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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 567, vertente
tra
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
FR EI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Adige n.41
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia
[...]
Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo Parte_1 CP_1
1 che: 1) aveva lavorato dal 1998 come operaio edile/muratore, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti;
2) in particolare, svolgeva attività manuali che comportavano movimenti ripetuti e prolungati delle spalle con carico di peso, l'impegno di forza per lo spostamento di pesi, la sottoposizione a vibrazioni e microtraumi per l'utilizzo di strumenti vibranti, l'assunzione di posture incongrue, talvolta in spazi angusti;
3) aveva così contratto la malattia professionale della tendinopatia spalle bilaterale, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' CP_1
ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 7%, da unificarsi al pregresso danno biologico pari al 7% di cui risultava già portatore per sindrome algo- disfunzionale del rachide lombo-sacrale, con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attore ha lavorato come operaio edile, eseguendo tutte le mansioni inerenti a tale attività, svolgendo attività manuali che comportavano movimenti ripetuti e prolungati delle spalle, il mantenimento di posture incongrue, l'utilizzo di strumenti vibranti, lo spostamento e sollevamento di pesi di notevole entità.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico del ricorrente della malattia professionale della tendinopatia della spalla bilaterale, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che gli agenti patogeni lavorativi ai quali l'attore è stato esposto erano dotati di idonea efficacia causale rispetto alla malattia diagnosticata a carico delle due spalle, in quanto l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni comportava un rischio idoneo, una azione esagerata e continuativa afferente alla spalla destra e a quella sinistra (così come al rachide). Il quadro clinico riscontrato e le risultanze strumentali sono ascrivibili, per nesso causale, alla attività lavorativa svolta dal ricorrente. In riferimento al D.M. del 12.07.2000, per quanto concerne la patologia accertata e in base al deficit
2 funzionale apprezzato obiettivamente, il C.T.U. ha valutato il danno biologico riscontrato con un coefficiente del 4% (quattro percento), rifacendoci per analogia alle voci tabellare del distretto della spalla destra e di quella sinistra. Il riconoscimento del beneficio va effettuato dalla data dalla domanda amministrativa (22.09.2022).
Il C.T.U. ha anche evidenziato che, come risulta dal verbale dell' di Frosinone del CP_1
29.06.2022 era stata già accertata in precedenza dall'Istituto la menomazione della sindrome algo disfunzionale del rachide con un grado accertato del 7% di danno biologico. Pertanto il danno biologico complessivo è stato quantificato dal perito in misura pari al 10% .
Si osservi che il C.T.U. ha avuto modo di ribadire le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni pervenute dall' confermando le valutazioni medico-legali espresse. CP_1
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1 procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della tendinopatia bilaterale delle spalle, il ricorrente presenta un danno biologico in misura del 4%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 7%, già riconosciuti dall'Istituto per la malattia professionale della sindrome algo-disfunzionale del rachide, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, per un danno CP_1
complessivo pari al 10%, detratto l'indennizzo già liquidato, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico
3 dell' la residua parte, liquidata in €.750,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 4.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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