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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANTO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 1966/2023 R.G.A.C., decisa con deposito del dispositivo alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 maggio
2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Antonio Saladino giusta procura Parte_1
in atti
APPELLANTE
E
, eredi di , tutti Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ferrara giusta procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante < … accogliere per i motivi in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze ìnoltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come formulate nei propri scritti difensivi da intendersi qui riportate in toto.> Per gli appellati < in via preliminare dichiarare inammissibile ed improponibile l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 784/2023 del Tribunale di Catanzaro Sezione Parte_1 seconda civile pubblicata il 22.05.2023 RG 1938/2022, impugnata, nel merito rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente Parte_1
la predetta sentenza n. 784/2023 del Tribunale di Catanzaro gravata, nonché condannare in ogni caso il temerario appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari Parte_1
del presente procedimento.>
§1) Il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata ha impugnato davanti al Tribunale di Catanzaro il decreto ingiuntivo con il Parte_1
quale il medesimo tribunale gli ha ingiunto di pagare nei confronti di la somma di € Persona_1
5.113,02 a titolo di canoni di locazione dovuti per il periodo marzo 2013/giugno 2015 ( 27 mensilità) oltre a sei mensilità dovute a titolo di recesso anticipato senza preavviso e tutto in relazione al contratto di locazione intercorso tra le parti, sottoscritto il 9 febbraio 2000 e registrato presso l'agenzia delle entrate il 18 febbraio 2000.
Con l'opposizione ha dedotto: Parte_1
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del locatore, posto che il contratto intercorso tra le parti prevedeva alla scadenza degli otto anni un rinnovo alle medesime condizioni per altri quattro anni, onde allo scadere naturale del contratto da individuarsi al 9 febbraio 2012 il contratto scadeva definitivamente e la tacita accondiscendenza del locatore all'occupazione da parte del conduttore non configura rinnovo tacito del contratto;
che nessun canone era dovuto per il periodo marzo 2013 / giugno 2015 ma che egli aveva continuato a corrispondere la somma sempre pagata a titolo di canone pari a € 180,76 al mese;
che il locatore era consapevole che a giugno 2015 il conduttore avrebbe lasciato l'immobile; che nessuna somma poteva reclamare il locatore ed era anzi quest'ultimo a dovere restituire la maggiore somma incassata negli anni ( 180,76 a fronte dei 154,94 richiesti con il decreto ) nonché le somme sostenute dal resistente per risolvere i gravi problemi di umidità che presentava l'appartamento, mediate la costruzione di alcune pareti di cartongesso realizzate con l'autorizzazione del proprietario;
ha infine eccepito la prescrizione del credito.
All'opposizione ha resistito il locatore evidenziando che non vi era stata nessuna risoluzione tacita del contratto né alcun consenso al recesso anticipato, che con il decreto ingiuntivo è stato richiesto il pagamento dei canoni determinati nella misura di € 154,94 mensili derivanti dalla conversione delle originarie 300.000 lire oltre gli aggiornamenti annuali nella misura della variazione dei prezzi al consumo. Ha infine precisato che il conduttore nel contratto aveva espressamente dichiarato di avere trovato l'immobile di suo gradimento e che i fantomatici problemi di umidità erano stati eccepiti per la prima volta nel ricorso in opposizione.
Rigettate le richieste di prova orale formulate dall'opponente la causa è stata rinviata per la discussione e quindi decisa con sentenza resa all'udienza del 19 maggio 2023 e pubblicata il 22 maggio 2023 con la quale il Tribunale ha rigettato l'opposizione sulla base delle seguenti argomentazioni: che dopo i primi otto anni il contratto si era tacitamente rinnovato per i successivi quattro anni e poi per altri quattro per mancato espresso recesso di una delle parti e tanto in conformità della disciplina contrattuale convenuta;
che il conduttore non ha provato né avere intimato disdetta del contratto né di avere comunicato il recesso sei mesi prima dal rilascio;
che non poteva accogliersi l'eccezione di inadempimento poiché i vizi della cosa locata per come genericamente dedotti non erano tali da impedire il godimento della cosa tanto è vero che il conduttore non ha mai affermato che gli fosse stato sottratto sia pure parzialmente il godimento della cosa locata, onde non illegittima era la sospensione del pagamento del canone.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha proposto tempestivamente Parte_1
appello affidato ai motivi che saranno di seguito esaminati.
A seguito di comunicazione del difensore di del decesso del proprio assistito la causa Persona_1
è stata interrotta e, quindi, tempestivamente riassunta.
A seguito della riassunzione si sono costituiti gli eredi di rassegnando le conclusioni Persona_1
riportate in epigrafe.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza la causa è, quindi, pervenuta all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione ed alla scadenza dei termini è stata decisa con deposito del dispositivo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività sollevata dagli appellanti sul presupposto che alla presente controversia, soggetta al rito del lavoro, non si applicherebbe la sospensione feriale dei termini. La Corte di Cassazione, infatti, ha costantemente affermato che alle cause in materia di locazione si applica la sospensione dei termini feriali perché l'esclusione dalla sospensione, prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. è correlata all'oggetto e non al rito ( da ultimo v. Cass. 20914/2024 )
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato il pagamento del canone nella misura maggiore di quella prevista nel contratto e richiesta col decreto ingiuntivo. Il motivo è infondato: a fronte della corretta affermazione della mancanza di prova sul punto, l'appellante nulla deduce per superare detta carenza probatoria, limitandosi ad affermare che nell'invito alla mediazione l'importo mensile del canone era indicato in € 180,76. A prescindere dal fatto che tale indicazione nulla proverebbe in relazione all'effettivo pagamento deve qui rilevarsi che nell'invito alla mediazione non si rinviene l'indicazione dell'importo del canone ma solo quello approssimativo del valore della controversia. In ogni caso il locatore con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva richiesto oltre al canone previsto in contratto le maggiorazioni derivanti dall'aggiornamento dello stesso in relazione al variare dei prezzi al consumo, sulla cui spettanza l'appellante nulla ha mai dedotto, trattandosi, peraltro, di un diritto espressamente previsto nel contratto, l'eventuale pagamento di € 180,76, si ribadisce mai provato, sarebbe comunque conforme alla previsione contrattuale del periodico aggiornamento del canone. Da ultimo va qui ribadito il giudizio di inammissibilità già espresso dal Tribunale in ordine ad una prova orale del pagamento del canone nella diversa misura.
Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non operante nel caso di specie il diritto all'autotutela, conseguenza dell'eccezione di inadempimento, del conduttore alla sospensione del pagamento dei canoni in presenza di vizi della cosa locata.
Il motivo per come formulato è inammissibile perché non si confronta con la motivazione resa dalla sentenza in ordine ai principi di proporzionalità che regolano l'eccezione di inadempimento e al fatto che il conduttore nel caso in esame non solo non ha provato ma non ha neanche allegato che la cosa presentasse vizi tale che ne impedissero il godimento.
Anche in questo caso del tutto irrilevante si configura la prova orale per la cui ammissione ha insistito l'appellante e tendente esclusivamente a dimostrare la realizzazione da parte sua di pareti di cartongesso e l'esistenza di alcune tracce di umidità di una parete. Circostanze, peraltro, mai contestate né portate a conoscenza del locatore prima della instaurazione della lite.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento che va individuato in base all'importo nominale oggetto dell'ingiunzione di pagamento con il decreto opposto ( 5113,02 ) e, quindi, nello scaglione tariffa da € 1.101 a € 5.200
Atteso il tenore della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
p.q.m.
La Corte d'appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 784/2023 e nei confronti di Controparte_1
e così provvede: Controparte_2 Controparte_3 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti degli appellati delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in € 2915 per compensi di avvocato oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 29 maggio 2025
La Presidente est.
Silvana Ferriero