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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 237/2024 RG promossa da:
Pt_1 con gli avv.ti Alessandro Funari, Silvano Imbriaci, Marco Fallaci
appellante contro
CP_1 con l'avv. Renzo Senette
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
2.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Pisa per sentire dichiarare la sussistenza dei CP_1 requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia ex art 2, comma 5, L. n. 297/1982 e, per l'effetto, Pt_1 per la condanna dell'Istituto a corrispondergli la somma di € 13.426,90 a titolo di tfr (per il periodo
1.1.2012-3.8.2015, per l'attività svolta presso la ditta di MI ZZ), come accertata dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 400/2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 671/2020, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
1 Il ricorrente - all'esito della pronuncia del Tribunale che aveva accertato la qualità di datore di lavoro di fatto di MI ZZ - assumeva di avere effettuato atto di precetto, atti di pignoramento presso terzi (banche e verso la GA SR di MI Tiziano, presso cui quest'ultimo era andato a lavorare nel novembre 2018) nonché di avere effettuato ispezioni ipotecare, tutte attività che avevano portato a risultati negativi, ragione per cui il 16.7.2021 aveva presentato domanda al Fondo di Garanzia. Tale domanda era stata respinta da perché non vi era prova di non assoggettabilità Pt_1
a fallimento, avendogli l'Istituto chiesto di produrre il decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento della ditta individuale.
L' si costituiva in giudizio, insistendo nelle sue difese. Pt_1
Il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo di Garanzia e condannava l' a corrispondere al l'importo di € Pt_1 CP_2 CP_1
13.426,90, per tfr, oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese di lite per € 2.600,00, oltre accessori.
A fondamento della decisione, veniva richiamato l'art 15, comma 9, della Legge fallimentare, secondo cui non si fa luogo a fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti sia minore a € 30.000,00 e quindi il ricorrente, a meno che non vi fossero altri creditori, non avrebbe avuto alcuna chance di vedere accolta la sua domanda. A ciò si aggiungeva il fatto che la ditta del ZZ non depositava bilanci dal 2014 e quindi non vi era assoggettamento a fallimento. Assumeva inoltre che, in aderenza al principio espresso da Cass. n. 1887/2020 e Cass n. 11531/2020, l'assoggettamento a fallimento poteva essere accertato incidentalmente anche dal giudice adito, con efficacia inter partes: nella specie, non vi erano in concreto elementi da cui desumere la fallibilità; il credito in questione era esiguo;
non vi erano beni della società e la ditta era inattiva da svariati anni (come rilevabile dal verbale di pignoramento). Ciò premesso, il ricorrente aveva dato prova dell'esito negativo della procedura esecutiva individuale compiuta (con pignoramenti e ispezioni ipotecarie da cui risultava l'assenza di beni immobili aggredibili, anche a livello nazionale); a fronte di ciò, nessuna contestazione era stata mossa dall' sull'adeguatezza e la validità della procedura esperita né sul Pt_1 quantum del tfr richiesto al CP_3
appella la sentenza chiedendone la riforma e la condanna della parte alla restituzione di quanto Pt_1 pagato medio tempore in esecuzione della sentenza di primo grado:
1) la sentenza era censurabile nella parte in cui aveva individuato il datore di lavoro nella GA SR e non nella ditta individuale, ritenendo quindi che la prova della non assoggettabilità a fallimento riguardasse la società GA SR anziché la ditta individuale di MI ZZ (come avrebbe dovuto), alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 400/2020 del Tribunale di Pisa, confermata in
2 grado di appello. Pertanto, sin dal momento in cui aveva ottenuto il titolo in questione, il GI avrebbe potuto presentare istanza di fallimento
2) era errato il richiamo all'art 15, comma 9, della L. Fallimentare che faceva riferimento all'ammontare complessivo dei crediti di tutti i creditori (e non al credito di un solo creditore, nella specie, il . Inoltre, il dato dell'ammontare complessivo dei crediti inferiore a € 30.000,00 CP_1 presupponeva una sua verifica in sede fallimentare e quindi la necessità che fosse presentata l'istanza in quella sede. Anche per la stessa giurisprudenza di merito (Corte Appello Brescia n. 276/2021), la fallibilità doveva essere verificata con dimostrazione del rigetto dell'istanza di fallimento, non potendosi ritenere sufficienti le affermazioni sull'esiguità del credito o sull'omesso deposito di bilanci dal 2014, facendo peraltro confusione tra la società GA SR e la ditta individuale del ZZ.
La sentenza del Tribunale n. 400/2020, nell'accertare il rapporto di lavoro con la ditta individuale nel periodo di interesse aveva presupposto l'operatività della stessa, ben oltre il provvedimento di sua cancellazione formale (del marzo 2012), ditta che secondo le informazioni del ricorrente sarebbe cessata in fatto solo nel novembre 2018. Pertanto, il GI avrebbe avuto l'onere di proporre istanza di fallimento, essendo il suo rigetto un presupposto per l'accoglimento della domanda al Fondo.
si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt 436 bis e 348 bis CP_1 cpc;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto;
in subordine, per l'ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, ha chiesto di dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia con condanna al pagamento della somma a titolo di tfr: Pt_1
-quanto al primo motivo di appello, non corrispondeva al vero che la sentenza avesse fatto riferimento alla GA SR, come evincibile dalle affermazioni ivi contenute e che si riferivano alla ditta individuale: ad es. il Tribunale aveva dedotto la prova dell'insolvenza dalle ispezioni ipotecarie su immobili che erano riferibili al ZZ e che non sussistevano né nel circondario di Pisa né a livello nazionale. Pertanto, il primo motivo doveva ritenersi inammissibile a fronte del tenore della pronuncia di primo grado
-quanto alla non assoggettabilità a fallimento, anche tale motivo era inammissibile, dal momento che l'appellante aveva accusato il Tribunale di avere ritenuto che il avesse assolto l'onere probatorio CP_1 in merito, senza, tuttavia, mai riferire quali fossero le risultanze probatorie fornite dal peraltro CP_1 non contestate dall' e quindi date per pacifiche nel giudizio espletato dinanzi al Tribunale di CP_2
Pisa. Doveva rilevarsi che l'appellato si era attivato quando aveva avuto il titolo, costituito dalla sentenza n. 400/2020 e cioè nel novembre 2020. All'epoca, la ditta individuale non era più assoggettabile a fallimento perché era stata cancellata nel marzo del 2012, con cessazione dell'attività da parte del ZZ a decorrere dal 14.11.2018, quando lo stesso era stato assunto dalla GA SR, tanto che il pignoramento presso terzi era stato notificato, oltre che alle banche, anche alla
3 GA SR presso cui il ZZ lavorava. Seppur protratta l'attività sino al novembre 2018 si doveva ritenere tale termine dies a quo di decorrenza del termine annuale per la presentazione dell'istanza di fallimento ex art 10 Legge Fallimentare, con scadenza al 14.11.2019. Il termine era quindi già scaduto quando il GI aveva ottenuto il titolo (nel novembre 2020) e in tal senso doveva ritenersi provata la non assoggettabilità a fallimento. Pertanto, il GI era tenuto soltanto a dimostrare lo stato di insolvenza, cosa avvenuta con la produzione documentale in atti. Quanto alla esiguità del credito, l'odierno appellato non aveva mai menzionato tale elemento come presupposto di non assoggettabilità a fallimento: si era trattato di un'argomentazione svolta dal Tribunale ad abundantiam, in aggiunta (nell'accertamento incidentale sulla non assoggettabilità) agli altri elementi indicati in sentenza e relativi all'inattività dell'impresa da vari anni e all'inesistenza di beni, circostanze tutte incontestate da Pt_1
******
Le questioni controverse in questo grado afferiscono unicamente al fatto che il Tribunale non avrebbe correttamente individuato il datore di lavoro assoggettabile a fallimento nonché al fatto che era stata ritenuta fornita dal Tribunale la prova della non assoggettabilità al fallimento del medesimo datore di lavoro.
Invero, quanto al resto, deve rilevarsi che l né in questo grado né nella memoria di primo grado, Pt_1 ha mai mosso contestazioni avverso gli atti relativi alla procedura esecutiva individuale posti in essere dal GI (pignoramenti presso terzi e ispezione ipotecaria) e alla loro regolarità, lamentando soltanto che lo stesso non aveva dimostrato di avere presentato istanza di fallimento e non aveva conseguentemente prodotto il relativo provvedimento di rigetto, circostanze che costituivano il presupposto per l'accoglimento della domanda al Fondo di Garanzia Pt_1
Parimenti, incontestato il fatto che l'importo per tfr eventualmente dovuto fosse pari a € 13.426,90, come peraltro accertato in atti.
Ad avviso della Corte, prima di esaminare i motivi di appello dell , deve darsi conto della CP_2 situazione in fatto oggetto delle sentenze n. 400/2020 del Tribunale di Pisa (confermata dalla sentenza n. 671/2022 della Corte di Appello di Firenze), per la sua rilevanza nel presente contendere. aveva promosso una causa nei confronti del di ZZ MI e CP_1 CP_4
[...
(per retribuzioni e altro), in cui aveva dato atto di essere dipendente della ditta individuale
[...] si ZZ MI dal novembre 1996, come barista;
che il ZZ gli aveva CP_4 comunicato che, a far data dal 31.12.2011, la ditta individuale sarebbe stata affittata alla GA SR (per coinvolgere nell'impresa anche la compagna del ZZ); che dal 1.1.2012 sarebbe passato alle dipendenze di tale società senza alcun cambiamento nello svolgimento dell'attività del
4 dipendente;
che in data 10.5.2013, veniva risolto il contratto di affitto, con retrocessione dei beni al medesimo ZZ.
La sentenza n. 400/2020 aveva quindi ritenuto che il ZZ MI fosse rimasto sempre e comunque l'unico datore di lavoro del sia durante il periodo della ditta individuale, sia durante CP_1
l'interregno della SR (società che aveva assunto la veste di datore solo formalmente, senza mai esercitare l'eterodirezione nei confronti dei lavoratori, svolta dal solo ZZ) sia durante il periodo successivo alla retrocessione conseguente alla risoluzione del contratto di affitto.
In sostanza, quindi unico datore di lavoro del era sempre stato il ZZ MI. CP_1
Ciò premesso, sui singoli motivi di appello, le seguenti considerazioni.
MOTIVO DI APPELLO SUB 1)
Non è condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'identificare, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, il datore di lavoro nella società GA SR in luogo della ditta individuale MI ZZ a cui si riferiva il credito per tfr.
Dalle argomentazioni della sentenza qui impugnata, laddove si richiamano gli atti compiuti dal CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva individuale, si evince chiaramente che il Tribunale - al di là delle espressioni usate - aveva inteso fare riferimento al datore di lavoro MI ZZ individualmente inteso, in coerenza con quanto riconosciuto dalla sentenza n. 400/2020 che aveva rilevato la posizione di datore solo formale della società GA SR.
Il Tribunale infatti aveva richiamato il pignoramento presso terzi (ossia presso la GA SR), affermando che quel pignoramento era stato effettuato in quanto il ZZ all'epoca era creditore nei confronti della GA SR in virtù di un contratto di locazione di azienda, di un contratto preliminare relativo al trasferimento di un immobile nonché di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 14.11.2018 (come evincibile dal tenore del medesimo atto di pignoramento presso terzi). La sentenza aveva altresì richiamato l'ispezione ipotecaria svolta, anche su base nazionale, e che aveva riguardato la persona del ZZ MI.
Quindi era indubbio che il soggetto considerato in sentenza come datore di lavoro fosse il ZZ
MI, come peraltro allegato dal GI nel ricorso in primo grado: con conseguente infondatezza nel merito del motivo di appello (l'appellato aveva dedotto sul punto la sua inammissibilità).
MOTIVO DI APPELLO SUB 2).
L'art 10, comma 9, Legge Fallimentare prescrive che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
5 In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma”.
La cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale si era verificata nel marzo del 2012; ma l'attività della stessa protratta in fatto come impresa individuale (per quanto dichiarato dal lavoratore, senza specifiche contestazioni fino al novembre 2018, sì che il termine entro per la Pt_1 declaratoria di fallimento scadeva al novembre del 2019.
Il GI però aveva ottenuto il titolo (costituito dalla sentenza) soltanto successivamente a tale momento, ossia nel novembre 2020, quando oramai detto termine (previsto per assicurare certezza della situazione giuridica) era già compiuto.
Si è ritenuto (Cass. n. 32446/2021) che l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all'art. 2, comma 5°, cit., vada interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di Garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano adesso quelle di cui all'art. 1, comma 2, L. fall., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. n. 169 del 2007.
In ogni caso, che il GI dovesse comunque proporre istanza di fallimento significava gravare la parte privata di un'attività particolarmente onerosa e che avrebbe condotto ad una declaratoria di rigetto per quanto sopra considerato.
In proposito, deve richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di Garanzia è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia Pt_1 del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (così Cass n.
23591/2021).
Ciò premesso, il aveva comunque posto in essere una procedura esecutiva individuale seria, CP_1 volta ad accertare l'insolvenza del datore di lavoro e che aveva dato utili risultati ai fini che qui interessano, fornendo all' tutta la documentazione attestante tale situazione. Pt_1
Pertanto, l'appello dell' deve essere respinto. Pt_1
6 Le spese del grado sono a carico di parte soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 Pt_1
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e della attività compiuta, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 18 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
7
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 237/2024 RG promossa da:
Pt_1 con gli avv.ti Alessandro Funari, Silvano Imbriaci, Marco Fallaci
appellante contro
CP_1 con l'avv. Renzo Senette
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 138/2024 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
2.4.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 18 marzo 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA aveva proposto ricorso al Tribunale di Pisa per sentire dichiarare la sussistenza dei CP_1 requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia ex art 2, comma 5, L. n. 297/1982 e, per l'effetto, Pt_1 per la condanna dell'Istituto a corrispondergli la somma di € 13.426,90 a titolo di tfr (per il periodo
1.1.2012-3.8.2015, per l'attività svolta presso la ditta di MI ZZ), come accertata dalla sentenza del Tribunale di Pisa n. 400/2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 671/2020, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo.
1 Il ricorrente - all'esito della pronuncia del Tribunale che aveva accertato la qualità di datore di lavoro di fatto di MI ZZ - assumeva di avere effettuato atto di precetto, atti di pignoramento presso terzi (banche e verso la GA SR di MI Tiziano, presso cui quest'ultimo era andato a lavorare nel novembre 2018) nonché di avere effettuato ispezioni ipotecare, tutte attività che avevano portato a risultati negativi, ragione per cui il 16.7.2021 aveva presentato domanda al Fondo di Garanzia. Tale domanda era stata respinta da perché non vi era prova di non assoggettabilità Pt_1
a fallimento, avendogli l'Istituto chiesto di produrre il decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento della ditta individuale.
L' si costituiva in giudizio, insistendo nelle sue difese. Pt_1
Il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo di Garanzia e condannava l' a corrispondere al l'importo di € Pt_1 CP_2 CP_1
13.426,90, per tfr, oltre interessi legali nonché alla refusione delle spese di lite per € 2.600,00, oltre accessori.
A fondamento della decisione, veniva richiamato l'art 15, comma 9, della Legge fallimentare, secondo cui non si fa luogo a fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti sia minore a € 30.000,00 e quindi il ricorrente, a meno che non vi fossero altri creditori, non avrebbe avuto alcuna chance di vedere accolta la sua domanda. A ciò si aggiungeva il fatto che la ditta del ZZ non depositava bilanci dal 2014 e quindi non vi era assoggettamento a fallimento. Assumeva inoltre che, in aderenza al principio espresso da Cass. n. 1887/2020 e Cass n. 11531/2020, l'assoggettamento a fallimento poteva essere accertato incidentalmente anche dal giudice adito, con efficacia inter partes: nella specie, non vi erano in concreto elementi da cui desumere la fallibilità; il credito in questione era esiguo;
non vi erano beni della società e la ditta era inattiva da svariati anni (come rilevabile dal verbale di pignoramento). Ciò premesso, il ricorrente aveva dato prova dell'esito negativo della procedura esecutiva individuale compiuta (con pignoramenti e ispezioni ipotecarie da cui risultava l'assenza di beni immobili aggredibili, anche a livello nazionale); a fronte di ciò, nessuna contestazione era stata mossa dall' sull'adeguatezza e la validità della procedura esperita né sul Pt_1 quantum del tfr richiesto al CP_3
appella la sentenza chiedendone la riforma e la condanna della parte alla restituzione di quanto Pt_1 pagato medio tempore in esecuzione della sentenza di primo grado:
1) la sentenza era censurabile nella parte in cui aveva individuato il datore di lavoro nella GA SR e non nella ditta individuale, ritenendo quindi che la prova della non assoggettabilità a fallimento riguardasse la società GA SR anziché la ditta individuale di MI ZZ (come avrebbe dovuto), alla luce di quanto stabilito dalla sentenza n. 400/2020 del Tribunale di Pisa, confermata in
2 grado di appello. Pertanto, sin dal momento in cui aveva ottenuto il titolo in questione, il GI avrebbe potuto presentare istanza di fallimento
2) era errato il richiamo all'art 15, comma 9, della L. Fallimentare che faceva riferimento all'ammontare complessivo dei crediti di tutti i creditori (e non al credito di un solo creditore, nella specie, il . Inoltre, il dato dell'ammontare complessivo dei crediti inferiore a € 30.000,00 CP_1 presupponeva una sua verifica in sede fallimentare e quindi la necessità che fosse presentata l'istanza in quella sede. Anche per la stessa giurisprudenza di merito (Corte Appello Brescia n. 276/2021), la fallibilità doveva essere verificata con dimostrazione del rigetto dell'istanza di fallimento, non potendosi ritenere sufficienti le affermazioni sull'esiguità del credito o sull'omesso deposito di bilanci dal 2014, facendo peraltro confusione tra la società GA SR e la ditta individuale del ZZ.
La sentenza del Tribunale n. 400/2020, nell'accertare il rapporto di lavoro con la ditta individuale nel periodo di interesse aveva presupposto l'operatività della stessa, ben oltre il provvedimento di sua cancellazione formale (del marzo 2012), ditta che secondo le informazioni del ricorrente sarebbe cessata in fatto solo nel novembre 2018. Pertanto, il GI avrebbe avuto l'onere di proporre istanza di fallimento, essendo il suo rigetto un presupposto per l'accoglimento della domanda al Fondo.
si è costituito, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt 436 bis e 348 bis CP_1 cpc;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto;
in subordine, per l'ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, ha chiesto di dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia con condanna al pagamento della somma a titolo di tfr: Pt_1
-quanto al primo motivo di appello, non corrispondeva al vero che la sentenza avesse fatto riferimento alla GA SR, come evincibile dalle affermazioni ivi contenute e che si riferivano alla ditta individuale: ad es. il Tribunale aveva dedotto la prova dell'insolvenza dalle ispezioni ipotecarie su immobili che erano riferibili al ZZ e che non sussistevano né nel circondario di Pisa né a livello nazionale. Pertanto, il primo motivo doveva ritenersi inammissibile a fronte del tenore della pronuncia di primo grado
-quanto alla non assoggettabilità a fallimento, anche tale motivo era inammissibile, dal momento che l'appellante aveva accusato il Tribunale di avere ritenuto che il avesse assolto l'onere probatorio CP_1 in merito, senza, tuttavia, mai riferire quali fossero le risultanze probatorie fornite dal peraltro CP_1 non contestate dall' e quindi date per pacifiche nel giudizio espletato dinanzi al Tribunale di CP_2
Pisa. Doveva rilevarsi che l'appellato si era attivato quando aveva avuto il titolo, costituito dalla sentenza n. 400/2020 e cioè nel novembre 2020. All'epoca, la ditta individuale non era più assoggettabile a fallimento perché era stata cancellata nel marzo del 2012, con cessazione dell'attività da parte del ZZ a decorrere dal 14.11.2018, quando lo stesso era stato assunto dalla GA SR, tanto che il pignoramento presso terzi era stato notificato, oltre che alle banche, anche alla
3 GA SR presso cui il ZZ lavorava. Seppur protratta l'attività sino al novembre 2018 si doveva ritenere tale termine dies a quo di decorrenza del termine annuale per la presentazione dell'istanza di fallimento ex art 10 Legge Fallimentare, con scadenza al 14.11.2019. Il termine era quindi già scaduto quando il GI aveva ottenuto il titolo (nel novembre 2020) e in tal senso doveva ritenersi provata la non assoggettabilità a fallimento. Pertanto, il GI era tenuto soltanto a dimostrare lo stato di insolvenza, cosa avvenuta con la produzione documentale in atti. Quanto alla esiguità del credito, l'odierno appellato non aveva mai menzionato tale elemento come presupposto di non assoggettabilità a fallimento: si era trattato di un'argomentazione svolta dal Tribunale ad abundantiam, in aggiunta (nell'accertamento incidentale sulla non assoggettabilità) agli altri elementi indicati in sentenza e relativi all'inattività dell'impresa da vari anni e all'inesistenza di beni, circostanze tutte incontestate da Pt_1
******
Le questioni controverse in questo grado afferiscono unicamente al fatto che il Tribunale non avrebbe correttamente individuato il datore di lavoro assoggettabile a fallimento nonché al fatto che era stata ritenuta fornita dal Tribunale la prova della non assoggettabilità al fallimento del medesimo datore di lavoro.
Invero, quanto al resto, deve rilevarsi che l né in questo grado né nella memoria di primo grado, Pt_1 ha mai mosso contestazioni avverso gli atti relativi alla procedura esecutiva individuale posti in essere dal GI (pignoramenti presso terzi e ispezione ipotecaria) e alla loro regolarità, lamentando soltanto che lo stesso non aveva dimostrato di avere presentato istanza di fallimento e non aveva conseguentemente prodotto il relativo provvedimento di rigetto, circostanze che costituivano il presupposto per l'accoglimento della domanda al Fondo di Garanzia Pt_1
Parimenti, incontestato il fatto che l'importo per tfr eventualmente dovuto fosse pari a € 13.426,90, come peraltro accertato in atti.
Ad avviso della Corte, prima di esaminare i motivi di appello dell , deve darsi conto della CP_2 situazione in fatto oggetto delle sentenze n. 400/2020 del Tribunale di Pisa (confermata dalla sentenza n. 671/2022 della Corte di Appello di Firenze), per la sua rilevanza nel presente contendere. aveva promosso una causa nei confronti del di ZZ MI e CP_1 CP_4
[...
(per retribuzioni e altro), in cui aveva dato atto di essere dipendente della ditta individuale
[...] si ZZ MI dal novembre 1996, come barista;
che il ZZ gli aveva CP_4 comunicato che, a far data dal 31.12.2011, la ditta individuale sarebbe stata affittata alla GA SR (per coinvolgere nell'impresa anche la compagna del ZZ); che dal 1.1.2012 sarebbe passato alle dipendenze di tale società senza alcun cambiamento nello svolgimento dell'attività del
4 dipendente;
che in data 10.5.2013, veniva risolto il contratto di affitto, con retrocessione dei beni al medesimo ZZ.
La sentenza n. 400/2020 aveva quindi ritenuto che il ZZ MI fosse rimasto sempre e comunque l'unico datore di lavoro del sia durante il periodo della ditta individuale, sia durante CP_1
l'interregno della SR (società che aveva assunto la veste di datore solo formalmente, senza mai esercitare l'eterodirezione nei confronti dei lavoratori, svolta dal solo ZZ) sia durante il periodo successivo alla retrocessione conseguente alla risoluzione del contratto di affitto.
In sostanza, quindi unico datore di lavoro del era sempre stato il ZZ MI. CP_1
Ciò premesso, sui singoli motivi di appello, le seguenti considerazioni.
MOTIVO DI APPELLO SUB 1)
Non è condivisibile l'assunto dell'appellante, secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'identificare, ai fini dell'assoggettabilità a fallimento, il datore di lavoro nella società GA SR in luogo della ditta individuale MI ZZ a cui si riferiva il credito per tfr.
Dalle argomentazioni della sentenza qui impugnata, laddove si richiamano gli atti compiuti dal CP_1 nell'ambito della procedura esecutiva individuale, si evince chiaramente che il Tribunale - al di là delle espressioni usate - aveva inteso fare riferimento al datore di lavoro MI ZZ individualmente inteso, in coerenza con quanto riconosciuto dalla sentenza n. 400/2020 che aveva rilevato la posizione di datore solo formale della società GA SR.
Il Tribunale infatti aveva richiamato il pignoramento presso terzi (ossia presso la GA SR), affermando che quel pignoramento era stato effettuato in quanto il ZZ all'epoca era creditore nei confronti della GA SR in virtù di un contratto di locazione di azienda, di un contratto preliminare relativo al trasferimento di un immobile nonché di un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 14.11.2018 (come evincibile dal tenore del medesimo atto di pignoramento presso terzi). La sentenza aveva altresì richiamato l'ispezione ipotecaria svolta, anche su base nazionale, e che aveva riguardato la persona del ZZ MI.
Quindi era indubbio che il soggetto considerato in sentenza come datore di lavoro fosse il ZZ
MI, come peraltro allegato dal GI nel ricorso in primo grado: con conseguente infondatezza nel merito del motivo di appello (l'appellato aveva dedotto sul punto la sua inammissibilità).
MOTIVO DI APPELLO SUB 2).
L'art 10, comma 9, Legge Fallimentare prescrive che “Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
5 In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma”.
La cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale si era verificata nel marzo del 2012; ma l'attività della stessa protratta in fatto come impresa individuale (per quanto dichiarato dal lavoratore, senza specifiche contestazioni fino al novembre 2018, sì che il termine entro per la Pt_1 declaratoria di fallimento scadeva al novembre del 2019.
Il GI però aveva ottenuto il titolo (costituito dalla sentenza) soltanto successivamente a tale momento, ossia nel novembre 2020, quando oramai detto termine (previsto per assicurare certezza della situazione giuridica) era già compiuto.
Si è ritenuto (Cass. n. 32446/2021) che l'espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267”, di cui all'art. 2, comma 5°, cit., vada interpretata nel senso che l'azione nei confronti del Fondo di Garanzia deve trovare ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi perché appartenente ad una categoria di imprenditori non sottoponibili neanche in abstracto ad una procedura concorsuale, vuoi perché, in concreto, il fallimento non è o non è più esperibile per ragioni oggettive (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 24767 del 2017), tra le quali rilevano adesso quelle di cui all'art. 1, comma 2, L. fall., nel testo modificato dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. n. 169 del 2007.
In ogni caso, che il GI dovesse comunque proporre istanza di fallimento significava gravare la parte privata di un'attività particolarmente onerosa e che avrebbe condotto ad una declaratoria di rigetto per quanto sopra considerato.
In proposito, deve richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di Garanzia è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia Pt_1 del patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità (così Cass n.
23591/2021).
Ciò premesso, il aveva comunque posto in essere una procedura esecutiva individuale seria, CP_1 volta ad accertare l'insolvenza del datore di lavoro e che aveva dato utili risultati ai fini che qui interessano, fornendo all' tutta la documentazione attestante tale situazione. Pt_1
Pertanto, l'appello dell' deve essere respinto. Pt_1
6 Le spese del grado sono a carico di parte soccombente, e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 Pt_1
e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e della attività compiuta, nei valori minimi (per la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1- quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Firenze, 18 marzo 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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