Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395 , concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981".
All'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma:
"In sede di prima attuazione dell' articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti".
Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395 , concernente proroga delle norme sul contenimento del costo del lavoro nonche' del termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782 , e' prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981".
All'articolo 2, e' aggiunto il seguente comma:
"In sede di prima attuazione dell' articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155 , i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti".