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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Barbara Gallo Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 370 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Parte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia di Affari
Legali Territoriali Nord Est della Società, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ) con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. ANTICO SANDRA e dell'avv. CERA NICOLA, elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1717/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
04/10/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito, in via principale:
in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza n.1717/2022 depositata il
4.10.2022 dal Tribunale di Verona in persona del G.O.T dott. Carlo Favaro nella causa inter
partes rubricata al n. RG 4929/2021, non notificata, accertare e dichiarare che ai buoni dedotti
in giudizio trovano applicazione gli interessi stabiliti dal DM 13.6.1986 per l'intero periodo di
fruttuosità, dal 1° al 30° anno, e non soltanto per i primi 20 anni, nella misura pari (al netto di
ritenuta e imposta di bollo) agli importi già liquidati da;
conseguentemente Parte_1
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a parte appellata per i buoni in questione e,
per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, ordinandosi conseguentemente la restituzione dell'importo di € 53.718,73 corrisposto da in esecuzione, senza acquiescenza, Parte_1
della sentenza impugnata, a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di lite, maggiorata di
interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“1) in via principale di merito, rigettarsi l'appello avverso in quanto inammissibile e infondato,
in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atto e conseguentemente confermarsi in toto
l'appellata sentenza del Tribunale di Verona n.1717/2022 depositata in data 4.10.2022, dott.
Favaro in R.G. 4929/2021;
2) spese e compensi di causa integralmente rifusi oltre accessori di legge.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati, i fratelli , e CP_1 CP_2
la prima in proprio e tutti quali coeredi di e Controparte_3 Persona_1 Persona_2
[...
, evocavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Verona per sentir Parte_1
accertare il loro diritto al rimborso dei maggiori interessi maturati nel periodo ricompreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità di sei buoni postali della serie P/Q di diverso taglio (cinque buoni da L. 2.000.000,00; un buono da L. 500.000,00), tutti emessi il 20 ottobre
1986 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di € 17.170,67 a favore di CP_1
di € 17.285,78 a favore di e di € 10.662,20 a favore di
[...] Controparte_2 CP_3
quale differenza tra quanto già liquidato dalle e quanto ai medesimi in tesi
[...] Pt_1
spettante, oltre interessi legali fino al saldo e spese di lite. Deducevano sul punto che la stampigliatura sostitutiva apposta sui buoni e recante i saggi di rendimento relativi ai primi venti anni (“BPF serie Q/P ai seguenti tassi 8% sino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50%
dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno”) nulla indicava in merito all'ultimo decennio di fruttuosità, sicché in loro tesi per la liquidazione delle annualità finali dovevano seguirsi le condizioni impresse a stampa applicabili per i buoni della serie P (“oltre L.516.300 per ogni
successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di
emissione”; nonché, per il solo buono n. 000.599 “oltre L.129.075 per ogni successivo bimestre
maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”).
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in tutti e tre i procedimenti la convenuta
[...]
la quale, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, eccepiva, in sintesi, Parte_1
3 che ai sensi del DM del 13.6.1986 tutti i buoni postali fruttiferi emessi dopo il 1° luglio 1986 su moduli cartacei della serie P appartenevano a tutti gli effetti alla serie Q, essendo la conversione attestata dall'apposizione di doppia timbratura (una sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie
Q/P”, l'altra, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi), sicché anche la liquidazione dei rendimenti maturati nell'ultimo decennio era stata correttamente effettuata in conformità alle tabelle allegate alla determinazione ministeriale istitutiva della serie Q, ossia applicando il rendimento fisso bimestrale indicato dalle tabelle medesime, corrispondente per i buoni di valore L.
2.000.000 a L. 262.550 e per il buono di valore L. 500.000 a L. 65.637.
3. Disposta la riunione dei procedimenti r.g. n. 4929/2021, n. 4930/2021 e n. 4931/2021, la causa veniva istruita in via documentale.
4. Con la sentenza n. 1717/2022, pubblicata il 4 ottobre 2022, il Tribunale di Verona
accoglieva le domande attoree. Dopo aver richiamato la determinazione dell'ABF, espressasi favorevolmente ai sottoscrittori, rilevava il Giudice che il timbro apposto sui buoni non recava alcuna indicazione in merito ai rendimenti previsti dal ventunesimo al trentesimo anno, sicché in relazione a tale ultimo periodo doveva concludersi per l'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste a tergo del titolo, valorizzando a tal fine il legittimo affidamento degli investitori i quali, avendo sottoscritto i buoni in epoca successiva all'emanazione del DM citato, confidavano nell'applicazione di un tasso di rendimento maggiore di quello previsto normativamente.
Accertava, quindi, il diritto degli attori ad ottenere il rimborso dei titoli e condannava la convenuta a pagare la differenza dovuta a ciascuna parte del giudizio nonché alla rifusione delle spese di lite.
4 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello, tempestivamente notificato il 22.2.2023, Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 DPR n.
156/1973 e degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. del 13.6.1986. Evidenziava che ai sensi dell'art. 4 del predetto DM “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria […] i buoni della
precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli
uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla
parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, sicché la doppia timbratura, debitamente apposta sui buoni postali in esame, era l'unico adempimento richiesto per rendere conoscibile ai sottoscrittori la conversione “a tutti gli effetti” dei buoni alla serie Q, quindi anche con riferimento al rendimento fisso bimestrale previsto per l'ultimo decennio, e ciò peraltro tenuto conto del fatto che detto importo fisso, seppur espresso in termini assoluti e non percentuali, era comunque calcolato sul montante maturato al termine dei primi venti anni di fruttuosità del buono in applicazione del tasso di interesse massimo raggiunto (nella specie, pari al 12%).
5.2 Con il secondo motivo si doleva della violazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973 e degli artt. 1339, 1374 e 2002 del codice civile, adducendo sul punto che l'art. 173 citato, a mente del quale “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto
[…]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso”, prevedeva e consentiva anche per i buoni di nuova emissione l'eterointegrazione e quindi l'operatività dell'art. 1339 cc, dovendosi in ultima analisi ritenere che il rendimento dei buoni oggetto di causa era quello derivante dall'integrazione extra-testuale delle condizioni
5 riportate sui titoli mediante quelle stabilite dal DM del 13.6.1986, norma avente natura imperativa e la cui operatività era stata resa nota agli interessati attraverso la doppia timbratura apposta sui buoni medesimi. Soggiungeva, altresì, che è pacifica in giurisprudenza la qualificazione dei buoni postali fruttiferi in termini di documenti di legittimazione e non titoli di credito, sicché in ogni caso essi non erano esigibili solo in forza del loro tenore letterale,
dovendo sottostare alle norme che li disciplinavano.
5.3 Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento, dovendosene in specie escludere la sussistenza in ragione dell'immediata riconducibilità, per mezzo della timbratura, dei buoni in esame alla serie Q, di talché i sottoscrittori avrebbero da subito potuto controllare, utilizzando l'ordinaria diligenza, le condizioni di liquidazione applicabili ai buoni in loro possesso consultando la Gazzetta Ufficiale.
6. Si costituivano in giudizio le parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
le quali instavano per la conferma della gravata sentenza. Quanto al primo Controparte_3
motivo di impugnazione, adducevano che a mente dell'art. 173 DPR n. 156/1973 solo una normativa sopravvenuta all'emissione del buono poteva etero-integrare la volontà pattizia delle parti come risultante dal titolo, sicché corretta era la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui era stato ritenuto inapplicabile il DM del 13.6.1986 poiché anteriore alla sottoscrizione dei buoni. Sulla pretesa violazione degli artt. 4, 5 e 6 del DM citato evidenziavano la corretta applicazione della normativa in esame, avendo il Giudice rilevato che il timbro apposto sui buoni nulla disponeva con riguardo al rendimento previsto dal ventunesimo al trentesimo anno, onde detta mancata specificazione costituiva un inadempimento dell'appellante.
Quanto al secondo motivo di gravame, eccepivano l'inapplicabilità al caso di specie del
6 meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339 cc e ciò in quanto: a) contestavano la natura imperativa del DM, essendo tale atto privo delle caratteristiche tipiche degli atti amministrativi normativi;
b) rilevavano che il predetto articolo costituiva norma generale, derogata quindi dalla disciplina speciale di cui al DPR n. 156/1973, il cui art. 173 sancisce che le variazioni del saggio di interesse hanno effetto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto che le dispone, non potendosi quindi interpretare detta disposizione nel senso di ritenere i tassi riportati nel titolo suscettibili di modifica in forza di una normativa precedente all'emissione; c)
asserivano che l'eventuale applicazione dei tassi di interesse introdotti con il DM in forza dell'art. 1339 cc si sarebbe posta in contrasto con il principio costituzionale della tutela del risparmio e con la tutela di interessi generali. In relazione al terzo motivo di gravame,
deducevano poi che non v'era alcun timbro che indicasse il saggio di rendimento applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno e che pertanto il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore doveva ritenersi formato sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Richiamavano infine integralmente il contenuto della memoria di replica depositata in primo grado il 29 luglio 2022, ove avevano preso posizione in merito alle ordinanze gemelle della Corte di Cassazione citate dall'appellante a sostegno della fondatezza dell'impugnazione. In via subordinata, chiedevano di accertare la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
7. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, all'udienza telematica del 23
settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
7 Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Tutti i motivi di appello, da analizzarsi congiuntamente stante l'evidente oggettiva connessione sul piano logico giuridico, sono fondati, ritenendo il Collegio di aderire all'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella che occupa (quindi relative ai buoni della serie Q/P emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986 su supporti cartacei della precedente serie P e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie P), inaugurato con le quattro pronunce c.d. gemelle del 2022 e di recente consolidatosi con la pronuncia della Suprema Corte n. 22619 del 2023, cui si è
costantemente conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ. n. 25583 del
2023, n. 25587 del 2023, n. 25620 del 2023, n. 25624 del 2023, n. 25718 del 2023, n. 6805 del
2024 e n. 24715 del 2024). In particolare, va richiamata la massima enunciata con la pronuncia n. 4384 del 2022, che ben si attaglia al caso di specie, secondo cui “In tema di buoni postali
fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie
precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova
serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non
copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la
parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale
decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà
8 negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai
sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. A tale arresto la Suprema Corte
è approdata sulla scorta di un ragionamento che pare utile riprendere per sommi capi. Rievocato
il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 di cui al DM del 13 giugno 1986, la Prima Sezione ha richiamato il precedente sancito con la pronuncia n. 3963/2019, ove le Sezioni Unite, nel dirimere il diverso caso di buoni postali emessi anteriormente all'entrata in vigore del DM del 13.6.1986, hanno confermato la validità
della modifica successivamente occorsa in senso peggiorativo dei tassi di rendimento per la sopravvenienza delle disposizioni ministeriali accertando preliminarmente la natura cogente dell'art. 173 del codice postale (a mente del quale “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni
postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni … hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie”), costituendo l'imperatività di tale norma il presupposto logico del legittimo esercizio dello jus variandi e, quindi, della legittima etero-
integrazione delle condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 cc. Nell'ottica delle Sezioni Unite, tale “soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle
variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali”, comunque contemperata da una serie di garanzie assicurate ai sottoscrittori, era poi direttamente collegata al riconoscimento
9 della natura negoziale dei buoni postali fruttiferi e alla loro qualificazione, pacifica in giurisprudenza, in termini di documenti di legittimazione. Tale dictum è stato quindi integralmente recepito dalla Prima Sezione, assumendo il carattere cogente dei precetti di cui all'art. 173 DPR e delle ancillari disposizioni di cui al DM (con la precisazione che l'imperatività di queste ultime poteva inferirsi “implicitamente” nel solco del precedente richiamato, giacché altrimenti ritenendo le determinazioni ministeriali non avrebbero potuto incidere sui rapporti in corso introducendo variazioni peggiorative dei tassi di interesse) valenza dirimente anche per il diverso caso di buoni postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del DM e ciò in quanto il congegno introdotto dall'art. 173 citato e riferibile all'art. 1339
cc è quello della sostituzione integrale ope legis delle clausole difformi con inserzione automatica del contenuto delle norme imperative, a totale discapito e con completo sacrificio della volontà delle parti. Peraltro, la possibilità di valorizzare il legittimo affidamento dei sottoscrittori è stata nettamente esclusa dalla Suprema Corte da un lato tenendo conto del fatto che “l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non
sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, […] non sia qualcosa che possa avere in
qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”, dall'altro in forza di un'interpretazione del contenuto dell'accordo condotta in ossequio ai normali canoni ermeneutici, giacché “la pretesa
di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i
buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha
alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari
10 dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla
serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa. Il che è
tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di
moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le
clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano
incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha
individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate”. Tale orientamento è stato, come accennato, integralmente ripreso dalle sentenze successive, mentre in prospettiva parzialmente diversa, seppur giungendo a medesime conclusioni, si è posta la più recente pronuncia n. 22619 del 2023, ove la Corte, muovendo dall'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 (n. 13979) secondo cui le norme introdotte dai decreti ministeriali avrebbero carattere dispositivo (come peraltro richiamato dagli appellati con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica) e, quindi, non sarebbero idonee a prevalere sul contenuto dell'accordo inter partes, ha per l'effetto reputato “improprio” il richiamo al meccanismo della sostituzione per intervento della norma cogente effettuato con le sentenze gemelle del 2022 e ha ritenuto che le ipotesi di buoni emessi successivamente al 1°
luglio 1986 siano piuttosto riferibili all'istituto dell'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374 cc, trovando tale integrazione “la propria concreta ragion d'essere, in fattispecie
quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita
11 regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale”. Detto altrimenti,
l'appartenenza, siccome sancita dall'art. 5 del DM, dei buoni delle serie Q/P alla serie Q
stampati su moduli della serie P mediante apposizione della stampigliatura, avrebbe reso tutte le condizioni relative ai rendimenti applicabili alla precedente serie P tamquam non essent, sicché il fatto che il timbro apposto non avesse previsto apposita stampa in relazione all'ultimo decennio di fruttuosità stava ad indicare l'assenza di volontà manifesta delle parti sul punto (escludendo per l'effetto l'ultrattività delle condizioni previste per i moduli di serie P), così potendosi di conseguenza specificare il contenuto del rapporto per mezzo della regolamentazione ministeriale,
non essendovi “motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i
buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano
completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che
nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo”. In
modo del tutto analogo alla precedente pronuncia del 2022, poi, l'integrale assoggettamento dei buoni fruttiferi della serie P/Q ai rendimenti previsti per la serie Q è stato in ogni caso ricavato interpretando il testo negoziale alla luce della manifesta volontà delle parti: “In tal senso, non è
conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la
manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie
«Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di
conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di
una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno)
che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per
parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita
12 da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di
valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con
puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso ricorrente ― la nuova stampigliatura
consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio,
che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato
nella stesura dell'intera tabella della serie «P», cui non appartiene il buono. In altri termini, se
è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla
precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio,
non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il
senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a
una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si
pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/P»”. In ultima analisi, ciò che non muta nell'orientamento espresso da una pronuncia all'altra della Suprema
Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire, è il risultato finale conseguente all'interpretazione delle norme e del contenuto negoziale giacché, vuoi per sostituzione etero-integrativa ex art. 1339 cc (in combinato disposto con l'art. 1419, co. 2, cc), vuoi per mezzo dell'integrazione suppletiva del negozio ex art. 1374 cc, i rendimenti applicabili agli anni dal ventunesimo al trentesimo devono ritenersi quelli previsti dalla tabella allegata al DM del 13.6.1986, purché,
beninteso, sia stata apposta la doppia timbratura, avendo il DM espressamente subordinato il perfezionamento della conversione a tale adempimento. In merito a quest'ultimo punto deve ritenersi oltretutto convincente la deduzione dell'appellante secondo cui alcuna inosservanza o inadempimento nella procedura di adeguamento dei buoni della serie Q/P può ritenersi
13 sussistente, atteso che, a ben vedere, l'art. 5 del DM richiedeva che venisse apposto un timbro recante la misura dei nuovi tassi - dunque soltanto delle percentuali e non degli importi - e non contemplava alcuna attività di adeguamento in ordine alla dicitura posta in calce alla tabella originaria prestampata (assunto poi ripreso anche dalla sentenza della Corte di Cassazione del
2023, secondo cui: “L'elemento di anomalia è tanto più percettibile ove si consideri che, come
rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli della serie «Q/P» l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986
imponeva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione
delle maggiorazioni dei valori monetari”).
10. Fatte queste premesse in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è
agevole osservare che nel caso di specie ai buoni postali cartacei prodotti in giudizio sono stati debitamente apposti i due timbri in ottemperanza alla prescrizione del DM citato, con la conseguenza che deve accertarsi la regolare conversione dei titoli in buoni di serie Q/P e, quindi,
l'avvenuta corretta liquidazione degli stessi come effettuata dall'appellante prima del giudizio.
Sicché nessuna pretesa ulteriore può fondatamente essere vantata dai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e la domanda formulata in giudizio dagli stessi non può essere accolta, avendo già le proceduto correttamente alla liquidazione di quanto dovuto. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, accolto l'appello proposto e riformata integralmente la sentenza impugnata,
con il rigetto delle domande formulate dagli attori in primo grado.
12. In ragione della riforma della sentenza va disposta la restituzione da parte degli appellati e alla parte appellante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre i soli interessi legali sulla
14 complessiva somma percepita, anche a titolo di spese di lite, dalla data di percezione al saldo.
13. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per quel che riguarda la fattispecie in esame, infatti, deve necessariamente tenersi conto del fatto che la causa è stata introdotta nel
2021, quando la giurisprudenza di legittimità era ancora in senso favorevole ai sottoscrittori e prima dell'avvento delle c.d. sentenze gemelle del 2022, ove pure le spese sono state compensate dai giudici di legittimità in ragione della novità della questione. Parimenti da valorizzare è la circostanza per cui gli odierni appellati hanno agito in giudizio a seguito di parere positivo dell'ABF, sicché sostanzialmente il quadro fattuale e giurisprudenziale sottostante alla data di formulazione della domanda era da ritenersi agli stessi favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
- Rigetta le domande proposte da , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) Condanna e alla restituzione a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
15 di quanto dagli stessi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1
anche a titolo di spese di lite, oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo effettivo.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. Barbara Gallo Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 370 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCO Parte_1 P.IVA_1
ROSARIA ANTONIA, elettivamente domiciliata presso la Dislocazione di Venezia di Affari
Legali Territoriali Nord Est della Società, come da procura generale alle liti in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, (C.F. ) con il C.F._2 Controparte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. ANTICO SANDRA e dell'avv. CERA NICOLA, elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1717/2022 del Tribunale di Verona, pubblicata in data
04/10/2022 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“contrariis reiectis, piaccia all'Ecc.ma Corte adita così giudicare:
nel merito, in via principale:
in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza n.1717/2022 depositata il
4.10.2022 dal Tribunale di Verona in persona del G.O.T dott. Carlo Favaro nella causa inter
partes rubricata al n. RG 4929/2021, non notificata, accertare e dichiarare che ai buoni dedotti
in giudizio trovano applicazione gli interessi stabiliti dal DM 13.6.1986 per l'intero periodo di
fruttuosità, dal 1° al 30° anno, e non soltanto per i primi 20 anni, nella misura pari (al netto di
ritenuta e imposta di bollo) agli importi già liquidati da;
conseguentemente Parte_1
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta a parte appellata per i buoni in questione e,
per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, ordinandosi conseguentemente la restituzione dell'importo di € 53.718,73 corrisposto da in esecuzione, senza acquiescenza, Parte_1
della sentenza impugnata, a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di lite, maggiorata di
interessi legali dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“1) in via principale di merito, rigettarsi l'appello avverso in quanto inammissibile e infondato,
in fatto e in diritto, per i motivi esposti in atto e conseguentemente confermarsi in toto
l'appellata sentenza del Tribunale di Verona n.1717/2022 depositata in data 4.10.2022, dott.
Favaro in R.G. 4929/2021;
2) spese e compensi di causa integralmente rifusi oltre accessori di legge.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con tre distinti atti di citazione ritualmente notificati, i fratelli , e CP_1 CP_2
la prima in proprio e tutti quali coeredi di e Controparte_3 Persona_1 Persona_2
[...
, evocavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Verona per sentir Parte_1
accertare il loro diritto al rimborso dei maggiori interessi maturati nel periodo ricompreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di fruttuosità di sei buoni postali della serie P/Q di diverso taglio (cinque buoni da L. 2.000.000,00; un buono da L. 500.000,00), tutti emessi il 20 ottobre
1986 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento di € 17.170,67 a favore di CP_1
di € 17.285,78 a favore di e di € 10.662,20 a favore di
[...] Controparte_2 CP_3
quale differenza tra quanto già liquidato dalle e quanto ai medesimi in tesi
[...] Pt_1
spettante, oltre interessi legali fino al saldo e spese di lite. Deducevano sul punto che la stampigliatura sostitutiva apposta sui buoni e recante i saggi di rendimento relativi ai primi venti anni (“BPF serie Q/P ai seguenti tassi 8% sino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50%
dall'11° al 15° anno, 12% dal 16° al 20° anno”) nulla indicava in merito all'ultimo decennio di fruttuosità, sicché in loro tesi per la liquidazione delle annualità finali dovevano seguirsi le condizioni impresse a stampa applicabili per i buoni della serie P (“oltre L.516.300 per ogni
successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di
emissione”; nonché, per il solo buono n. 000.599 “oltre L.129.075 per ogni successivo bimestre
maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”).
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in tutti e tre i procedimenti la convenuta
[...]
la quale, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, eccepiva, in sintesi, Parte_1
3 che ai sensi del DM del 13.6.1986 tutti i buoni postali fruttiferi emessi dopo il 1° luglio 1986 su moduli cartacei della serie P appartenevano a tutti gli effetti alla serie Q, essendo la conversione attestata dall'apposizione di doppia timbratura (una sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie
Q/P”, l'altra, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi), sicché anche la liquidazione dei rendimenti maturati nell'ultimo decennio era stata correttamente effettuata in conformità alle tabelle allegate alla determinazione ministeriale istitutiva della serie Q, ossia applicando il rendimento fisso bimestrale indicato dalle tabelle medesime, corrispondente per i buoni di valore L.
2.000.000 a L. 262.550 e per il buono di valore L. 500.000 a L. 65.637.
3. Disposta la riunione dei procedimenti r.g. n. 4929/2021, n. 4930/2021 e n. 4931/2021, la causa veniva istruita in via documentale.
4. Con la sentenza n. 1717/2022, pubblicata il 4 ottobre 2022, il Tribunale di Verona
accoglieva le domande attoree. Dopo aver richiamato la determinazione dell'ABF, espressasi favorevolmente ai sottoscrittori, rilevava il Giudice che il timbro apposto sui buoni non recava alcuna indicazione in merito ai rendimenti previsti dal ventunesimo al trentesimo anno, sicché in relazione a tale ultimo periodo doveva concludersi per l'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste a tergo del titolo, valorizzando a tal fine il legittimo affidamento degli investitori i quali, avendo sottoscritto i buoni in epoca successiva all'emanazione del DM citato, confidavano nell'applicazione di un tasso di rendimento maggiore di quello previsto normativamente.
Accertava, quindi, il diritto degli attori ad ottenere il rimborso dei titoli e condannava la convenuta a pagare la differenza dovuta a ciascuna parte del giudizio nonché alla rifusione delle spese di lite.
4 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello, tempestivamente notificato il 22.2.2023, Parte_1
impugnava la predetta sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 DPR n.
156/1973 e degli artt. 4, 5 e 6 del D.M. del 13.6.1986. Evidenziava che ai sensi dell'art. 4 del predetto DM “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria […] i buoni della
precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli
uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla
parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”, sicché la doppia timbratura, debitamente apposta sui buoni postali in esame, era l'unico adempimento richiesto per rendere conoscibile ai sottoscrittori la conversione “a tutti gli effetti” dei buoni alla serie Q, quindi anche con riferimento al rendimento fisso bimestrale previsto per l'ultimo decennio, e ciò peraltro tenuto conto del fatto che detto importo fisso, seppur espresso in termini assoluti e non percentuali, era comunque calcolato sul montante maturato al termine dei primi venti anni di fruttuosità del buono in applicazione del tasso di interesse massimo raggiunto (nella specie, pari al 12%).
5.2 Con il secondo motivo si doleva della violazione dell'art. 173 DPR n. 156/1973 e degli artt. 1339, 1374 e 2002 del codice civile, adducendo sul punto che l'art. 173 citato, a mente del quale “Le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto
[…]; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso”, prevedeva e consentiva anche per i buoni di nuova emissione l'eterointegrazione e quindi l'operatività dell'art. 1339 cc, dovendosi in ultima analisi ritenere che il rendimento dei buoni oggetto di causa era quello derivante dall'integrazione extra-testuale delle condizioni
5 riportate sui titoli mediante quelle stabilite dal DM del 13.6.1986, norma avente natura imperativa e la cui operatività era stata resa nota agli interessati attraverso la doppia timbratura apposta sui buoni medesimi. Soggiungeva, altresì, che è pacifica in giurisprudenza la qualificazione dei buoni postali fruttiferi in termini di documenti di legittimazione e non titoli di credito, sicché in ogni caso essi non erano esigibili solo in forza del loro tenore letterale,
dovendo sottostare alle norme che li disciplinavano.
5.3 Con il terzo motivo lamentava la violazione e falsa applicazione del principio del legittimo affidamento, dovendosene in specie escludere la sussistenza in ragione dell'immediata riconducibilità, per mezzo della timbratura, dei buoni in esame alla serie Q, di talché i sottoscrittori avrebbero da subito potuto controllare, utilizzando l'ordinaria diligenza, le condizioni di liquidazione applicabili ai buoni in loro possesso consultando la Gazzetta Ufficiale.
6. Si costituivano in giudizio le parti appellate e Controparte_1 Controparte_2
le quali instavano per la conferma della gravata sentenza. Quanto al primo Controparte_3
motivo di impugnazione, adducevano che a mente dell'art. 173 DPR n. 156/1973 solo una normativa sopravvenuta all'emissione del buono poteva etero-integrare la volontà pattizia delle parti come risultante dal titolo, sicché corretta era la pronuncia del Giudice di prime cure nella parte in cui era stato ritenuto inapplicabile il DM del 13.6.1986 poiché anteriore alla sottoscrizione dei buoni. Sulla pretesa violazione degli artt. 4, 5 e 6 del DM citato evidenziavano la corretta applicazione della normativa in esame, avendo il Giudice rilevato che il timbro apposto sui buoni nulla disponeva con riguardo al rendimento previsto dal ventunesimo al trentesimo anno, onde detta mancata specificazione costituiva un inadempimento dell'appellante.
Quanto al secondo motivo di gravame, eccepivano l'inapplicabilità al caso di specie del
6 meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339 cc e ciò in quanto: a) contestavano la natura imperativa del DM, essendo tale atto privo delle caratteristiche tipiche degli atti amministrativi normativi;
b) rilevavano che il predetto articolo costituiva norma generale, derogata quindi dalla disciplina speciale di cui al DPR n. 156/1973, il cui art. 173 sancisce che le variazioni del saggio di interesse hanno effetto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto che le dispone, non potendosi quindi interpretare detta disposizione nel senso di ritenere i tassi riportati nel titolo suscettibili di modifica in forza di una normativa precedente all'emissione; c)
asserivano che l'eventuale applicazione dei tassi di interesse introdotti con il DM in forza dell'art. 1339 cc si sarebbe posta in contrasto con il principio costituzionale della tutela del risparmio e con la tutela di interessi generali. In relazione al terzo motivo di gravame,
deducevano poi che non v'era alcun timbro che indicasse il saggio di rendimento applicabile dal ventunesimo al trentesimo anno e che pertanto il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore doveva ritenersi formato sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Richiamavano infine integralmente il contenuto della memoria di replica depositata in primo grado il 29 luglio 2022, ove avevano preso posizione in merito alle ordinanze gemelle della Corte di Cassazione citate dall'appellante a sostegno della fondatezza dell'impugnazione. In via subordinata, chiedevano di accertare la sussistenza dei presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
7. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione, all'udienza telematica del 23
settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
7 Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9. Tutti i motivi di appello, da analizzarsi congiuntamente stante l'evidente oggettiva connessione sul piano logico giuridico, sono fondati, ritenendo il Collegio di aderire all'orientamento adottato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella che occupa (quindi relative ai buoni della serie Q/P emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.6.1986 su supporti cartacei della precedente serie P e recanti sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell'impressione a stampa dei precedenti buoni della serie P), inaugurato con le quattro pronunce c.d. gemelle del 2022 e di recente consolidatosi con la pronuncia della Suprema Corte n. 22619 del 2023, cui si è
costantemente conformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ. n. 25583 del
2023, n. 25587 del 2023, n. 25620 del 2023, n. 25624 del 2023, n. 25718 del 2023, n. 6805 del
2024 e n. 24715 del 2024). In particolare, va richiamata la massima enunciata con la pronuncia n. 4384 del 2022, che ben si attaglia al caso di specie, secondo cui “In tema di buoni postali
fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie
precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova
serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non
copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la
parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale
decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione
dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà
8 negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che
l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai
sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera
uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle
precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili”. A tale arresto la Suprema Corte
è approdata sulla scorta di un ragionamento che pare utile riprendere per sommi capi. Rievocato
il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 173 del DPR n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, convertito in L. n. 588 del 1974, nonché dagli artt. 4, 5 e 6 di cui al DM del 13 giugno 1986, la Prima Sezione ha richiamato il precedente sancito con la pronuncia n. 3963/2019, ove le Sezioni Unite, nel dirimere il diverso caso di buoni postali emessi anteriormente all'entrata in vigore del DM del 13.6.1986, hanno confermato la validità
della modifica successivamente occorsa in senso peggiorativo dei tassi di rendimento per la sopravvenienza delle disposizioni ministeriali accertando preliminarmente la natura cogente dell'art. 173 del codice postale (a mente del quale “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni
postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni … hanno effetto per i buoni di nuova serie … e possono
essere estese ad una o più delle precedenti serie”), costituendo l'imperatività di tale norma il presupposto logico del legittimo esercizio dello jus variandi e, quindi, della legittima etero-
integrazione delle condizioni contrattuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1339 cc. Nell'ottica delle Sezioni Unite, tale “soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle
variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali”, comunque contemperata da una serie di garanzie assicurate ai sottoscrittori, era poi direttamente collegata al riconoscimento
9 della natura negoziale dei buoni postali fruttiferi e alla loro qualificazione, pacifica in giurisprudenza, in termini di documenti di legittimazione. Tale dictum è stato quindi integralmente recepito dalla Prima Sezione, assumendo il carattere cogente dei precetti di cui all'art. 173 DPR e delle ancillari disposizioni di cui al DM (con la precisazione che l'imperatività di queste ultime poteva inferirsi “implicitamente” nel solco del precedente richiamato, giacché altrimenti ritenendo le determinazioni ministeriali non avrebbero potuto incidere sui rapporti in corso introducendo variazioni peggiorative dei tassi di interesse) valenza dirimente anche per il diverso caso di buoni postali sottoscritti successivamente all'entrata in vigore del DM e ciò in quanto il congegno introdotto dall'art. 173 citato e riferibile all'art. 1339
cc è quello della sostituzione integrale ope legis delle clausole difformi con inserzione automatica del contenuto delle norme imperative, a totale discapito e con completo sacrificio della volontà delle parti. Peraltro, la possibilità di valorizzare il legittimo affidamento dei sottoscrittori è stata nettamente esclusa dalla Suprema Corte da un lato tenendo conto del fatto che “l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non
sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, […] non sia qualcosa che possa avere in
qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà
concludente, rilevante sul piano negoziale”, dall'altro in forza di un'interpretazione del contenuto dell'accordo condotta in ossequio ai normali canoni ermeneutici, giacché “la pretesa
di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i
buoni della serie 'Q', provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in
forma di buoni della serie 'Q/P', con la disciplina prevista per i buoni della serie 'P', non ha
alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari
10 dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai
sensi dell'art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie 'Q', e
l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie 'Q', si applica anche alla
serie 'Q/P', di modo che sul documento viene apposta la sigla 'Q/P', ciò sta a testimoniare che
l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie 'P' è palesemente esclusa. Il che è
tanto più vero alla luce dell'articolo 1342, primo comma, c.c., il quale stabilisce, in caso di
moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le
clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano
incompatibili ― e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha
individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti ― con esse, anche se queste ultime non
sono state cancellate”. Tale orientamento è stato, come accennato, integralmente ripreso dalle sentenze successive, mentre in prospettiva parzialmente diversa, seppur giungendo a medesime conclusioni, si è posta la più recente pronuncia n. 22619 del 2023, ove la Corte, muovendo dall'insegnamento delle Sezioni Unite del 2007 (n. 13979) secondo cui le norme introdotte dai decreti ministeriali avrebbero carattere dispositivo (come peraltro richiamato dagli appellati con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica) e, quindi, non sarebbero idonee a prevalere sul contenuto dell'accordo inter partes, ha per l'effetto reputato “improprio” il richiamo al meccanismo della sostituzione per intervento della norma cogente effettuato con le sentenze gemelle del 2022 e ha ritenuto che le ipotesi di buoni emessi successivamente al 1°
luglio 1986 siano piuttosto riferibili all'istituto dell'integrazione suppletiva del negozio di cui all'art. 1374 cc, trovando tale integrazione “la propria concreta ragion d'essere, in fattispecie
quale quella in esame, stante la mancanza, nel senso sopra chiarito, di un'apposita
11 regolamentazione di una parte dei rendimenti del buono trentennale”. Detto altrimenti,
l'appartenenza, siccome sancita dall'art. 5 del DM, dei buoni delle serie Q/P alla serie Q
stampati su moduli della serie P mediante apposizione della stampigliatura, avrebbe reso tutte le condizioni relative ai rendimenti applicabili alla precedente serie P tamquam non essent, sicché il fatto che il timbro apposto non avesse previsto apposita stampa in relazione all'ultimo decennio di fruttuosità stava ad indicare l'assenza di volontà manifesta delle parti sul punto (escludendo per l'effetto l'ultrattività delle condizioni previste per i moduli di serie P), così potendosi di conseguenza specificare il contenuto del rapporto per mezzo della regolamentazione ministeriale,
non essendovi “motivo di negare che quegli stessi saggi di interesse ― aventi «effetto per i
buoni di nuova serie», a norma dell'art. 173, comma 1, d.P.R. n. 156/1973 ― possano
completare, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che
nulla disponga quanto ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo”. In
modo del tutto analogo alla precedente pronuncia del 2022, poi, l'integrale assoggettamento dei buoni fruttiferi della serie P/Q ai rendimenti previsti per la serie Q è stato in ogni caso ricavato interpretando il testo negoziale alla luce della manifesta volontà delle parti: “In tal senso, non è
conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la
manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie
«Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di
conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di
una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno)
che è parte della tabella associata alla serie «P». Tale soluzione ermeneutica finisce per
parcellizzare il dato testuale: non tiene infatti conto che la richiamata tabella risulta sostituita
12 da una diversa griglia dei rendimenti, rispetto alla quale l'elemento che si pretende di
valorizzare risulta essere oltretutto palesemente eccentrico. Infatti ― e ciò si desume con
puntualità da quanto trascritto in memoria dallo stesso ricorrente ― la nuova stampigliatura
consta dell'indicazione dei tassi in valori percentuali, mentre i rendimenti dell'ultimo decennio,
che si vorrebbero applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti adottato
nella stesura dell'intera tabella della serie «P», cui non appartiene il buono. In altri termini, se
è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla
precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio,
non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il
senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a
una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si
pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie «Q/P»”. In ultima analisi, ciò che non muta nell'orientamento espresso da una pronuncia all'altra della Suprema
Corte, cui questo Collegio ritiene di aderire, è il risultato finale conseguente all'interpretazione delle norme e del contenuto negoziale giacché, vuoi per sostituzione etero-integrativa ex art. 1339 cc (in combinato disposto con l'art. 1419, co. 2, cc), vuoi per mezzo dell'integrazione suppletiva del negozio ex art. 1374 cc, i rendimenti applicabili agli anni dal ventunesimo al trentesimo devono ritenersi quelli previsti dalla tabella allegata al DM del 13.6.1986, purché,
beninteso, sia stata apposta la doppia timbratura, avendo il DM espressamente subordinato il perfezionamento della conversione a tale adempimento. In merito a quest'ultimo punto deve ritenersi oltretutto convincente la deduzione dell'appellante secondo cui alcuna inosservanza o inadempimento nella procedura di adeguamento dei buoni della serie Q/P può ritenersi
13 sussistente, atteso che, a ben vedere, l'art. 5 del DM richiedeva che venisse apposto un timbro recante la misura dei nuovi tassi - dunque soltanto delle percentuali e non degli importi - e non contemplava alcuna attività di adeguamento in ordine alla dicitura posta in calce alla tabella originaria prestampata (assunto poi ripreso anche dalla sentenza della Corte di Cassazione del
2023, secondo cui: “L'elemento di anomalia è tanto più percettibile ove si consideri che, come
rettamente rilevato dal Tribunale, per i titoli della serie «Q/P» l'art. 5 del d.m. 13 giugno 1986
imponeva proprio una stampigliatura «recante la misura dei nuovi tassi», e non l'indicazione
delle maggiorazioni dei valori monetari”).
10. Fatte queste premesse in ordine al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è
agevole osservare che nel caso di specie ai buoni postali cartacei prodotti in giudizio sono stati debitamente apposti i due timbri in ottemperanza alla prescrizione del DM citato, con la conseguenza che deve accertarsi la regolare conversione dei titoli in buoni di serie Q/P e, quindi,
l'avvenuta corretta liquidazione degli stessi come effettuata dall'appellante prima del giudizio.
Sicché nessuna pretesa ulteriore può fondatamente essere vantata dai sottoscrittori dei buoni postali fruttiferi e la domanda formulata in giudizio dagli stessi non può essere accolta, avendo già le proceduto correttamente alla liquidazione di quanto dovuto. Pt_1
Conclusioni e spese di lite
11. Va, dunque, accolto l'appello proposto e riformata integralmente la sentenza impugnata,
con il rigetto delle domande formulate dagli attori in primo grado.
12. In ragione della riforma della sentenza va disposta la restituzione da parte degli appellati e alla parte appellante Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre i soli interessi legali sulla
14 complessiva somma percepita, anche a titolo di spese di lite, dalla data di percezione al saldo.
13. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, cpc, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, cpc, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il
Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per quel che riguarda la fattispecie in esame, infatti, deve necessariamente tenersi conto del fatto che la causa è stata introdotta nel
2021, quando la giurisprudenza di legittimità era ancora in senso favorevole ai sottoscrittori e prima dell'avvento delle c.d. sentenze gemelle del 2022, ove pure le spese sono state compensate dai giudici di legittimità in ragione della novità della questione. Parimenti da valorizzare è la circostanza per cui gli odierni appellati hanno agito in giudizio a seguito di parere positivo dell'ABF, sicché sostanzialmente il quadro fattuale e giurisprudenziale sottostante alla data di formulazione della domanda era da ritenersi agli stessi favorevole.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata:
- Rigetta le domande proposte da , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) Condanna e alla restituzione a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
15 di quanto dagli stessi percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1
anche a titolo di spese di lite, oltre interessi legali dalla data di percezione al saldo effettivo.
3) Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Luca Boccuni
16