TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3179/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3179/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione in appello dall' Avv. Attilio Ingrossi e dall'Avv. Francesco Padula, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Saviano (NA), alla via Cesare Battisti n. 6
-appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla copia notificata dell' atto di appello dall'avv. Anita Simonelli, con cui elegge domicilio presso lo studio legale Mundo in Marigliano
(NA), alla via Montevergine n. 32
-appellata
e
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta in appello dall' Avv. Vincenzo Viscolo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ottaviano (NA) alla via Pacioni n. 26
-appellata
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far data dal 10 maggio 2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 198/2017, Parte_1
depositata in data 17 gennaio 2017, con la quale il Giudice di pace di Nola ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni riportati dall' immobile di proprietà della nel sinistro Pt_1
occorso il 13 gennaio 2014 a Saviano (Na), allorquando l'autocarro Fiat Daily 35 tg. CG294AH, di proprietà di e assicurato per la R.C.A. con la nell' Controparte_2 Controparte_3
effettuare una manovra di retromarcia danneggiava un muro di recinzione della proprietà attorea, una tettoia ed un cancello.
Il giudice di pace, decidendo la controversia allo stato degli atti per mancanza della produzione attorea, ha ritenuto la domanda risarcitoria procedibile (per rispetto della condizione di cui all' art. 145 cod. ass.) e l' ha rigettata nel merito, per difetto di prova.
L'appellante ha proposto gravame assumendo l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado;
in particolare ha lamentato, da un lato, il rigetto della istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di parte attrice, assente alla prima udienza di trattazione per legittimo impedimento (comprovato da documentazione medica), insistendo per la ammissione della prova testimoniale;
dall' altro, ha censurato la erronea pronuncia di procedibilità della domanda, sostenendo che il giudice di pace, in difetto della produzione attorea, avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile per mancato rispetto della condizione di procedibilità, e non già deciderla nel merito.
Sulla scorta di tali difese, ha insistito per la rimessione in termini ai fini dell' espletamento della prova testimoniale, concludendo per l'accoglimento della domanda con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni o, in subordine, per la pronuncia di improcedibilità della domanda per il mancato deposito del fascicolo di parte attrice;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto Controparte_1
l'avverso gravame eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e concludendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si è costituito altresì l'appellato ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342, contestando in toto l'avverso gravame e concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese del doppio grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di appello appare rispettoso del dettato normativo, contenendo sia l'analitica indicazione delle parti da riformare della sentenza impugnata sia la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello; va, del pari, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale viene assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le ragioni che seguono e che vanno a integrare le motivazioni rese dal Giudice di pace.
Nell' affrontare le questioni poste dall' appellante secondo l' ordine logico richiesto dalla loro trattazione, occorre preliminarmente esaminare la doglianza relativa alla correttezza o meno della decisione di merito assunta dal giudice di pace in mancanza del fascicolo di parte attrice (circostanza della quale il giudice di primo grado ha dato espressamente atto in motivazione).
Deve, sul punto, osservarsi che, sebbene il ritiro non risulti da annotazioni di cancelleria o dai verbali del primo grado di giudizio, la circostanza non è contestata dall' appellante il quale, anzi, conferma che, al momento della decisione, la produzione attorea non fosse presente nel fascicolo di ufficio: si veda a p. 11 dell' atto di appello, in cui l' appellante dà atto della “mancanza del fascicolo attoreo, non depositato”, a pag. 12, in cui si fa riferimento al caso in cui “il fascicolo di parte sia stato ritirato”, ed a pag. 13 dell' appello, in cui l' appellante afferma che “al momento della redazione della sentenza non vi era il fascicolo depositato”.
Ciò di cui si duole l' appellante è che, nonostante la mancanza del fascicolo di parte, il giudice di pace abbia deciso nel merito la controversia, in luogo di dichiarare la domanda improcedibile.
Il motivo va disatteso.
Com' è noto, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n.
10224/2017). Ed infatti “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015).
Tuttavia, è da ricordare che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il termine di cui all' art. 169 c.p.c. deve essere inteso come perentorio agli effetti dell' art. 153, comma 2 c.p.c. ma, in forza del principio dell'acquisizione processuale dei documenti prodotti, non rende gli stessi
“nuovi” se riprodotti nel successivo giudizio di appello, agli effetti dell' art. 345 c.p.c. (Cass., n.
28462 del 2013; n. 26030 del 2014); la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita, quindi, solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello (Cass. II, n. 21571/2020; Cass., sent. n. 29309 del
2017).
Da tanto consegue che spetta, ora, al Tribunale pronunciarsi nel merito sulla base dei documenti prodotti dall' attore in primo grado, ritirati al momento della decisione in primo grado ma nuovamente depositati nel presente grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, è da rilevare che correttamente il giudice di pace ha deciso la causa allo stato degli atti, in mancanza della produzione di parte attrice;
quanto al segno della decisione, la pronuncia appare errata, atteso che la mancanza del fascicolo di parte attrice avrebbe dovuto impedire il sindacato in ordine alla procedibilità della domanda (non avendo le controparti prodotto la missiva stragiudiziale inoltrata dalla attrice alla compagnia).
Tuttavia, l' esame di tale documento è doveroso nel presente giudizio di appello (nel quale la produzione attorea è nuovamente depositata), in forza dei principi giurisprudenziali su richiamati che impongono al giudice di appello l' esame della documentazione depositata nella prima fase del giudizio, seppur assente al momento della decisione in primo grado.
Pertanto, risultando in atti la preventiva richiesta di risarcimento inoltrata dalla attrice ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 209/2005 alla con raccomandata a.r. del 21 marzo 2014 (all. 2 alla produzione CP_1 di primo grado), va senz' altro affermata la procedibilità della domanda.
Occorre, a questo punto, esaminare il merito della domanda proposta in primo grado, previo esame degli ulteriori motivi di appello proposti con i quali l' appellante lamenta, in sintesi, la lesione del diritto alla prova per omesso accoglimento della istanza di rimessione in termini finalizzata all' espletamento della prova testimoniale. Nel merito, l' appello è infondato e va rigettato.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che l'odierna appellante non aveva fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Ed infatti la attrice si è limitata a depositare un documento contenente una indicazione di un elenco di lavori edili nel quale sono indicate diverse voci, e una fattura relativa a “lavori di ristrutturazione presso vostro immobile” per un totale di 3.300 Euro, ma non ha prodotto alcuna quietanza, dalla quale sia possibile verificare che l'attrice abbia effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Tale documento, denominato nel foliario “preventivo” (all. 6), recante la sottoscrizione ed il timbro di una impresa edile, costituisce una scrittura proveniente dal terzo liberamente valutabile dal
Giudice; trattandosi, in particolare, di un documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento.
Nella fattispecie, non risulta prodotta alcuna quietanza della impresa, dalla quale sia possibile verificare che l' appellante abbiano effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione e nell'atto di appello (ed abbiano, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Né risulta versata in atti alcuna fotografia che consenta di valutare la eventuale compatibilità delle voci indicate nel documento con i danni riportati.
Tali motivazioni conducono al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine ai fatti costituitivi della pretesa risarcitoria, ed assorbono la doglianza con la quale l' appellante lamenta l' omesso espletamento della prova testimoniale in primo grado (previa rimessione in termini), atteso che l' eventuale espletamento della prova orale, richiesta in ordine alla prova delle modalità di verificazione del sinistro (capi 1, 2 e 3 dell' atto di citazione) non avrebbe potuto comunque condurre all' accoglimento della domanda, in difetto di adeguata prova del danno.
Da tali motivazioni discende il rigetto dell'appello, dovendosi confermare la pronuncia di primo grado, anche in punto di spese di lite. Le necessità di provvedere alla integrazione della sentenza di primo grado in punto di motivazione costituisce grave ragione per compensare integralmente, ai sensi dell' art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) le spese di lite del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3179/2017 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione in appello dall' Avv. Attilio Ingrossi e dall'Avv. Francesco Padula, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Saviano (NA), alla via Cesare Battisti n. 6
-appellante contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla copia notificata dell' atto di appello dall'avv. Anita Simonelli, con cui elegge domicilio presso lo studio legale Mundo in Marigliano
(NA), alla via Montevergine n. 32
-appellata
e
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta in appello dall' Avv. Vincenzo Viscolo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ottaviano (NA) alla via Pacioni n. 26
-appellata
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 21 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo;
si richiamano, sul punto, gli atti e verbali di causa, rilevando che lo scrivente magistrato è subentrato nella trattazione del presente procedimento a far data dal 10 maggio 2018, data di assunzione delle funzioni presso il Tribunale. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la sentenza n. 198/2017, Parte_1
depositata in data 17 gennaio 2017, con la quale il Giudice di pace di Nola ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni riportati dall' immobile di proprietà della nel sinistro Pt_1
occorso il 13 gennaio 2014 a Saviano (Na), allorquando l'autocarro Fiat Daily 35 tg. CG294AH, di proprietà di e assicurato per la R.C.A. con la nell' Controparte_2 Controparte_3
effettuare una manovra di retromarcia danneggiava un muro di recinzione della proprietà attorea, una tettoia ed un cancello.
Il giudice di pace, decidendo la controversia allo stato degli atti per mancanza della produzione attorea, ha ritenuto la domanda risarcitoria procedibile (per rispetto della condizione di cui all' art. 145 cod. ass.) e l' ha rigettata nel merito, per difetto di prova.
L'appellante ha proposto gravame assumendo l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado;
in particolare ha lamentato, da un lato, il rigetto della istanza di rimessione in termini formulata dal difensore di parte attrice, assente alla prima udienza di trattazione per legittimo impedimento (comprovato da documentazione medica), insistendo per la ammissione della prova testimoniale;
dall' altro, ha censurato la erronea pronuncia di procedibilità della domanda, sostenendo che il giudice di pace, in difetto della produzione attorea, avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile per mancato rispetto della condizione di procedibilità, e non già deciderla nel merito.
Sulla scorta di tali difese, ha insistito per la rimessione in termini ai fini dell' espletamento della prova testimoniale, concludendo per l'accoglimento della domanda con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni o, in subordine, per la pronuncia di improcedibilità della domanda per il mancato deposito del fascicolo di parte attrice;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata ed ha contestato in toto Controparte_1
l'avverso gravame eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e concludendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
Si è costituito altresì l'appellato ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 342, contestando in toto l'avverso gravame e concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese del doppio grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all' art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 gennaio 2025.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati, atteso che l'atto di appello appare rispettoso del dettato normativo, contenendo sia l'analitica indicazione delle parti da riformare della sentenza impugnata sia la formulazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello; va, del pari, disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la quale viene assorbita nelle motivazioni di seguito espresse.
Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, sia pure per le ragioni che seguono e che vanno a integrare le motivazioni rese dal Giudice di pace.
Nell' affrontare le questioni poste dall' appellante secondo l' ordine logico richiesto dalla loro trattazione, occorre preliminarmente esaminare la doglianza relativa alla correttezza o meno della decisione di merito assunta dal giudice di pace in mancanza del fascicolo di parte attrice (circostanza della quale il giudice di primo grado ha dato espressamente atto in motivazione).
Deve, sul punto, osservarsi che, sebbene il ritiro non risulti da annotazioni di cancelleria o dai verbali del primo grado di giudizio, la circostanza non è contestata dall' appellante il quale, anzi, conferma che, al momento della decisione, la produzione attorea non fosse presente nel fascicolo di ufficio: si veda a p. 11 dell' atto di appello, in cui l' appellante dà atto della “mancanza del fascicolo attoreo, non depositato”, a pag. 12, in cui si fa riferimento al caso in cui “il fascicolo di parte sia stato ritirato”, ed a pag. 13 dell' appello, in cui l' appellante afferma che “al momento della redazione della sentenza non vi era il fascicolo depositato”.
Ciò di cui si duole l' appellante è che, nonostante la mancanza del fascicolo di parte, il giudice di pace abbia deciso nel merito la controversia, in luogo di dichiarare la domanda improcedibile.
Il motivo va disatteso.
Com' è noto, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass. civ., sent. n.
10224/2017). Ed infatti “il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti” (in questo senso, Cass. civ., sent. n. 10741/2015).
Tuttavia, è da ricordare che costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui il termine di cui all' art. 169 c.p.c. deve essere inteso come perentorio agli effetti dell' art. 153, comma 2 c.p.c. ma, in forza del principio dell'acquisizione processuale dei documenti prodotti, non rende gli stessi
“nuovi” se riprodotti nel successivo giudizio di appello, agli effetti dell' art. 345 c.p.c. (Cass., n.
28462 del 2013; n. 26030 del 2014); la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita, quindi, solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello (Cass. II, n. 21571/2020; Cass., sent. n. 29309 del
2017).
Da tanto consegue che spetta, ora, al Tribunale pronunciarsi nel merito sulla base dei documenti prodotti dall' attore in primo grado, ritirati al momento della decisione in primo grado ma nuovamente depositati nel presente grado di giudizio.
Tutto ciò premesso, è da rilevare che correttamente il giudice di pace ha deciso la causa allo stato degli atti, in mancanza della produzione di parte attrice;
quanto al segno della decisione, la pronuncia appare errata, atteso che la mancanza del fascicolo di parte attrice avrebbe dovuto impedire il sindacato in ordine alla procedibilità della domanda (non avendo le controparti prodotto la missiva stragiudiziale inoltrata dalla attrice alla compagnia).
Tuttavia, l' esame di tale documento è doveroso nel presente giudizio di appello (nel quale la produzione attorea è nuovamente depositata), in forza dei principi giurisprudenziali su richiamati che impongono al giudice di appello l' esame della documentazione depositata nella prima fase del giudizio, seppur assente al momento della decisione in primo grado.
Pertanto, risultando in atti la preventiva richiesta di risarcimento inoltrata dalla attrice ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 209/2005 alla con raccomandata a.r. del 21 marzo 2014 (all. 2 alla produzione CP_1 di primo grado), va senz' altro affermata la procedibilità della domanda.
Occorre, a questo punto, esaminare il merito della domanda proposta in primo grado, previo esame degli ulteriori motivi di appello proposti con i quali l' appellante lamenta, in sintesi, la lesione del diritto alla prova per omesso accoglimento della istanza di rimessione in termini finalizzata all' espletamento della prova testimoniale. Nel merito, l' appello è infondato e va rigettato.
In particolare, sulla scorta delle emergenze processuali ed in forza del principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all' art. 276 c.p.c., e per il quale la causa può essere decisa, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario vagliare previamente le altre (Cass., sent. 10839 del 2019; Corte di Appello di Roma, 12 giugno 2019) -, va rilevato che l'odierna appellante non aveva fornito adeguata prova – su di sé incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. – della ricorrenza di un danno suscettibile di risarcimento.
Ed infatti la attrice si è limitata a depositare un documento contenente una indicazione di un elenco di lavori edili nel quale sono indicate diverse voci, e una fattura relativa a “lavori di ristrutturazione presso vostro immobile” per un totale di 3.300 Euro, ma non ha prodotto alcuna quietanza, dalla quale sia possibile verificare che l'attrice abbia effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione (ed abbia, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Tale documento, denominato nel foliario “preventivo” (all. 6), recante la sottoscrizione ed il timbro di una impresa edile, costituisce una scrittura proveniente dal terzo liberamente valutabile dal
Giudice; trattandosi, in particolare, di un documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento.
Nella fattispecie, non risulta prodotta alcuna quietanza della impresa, dalla quale sia possibile verificare che l' appellante abbiano effettivamente sostenuto i costi per la riparazione demandati in citazione e nell'atto di appello (ed abbiano, dunque, maturato la pretesa risarcitoria).
Né risulta versata in atti alcuna fotografia che consenta di valutare la eventuale compatibilità delle voci indicate nel documento con i danni riportati.
Tali motivazioni conducono al rigetto della domanda per difetto di prova in ordine ai fatti costituitivi della pretesa risarcitoria, ed assorbono la doglianza con la quale l' appellante lamenta l' omesso espletamento della prova testimoniale in primo grado (previa rimessione in termini), atteso che l' eventuale espletamento della prova orale, richiesta in ordine alla prova delle modalità di verificazione del sinistro (capi 1, 2 e 3 dell' atto di citazione) non avrebbe potuto comunque condurre all' accoglimento della domanda, in difetto di adeguata prova del danno.
Da tali motivazioni discende il rigetto dell'appello, dovendosi confermare la pronuncia di primo grado, anche in punto di spese di lite. Le necessità di provvedere alla integrazione della sentenza di primo grado in punto di motivazione costituisce grave ragione per compensare integralmente, ai sensi dell' art. 92 c.p.c. (nella versione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018) le spese di lite del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.