Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2024, n. 30616
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Sentenza 28 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 9 luglio 2024, con pubblicazione il 28 novembre 2024. Le parti in causa erano un ricorrente, che chiedeva il riconoscimento di un'invalidità superiore all'11% già accertata, e l'INAIL, che si opponeva a tale richiesta. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse violato il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, non riconoscendo l'interruzione automatica del processo a seguito della cancellazione del suo difensore dall'albo. Inoltre, contestava la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola insufficiente e contraddittoria.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la notifica dell'atto di appello fosse nulla, poiché effettuata a un difensore non più abilitato. La Corte ha sottolineato che la cancellazione dall'albo determina l'interruzione automatica del processo, garantendo così il diritto di difesa. Pertanto, la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame, senza vincolo di diversa composizione, affinché si valutasse il merito della controversia alla luce delle considerazioni giuridiche espresse.

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Massime1

La cancellazione, volontaria o autoritativa, dall'albo degli avvocati determina, ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., l'automatica interruzione del processo che, se non rilevata, comporta la nullità delle attività compiute successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata poiché i giudici d'appello, dopo la cancellazione del difensore dall'albo, anziché rilevare l'interruzione automatica del giudizio, avevano disposto una CTU e, all'esito, deciso la controversia, senza consentire il deposito, da parte del nuovo difensore costituitosi dopo la nomina del consulente, di note difensive e controdeduzioni, che avrebbe sanato la nullità verificatasi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/11/2024, n. 30616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30616
    Data del deposito : 28 novembre 2024

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