Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, iscritta al n. 268 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IT EL (VT), alla Via Rio Fratta n.4, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sciarrini che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 aprile 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 4 giugno 1995 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di Castel SASA (VT), parte II, serie
A, n. 21); che dalla loro unione sono nate le figlie , maggio- Persona_1
renne ed economicamente autosufficiente, e , a IT Castel- Persona_2
lana (VT) il 3 febbraio 2003, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono ricon- ciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Il Sig corrisponderà in favore della figlia l'importo di € Parte_2 Per_2
250,00 mensili a titolo di contributo per le spese ordinarie per il suo mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese e decorrenti dall'omologa, da rivalutarsi secondo gli indici Istat come per legge;
2. Ciascuno dei genitori sarà tenuto a corrispondere secondo il protocollo del Tribu- nale di Viterbo 50 % delle spese straordinarie, salvo per le spese relative all'università
e all'affitto dell'abitazione di cui usufruisce la figlia per frequentare gli studi Per_2
universitari a Montefiascone, che saranno totalmente a carico del Sig;
Parte_2
3. L'abitazione coniugale è di proprietà del Sig , dove rimarrà ad abi- Parte_2
tare, mentre la moglie e la figli si trasferiranno in un'altra casa portando con Per_2
sè il tavolo e le sedie della cucina;
4. I coniugi, pertanto, in ragione della loro autosufficienza economica e della rinunzia di cui al punto 4 rinunciano a sua volta reciprocamente a qualsiasi forma di manteni- mento e assegno alimentare;
5. Ogni altro rapporto patrimoniale è stato precedentemente regolamentato;
6. I coniugi si impegnano a variare la residenza e qualsiasi altra condizione fiscalmente rilevante entro i termini di legge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
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Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in ma- teria di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi delle figlie. Il collegio rileva altresì che, a seguito di richiesta di chiarimenti, la sig.ra ha dichiarato con Parte_1
separato atto di rinunciare all'assegno di mantenimento.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di Castel SASA (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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