Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 929/2025 promosso da: nata a [...] il [...] ( ), residente in [...], località Parte_1 C.F._1
San Martino, Via Penavara n. 123, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Monica Finotti del Foro di Ferrara, C.F. , in forza di procura in atti, elettivamente domiciliata presso C.F._2
lo studio della stessa in Ferrara, Via Renata Viganò n. 10, pec:
, mail fax 0532/745193 (con Email_1 Email_2
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata al seguente domicilio digitale “pec”: ) Email_1
e
VI CC, nato a [...] il [...] (CF ), residente in 44124 C.F._3
Ferrara, loc. San Martino, Via Chiesa n. 319, rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Alfredo
Zucchi del Foro di Ferrara, C.F. , in forza di procura in atti, elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio dello stesso in Ferrara, Via A. Frizzi n. 19, pec:
, tel. 0532200167- 200171, fax 0532249388 (con Email_3
dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo posta elettronica certificata al seguente domicilio digitale “pec”: ) Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025, premettendo di aver contratto matrimonio civile in Ferrara in data 12 giugno
1992; che dalla unione coniugale sono nati due figli: nato a [...] il [...] Persona_1
e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed oggi Persona_2
economicamente autosufficienti;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa del 7 luglio 2020; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La casa coniugale e le sue pertinenze, di proprietà comune fra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, sita in San Martino di Ferrara, in Via Penavara nn. 121/123, identificata all'NCEU del Comune di
Ferrara al Foglio 284, Particella 390, Subalterno 4, categoria A/3 e al Foglio 284, Particella 390,
Subalterno 5, categoria C/2 e assegnata al momento della separazione, senza limiti temporali ed a titolo gratuito, con diritto di uso e abitazione, alla IG.ra , che ad oggi continua ad Parte_1
abitarvi insieme al figlio viene messa in vendita concordemente dai coniugi, ad un Persona_2 prezzo non inferiore ad € 185.000,00, inclusi gli arredi della cucina e gli impianti tutti. Solamente ad insindacabile giudizio della IG.ra il prezzo di messa in vendita potrà essere diminuito Parte_1 rispetto a quanto appena indicato. L'immobile familiare continuerà ad essere assegnato alla IG.ra a titolo gratuito, con diritto di uso e abitazione, fino al momento della sua vendita Parte_1
per il prezzo sopra indicato. Fatta eccezione dei mobili della cucina, che verranno ceduti unitamente all'immobile, di una cassapanca in noce, degli attrezzi e di alcuni arredi da giardino (più precisamente rasaerba, decespugliatore, soffiatore, altri piccoli attrezzi, tavolo e quattro sedie in ferro, intelaiatura metallica e sua copertura), che verranno trattenuti dal IG. CC VI, gli ulteriori mobili ed arredi tutti posti a corredo dell'abitazione familiare, rimarranno nella piena proprietà e disponibilità della IG.ra . 2) Al momento della vendita dell'intero immobile familiare ad eventuali Parte_1 terzi, al prezzo non inferiore ad € 185.000,00 come sopra indicato, il ricavato verrà interamente incassato dalla IG.ra , rinunciando fin da ora il IG. CC VI alla quota parte Parte_1 di prezzo di sua spettanza in ragione del suo titolo di proprietà per la quota di 1/2. L'incasso, da parte della IG.ra , anche della quota parte di prezzo di spettanza del IG. CC VI, Parte_1 sarà da considerarsi assegno divorzile una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge n.
898/1970. 3) Tra il momento della firma del preliminare di vendita con i terzi eventuali acquirenti e la data di stipula dovrà intercorrere un termine sufficiente per dar modo alla IG.ra Parte_1
di reperire/ristrutturare altra soluzione abitativa. 4) Il Dott. CC VI si impegna a collaborare ed assistere la moglie nell'espletamento di tutte le formalità necessarie alla vendita. 5) Qualora non si riesca ad addivenire ad una vendita diretta, il mandato a vendere potrà essere conferito da entrambi i comproprietari ad agenzie immobiliari scelte di comune accordo e le eventuali spese per la mediazione alla vendita saranno a carico della IG.ra . 6) Le eventuali spese per le Parte_1
piccole opere finalizzate a rendere più appetibile la vendita e che le parti dovranno decidere di comune accordo, saranno a carico di entrambi. Anche eventuali spese tecniche e/o oneri relativi al trasferimento immobiliare saranno al 50% fra le parti. 7) Solamente a decorrere dal momento della sottoscrizione del rogito notarile di vendita nei termini sopra indicati e dell'effettivo incasso dell'intero prezzo di vendita da parte della IG.ra non sarà più dovuto, dal IG. CC Pt_1
VI, il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi a favore della IG.ra
, come successivamente modificato con la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 844 Parte_1
del 27 ottobre 2023. 8) Fino al momento del rogito notarile di vendita della casa familiare il IG.
CC VI dovrà continuare a sostenere interamente tutte le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria ed ogni ulteriore onere relativo all'immobile di via Penavara n. 123 a San Martino (FE), spese ed oneri riferiti sia alla casa che al cortile della stessa (nei termini tutti precisati al punto 4 delle condizioni di separazione). 9) Il IG. CC VI dovrà continuare a pagare, anche successivamente alla vendita immobiliare e fino ad estinzione, le rate residue relative ai finanziamenti pendenti contratti per l'immobile familiare e per la realizzazione dei suoi impianti. 10) Qualora vi siano ritardi nella vendita a terzi dell'intero immobile familiare e comunque entro e non oltre un anno dal deposito della sentenza di divorzio, il IG. CC VI trasferirà a titolo interamente gratuito alla IG.ra la sua quota parte di proprietà dell'immobile familiare. Più precisamente, Parte_1
con la sottoscrizione del presente ricorso, il IG. CC VI, promette e pertanto si obbliga e si impegna irrevocabilmente fin da ora a trasferire a titolo gratuito alla IG.ra , a Parte_1 semplice richiesta di quest'ultima ed entro e non oltre trenta giorni da detta richiesta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con formalizzazione a mezzo atto pubblico notarile avanti a Notaio scelto e di fiducia della IG.ra , la sua proprietà di ½ dell'immobile familiare e delle Parte_1
relative pertinenze come già identificato al precedente punto 1). Detto eventuale trasferimento costituirà assegno divorzile una tantum a favore della IG.ra ai sensi e per gli effetti Parte_1 di quanto previsto dall'art. 5 della Legge 898/1970. Le spese notarili e le imposte, così come eventuali spese tecniche e/o oneri relativi al trasferimento immobiliare, saranno al 50% fra le parti. Ferme anche in questo caso le condizioni di cui ai precedenti punti ed in particolare quanto previsto ai punti 7) e
8) fino a tale eventuale momento di trasferimento della quota di proprietà del IG. CC VI alla IG.ra . 11) Nulla è dovuto per i figli della coppia, in quanto sono entrambi Parte_1
maggiorenni ed indipendenti economicamente. 12) La cassetta di sicurezza n. S6- cod. Numer_1 presso Unicredit Banca - Filiale di Ferrara, Corso Martiri della Libertà, come già deciso nelle condizioni di separazione, rimane intestata unicamente alla IG.ra unica ed esclusiva Parte_1
proprietaria di tutto quanto in essa contenuto. 13) Le parti concordemente convengono che l'autoveicolo tipo Opel Corsa Targata EX990KX, di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_1
come risulta dalla carta di circolazione allegata, rimanga assegnato in piena proprietà e disponibilità della stessa;
che l'autoveicolo Volkswagen Polo targata GN424HP di proprietà esclusiva del IG.
come risulta dalla carta di circolazione allegata, rimanga assegnato in piena proprietà Parte_2
e disponibilità dello stesso;
che l'autovettura Volkswagen Golf targata FN375KK, di proprietà del
IG. CC VI, rimanga tale ma in uso esclusivo al figlio 14) I ricorrenti Persona_2 danno atto di avere così definito ogni loro rapporto economico, che null'altro hanno a pretendere reciprocamente, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni contenuti nel presente ricorso. 15) Le spese del presente procedimento devono intendersi compensate fra le parti.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 22 maggio 2025.
In data 20 e 22 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 7 luglio 2020, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. Si ritiene da ultimo che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, 8° comma, Legge n. 898/70.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 12 giugno 1992 fra Pt_1
nata a [...] il [...] e VI CC, nato a [...] il [...], alle condizioni
[...]
di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1992 Atto n. 74 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri