Sentenza 28 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/06/2004, n. 11958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11958 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OC GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato RENATO PEDICINI, difeso dall'avvocato LUIGI RICCIARDELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALL. PRO.G.E.CO S.R.L. in persona del curatore Dott. EMILIO CAMPRA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 55/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI sezione distacca di SASSARI, depositata il 20/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/01/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato RICCIARDELLI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 19 novembre 1990 GI UO conveniva la PRO.GE.CO. s.r.l. davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo che venisse dichiarata la validità della vendita conclusa per scrittura privata in data 20 ottobre 1989, con la quale la società convenuta gli aveva trasferito la proprietà di due piccoli appartamenti in Stintino.
La società convenuta rimaneva contumace.
Successivamente, poiché della relata di notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società era emerso che la stessa era stata dichiarata fallita, il processo veniva interrotto e l'attore provvedeva alla riassunzione dello stesso.
Si costituiva il fallimento della PRO.GE.CO. s.r.l., il quale eccepiva, la inopponibilità, ai sensi dell'art. 45 legge fallimentare, della scrittura privata, in quanto l'attore aveva trascritto una domanda di esecuzione specifica di contratto preliminare, mentre avrebbe dovuto trascrivere una demanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni apposte su tale scrittura privata.
Con atto di citazione notificato il 9 dicembre 1992 il fallimento della PRO.GE.CO. s.r.l. conveniva GI UO davanti al Tribunale di Sassari, chiedendo che venisse accertato con sentenza quanto dedotto in via di eccezione nel giudizio instaurato da GI UO.
Riunite le cause, il Tribunale di Sassari, con sentenza in data 14 marzo 1997, accoglieva la domanda proposta da GI UO e rigettava quella proposta al fallimento.
Quest'ultimo proponeva appello, che veniva accolto dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 20 marzo 2000, in base alla considerazione che GI UO aveva proposto una domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento della proprietà degli immobili oggetto della scrittura privata in data 20 ottobre 1989, la quale presupponeva ed implicitamente conteneva una domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte su tale documento, che avrebbe dovuto essere trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 3 cod. civ., mentre era stata trascritta una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2652 n. 2 cod. civ.. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione GI UO, con tre motivi, illustrati da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente deduce sostanzialmente che con la sentenza di primo grado (non impugnata sul punto) era stata accolta la domanda di accertamento giudiziale della intervenuta vendita, non avendo il fallimento contestato la autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata, il che era sufficiente per rendere opponibile la vendita al fallimento stesso. Fuori luogo la Corte di appello ha ritenuto di fare applicazione delle norme in tema di trascrizione delle domande, che mirano a risolvere il conflitto tra due aventi causa dal medesimo autore, ipotesi nella specie non ricorrente.
La doglianza è infondata.
Occorre, infatti, tenere presente che la trascrizione non serve sempre ed esclusivamente a risolvere i conflitti tra due aventi causa dallo stesso autore, ma anche a rendere opponibili a determinati terzi atti di alienazione.
L'art. 2914 n. 1 cod. civ. stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le alienazioni di beni immobili che siano state trascritte successivamente al pignoramento.
Una funzione analoga svolge, con riferimento alle procedure esecutive concorsuali, l'art. 45 l.f., in base al quale gli atti di alienazione effettuati dal fallito precedentemente alla dichiarazione di fallimento, ma non trascritti prima di tale sentenza, non sono opponibili ai creditori.
Fuori luogo, pertanto, il ricorrente invoca l'accertamento, con sentenza passata in giudicato della validità del contratto per cui è causa, dal momento che il problema riguarda la opponibilità di tale valido contratto al fallimento.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non avendo il fallimento della PRO.GE.CO. s.r.l. svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2004