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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 22859/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 24500/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1
da mandato in atti, dall'avv. Maurizio D'Ago (C.F. ), il quale, C.F._2
ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni, di cui agli artt.
133, 134 e 136 c.p.c., al numero di fax 081.5446949 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
ricorrente contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto al riconoscimento dello status di handicap grave a decorrere dal 01/08/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
1 lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 25.10.24 la ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 24500/2023 adiva il Tribunale di
Napoli per il riconoscimento dello status di handicap grave;
che il GL assegnava al CTU dott. l'incarico di espletare la Consulenza Persona_1
Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva dichiarato insussistenti le condizioni legittimanti il diritto al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di handicap grave.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa
è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato
2 dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, senza produrre ulteriore certificazione attestante un aggravamento delle condizioni di salute, si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la Pt_1
deducendo, sulla base di una relazione di parte, l'errata valutazione, compiuta dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed
3 affettivo.
Appare evidente, dalla disamina del ricorso che le censure, peraltro generiche, mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Al riguardo, la suprema Corte ha ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276)”.
Nella fattispecie in esame l'ausiliare nominato, dott. Persona_1
, all'esito dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha
[...]
accertato che la è affetta dalle patologie analiticamente descritte Pt_1
nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (connotazione di gravità dell'handicap).
In particolare, nella sua dettagliata relazione, il Ctu ha affermato: “ESAME
OBIETTIVO: Soggetto di 53 anni, in discrete condizioni generali. Cute e mucose visibili normo-sanguificate.
Assenza di cianosi, varici, cicatrici visibili, edemi. Facies sufficientemente mobile, sorridente, orientamento S/T corretto. Nulla alle stazioni linfoghiandolari esplorabili. APPARATO
CARDIO-CIRCOLATORIO: Aia cardiaca nei limiti plessimetrici. Toni puri e pause libere.
4 P.A. 110/60. F.C.90 b/m', ritmica. Polsi periferici normosfigmici. Non edemi. Non varici.
APPARATO RESPIRATORIO: Basi mobili. Non dispnea a riposo o nel corso delle usuali manovre peritali. M.V appena aspro. Non rumori da broncostenosi. Note catarrali diffusa. sO2
99%. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: Complessiva normofunzione articolare.
Passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia e senza necessità di appoggio o sostegno. APPARATO DIGERENTE: Addome globoso, trattabile, non dolente alla palpazione. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Non reticoli, masse o liquido in addome.
Fegato e milza nei limiti. APPARATO URINARIO: Manovra di negativa. Punti Per_2
renali e ureterali non dolenti. Minzione: riferita urge incontinence, non riferito uso di presidi per incontinenza. SISTEMA NERVOSO: Esame neurologico:- nervi cranici indenni. Buona la mimica facciale - arti superiori: tono, trofismo e forza sostanzialmente nella norma;
mantiene il
Prensione energica. ROT vivaci e simmetrici. Lieve incertezza alla provaindice-naso Parte_2
a dx. - Arti inferiori: tono, trofismo e forza sostanzialmente nella norma. Sostiene il Parte_2
ROT vivaci, con lieve prevalenza dx. Sufficiente la coordinazione. - Romberg: lieve oscillazione pluridirezionale accentuata dalla chiusura degli occhi. - Deambulazione possibile in autonomia e senza necessità di appoggio, lievemente atassica. Possibile sulle punte, con qualche difficoltà sui talloni a dx. Molto difficoltosa in tandem (deambulazione col piede in avanti appoggiato alla punta di quello dietro). - Sensibilità superficiali integre. PSICHE Buon compenso clinico. Non deficit cognitivi. Buon insight. VISTA E UDITO Utili. DIAGNOSI: Disturbo bipolare II in stabile compenso farmacologico;
sindrome cerebellare e mielinosi pontina su verosimile etiologia tossica, con le limitazioni funzionali descritte. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
broncopatia cronica in tabagista;
esiti di amputazione dell'arto inferiore sx con valida protesizzazione;
esiti discromici e modesta IVC all'arto inferiore dx;
IPB.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: Trattasi di soggetto di media età in discrete condizioni generali. All'atto, la modesta sintomatologia cerebellare non determina impossibilità alla deambulazione autonoma, anche senza appoggio, né significative alterazioni della coordinazione motoria, peraltro in miglioramento con la attuale terapia con levodopa, come riferito direttamente dalla R., e come si evidenzia dal confronto con l'esame neurologico di gennaio scorso.
Le sensibilità sono integre. Non vi sono disturbi cognitivi. Nella norma la funzionalità degli altri organi e apparati. All'atto, quindi, il complesso disfunzionale obbiettivato non si traduce in una condizione menomativa necessitante di un intervento assistenziale globale, permanente e continuativo nella sfera personale e relazionale. CONCLUSIONI: NC
5 , di anni 53, da Napoli, attualmente è soggetto NON portatore di handicap con Pt_1
connotazioni di gravità”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.689,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 26/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
6 7
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'udienza di discussione del 26/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 22859/2024 R.G., cui è riunito l'ATP N. 24500/2023 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, come Parte_1 C.F._1
da mandato in atti, dall'avv. Maurizio D'Ago (C.F. ), il quale, C.F._2
ai sensi dell'art. 125 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni, di cui agli artt.
133, 134 e 136 c.p.c., al numero di fax 081.5446949 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
ricorrente contro
in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro CP_1
Elberti (C.F. ), giusto mandato generale alle liti in atti C.F._3
resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATP
Conclusioni
Per la parte ricorrente: accertare e dichiarare la ricorrente invalida con diritto al riconoscimento dello status di handicap grave a decorrere dal 01/08/2023 (data della domanda amministrativa). Vinte le spese.
Per la parte resistente: dichiarare inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
1 lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 25.10.24 la ricorrente ha esposto che con accertamento tecnico preventivo RG.N. 24500/2023 adiva il Tribunale di
Napoli per il riconoscimento dello status di handicap grave;
che il GL assegnava al CTU dott. l'incarico di espletare la Consulenza Persona_1
Tecnica D'Ufficio richiesta;
che all'esito dell'espletata consulenza nel termine fissato dal Giudice parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso ex art. 445 bis comma 4 cpc avverso le conclusioni del CTU che aveva dichiarato insussistenti le condizioni legittimanti il diritto al riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Tanto premesso, col ricorso in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dello status di handicap grave.
L' ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso in quanto CP_1
infondato.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello relativo all'A.T.P., la causa
è stata decisa all'odierna udienza mediante deposito della sentenza con i contestuali motivi.
*****
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato
2 dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr.Cass.7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Nel caso di specie, la difesa della parte ricorrente, senza produrre ulteriore certificazione attestante un aggravamento delle condizioni di salute, si è limitata a riportare, nell'atto di opposizione, le patologie da cui è affetta la Pt_1
deducendo, sulla base di una relazione di parte, l'errata valutazione, compiuta dal ctu, di dette patologie e dell'incidenza delle stesse sul piano sociale, relazionale ed
3 affettivo.
Appare evidente, dalla disamina del ricorso che le censure, peraltro generiche, mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità di valutazione circa l'incidenza e l'entità del dato patologico.
Al riguardo, la suprema Corte ha ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276)”.
Nella fattispecie in esame l'ausiliare nominato, dott. Persona_1
, all'esito dell'esame clinico, valutata la certificazione medica prodotta, ha
[...]
accertato che la è affetta dalle patologie analiticamente descritte Pt_1
nell'elaborato peritale agli atti;
tali stati patologici, non determinano le condizioni per il riconoscimento del beneficio richiesto (connotazione di gravità dell'handicap).
In particolare, nella sua dettagliata relazione, il Ctu ha affermato: “ESAME
OBIETTIVO: Soggetto di 53 anni, in discrete condizioni generali. Cute e mucose visibili normo-sanguificate.
Assenza di cianosi, varici, cicatrici visibili, edemi. Facies sufficientemente mobile, sorridente, orientamento S/T corretto. Nulla alle stazioni linfoghiandolari esplorabili. APPARATO
CARDIO-CIRCOLATORIO: Aia cardiaca nei limiti plessimetrici. Toni puri e pause libere.
4 P.A. 110/60. F.C.90 b/m', ritmica. Polsi periferici normosfigmici. Non edemi. Non varici.
APPARATO RESPIRATORIO: Basi mobili. Non dispnea a riposo o nel corso delle usuali manovre peritali. M.V appena aspro. Non rumori da broncostenosi. Note catarrali diffusa. sO2
99%. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: Complessiva normofunzione articolare.
Passaggi posturali e deambulazione possibili in autonomia e senza necessità di appoggio o sostegno. APPARATO DIGERENTE: Addome globoso, trattabile, non dolente alla palpazione. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Non reticoli, masse o liquido in addome.
Fegato e milza nei limiti. APPARATO URINARIO: Manovra di negativa. Punti Per_2
renali e ureterali non dolenti. Minzione: riferita urge incontinence, non riferito uso di presidi per incontinenza. SISTEMA NERVOSO: Esame neurologico:- nervi cranici indenni. Buona la mimica facciale - arti superiori: tono, trofismo e forza sostanzialmente nella norma;
mantiene il
Prensione energica. ROT vivaci e simmetrici. Lieve incertezza alla provaindice-naso Parte_2
a dx. - Arti inferiori: tono, trofismo e forza sostanzialmente nella norma. Sostiene il Parte_2
ROT vivaci, con lieve prevalenza dx. Sufficiente la coordinazione. - Romberg: lieve oscillazione pluridirezionale accentuata dalla chiusura degli occhi. - Deambulazione possibile in autonomia e senza necessità di appoggio, lievemente atassica. Possibile sulle punte, con qualche difficoltà sui talloni a dx. Molto difficoltosa in tandem (deambulazione col piede in avanti appoggiato alla punta di quello dietro). - Sensibilità superficiali integre. PSICHE Buon compenso clinico. Non deficit cognitivi. Buon insight. VISTA E UDITO Utili. DIAGNOSI: Disturbo bipolare II in stabile compenso farmacologico;
sindrome cerebellare e mielinosi pontina su verosimile etiologia tossica, con le limitazioni funzionali descritte. Cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
broncopatia cronica in tabagista;
esiti di amputazione dell'arto inferiore sx con valida protesizzazione;
esiti discromici e modesta IVC all'arto inferiore dx;
IPB.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: Trattasi di soggetto di media età in discrete condizioni generali. All'atto, la modesta sintomatologia cerebellare non determina impossibilità alla deambulazione autonoma, anche senza appoggio, né significative alterazioni della coordinazione motoria, peraltro in miglioramento con la attuale terapia con levodopa, come riferito direttamente dalla R., e come si evidenzia dal confronto con l'esame neurologico di gennaio scorso.
Le sensibilità sono integre. Non vi sono disturbi cognitivi. Nella norma la funzionalità degli altri organi e apparati. All'atto, quindi, il complesso disfunzionale obbiettivato non si traduce in una condizione menomativa necessitante di un intervento assistenziale globale, permanente e continuativo nella sfera personale e relazionale. CONCLUSIONI: NC
5 , di anni 53, da Napoli, attualmente è soggetto NON portatore di handicap con Pt_1
connotazioni di gravità”.
Detta valutazione si fonda su argomentazioni scientifiche puntuali e dettagliate.
Pertanto, le deduzioni attoree non raggiungono gli esiti sperati, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per il rinnovo della consulenza e/o per un suo supplemento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.689,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Napoli, così deciso in data 26/02/2025
Il Giudice
(dott.ssa Marisa Barbato)
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