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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE RU Presidente dott.ssa AR Lo SC Giudice relatore dott. Carlo OR Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 470/2024, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FARACI FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori (Avv.
LE Vitalba)
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2024, premetteva di aver intrattenuto Parte_1
un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro unione CP_1 erano nati sei figli: , OR, e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5
Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola ai trascorsi giudiziari del compagno, che lo avevano portato a trascorrere diciassette dei venticinque anni della loro storia in carcere.
1 Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo dei figli ancor minorenni ( e e la concentrazione in capo a sé Persona_3 Per_5 Per_4 della responsabilità di adottare le decisioni più importanti nel loro interesse.
Lamentava, infatti, il disinteresse del nei confronti dei figli che, unitamente al CP_1 suo status di detenuto, le aveva arrecato notevoli difficoltà nella gestione della quotidianità della prole.
In subordine, chiedeva l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé, e la determinazione dei tempi e della modalità di visita del genitore non convivente.
Si doleva, altresì, del mancato contributo al mantenimento della prole e della circostanza che il aveva trattenuto per sé l'intero importo dell'Assegno Unico. CP_1
Rappresentava di aver appreso informalmente che lo stesso aveva iniziato a prestare attività lavorativa presso un panificio nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, ove si era trasferito, alloggiando presso una casa di solidarietà ed accoglienza.
Chiedeva, pertanto, di gravare il resistente dell'obbligo di corrispondere in proprio favore € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) al mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di sostenere il 75% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente . CP_1
*****
All'udienza del 18.07.2024, veniva liberamente sentita la parte ricorrente, che ribadiva il disinteresse manifestato negli anni dal padre delle minori e dichiarava che “Il sente CP_1
i ragazzi ma non tutti e saltuariamente”.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, la prole minore veniva affidata in via esclusiva alla madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore rilievo ad eccezione di quelle sulla residenza;
inoltre, veniva disposto che i figli potessero incontrare il padre previo positivo superamento di una valutazione delle sue risorse genitoriali e secondo le modalità che i Servizi sociali, in quella sede incaricati, avrebbero individuato;
inoltre, veniva posto a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento CP_1 dei minori tramite la corresponsione mensile di complessivi € 450,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Veniva, altresì, disposta verifica a cura della Guardia di Finanza sulle condizioni reddituali, patrimoniali, previdenziali, su conti e depositi intestati a nome del resistente su ma anche su Barcellona Pozzo di Gotto. Per_6
In corso di causa, preso atto dell'irreperibilità del padre e ritenuta inadeguata la rappresentanza degli interessi delle minori, si procedeva alla nomina di curatore speciale.
Dato ulteriore corso al giudizio, espletati ulteriori accertamenti sociosanitari, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalata l'accertata irreperibilità del resistente, di fatto neppure costituitosi, circostanza che ha impedito agli operatori di osservare e valutare le sue competenze genitoriali.
A riprova del marcato disinteresse da parte del , è tranciante l'evidenza che CP_1 nessuno dei figli ha avuto contatti recenti con il padre ed anzi la più piccola, non Per_5
3 l'ha nemmeno conosciuto (cfr. rel. UOS Psg. del 22.11.2024: “ nei confronti della Per_5
madre, esprime sentimenti di gratitudine e di riconoscenza per averla cresciuta, affermando di un buon rapporto con il compagno della stessa e di chiamarlo talvolta “papà”. La ragazzina nel fare riferimento al signor , riferisce di non averlo conosciuto, perché era CP_1 troppo piccola quando il legame sentimentale dei suoi genitori si è interrotto, spiegando di non volerne parlar anche quando sono i fratelli a farne riferimento, perché “padre è chi cresce i figli”. , in riferimento ai fratelli, rappresenta di una famiglia molto Per_5 unita…”).
Del resto, è emerso che la ricorrente ha sempre rappresentato per la fratria l'unico punto di riferimento, facendosi carico di qualsiasi esigenza del nucleo (e da ultimo supportata dal nuovo compagno), nonostante determinate criticità pure rinvenute e sottoposte al vaglio e al supporto degli operatori sociosanitari: “La sig.ra continua ad essere la figura Parte_1
primaria genitoriale accuditiva e di riferimento affettivo per i figli a cui materialmente e nei loro bisogni primari non fa mancare nulla;
il nucleo familiare è coeso e con dinamiche relazionali di tipo prevalentemente confluenti tra i membri del nucleo. Considerato ciò, la sig.ra , nonostante sia per i figli una figura genitoriale affettiva e presente, ha uno Parte_1 stile educativo permissivo e talvolta quasi paritario soprattutto con i figli più grandi. La scuola e lo studio, come già citato nella precedente relazione, per uno sfondo di appartenenza svantaggiato culturalmente, non sono vissuti come valori motivanti e su cui investire” (cfr. rel. S.S. di Alcamo del 25.02.2025).
A tale ultimo riguardo, va valorizzato che la ricorrente si è dimostrata aperta alla revisione critica e collaborante rispetto alle iniziative proposte dai Servizi sociali: “All'interno di uno spazio di riflessione, si tenta di stimolare la signora sulla possibilità di Parte_1 poter condividere con i figli anche attività ricreative che esulano dal contesto familiare, rispetto alla quale la stessa ha mostrato apertura, riconoscendone il benessere per le figlie ed affermando di essersi recata insieme a queste ultime e all'educatrice al cinema” (cfr. rel.
UOS Psg. del 26.02.2025).
Sotto questo profilo, anche il Curatore speciale delle minori ha conclusivamente sostenuto che “le condizioni di criticità, che paiono essere limitate ai profili scolastici ed alla scarsa assertività della madre delle minori -sulla quale tuttavia non vengono rilevati significativi indici di inadeguatezza genitoriale- possano essere contenute attraverso gli
4 interventi già in atto (SED) ed un costante monitoraggio attraverso i Servizi” (cfr. comparsa conclusionale del 30.09.2025).
Sicché, dato che il quadro familiare si è rivelato connotato da tendenziale equilibrio, il
Tribunale ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico delle minori, confermare il già provvisoriamente disposto affidamento esclusivo della prole alla madre, con la concentrazione in capo a della responsabilità delle decisioni di maggiore Parte_1 interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale
– da adottarsi per le minori e Persona_3 Per_4 Per_5
Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, si ritiene parimenti di poter confermare i provvedimenti interinali, così che futuri incontri andranno subordinati all'esito positivo di una valutazione delle risorse genitoriali, da effettuarsi con i servizi consultoriali locali, ovvero per luogo di residenza del padre che potrà, volontariamente, recarvisi.
Ancora, i Servizi sociali, come richiesto, proseguiranno con il monitoraggio e la presa in carico del nucleo.
*****
Passando al profilo economico, considerato l'integrale carico degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente, presso cui sono collocati i figli con prevalenza di tempi, purtuttavia considerate le scarse risorse economiche del (come evidenziate dalle CP_1
risultanze degli accertamenti tributari), il Tribunale reputa equo confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne nella misura mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico che per tutti i figli che ne hanno diritto e con costei conviventi verrà percepito integralmente dalla madre.
Ciò, attesa la prevalenza attuale dei compiti di cura e gestione quotidiana a carico della madre (v. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella diversa misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida le minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_3 Per_4 Per_5
concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore rilievo;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva, delegando la UOS di Psicologia giuridica e i Servizi sociali per monitoraggio con onere di riferire a mesi 6 al Giudice tutelare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 (al netto dell'assegno unico), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della summenzionata prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AR Lo SC
Il Presidente
LE RU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. LE RU Presidente dott.ssa AR Lo SC Giudice relatore dott. Carlo OR Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 470/2024, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FARACI FABIO
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale dei minori (Avv.
LE Vitalba)
Conclusioni: come rassegnate nelle note scritte conclusive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.03.2024, premetteva di aver intrattenuto Parte_1
un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla loro unione CP_1 erano nati sei figli: , OR, e Per_1 Per_2 Persona_3 Per_4 Per_5
Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale, imputandola ai trascorsi giudiziari del compagno, che lo avevano portato a trascorrere diciassette dei venticinque anni della loro storia in carcere.
1 Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo dei figli ancor minorenni ( e e la concentrazione in capo a sé Persona_3 Per_5 Per_4 della responsabilità di adottare le decisioni più importanti nel loro interesse.
Lamentava, infatti, il disinteresse del nei confronti dei figli che, unitamente al CP_1 suo status di detenuto, le aveva arrecato notevoli difficoltà nella gestione della quotidianità della prole.
In subordine, chiedeva l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé, e la determinazione dei tempi e della modalità di visita del genitore non convivente.
Si doleva, altresì, del mancato contributo al mantenimento della prole e della circostanza che il aveva trattenuto per sé l'intero importo dell'Assegno Unico. CP_1
Rappresentava di aver appreso informalmente che lo stesso aveva iniziato a prestare attività lavorativa presso un panificio nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, ove si era trasferito, alloggiando presso una casa di solidarietà ed accoglienza.
Chiedeva, pertanto, di gravare il resistente dell'obbligo di corrispondere in proprio favore € 600,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) al mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole, e di sostenere il 75% delle spese straordinarie.
Non si costituiva il resistente . CP_1
*****
All'udienza del 18.07.2024, veniva liberamente sentita la parte ricorrente, che ribadiva il disinteresse manifestato negli anni dal padre delle minori e dichiarava che “Il sente CP_1
i ragazzi ma non tutti e saltuariamente”.
All'esito, in via provvisoria ed urgente, la prole minore veniva affidata in via esclusiva alla madre, con concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore rilievo ad eccezione di quelle sulla residenza;
inoltre, veniva disposto che i figli potessero incontrare il padre previo positivo superamento di una valutazione delle sue risorse genitoriali e secondo le modalità che i Servizi sociali, in quella sede incaricati, avrebbero individuato;
inoltre, veniva posto a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento CP_1 dei minori tramite la corresponsione mensile di complessivi € 450,00 rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Veniva, altresì, disposta verifica a cura della Guardia di Finanza sulle condizioni reddituali, patrimoniali, previdenziali, su conti e depositi intestati a nome del resistente su ma anche su Barcellona Pozzo di Gotto. Per_6
In corso di causa, preso atto dell'irreperibilità del padre e ritenuta inadeguata la rappresentanza degli interessi delle minori, si procedeva alla nomina di curatore speciale.
Dato ulteriore corso al giudizio, espletati ulteriori accertamenti sociosanitari, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Tuttavia, è vero anche che suddetto regime può essere derogato in presenza di specifiche situazioni di concreto pregiudizio per il benessere psicologico e fisico dei figli minori (v. Cass. Civ. n. 28244/2019: “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore”).
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalata l'accertata irreperibilità del resistente, di fatto neppure costituitosi, circostanza che ha impedito agli operatori di osservare e valutare le sue competenze genitoriali.
A riprova del marcato disinteresse da parte del , è tranciante l'evidenza che CP_1 nessuno dei figli ha avuto contatti recenti con il padre ed anzi la più piccola, non Per_5
3 l'ha nemmeno conosciuto (cfr. rel. UOS Psg. del 22.11.2024: “ nei confronti della Per_5
madre, esprime sentimenti di gratitudine e di riconoscenza per averla cresciuta, affermando di un buon rapporto con il compagno della stessa e di chiamarlo talvolta “papà”. La ragazzina nel fare riferimento al signor , riferisce di non averlo conosciuto, perché era CP_1 troppo piccola quando il legame sentimentale dei suoi genitori si è interrotto, spiegando di non volerne parlar anche quando sono i fratelli a farne riferimento, perché “padre è chi cresce i figli”. , in riferimento ai fratelli, rappresenta di una famiglia molto Per_5 unita…”).
Del resto, è emerso che la ricorrente ha sempre rappresentato per la fratria l'unico punto di riferimento, facendosi carico di qualsiasi esigenza del nucleo (e da ultimo supportata dal nuovo compagno), nonostante determinate criticità pure rinvenute e sottoposte al vaglio e al supporto degli operatori sociosanitari: “La sig.ra continua ad essere la figura Parte_1
primaria genitoriale accuditiva e di riferimento affettivo per i figli a cui materialmente e nei loro bisogni primari non fa mancare nulla;
il nucleo familiare è coeso e con dinamiche relazionali di tipo prevalentemente confluenti tra i membri del nucleo. Considerato ciò, la sig.ra , nonostante sia per i figli una figura genitoriale affettiva e presente, ha uno Parte_1 stile educativo permissivo e talvolta quasi paritario soprattutto con i figli più grandi. La scuola e lo studio, come già citato nella precedente relazione, per uno sfondo di appartenenza svantaggiato culturalmente, non sono vissuti come valori motivanti e su cui investire” (cfr. rel. S.S. di Alcamo del 25.02.2025).
A tale ultimo riguardo, va valorizzato che la ricorrente si è dimostrata aperta alla revisione critica e collaborante rispetto alle iniziative proposte dai Servizi sociali: “All'interno di uno spazio di riflessione, si tenta di stimolare la signora sulla possibilità di Parte_1 poter condividere con i figli anche attività ricreative che esulano dal contesto familiare, rispetto alla quale la stessa ha mostrato apertura, riconoscendone il benessere per le figlie ed affermando di essersi recata insieme a queste ultime e all'educatrice al cinema” (cfr. rel.
UOS Psg. del 26.02.2025).
Sotto questo profilo, anche il Curatore speciale delle minori ha conclusivamente sostenuto che “le condizioni di criticità, che paiono essere limitate ai profili scolastici ed alla scarsa assertività della madre delle minori -sulla quale tuttavia non vengono rilevati significativi indici di inadeguatezza genitoriale- possano essere contenute attraverso gli
4 interventi già in atto (SED) ed un costante monitoraggio attraverso i Servizi” (cfr. comparsa conclusionale del 30.09.2025).
Sicché, dato che il quadro familiare si è rivelato connotato da tendenziale equilibrio, il
Tribunale ritiene opportuno, oltre che rispondente al benessere psicofisico delle minori, confermare il già provvisoriamente disposto affidamento esclusivo della prole alla madre, con la concentrazione in capo a della responsabilità delle decisioni di maggiore Parte_1 interesse – quali ad esempio quelle inerenti salute, educazione, istruzione e residenza abituale
– da adottarsi per le minori e Persona_3 Per_4 Per_5
Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, si ritiene parimenti di poter confermare i provvedimenti interinali, così che futuri incontri andranno subordinati all'esito positivo di una valutazione delle risorse genitoriali, da effettuarsi con i servizi consultoriali locali, ovvero per luogo di residenza del padre che potrà, volontariamente, recarvisi.
Ancora, i Servizi sociali, come richiesto, proseguiranno con il monitoraggio e la presa in carico del nucleo.
*****
Passando al profilo economico, considerato l'integrale carico degli oneri di mantenimento diretto sulla ricorrente, presso cui sono collocati i figli con prevalenza di tempi, purtuttavia considerate le scarse risorse economiche del (come evidenziate dalle CP_1
risultanze degli accertamenti tributari), il Tribunale reputa equo confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minorenne nella misura mensile di € 450,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia), al netto dell'assegno unico che per tutti i figli che ne hanno diritto e con costei conviventi verrà percepito integralmente dalla madre.
Ciò, attesa la prevalenza attuale dei compiti di cura e gestione quotidiana a carico della madre (v. Cass. ordinanza n. 4672/2025).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole rimangono a carico dei genitori nella diversa misura del 50% ciascuno.
*****
Infine, le spese del giudizio vanno poste a carico di chi le ha sostenute, stante l'opzione di contumacia prescelta dal resistente.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida le minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_3 Per_4 Per_5
concentrazione in capo a costei della responsabilità delle decisioni di maggiore rilievo;
- regolamenta il diritto di visita del padre come meglio precisato in parte motiva, delegando la UOS di Psicologia giuridica e i Servizi sociali per monitoraggio con onere di riferire a mesi 6 al Giudice tutelare;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 450,00 (al netto dell'assegno unico), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della summenzionata prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
- lascia le spese a carico di chi le ha sostenute.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
AR Lo SC
Il Presidente
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