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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2024, n. 5780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5780 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 14079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2024 e vertente tra
APPELLANTI Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Patrizi
E
CONDOMINIO Z3B DI VIA GIUSEPPE MOLTENI N. 141 IN ROMA
APPELLATO
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lobina
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_1
24651/2021 con cui il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la loro opposizione avverso il decreto n. 7548/2020 recante l'ingiunzione di pagare al condominio ricorrente l'importo di euro 1.040,41 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti sulla base dei riparti – afferenti al consuntivo 2018 ed al preventivo 2019 – approvati con delibere assembleari del 30.5.2019.
Gli appellanti hanno dedotto – a sostegno del gravame – le seguenti censure:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto è stato erroneamente ritenuta dal primo giudice l'avvenuta proposizione di una loro impugnativa contro le suddette delibere – affermando la competenza del Tribunale su tale domanda – mentre gli opponenti avevano invece diversamente dedotto e provato l'avvenuto pagamento del credito e la sua parziale inesigibilità;
2) vizio di motivazione in quanto la sentenza ha omesso di chiarire e specificare quali fossero le “emergenze processuali in atti” tali da comportare il rigetto delle “altre eccezioni” poste a sostegno dell'opposizione;
3) sussiste – piuttosto – la prova documentale dell'avvenuto pagamento degli oneri pretesi, stante l'avvenuta produzione di ricevuta versamento in conto corrente postale e bonifici bancari a favore del condominio – contenenti le relative imputazioni specifiche – e non essendo loro opponibile il diverso criterio d'imputazione previsto nell'art. 30 del regolamento condominiale in quanto costituente una clausola vessatoria non rispettosa dei requisiti formali imposti dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dal d.lgs. 206/2005 (“codice del
consumo”). Hanno pertanto concluso insistendo – previa la declaratoria di nullità della sentenza impugnata – per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il condominio appellato – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il conseguente rigetto.
All'udienza del 9.1.2024 – acquisito il fascicolo di primo grado e senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'appello deve essere rigettato.
La decisione del primo giudice – seppure non corredata effettivamente da una congrua motivazione – appare comunque corretta e deve essere pertanto confermata.
Appare nel merito decisiva la piena opponibilità agli appellanti – quanto all'imputazione dei pagamenti eccepiti – del diverso criterio indicato dal condominio
(pag. 4 comparsa di risposta) ai sensi dell'art. 30 del regolamento condominiale
(“Ogni pagamento, anche se accettato, non può che essere imputato alla rata più
arretrata”).
Si tratta di una clausola – che deroga all'art. 1193, primo comma, cod. civ. –
contenuta in un regolamento avente pacifica natura contrattuale ed estranea all'ambito applicativo dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ..
Il richiamo degli appellanti alla disciplina di protezione del d.lgs. 206/2005 (“codice
del consumo”) appare del tutto incongruo – nella fattispecie – in quanto il condominio non potrebbe essere certamente qualificato alla stregua di un
“professionista” ed essere dunque soggetto alla relativa disciplina nei confronti del singolo condomino “consumatore” (derivandone l'evidente inconferenza anche del richiamo a Cass. 10086/2001, che riguarda differente controversia fra un condominio
“consumatore” – in rappresentanza dei condomini – ed un terzo “professionista”).
Appare altrettanto evidente – per analoghe ragioni – l'inapplicabilità nella fattispecie della disciplina generale codicistica ex art. 1341 cod. civ. sulle clausole vessatorie
(essendo in proposito opportuno anche un richiamo a Cass. 14.1.1993, n. 395:
“Il regolamento convenzionale di condominio – anche se non materialmente inserito
nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti
dell'edificio condominiale – fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed
approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel
contenuto dei singoli contratti di acquisto. E trattandosi, in questo caso, di "relatio
perfecta", in quanto il richiamo è opera di entrambi i contraenti, le
singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione del
secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., che, nel sancire la necessità della specifica
approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha riguardo alle sole clausole, di
contratti per adesione o analoghi, che risultino predisposte da una soltanto delle
parti contraenti”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna in solido gli appellanti a rimborsare al condominio appellato le spese del presente giudizio, liquidate in euro 690,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
3.4.2024. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 14079 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.1.2024 e vertente tra
APPELLANTI Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Patrizi
E
CONDOMINIO Z3B DI VIA GIUSEPPE MOLTENI N. 141 IN ROMA
APPELLATO
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Lobina
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_1
24651/2021 con cui il Giudice di Pace di Roma ha rigettato la loro opposizione avverso il decreto n. 7548/2020 recante l'ingiunzione di pagare al condominio ricorrente l'importo di euro 1.040,41 – oltre interessi e spese – a titolo di oneri condominiali dovuti sulla base dei riparti – afferenti al consuntivo 2018 ed al preventivo 2019 – approvati con delibere assembleari del 30.5.2019.
Gli appellanti hanno dedotto – a sostegno del gravame – le seguenti censure:
1) violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto è stato erroneamente ritenuta dal primo giudice l'avvenuta proposizione di una loro impugnativa contro le suddette delibere – affermando la competenza del Tribunale su tale domanda – mentre gli opponenti avevano invece diversamente dedotto e provato l'avvenuto pagamento del credito e la sua parziale inesigibilità;
2) vizio di motivazione in quanto la sentenza ha omesso di chiarire e specificare quali fossero le “emergenze processuali in atti” tali da comportare il rigetto delle “altre eccezioni” poste a sostegno dell'opposizione;
3) sussiste – piuttosto – la prova documentale dell'avvenuto pagamento degli oneri pretesi, stante l'avvenuta produzione di ricevuta versamento in conto corrente postale e bonifici bancari a favore del condominio – contenenti le relative imputazioni specifiche – e non essendo loro opponibile il diverso criterio d'imputazione previsto nell'art. 30 del regolamento condominiale in quanto costituente una clausola vessatoria non rispettosa dei requisiti formali imposti dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. e dal d.lgs. 206/2005 (“codice del
consumo”). Hanno pertanto concluso insistendo – previa la declaratoria di nullità della sentenza impugnata – per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Il condominio appellato – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone il conseguente rigetto.
All'udienza del 9.1.2024 – acquisito il fascicolo di primo grado e senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'appello deve essere rigettato.
La decisione del primo giudice – seppure non corredata effettivamente da una congrua motivazione – appare comunque corretta e deve essere pertanto confermata.
Appare nel merito decisiva la piena opponibilità agli appellanti – quanto all'imputazione dei pagamenti eccepiti – del diverso criterio indicato dal condominio
(pag. 4 comparsa di risposta) ai sensi dell'art. 30 del regolamento condominiale
(“Ogni pagamento, anche se accettato, non può che essere imputato alla rata più
arretrata”).
Si tratta di una clausola – che deroga all'art. 1193, primo comma, cod. civ. –
contenuta in un regolamento avente pacifica natura contrattuale ed estranea all'ambito applicativo dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ..
Il richiamo degli appellanti alla disciplina di protezione del d.lgs. 206/2005 (“codice
del consumo”) appare del tutto incongruo – nella fattispecie – in quanto il condominio non potrebbe essere certamente qualificato alla stregua di un
“professionista” ed essere dunque soggetto alla relativa disciplina nei confronti del singolo condomino “consumatore” (derivandone l'evidente inconferenza anche del richiamo a Cass. 10086/2001, che riguarda differente controversia fra un condominio
“consumatore” – in rappresentanza dei condomini – ed un terzo “professionista”).
Appare altrettanto evidente – per analoghe ragioni – l'inapplicabilità nella fattispecie della disciplina generale codicistica ex art. 1341 cod. civ. sulle clausole vessatorie
(essendo in proposito opportuno anche un richiamo a Cass. 14.1.1993, n. 395:
“Il regolamento convenzionale di condominio – anche se non materialmente inserito
nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti
dell'edificio condominiale – fa corpo con esso, purché espressamente richiamato ed
approvato, di modo che le sue clausole rientrano, almeno "per relationem", nel
contenuto dei singoli contratti di acquisto. E trattandosi, in questo caso, di "relatio
perfecta", in quanto il richiamo è opera di entrambi i contraenti, le
singole clausole del regolamento di condominio restano fuori dalla previsione del
secondo comma dell'art. 1341 cod. civ., che, nel sancire la necessità della specifica
approvazione per iscritto di condizioni vessatorie, ha riguardo alle sole clausole, di
contratti per adesione o analoghi, che risultino predisposte da una soltanto delle
parti contraenti”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
rigetta l'appello; condanna in solido gli appellanti a rimborsare al condominio appellato le spese del presente giudizio, liquidate in euro 690,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del
15%, Iva e Cassa come per legge.
3.4.2024. IL GIUDICE