicato le CP_2
condotte oggetto di contestazione, ma trattasi di circostanza che non incide sul compenso spettante al medesimo considerato che il difensore è tenuto a svolgere ogni difesa possibile, purché non palesemente pretestuosa, a tutela del proprio cliente.
Infine, si osserva che la motivazione della liquidazione delle spese di lite operata dalla
Corte dei conti in applicazione della riduzione massima dei parametri previsti dal d.m.
n. 33/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2008, si incentrava, oltre che sulle fasi espletate, sul rilievo che il valore della causa superava di poco il valore minimo dello scaglione di riferimento. A ben vedere il criterio non teneva conto del cospicuo pag. 6/8 ammontare della rivalutazione e degli interessi richiesti, stante la consistenza della somma pretesa a titolo di danno erariale, tale da collocare il valore della causa certo più in alto dell'ammontare della sola sorte capitale, considerata dal giudice contabile.
Infine, la questione dell'omesso rilievo assegnato dal primo giudice alla formulazione della domanda in via monitoria in assenza del parere obbligatorio del COA finisce per essere irrilevante poiché il decreto ingiuntivo è stato revocato.
L'impugnante ha poi censurato la condanna alle spese di lite pronunciata nei suoi confronti dal giudice a quo senza tener conto del comportamento conciliativo del deducente concretatosi nell'invito alla mediazione nelle more della prima udienza di comparizione in primo grado e dei pagamenti eseguiti anteriormente al procedimento monitorio nonché del rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze sono infondate.
Puntualizzato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto ha determinato il venir meno del titolo che giustificava le spese liquidate in sede monitoria, quindi non più dovute, si rileva che il giudice di prime cure ha quantificato le spese di lite del giudizio di opposizione applicando i parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le cause ricadenti nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi). La liquidazione non è dunque censurabile, non potendosi individuare all'interno dell'unico processo attività (quali quelle correlate alla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) in cui sia da considerare vittorioso il soccombente. Né può riconoscersi un rilievo ulteriore ed autonomo allo spirito conciliativo evocato dal o agli acconti versati ante Pt_1
causam, avendo questi tenuto ferma la contestazione delle maggiori somme richieste dalla controparte, tanto da proporre appello.
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia, considerato che la definizione del giudizio non ha richiesto la risoluzione di questioni complesse e tenuto conto delle attività espletate
(fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
pag. 7/8 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 687/2024, pubblicata in data 6 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.984,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 148/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Pietro Parte_1 C.F._1
Mazzoccoli e Italo D'Alessandro
APPELLANTE contro
in proprio (c.f. ) e quale l.r.p.t. di Controparte_1 C.F._2
(c.f. p.iva ), rappr. e Controparte_2 P.IVA_1 dif. dall'Avv. Gianluca Prete
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note autorizzate ex art. 352 c.p.c., riproducenti le conclusioni riportate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 6595/2020 D.I. emesso dal Tribunale di Taranto con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro 12.661,72, oltre interessi moratori a far tempo dall'emissione del decreto ingiuntivo e spese, in favore di in Controparte_1 proprio e quale l.r.p.t. di per l'attività Controparte_2
difensiva prestata in suo favore nel giudizio di responsabilità erariale svoltosi innanzi alla Corte dei conti e conclusosi con sentenza di assoluzione n. 807/2019. A sostegno dell'opposizione il segnalava che il decreto ingiuntivo non era Pt_1
stato preceduto né da diffida e messa in mora, né dal procedimento di mediazione;
nel merito, faceva presente che l'ingiungente aveva già percepito l'importo di euro
17.463,78 comprensivo di accessori (in particolare euro 13.963,78 dalla parte soccombente ed euro 3.500 dal deducente); lamentava che l'importo complessivo preteso da controparte, ammontante ad euro 28.020,64, non fosse congruo, dovendosi al più limitare la somma residua ad euro 4.386,24 e non invece ad euro 12.666,77, come richiesto in via monitoria, posto che la somma totale dei compensi del progetto di parcella (mai accettato) ammontava, per un errore nella indicazione dell'importo corrispondente al minimo come enunciato nella parcella stessa per la fase decisoria, alla minor somma di euro 21.850,02; evidenziava poi che, in assenza di un preventivo di spesa e di un contratto scritto, l'importo andava liquidato dal giudice secondo i principi dell'equo compenso e dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod.; concludeva chiedendo quanto segue: in via principale, accertarsi il compenso dovuto dall'esponente all'ingiungente nella misura liquidata dalla Corte dei conti nella sentenza n. 807/2019 e, per l'effetto, dichiarare nullo e inefficace il provvedimento monitorio, con vittoria delle spese di lite;
in via subordinata, dichiararsi esaustiva la somma già versata di euro 17.463,78 e, per l'effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sempre con vittoria delle spese di lite;
in via ulteriormente subordinata, dichiararsi che la somma totale dei compensi del progetto di parcella ammontava ad euro 21.850,02 anziché ad euro 28.020,64, sicché il residuo preteso era pari ad euro
4.386,24 ed anche in tal caso revocarsi il decreto ingiunto in quanto concesso sulla base di una richiesta non corretta, maggiorata di circa euro 7.000,00; in ogni caso con vittoria di spese.
Si costitutiva ritualmente in giudizio l'ingiungente/opposto e, ribadita l'attività professionale prestata in favore del e non contestata, evidenziava di aver Pt_1 inviato a quest'ultimo in data 1 ottobre 2020 via pec una comunicazione di messa in mora;
rilevava ancora che, ai sensi dell'art. 3, co. 3 lett. a), l. n. 162/2014, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale avviata con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.; nel merito, sosteneva la correttezza dell'importo richiesto in via monitoria quale compenso netto pag. 2/8 imponibile da cui erano stati detratti gli importi ricevuti dal soccombente nel CP_3 giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei conti nonché l'acconto versato dallo stesso
[...]
concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo Pt_1
opposto e rifusione delle spese di lite.
In prima udienza il faceva presente di aver avviato egli stesso il procedimento Pt_1 di mediazione e la causa veniva rinviata per verificarne l'esito che risultava, però, infruttuoso per mancata comparizione della parte ingiungente/opposta. Veniva successivamente negata la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio. Infine, istruita la causa documentalmente, il Tribunale adito, con sentenza n.
687/2024 pubblicata il 6 marzo 2024, in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo n. 6595/2020 D.I. e condannava al Parte_1
pagamento in favore della controparte della somma di euro 7.108,59, oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.
In sintesi, il primo giudice, rilevato che non era stata contestata e risultava comunque documentalmente provata l'attività difensiva prestata dall'Avv. in favore di CP_2
nel giudizio di responsabilità svoltosi innanzi alla Corte dei conti- Parte_1
Sezione Giurisdizionale per la Puglia, nel quale il era stato citato dalla Procura Pt_1
regionale presso la detta Sezione Giurisdizionale per danno erariale ammontante ad euro
2.668.932,91, osservava che il giudizio non aveva richiesto istruttoria e si era concluso con la sentenza n. 807/2019 con cui la Corte adita aveva assolto tutti i convenuti dagli addebiti di responsabilità amministrativa formulati nei loro confronti;
rilevava poi che il ricorso monitorio era stato preceduto da pec dell'1 ottobre 2020 e non anche dalla mediazione, tuttavia non obbligatoria per i procedimenti ingiuntivi;
nel merito, richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la misura degli onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato prescinde dalla statuizione contenuta nella sentenza che condanna la controparte alle spese ed agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese tra le parti, quali, tra gli altri, il risultato ed altri vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, diversità che si spiega con il fatto che l'obbligo di pagamento degli onorari trova il suo fondamento nel contratto di prestazione d'opera, non invece nel principio di causalità, concludeva che nel caso di specie – in mancanza di un accordo scritto sul pag. 3/8 quantum - doveva riconoscersi in favore del professionista un importo superiore rispetto a quello riconosciuto dalla Corte dei conti nella su menzionata sentenza, derivante dall'applicazione dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014, attesa l'importanza dell'opera prestata e l'esito favorevole del giudizio che aveva visto il assolto Pt_1
dagli addebiti mossi nei suoi confronti;
tanto premesso, in applicazione quindi dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e successive modifiche per i giudizi rientranti nello scaglione da euro 2.000.001,00 ad euro 4.000.000,00, con esclusione della fase istruttoria, determinava i compensi spettanti al professionista in euro
19.138,00 (al netto di i.v.a. e c.p.a.) e, pertanto, detratto quanto già ricevuto dal CP_3
soccombente (euro 9.270,71 al netto di i.v.a. e c.p.a.) e dallo stesso (euro Pt_1
2.758,70 al netto di i.v.a. e c.p.a.), riconosceva l'importo a saldo di euro 7.108,59 oltre accessori di legge, oltre gli interessi moratori su quanto dovuto a titolo di onorario dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
regolamentava le spese della fase di opposizione in base al principio di soccombenza.
ha proposto opposizione svolgendo le censure che si esporranno più Parte_1 avanti e formulando le seguenti conclusioni: “In via principale dichiarare che il compenso liquidato con valore minimo dello scaglione di riferimento D.M. 55-2014 dalla Corte dei Conti con sentenza n. 807/2019 è quello dovuto dall'appellante e per gli effetti riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto i valori medi per l'opera prestata asseritamene ritenuta di pregio ed importante per l'esito favorevole del giudizio di responsabilità erariale. In via subordinata, dichiarare la somma già percepita dall'appellato di €. 12.029,41 oltre IVA e CPA pari ad €. 3.233,51
a saldo di ogni avere;
condannare l'appellato alle spese di lite del doppio grado di giudizio;
Altra subordinata, qualora venisse confermata la sentenza appellata si chiede la compensazione delle spese di lite di primo e del presente giudizio stante il comportamento tenuto dall'appellante nella fase del giudizio anche stragiudiziale.
Disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.”. in proprio e quale l.r.p.t. di Controparte_1 Controparte_2
si è costituito in giudizio segnalando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e
[...]
pag. 4/8 chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'appello; in subordine, ha contestato nel merito il fondamento dell'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto;
vinte le spese di lite.
La causa viene ora in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe a seguito della rimessione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esclusa la violazione dell'art. 342 c.p.c. poiché nell'atto di appello risultano individuate le statuizioni impugnate e adeguatamente esposte le censure formulate e le conclusioni coerenti con le doglianze.
Passando oltre, con un primo articolato motivo di appello ha Parte_1
lamentato che i compensi siano stati ingiustificatamente determinati in base ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione da euro
2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 in luogo dei valori minimi;
al riguardo ha sostenuto l'idoneità dei compensi liquidati in base ai valori minimi a remunerare l'attività difensiva prestata dall'Avv. in ragione del lavoro svolto e della sua incidenza CP_2 sull'esito del giudizio atteso che l'assoluzione era stata motivata dalla Corte dei conti sulla base di valutazioni fattuali e giuridiche autonome rispetto a quelle svolte dal difensore;
ha poi lamentato che il giudice a quo si sia limitato a trasporre in motivazione principi giurisprudenziali senza tuttavia compiere alcuna verifica dell'opera prestata in concreto che tuttavia aveva qualificato di pregio tanto da aver garantito l'esito favorevole del giudizio;
ha poi evidenziato l'omessa considerazione della mancanza del preventivo di spesa obbligatorio e del contratto scritto così come del parere di congruità del COA di appartenenza.
Tali censure non giustificano la riforma della sentenza impugnata nei termini invocati dal . Pt_1
Il giudica a quo ha spiegato che il fondamento del diritto del difensore nei confronti del cliente ai compensi maturati risiede nel contratto di mandato professionale, ciò che spiega la ragione per la quale il loro importo non è condizionato dalla liquidazione operata dal giudice ai sensi dell'art. 91 e ss. c.p.c..
Inoltre, difettando una pattuizione tra le parti riguardante il corrispettivo ed in assenza della predisposizione di un preventivo, circostanze non ostative al maturare del diritto alla remunerazione del professionista per l'attività svolta - documentate e non contestata pag. 5/8 (si veda ex plurimis Cass. 10 novembre 2022, n. 33193 con ampi richiami giurisprudenziali), il primo giudice ha correttamente liquidato i compensi dovuti in applicazione dei parametri previsti per la determinazione delle spese di lite previste, per quel che qui rileva, dal d.m. n. 147/2022 vigente ratione temporis ed ha spiegato di aver fatto ricorso ai parametri medi (a differenza di quanto fatto dalla Corte dei conti che aveva applicato nella liquidazione delle spese di soccombenza i parametri minimi) in ragione dell'importanza dell'opera prestata e del risultato del giudizio favorevole al cliente, il quale era stato interamente assolto dagli addebiti.
Ebbene, tali valutazioni sono condivisibili poiché non è dubitabile l'importanza dell'opera tenuto conto della gravità, anche in termini di ricadute economiche, degli addebiti mossi al quale componente della commissione di gara per l'appalto Pt_1
della gestione tecnologica integrata degli impianti di pubblica illuminazione del
, da aggiudicarsi mediante licitazione privata. Controparte_4
Quanto alla incidenza delle difese dell'Avv. sull'esito favorevole del giudizio, CP_2
va detto la Corte dei conti decise in base alla ragione più liquida, essendo la domanda risarcitoria infondata nel merito per assenza di prova del danno erariale, ma non disattese le difese del incentrate sull'eccezione di prescrizione dell'azione Pt_1 contabile, sulla correttezza del suo comportamento e sull'invocazione dell'esercizio del potere riduttivo previsto dall'art. 83 r.d. n. 2440/1923, a cui peraltro deve riconoscersi un'utilità anche nella prospettiva di un'eventuale impugnazione, a prescindere dal fatto che sia stata o meno proposta.
E' poi vero che risulta disattesa dal giudice contabile una censura preliminare sollevata dall'Avv. , i.e. la censura di genericità della citazione per non aver indicato le CP_2
condotte oggetto di contestazione, ma trattasi di circostanza che non incide sul compenso spettante al medesimo considerato che il difensore è tenuto a svolgere ogni difesa possibile, purché non palesemente pretestuosa, a tutela del proprio cliente.
Infine, si osserva che la motivazione della liquidazione delle spese di lite operata dalla
Corte dei conti in applicazione della riduzione massima dei parametri previsti dal d.m.
n. 33/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2008, si incentrava, oltre che sulle fasi espletate, sul rilievo che il valore della causa superava di poco il valore minimo dello scaglione di riferimento. A ben vedere il criterio non teneva conto del cospicuo pag. 6/8 ammontare della rivalutazione e degli interessi richiesti, stante la consistenza della somma pretesa a titolo di danno erariale, tale da collocare il valore della causa certo più in alto dell'ammontare della sola sorte capitale, considerata dal giudice contabile.
Infine, la questione dell'omesso rilievo assegnato dal primo giudice alla formulazione della domanda in via monitoria in assenza del parere obbligatorio del COA finisce per essere irrilevante poiché il decreto ingiuntivo è stato revocato.
L'impugnante ha poi censurato la condanna alle spese di lite pronunciata nei suoi confronti dal giudice a quo senza tener conto del comportamento conciliativo del deducente concretatosi nell'invito alla mediazione nelle more della prima udienza di comparizione in primo grado e dei pagamenti eseguiti anteriormente al procedimento monitorio nonché del rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze sono infondate.
Puntualizzato che la revoca del decreto ingiuntivo opposto ha determinato il venir meno del titolo che giustificava le spese liquidate in sede monitoria, quindi non più dovute, si rileva che il giudice di prime cure ha quantificato le spese di lite del giudizio di opposizione applicando i parametri minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le cause ricadenti nello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi). La liquidazione non è dunque censurabile, non potendosi individuare all'interno dell'unico processo attività (quali quelle correlate alla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto) in cui sia da considerare vittorioso il soccombente. Né può riconoscersi un rilievo ulteriore ed autonomo allo spirito conciliativo evocato dal o agli acconti versati ante Pt_1
causam, avendo questi tenuto ferma la contestazione delle maggiori somme richieste dalla controparte, tanto da proporre appello.
Le spese del presente grado seguono a loro volta la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 147/2022 in base al valore dichiarato della controversia, considerato che la definizione del giudizio non ha richiesto la risoluzione di questioni complesse e tenuto conto delle attività espletate
(fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale).
pag. 7/8 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 687/2024, pubblicata in data 6 marzo 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 1.984,00, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a e c.p.a.; dichiara, ai sensi art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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