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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 908/2022 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
in persona del ministro p.t.;
[...] [...]
, in persona del dirigente p.t., rappresentati e Controparte_1
difesi, ex lege, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellanti contro
( , quale genitore esercente la Controparte_2 CodiceFiscale_1
potestà sul figlio rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Persona_1
Benincasa; appellata
All'udienza collegiale del 14.2.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Siracusa del 30.5.2017,
[...]
quale legale rappresentante del figlio portatore di CP_2 Persona_1
handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. n.104/92, premesso che, con ordinanza cautelare del 29.11.2016 - non impugnata nei termini di legge - quello stesso tribunale aveva ordinato al e all'Istituto Comprensivo A. Ruiz di CP_3
di cessare immediatamente la condotta discriminatoria posta in essere nei CP_1
confronti del proprio figlio, consistita nell'avergli riconosciuto, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, un insufficiente numero di ore di didattica di sostegno pari a
18 settimanali, nonché disposto concedergli l'insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare di 30 ore settimanali, ovvero 27 laddove l'orario fosse articolato su tale numero di ore settimanali;
premesso altresì che l'amministrazione scolastica aveva assegnato al figlio la didattica di sostegno per il numero di ore suddetto solamente in data 20.2.2017, quindi con ben sei mesi di ritardo rispetto all'avvio dell'anno scolastico;
indi chiedeva - accertato e confermato il comportamento discriminatorio - condannarsi i resistenti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale ex art.3 l. 67 del 2006 nella misura equitativa di €.120 per ogni giorno di ritardo e quindi in totale €. 14.480,00.
Nella resistenza delle convenute amministrazioni, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., l'adito tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal
, nonché ribadito, nel merito, che la mancata concessione alla parte ricorrente CP_3
dell'insegnante di sostegno per tutto l'orario curricolare (30 o 27 ore) configurava una condotta discriminatoria, nella forma della discriminazione indiretta codificata dall'art. 2 l. 67/06, indi accoglieva parzialmente la pretesa risarcitoria, riconoscendo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di €.1000,00 per ogni mese di mancata integrazione della didattica di sostegno, e quindi in complessivi €.6.000,00.
Appellavano la pronuncia il e l' , con atto notificato il 17.6.2022, cui CP_3 CP_1
resisteva l'appellata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, l'amministrazione ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettata in primo grado. Assume che la riduzione delle ore di sostegno in danno di un minore disabile non integra l'ipotesi di discriminazione indiretta di cui all'art.2 l. n.67 2006, venendo piuttosto in rilievo un provvedimento organizzativo adottato dall'amministrazione scolastica nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi e discrezionali, sottratto alla giurisdizione del GO.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'amministrazione lamenta l'erroneità
del provvedimento appellato per violazione della normativa di riferimento (d.lgs. n.
297/1994, d.lgs. 165/2001 e D.M.37/09, d.lgs. n.66/2017 come modificato dal d.lgs.
n.96/2019 e dalla l. n. 107/2015, DM 21.12.2021), la quale non consente l'attribuzione agli alunni disabili di un numero di ore di didattica di sostegno superiore a quello dell'orario cattedra dell'insegnante di sostegno (cd. rapporto 1 a
1), ossia 18 ore per la scuola media e quella superiore.
Con altro motivo, l'amministrazione contesta la decisione impugnata per avere, con motivazione carente, riconosciuto il risarcimento, aderendo acriticamente alla relazione di parte prodotta, nonostante mancasse la prova del danno;
inoltre il tribunale non ha considerato che per l'intero anno scolastico l'alunno è entrato a scuola ogni giorno alle 9.30 ed è uscito alle ore 11 il giovedì ovvero alle 12.15 gli altri giorni, come da richiesta sottoscritta dal genitore, sicchè non ha mai usufruito dell'incremento di ore di sostegno fino a 30 settimanali, preteso dall'appellata, con gravissimo danno per la scuola che aveva pagato a vuoto i docenti di sostegno per un servizio non utilizzato.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, nota il collegio che sulle questioni poste col gravame in esame questa Corte si è già pronunciata (con la sentenza n. 1884/2024
pubblicata il 24.12.2024), con motivazioni che questo collegio intende recepire (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò premesso, va anzitutto respinto il motivo concernente la giurisdizione,
siccome infondato.
3 A tal riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, già menzionata dal primo giudice, secondo cui “la domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invochino la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste dal piano educativo individualizzato (PEI) per insufficienza delle stesse, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non
residuando alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione” (Cassazione civile sez. un. 28/01/2020, n.1870).
3.) Il secondo motivo di appello, nella parte in cui assume che la riduzione delle ore di sostegno in danno di un disabile non integrano una ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'art.2 della legge n.67 del 2006, in quanto non vi sarebbe una disparità di trattamento con gli alunni normodotati, non può trovare accoglimento.
Va anzitutto evidenziato che l'ordinanza cautelare del 29.11.2016, che ha accertato la condotta discriminatoria (consistita nell'aver riconosciuto, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, un numero di ore di didattica di sostegno pari a 18 settimanali), e conseguentemente ordinato all'amministrazione scolastica la cessazione del comportamento e l'attribuzione, per quell'anno, dell'insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare, non è stata impugnata (cd. giudicato cautelare).
D'altra parte, come già evidenziato dal su richiamato precedente di questa Corte, la Cassazione ha affermato che ove l'Amministrazione non appresti al disabile che versi in situazione di handicap particolarmente grave il supporto integrativo previsto nel piano educativo individualizzato con l'assegnazione di personale docente specializzato “configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che
4 si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni”
(Cass. SU, n.25101 dell'8/10/2019).
4.) È invece fondato, e va accolto, il motivo di impugnazione concernente la statuizione risarcitoria, per le ragioni già espresse dalla richiamata pronuncia n.
1884/2024 di questa Corte di appello.
Nel caso in esame, emerge dagli atti di causa che all'inizio dell'anno scolastico
2016/2017 all'alunno furono assegnate 18 ore di sostegno. Persona_1
Con l'ordinanza cautelare del 29.11.2016, il tribunale ha nondimeno ordinato alla amministrazione scolastica di incrementare la didattica di sostegno fino all'intero orario curricolare di frequenza dell'istituto (27/30 ore),
A tale provvedimento l'amministrazione ha dato esecuzione in data 20.2.2017.
Ora, ha lamentato l'appellato, con l'atto introduttivo del presente giudizio, che il mancato adempimento dell'amministrazione scolastica all'obbligo di approntare la didattica di sostegno per l'intero orario curricolare scolastico, dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 sino al 20.2.2017 (6 mesi), ha cagionato un danno suscettibile di risarcimento, individuato nella privazione del supporto necessario ai bisogni di cura, istruzione e partecipazione alla vita scolastica, danno da liquidarsi in via equitativa, nonché nella lesione della sfera psicologica e della personalità del giovane, ma anche della sfera delle relazioni sociali, come asseritamente provato dalla redatta relazione tecnica di parte.
E tuttavia, dalla documentazione prodotta fin dal primo grado dall'avvocatura (in particolare la relazione del dirigente scolastico del 17.9.2016 e le richieste della madre di autorizzazione ad entrare ed uscire da scuola) emerge che l'alunno Per_1
ha mantenuto lo stesso orario settimanale di 18 ore (ossia è entrato a scuola ogni giorno alle 9.30 ed è uscito alle ore 11 il giovedì ovvero alle 12.15 gli altri giorni)
5 per l'intero anno scolastico 2016/17, e dunque anche successivamente al 20.2.2017, quando l'amministrazione scolastica ha dato esecuzione al provvedimento cautelare incrementando le ore di sostegno a 30, incremento del quale non ha usufruito.
Tale circostanza - che non è stata mai contestata da parte appellata, nemmeno nell'odierno giudizio di gravame - a parere del collegio assume rilevanza decisiva in punto di accertamento e prova del danno lamentato.
Come già esattamente evidenziato da questa Corte “poiché la lesione di un diritto inviolabile non implica automaticamente un danno non patrimoniale da risarcire,
occorre dimostrare il pregiudizio subito, anche tramite presunzioni semplici. Infatti,
“il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola
generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti
specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742; ibidem sez. I, 14/03/2024, n.6795).
In particolare, il danno non patrimoniale, patito dall'alunno disabile per mancata assegnazione delle ore di sostegno spettanti in relazione alla patologia da cui è affetto, configura in astratto, sia il danno relazionale che la sofferenza interiore per
lesione di diritti costituzionalmente garanti e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d'animo dell'alunno che il danno esistenziale
derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Tuttavia, l'accertamento del danno lamentato deve avvenire in concreto e non in astratto, tenendo conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze peggiorative che si
sono verificate nella condizione del danneggiato derivanti dall'evento di danno e va provato con ogni mezzo compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr. TAR Regione Campania, 2.12.2019, n.5668)”.
6 Nel caso di specie, il danno che la parte appellata assume di aver patito per il tardivo incremento delle ore di didattica di sostegno da 18 a 30 non risulta provato, ove si consideri che l'orario scolastico osservato da per l'intero anno Persona_1
scolastico 2016/2017, su richiesta del genitore, è stato sempre di 18 ore settimanali, non solo nei sei mesi iniziali di scuola per cui è qui pretesa risarcitoria, ma anche nel periodo al far data dal 20.2.2017, in cui pure è stata garantita dalla scuola (su ordine del giudice adito dalla madre del minore disabile) una didattica di sostegno fino a 30 ore settimanali, di cui, di fatto, l'alunno non ha usufruito, per scelta ed esclusiva volontà del genitore.
Dovendo pertanto presumersi - in assenza di documentate spiegazioni alternative
- la volontà della parte appellata di limitare la frequenza della scuola, per l'intero anno scolastico 2016/17, a 18 ore settimanali, la domanda risarcitoria riferita alla privazione del sostegno per le ore eccedenti, nel periodo anteriore al 20.2.2017, risulta pertanto infondata e va respinta. Assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo entro i parametri delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
, quale tutore del figlio Controparte_2 Persona_1
condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese Controparte_2
del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.700,00 quanto al primo grado, €.
1.984,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 908/2022 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
in persona del ministro p.t.;
[...] [...]
, in persona del dirigente p.t., rappresentati e Controparte_1
difesi, ex lege, dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
appellanti contro
( , quale genitore esercente la Controparte_2 CodiceFiscale_1
potestà sul figlio rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Persona_1
Benincasa; appellata
All'udienza collegiale del 14.2.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Siracusa del 30.5.2017,
[...]
quale legale rappresentante del figlio portatore di CP_2 Persona_1
handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. n.104/92, premesso che, con ordinanza cautelare del 29.11.2016 - non impugnata nei termini di legge - quello stesso tribunale aveva ordinato al e all'Istituto Comprensivo A. Ruiz di CP_3
di cessare immediatamente la condotta discriminatoria posta in essere nei CP_1
confronti del proprio figlio, consistita nell'avergli riconosciuto, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, un insufficiente numero di ore di didattica di sostegno pari a
18 settimanali, nonché disposto concedergli l'insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare di 30 ore settimanali, ovvero 27 laddove l'orario fosse articolato su tale numero di ore settimanali;
premesso altresì che l'amministrazione scolastica aveva assegnato al figlio la didattica di sostegno per il numero di ore suddetto solamente in data 20.2.2017, quindi con ben sei mesi di ritardo rispetto all'avvio dell'anno scolastico;
indi chiedeva - accertato e confermato il comportamento discriminatorio - condannarsi i resistenti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale ex art.3 l. 67 del 2006 nella misura equitativa di €.120 per ogni giorno di ritardo e quindi in totale €. 14.480,00.
Nella resistenza delle convenute amministrazioni, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., l'adito tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal
, nonché ribadito, nel merito, che la mancata concessione alla parte ricorrente CP_3
dell'insegnante di sostegno per tutto l'orario curricolare (30 o 27 ore) configurava una condotta discriminatoria, nella forma della discriminazione indiretta codificata dall'art. 2 l. 67/06, indi accoglieva parzialmente la pretesa risarcitoria, riconoscendo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di €.1000,00 per ogni mese di mancata integrazione della didattica di sostegno, e quindi in complessivi €.6.000,00.
Appellavano la pronuncia il e l' , con atto notificato il 17.6.2022, cui CP_3 CP_1
resisteva l'appellata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di gravame, l'amministrazione ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettata in primo grado. Assume che la riduzione delle ore di sostegno in danno di un minore disabile non integra l'ipotesi di discriminazione indiretta di cui all'art.2 l. n.67 2006, venendo piuttosto in rilievo un provvedimento organizzativo adottato dall'amministrazione scolastica nell'esercizio dei suoi poteri autoritativi e discrezionali, sottratto alla giurisdizione del GO.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'amministrazione lamenta l'erroneità
del provvedimento appellato per violazione della normativa di riferimento (d.lgs. n.
297/1994, d.lgs. 165/2001 e D.M.37/09, d.lgs. n.66/2017 come modificato dal d.lgs.
n.96/2019 e dalla l. n. 107/2015, DM 21.12.2021), la quale non consente l'attribuzione agli alunni disabili di un numero di ore di didattica di sostegno superiore a quello dell'orario cattedra dell'insegnante di sostegno (cd. rapporto 1 a
1), ossia 18 ore per la scuola media e quella superiore.
Con altro motivo, l'amministrazione contesta la decisione impugnata per avere, con motivazione carente, riconosciuto il risarcimento, aderendo acriticamente alla relazione di parte prodotta, nonostante mancasse la prova del danno;
inoltre il tribunale non ha considerato che per l'intero anno scolastico l'alunno è entrato a scuola ogni giorno alle 9.30 ed è uscito alle ore 11 il giovedì ovvero alle 12.15 gli altri giorni, come da richiesta sottoscritta dal genitore, sicchè non ha mai usufruito dell'incremento di ore di sostegno fino a 30 settimanali, preteso dall'appellata, con gravissimo danno per la scuola che aveva pagato a vuoto i docenti di sostegno per un servizio non utilizzato.
2.) Tali le ragioni di impugnazione, nota il collegio che sulle questioni poste col gravame in esame questa Corte si è già pronunciata (con la sentenza n. 1884/2024
pubblicata il 24.12.2024), con motivazioni che questo collegio intende recepire (ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Ciò premesso, va anzitutto respinto il motivo concernente la giurisdizione,
siccome infondato.
3 A tal riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza delle sezioni unite della
Suprema Corte, già menzionata dal primo giudice, secondo cui “la domanda con la quale i genitori di un minore portatore di handicap invochino la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento del danno non patrimoniale derivato al minore dalla omessa tempestiva attuazione di un precedente provvedimento cautelare, con il quale la stessa amministrazione era stata condannata ad integrare il numero delle ore didattiche previste dal piano educativo individualizzato (PEI) per insufficienza delle stesse, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario,
atteso che l'ordine giudiziale rimasto disatteso si è sostituito al predetto piano educativo, facendo sorgere il diritto soggettivo del minore disabile a fruire del maggior numero di ore di servizio scolastico stabilite dall'autorità giudiziaria, non
residuando alcun ambito di esercizio di potere discrezionale per la pubblica amministrazione” (Cassazione civile sez. un. 28/01/2020, n.1870).
3.) Il secondo motivo di appello, nella parte in cui assume che la riduzione delle ore di sostegno in danno di un disabile non integrano una ipotesi di discriminazione indiretta ai sensi dell'art.2 della legge n.67 del 2006, in quanto non vi sarebbe una disparità di trattamento con gli alunni normodotati, non può trovare accoglimento.
Va anzitutto evidenziato che l'ordinanza cautelare del 29.11.2016, che ha accertato la condotta discriminatoria (consistita nell'aver riconosciuto, nel corso dell'anno scolastico 2016/2017, un numero di ore di didattica di sostegno pari a 18 settimanali), e conseguentemente ordinato all'amministrazione scolastica la cessazione del comportamento e l'attribuzione, per quell'anno, dell'insegnante di sostegno per l'intero orario curricolare, non è stata impugnata (cd. giudicato cautelare).
D'altra parte, come già evidenziato dal su richiamato precedente di questa Corte, la Cassazione ha affermato che ove l'Amministrazione non appresti al disabile che versi in situazione di handicap particolarmente grave il supporto integrativo previsto nel piano educativo individualizzato con l'assegnazione di personale docente specializzato “configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che
4 si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, l. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della P.A. preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina od il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni”
(Cass. SU, n.25101 dell'8/10/2019).
4.) È invece fondato, e va accolto, il motivo di impugnazione concernente la statuizione risarcitoria, per le ragioni già espresse dalla richiamata pronuncia n.
1884/2024 di questa Corte di appello.
Nel caso in esame, emerge dagli atti di causa che all'inizio dell'anno scolastico
2016/2017 all'alunno furono assegnate 18 ore di sostegno. Persona_1
Con l'ordinanza cautelare del 29.11.2016, il tribunale ha nondimeno ordinato alla amministrazione scolastica di incrementare la didattica di sostegno fino all'intero orario curricolare di frequenza dell'istituto (27/30 ore),
A tale provvedimento l'amministrazione ha dato esecuzione in data 20.2.2017.
Ora, ha lamentato l'appellato, con l'atto introduttivo del presente giudizio, che il mancato adempimento dell'amministrazione scolastica all'obbligo di approntare la didattica di sostegno per l'intero orario curricolare scolastico, dall'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 sino al 20.2.2017 (6 mesi), ha cagionato un danno suscettibile di risarcimento, individuato nella privazione del supporto necessario ai bisogni di cura, istruzione e partecipazione alla vita scolastica, danno da liquidarsi in via equitativa, nonché nella lesione della sfera psicologica e della personalità del giovane, ma anche della sfera delle relazioni sociali, come asseritamente provato dalla redatta relazione tecnica di parte.
E tuttavia, dalla documentazione prodotta fin dal primo grado dall'avvocatura (in particolare la relazione del dirigente scolastico del 17.9.2016 e le richieste della madre di autorizzazione ad entrare ed uscire da scuola) emerge che l'alunno Per_1
ha mantenuto lo stesso orario settimanale di 18 ore (ossia è entrato a scuola ogni giorno alle 9.30 ed è uscito alle ore 11 il giovedì ovvero alle 12.15 gli altri giorni)
5 per l'intero anno scolastico 2016/17, e dunque anche successivamente al 20.2.2017, quando l'amministrazione scolastica ha dato esecuzione al provvedimento cautelare incrementando le ore di sostegno a 30, incremento del quale non ha usufruito.
Tale circostanza - che non è stata mai contestata da parte appellata, nemmeno nell'odierno giudizio di gravame - a parere del collegio assume rilevanza decisiva in punto di accertamento e prova del danno lamentato.
Come già esattamente evidenziato da questa Corte “poiché la lesione di un diritto inviolabile non implica automaticamente un danno non patrimoniale da risarcire,
occorre dimostrare il pregiudizio subito, anche tramite presunzioni semplici. Infatti,
“il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola
generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto.
Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti
specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742; ibidem sez. I, 14/03/2024, n.6795).
In particolare, il danno non patrimoniale, patito dall'alunno disabile per mancata assegnazione delle ore di sostegno spettanti in relazione alla patologia da cui è affetto, configura in astratto, sia il danno relazionale che la sofferenza interiore per
lesione di diritti costituzionalmente garanti e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come turbamento dello stato d'animo dell'alunno che il danno esistenziale
derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Tuttavia, l'accertamento del danno lamentato deve avvenire in concreto e non in astratto, tenendo conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze peggiorative che si
sono verificate nella condizione del danneggiato derivanti dall'evento di danno e va provato con ogni mezzo compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr. TAR Regione Campania, 2.12.2019, n.5668)”.
6 Nel caso di specie, il danno che la parte appellata assume di aver patito per il tardivo incremento delle ore di didattica di sostegno da 18 a 30 non risulta provato, ove si consideri che l'orario scolastico osservato da per l'intero anno Persona_1
scolastico 2016/2017, su richiesta del genitore, è stato sempre di 18 ore settimanali, non solo nei sei mesi iniziali di scuola per cui è qui pretesa risarcitoria, ma anche nel periodo al far data dal 20.2.2017, in cui pure è stata garantita dalla scuola (su ordine del giudice adito dalla madre del minore disabile) una didattica di sostegno fino a 30 ore settimanali, di cui, di fatto, l'alunno non ha usufruito, per scelta ed esclusiva volontà del genitore.
Dovendo pertanto presumersi - in assenza di documentate spiegazioni alternative
- la volontà della parte appellata di limitare la frequenza della scuola, per l'intero anno scolastico 2016/17, a 18 ore settimanali, la domanda risarcitoria riferita alla privazione del sostegno per le ore eccedenti, nel periodo anteriore al 20.2.2017, risulta pertanto infondata e va respinta. Assorbita ogni altra questione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo entro i parametri delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della domanda e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: in riforma dell'appellata sentenza, rigetta la domanda risarcitoria proposta da
, quale tutore del figlio Controparte_2 Persona_1
condanna al pagamento in favore di parte appellante delle spese Controparte_2
del presente grado di giudizio, che liquida in €.1.700,00 quanto al primo grado, €.
1.984,00 quanto al presente grado, oltre rimborso 15 % spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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