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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
SC AR GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(NETTUNO (RM) 14/01/1974, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(NETTUNO (RM) 20/05/1970, C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
FEDELE DRUSIANA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Nettuno il 31/08/2006; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 20/08/2007 e il 14/10/2009. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 1 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nettuno per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 2, serie A, atto n. 64).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR SS
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
AR SS Presidente rel.
SC AR GI
Sonia Piccinni GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(NETTUNO (RM) 14/01/1974, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(NETTUNO (RM) 20/05/1970, C.F. , con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
FEDELE DRUSIANA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni specificamente indicate nell'atto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Nettuno il 31/08/2006; dall'unione coniugale sono nati due figli, il 20/08/2007 e il 14/10/2009. Per_1 Per_2
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è
- 1 - del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Nettuno per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 2, serie A, atto n. 64).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
AR SS
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