TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 4452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4452 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 11914/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11914/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto Appalto,
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Domenico Daniele Santaniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
CONTRO in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo 326, presso lo studio degli
Avv.ti Daniela Portella e Aniello Melorio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
convenuto
NONCHÉ
, domiciliato in alla Controparte_2 CP_1 Controparte_1
terzo chiamato in causa contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il Condominio sito in alla Via Don
[...] CP_1
Minzoni n. 57 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ditta vanta nei confronti del Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi sopra esposti, un credito dell'importo di € 7.504,80
[...]
Pag. 1 di 5 (settemilacinquecentoquattro/80) 2) Per l'effetto, condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in alla Via Don Minzoni n. 54, ang. Via Mercadante, al P.IVA_1 CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 7.504,80 (settemilacinquecentoquattro/80), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti all'incasso. 3)
Condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese ed onorari di giudizio, CP_1 oltre indennizzo forfetario per spese generali, IVA e C.p.a. con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto: che in data 16 gennaio 2015 la ditta
[...] ha presentato un'offerta per lavori di pulizia presso il convenuto, Controparte_3 CP_1 preventivo che fu consegnato direttamente nelle mani dell'amministratore pro tempore sig.
; che l'offerta è stata accettata, previa delibera assembleare del 17.01.2025; Controparte_2 che in data 1.2.2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la pulizia del Condominio, con il quale le parti hanno concordato un pagamento annuale di € 1.440,00 oltre IVA;
che in data 02.01.2017 la ditta a seguito di un riassetto aziendale, cambiò Controparte_3 denominazione, sede sociale e amministratore, diventando “ Parte_1
” con sede in Cardito al Corso Cesare Battisti n. 42; che tale modifica,
[...] prontamente comunicata all'amm.re p.t. sig. ha comportato la Controparte_2 sottoscrizione del nuovo contratto di appalto per la pulizia del Condominio e, nel contempo, la cessione di tutti i crediti vantato dalla alla che Controparte_3 Parte_1 il servizio di pulizia, iniziato in data 01.02.2015, è venuto a terminare nel mese di giugno 2019, allorquando il non ha provveduto al pagamento del servizio goduto. CP_1
Instaurato il contradditorio, si è costituito in giudizio il chiedendo di chiamare in CP_1
causa il precedente amministratore , deducendo l'inesistenza del credito, Controparte_2 contestando che la ditta istante avesse mai effettuato alcun servizio di pulizia all'interno del
, disconoscendo la delibera del 17.01.2015 ed eccependo l'inefficacia della cessione CP_1 del credito in quanto mai comunicata.
Quindi il convenuto ha così concluso: “In via preliminare, differire la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 cpc per consentire la chiamata in causa del terzo dom.to in alla ang. Via Pontano nel Controparte_2 CP_1 Controparte_1 rispetto del termine a comparire;
Nel merito dichiarare l'inammisssibilità e l'improcedibilità della domanda. In ogni caso rigettare la domanda attorea poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi illustrate. in via solo subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea dichiarare l'obbligo della del Sig.
a manlevare il condominio di tutte le somme che dovessero essere mai Controparte_2
Pag. 2 di 5 costretto a corrispondere all'attrice ; in ogni caso condannare essa Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, on attribuzione ai
[...] procuratori anticipatari.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, non si è costituito in giudizio CP_2
, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 20.09.2021, considerato che non risultava agli atti la delibera di autorizzazione
(ovvero di ratifica) alla resistenza alla lite nonché alla chiamata in causa di Controparte_2 in favore dell'Amministratore p.t. del condominio, il Giudice ai sensi dell'art. 182 comma 2
c.p.c., ha rinviato la causa al 24.01.2022.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale ammessa, per poi essere rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 27.7.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
In punto di diritto, occorre chiarire che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ.,
n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie, parte attrice non ha provato l'esistenza di un titolo negoziale valido ed efficace a sostegno della propria pretesa, in relazione agli anni di asserita sussistenza del vincolo contrattuale.
L'attore ha infatti chiesto il pagamento di quanto dovuto dal convenuto per il CP_1 servizio di pulizia svolto dal mese di febbraio 2015 al mese di dicembre 2016, nonché di quanto dovuto per il servizio di pulizie svolto dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2019.
Tuttavia, riguardo al primo periodo, non risulta prodotto in atti alcun contratto scritto né valida delibera condominiale di impegno (riferibile alla società Parte_1
); inoltre, la cessione dell'eventuale credito maturato dalla società
[...] Controparte_3
(cfr. documento allegato all'atto di citazione) non risulta comunicata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., sicché la stessa non può in ogni caso dirsi efficace.
Riguardo poi al secondo periodo, deve rilevarsi che il contratto versato in atti (allegato all'atto di citazione) è datato 15 gennaio 2017 e risulta stipulato dalla società Parte_1 [...]
, società che dalla documentazione presente in atti (cfr. comunicazione Parte_1 cambio denominazione allegata all'atto di citazione e datata 2 gennaio 2017) ha iniziato ad operare, ai fini che ci occupano, nel medesimo periodo di gennaio 2017.
Ne consegue che il contratto in questione non possa dirsi sostenuto dalla delibera condominiale datata 17 gennaio 2015 (quindi risalente a due anni prima), all'evidenza riferibile, al più, alla società . Controparte_5
Si aggiunga inoltre che la prova orale raccolta non consente di ritenere sufficientemente provato che la società attrice abbia svolto il servizio di pulizia presso il convenuto negli CP_1 anni oggetto di citazione, stante l'insanabile contraddittorietà emergente dall'esame della stessa, anche in rapporto alla documentazione presente in atti.
Invero, la testimonianza resa da verte su circostanza non determinante, atteso Tes_1 che l'eventuale interlocuzione dell'attrice con l'attuale amministratore del condominio non è idonea ad assurgere a riconoscimento del debito né a mettere in discussione lo scambio di e- mail documentato dalla stessa attrice e che restituisce la negazione dell'esistenza di qualsivoglia debito da parte dell'amministratore (cfr. pec allegate all'atto di citazione).
La testimonianza di ha valore probatorio nullo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. Testimone_2
4530 del 20/02/2025), nella parte in cui vengono riferite circostanze apprese direttamente da
, legale rappresentante della società attrice. La stessa, inoltre, nella parte in cui Parte_1 si riferisce su chi accompagnasse le ragazze delle pulizie (“in varie occasioni ho incontrato
fuori al Condominio che andava a prendere le ragazze della squadra delle pulizie al Pt_1 termine delle stesse;
l'ho incontrato in numerose occasioni nel periodo in oggetto”), si pone in
Pag. 4 di 5 netta contraddizione con quanto dichiarato dal teste , che ha sostenuto di Testimone_3 essersi sempre occupato in via esclusiva di accompagnare le ragazze (“preciso che il sig.
[...]
non ha mai accompagnato le ragazze né in questo Condominio né in altro Pt_1
Condominio”).
In ultimo, l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al terzo chiamato in causa, CP_2
, è privo di valore probatorio, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato
[...] inammissibile: risulta evidente infatti che, in rapporto al convenuto, l'attrice e il CP_1 terzo chiamato hanno la stessa posizione processuale, sicché quest'ultimo non avrebbe mai potuto rendere dichiarazioni dal valore confessorio.
3. Le spese del giudizio, nel rapporto tra l'attrice e il convenuto, seguono la CP_1 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Attesa la contumacia del convenuto, nulla deve essere disposto in ordina alle spese relativamente alla sua posizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna la società al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Daniela Portella e Aniello Melorio dichiaratisi anticipatari;
4) nulla sulle spese relativamente alla posizione di Controparte_2
Così deciso in Aversa, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del Giudice dott. Giuseppe Di
Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11914/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto Appalto,
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso lo studio dell'Avv. Domenico Daniele Santaniello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore
CONTRO in persona dell'amministratore Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Duomo 326, presso lo studio degli
Avv.ti Daniela Portella e Aniello Melorio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
convenuto
NONCHÉ
, domiciliato in alla Controparte_2 CP_1 Controparte_1
terzo chiamato in causa contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la società Parte_1
ha convenuto in giudizio il Condominio sito in alla Via Don
[...] CP_1
Minzoni n. 57 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che la ditta vanta nei confronti del Parte_1 Controparte_1
per tutti i motivi sopra esposti, un credito dell'importo di € 7.504,80
[...]
Pag. 1 di 5 (settemilacinquecentoquattro/80) 2) Per l'effetto, condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in alla Via Don Minzoni n. 54, ang. Via Mercadante, al P.IVA_1 CP_1 pagamento dell'importo complessivo di € 7.504,80 (settemilacinquecentoquattro/80), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla scadenza dei singoli pagamenti all'incasso. 3)
Condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese ed onorari di giudizio, CP_1 oltre indennizzo forfetario per spese generali, IVA e C.p.a. con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto: che in data 16 gennaio 2015 la ditta
[...] ha presentato un'offerta per lavori di pulizia presso il convenuto, Controparte_3 CP_1 preventivo che fu consegnato direttamente nelle mani dell'amministratore pro tempore sig.
; che l'offerta è stata accettata, previa delibera assembleare del 17.01.2025; Controparte_2 che in data 1.2.2015 è stato sottoscritto il contratto di appalto per la pulizia del Condominio, con il quale le parti hanno concordato un pagamento annuale di € 1.440,00 oltre IVA;
che in data 02.01.2017 la ditta a seguito di un riassetto aziendale, cambiò Controparte_3 denominazione, sede sociale e amministratore, diventando “ Parte_1
” con sede in Cardito al Corso Cesare Battisti n. 42; che tale modifica,
[...] prontamente comunicata all'amm.re p.t. sig. ha comportato la Controparte_2 sottoscrizione del nuovo contratto di appalto per la pulizia del Condominio e, nel contempo, la cessione di tutti i crediti vantato dalla alla che Controparte_3 Parte_1 il servizio di pulizia, iniziato in data 01.02.2015, è venuto a terminare nel mese di giugno 2019, allorquando il non ha provveduto al pagamento del servizio goduto. CP_1
Instaurato il contradditorio, si è costituito in giudizio il chiedendo di chiamare in CP_1
causa il precedente amministratore , deducendo l'inesistenza del credito, Controparte_2 contestando che la ditta istante avesse mai effettuato alcun servizio di pulizia all'interno del
, disconoscendo la delibera del 17.01.2015 ed eccependo l'inefficacia della cessione CP_1 del credito in quanto mai comunicata.
Quindi il convenuto ha così concluso: “In via preliminare, differire la prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269 cpc per consentire la chiamata in causa del terzo dom.to in alla ang. Via Pontano nel Controparte_2 CP_1 Controparte_1 rispetto del termine a comparire;
Nel merito dichiarare l'inammisssibilità e l'improcedibilità della domanda. In ogni caso rigettare la domanda attorea poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni innanzi illustrate. in via solo subordinata e per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea dichiarare l'obbligo della del Sig.
a manlevare il condominio di tutte le somme che dovessero essere mai Controparte_2
Pag. 2 di 5 costretto a corrispondere all'attrice ; in ogni caso condannare essa Controparte_4
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, on attribuzione ai
[...] procuratori anticipatari.”.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, non si è costituito in giudizio CP_2
, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 20.09.2021, considerato che non risultava agli atti la delibera di autorizzazione
(ovvero di ratifica) alla resistenza alla lite nonché alla chiamata in causa di Controparte_2 in favore dell'Amministratore p.t. del condominio, il Giudice ai sensi dell'art. 182 comma 2
c.p.c., ha rinviato la causa al 24.01.2022.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova orale ammessa, per poi essere rinviata per conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 27.7.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
In punto di diritto, occorre chiarire che «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento» (Cass. Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; Cass. Civ.,
n. 18202 del 2020; Cass. Civ., n. 18200 del 2020).
Pag. 3 di 5 Nel caso di specie, parte attrice non ha provato l'esistenza di un titolo negoziale valido ed efficace a sostegno della propria pretesa, in relazione agli anni di asserita sussistenza del vincolo contrattuale.
L'attore ha infatti chiesto il pagamento di quanto dovuto dal convenuto per il CP_1 servizio di pulizia svolto dal mese di febbraio 2015 al mese di dicembre 2016, nonché di quanto dovuto per il servizio di pulizie svolto dal mese di gennaio 2017 al mese di giugno 2019.
Tuttavia, riguardo al primo periodo, non risulta prodotto in atti alcun contratto scritto né valida delibera condominiale di impegno (riferibile alla società Parte_1
); inoltre, la cessione dell'eventuale credito maturato dalla società
[...] Controparte_3
(cfr. documento allegato all'atto di citazione) non risulta comunicata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c., sicché la stessa non può in ogni caso dirsi efficace.
Riguardo poi al secondo periodo, deve rilevarsi che il contratto versato in atti (allegato all'atto di citazione) è datato 15 gennaio 2017 e risulta stipulato dalla società Parte_1 [...]
, società che dalla documentazione presente in atti (cfr. comunicazione Parte_1 cambio denominazione allegata all'atto di citazione e datata 2 gennaio 2017) ha iniziato ad operare, ai fini che ci occupano, nel medesimo periodo di gennaio 2017.
Ne consegue che il contratto in questione non possa dirsi sostenuto dalla delibera condominiale datata 17 gennaio 2015 (quindi risalente a due anni prima), all'evidenza riferibile, al più, alla società . Controparte_5
Si aggiunga inoltre che la prova orale raccolta non consente di ritenere sufficientemente provato che la società attrice abbia svolto il servizio di pulizia presso il convenuto negli CP_1 anni oggetto di citazione, stante l'insanabile contraddittorietà emergente dall'esame della stessa, anche in rapporto alla documentazione presente in atti.
Invero, la testimonianza resa da verte su circostanza non determinante, atteso Tes_1 che l'eventuale interlocuzione dell'attrice con l'attuale amministratore del condominio non è idonea ad assurgere a riconoscimento del debito né a mettere in discussione lo scambio di e- mail documentato dalla stessa attrice e che restituisce la negazione dell'esistenza di qualsivoglia debito da parte dell'amministratore (cfr. pec allegate all'atto di citazione).
La testimonianza di ha valore probatorio nullo (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. Testimone_2
4530 del 20/02/2025), nella parte in cui vengono riferite circostanze apprese direttamente da
, legale rappresentante della società attrice. La stessa, inoltre, nella parte in cui Parte_1 si riferisce su chi accompagnasse le ragazze delle pulizie (“in varie occasioni ho incontrato
fuori al Condominio che andava a prendere le ragazze della squadra delle pulizie al Pt_1 termine delle stesse;
l'ho incontrato in numerose occasioni nel periodo in oggetto”), si pone in
Pag. 4 di 5 netta contraddizione con quanto dichiarato dal teste , che ha sostenuto di Testimone_3 essersi sempre occupato in via esclusiva di accompagnare le ragazze (“preciso che il sig.
[...]
non ha mai accompagnato le ragazze né in questo Condominio né in altro Pt_1
Condominio”).
In ultimo, l'interrogatorio formale deferito dall'attrice al terzo chiamato in causa, CP_2
, è privo di valore probatorio, atteso che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato
[...] inammissibile: risulta evidente infatti che, in rapporto al convenuto, l'attrice e il CP_1 terzo chiamato hanno la stessa posizione processuale, sicché quest'ultimo non avrebbe mai potuto rendere dichiarazioni dal valore confessorio.
3. Le spese del giudizio, nel rapporto tra l'attrice e il convenuto, seguono la CP_1 soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM
55/2014 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), tenuto conto del valore della causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta attività difensiva svolta.
Attesa la contumacia del convenuto, nulla deve essere disposto in ordina alle spese relativamente alla sua posizione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) rigetta la domanda attorea;
3) condanna la società al pagamento, in favore del Parte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 CP_1
2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Daniela Portella e Aniello Melorio dichiaratisi anticipatari;
4) nulla sulle spese relativamente alla posizione di Controparte_2
Così deciso in Aversa, il 17.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 5 di 5