Articolo 3 della Legge 4 luglio 1950, n. 454
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 luglio 1950
Art. 3.
In ogni Provincia e' istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal prefetto e composto: dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale dei coltivatori diretti, dal segretario provinciale della Confederterra, dal rappresentante provinciale della C.I.S.L., dal presidente della Federazione provinciale cooperative, dal presidente della Unione provinciale cooperative. Funziona da segretario del Comitato un tecnico.
Detto Comitato provvede:
a) alla ripartizione fra i singoli Comuni della provincia del contingente provinciale basandosi, di norma, sulla media dei conferimenti sulle produzioni delle annate 1947-48, 1948-49;
b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.
Nel determinare il contingente di ammasso, non si tiene conto dell'annata 1948-49 per i produttori che abbiano usufruito della facolta' di cui al comma secondo dell'articolo unico della legge 5 gennaio 1949, n. 7 .
I produttori di frumento singoli ed associati, i quali nelle precedenti annate abbiano conferito fino a cinque quintali, sono ammessi al conferimento di frumento di loro produzione per il 50 per cento in piu' del quantitativo massimo in precedenza conferito.
Entrata in vigore il 15 luglio 1950