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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
WALTER RENZETTI e GIACOMO RENZETTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via A. Garbasso, 36/B
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Marciano della Chiana (AR), Via Castiglioni, 31/F
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 28.01.2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, preso atto della cessazione della convivenza more uxorio tra le parti, regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli alle seguenti condizioni:
1) Affidare dei figli minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa familiare sita in Marciano della Chiana (AR), Loc.tà Cesa, Via di Castiglioni 31/F int. 1 resta nella disponibilità della Sig.ra che vi abiterà con i figli minori Parte_1
ed alla quale spetterà il pagamento del relativo canone di locazione;
3) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore
18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore 16,00
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e , corrispondendo in Per_1 Per_2
favore della madre, a partire dal mese del deposito del presente ricorso ed entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, la somma mensile di € 500,00 rivalutabile secondo gli indici
ISTAT
5) L'assegno unico universale per i figli e continuerà ad essere percepito Per_1 Per_2
dalla madre;
6) Entrambi i genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, elencate nel protocollo del Tribunale. Tutte le spese straordinarie dovranno essere di regola preventivamente concordate e sempre idoneamente documentate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Arezzo. Il padre dovrà rimborsare il 50% di dette spese straordinarie entro il giorno 15 del mese successivo
7) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori
8) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la Madre
e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il Persona_3
17.02.2009, e nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio Persona_4
intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rilevato la necessità di regolamentare le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto la relazione con il resistente sarebbe cessata.
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori a ciascun genitore con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Al riguardo ha chiesto che venisse disposta la disponibilità della casa familiare sita in Marciano della Chiana (AR),
Loc.tà Cesa, Via Castiglioni, 31/F, a suo favore, con relativo pagamento del canone di locazione a suo carico.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita padre – figli e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, pari a complessivi euro 500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha inoltre chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Nello specifico, la ha rappresentato di non aver trovato un accordo con il resistente Parte_1
riguardo alle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale e di aver dunque promosso il ricorso per cui si procede.
La ha altresì rappresentato di essere titolare della cartolibreria “Carta e Penna di Parte_1
CH I” sita in Marciano della Chiana (AR) oltre che di corrispondere per la locazione del locale, adibito allo svolgimento di tale attività, un canone pari ad euro 600,00 mensili e di percepire dalla suddetta attività un reddito mensile medio pari ad euro 1.200,00.
Ha dedotto di corrispondere, insieme al resistente, un canone di locazione mensile per la casa familiare pari ad euro 500,00.
3 Ed ancora, ha rilevato che il resistente percepirebbe a titolo di stipendio mensile, la somma di euro 1700,00.
Infine, ha evidenziato di non essere titolare di alcun diritto reale sui beni immobili e di essere proprietaria dell'autovettura targata DM999AE.
All'udienza del 28.01.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, sentita la ricorrente, quest'ultima ha chiesto che CP_1
la causa venisse trattenuta in decisione.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come avanzata dalla ricorrente, questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dalla medesima, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, Parte_1
e i figli minori , nato ad [...] il [...], e
[...] CP_1 Persona_3
nata ad [...] il [...], posto che l'affidamento condiviso dei figli ad Persona_4
entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità oltre che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Quanto alla disponibilità della casa familiare richiesta dalla atteso che il godimento Parte_1
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei minori, preso atto che questi ultimi risultano attualmente abitare con la madre, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto dalla ricorrente.
In ordine al diritto di visita padre – figli si ritiene di disporre in conformità a quanto richiesto dalla ovvero come segue: Parte_1
1) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore
18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore
16,00;
2) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori;
3) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la
Madre e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.
4 Sul punto, ovvero in ordine al diritto di visita del padre con i figli minori, stante quanto rappresentato dalla ricorrente all'udienza del 28.01.2025, il Collegio ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad avvalersi dell'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di
Marciano della Chiana, affinché gli stessi possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi allegate dalla ricorrente, nonché considerata la presumibile capacità lavorativa del resistente contumace, anche in relazione all'età del resistente (nato nel 1977), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche del padre, il
Tribunale ritiene congruo disporre a carico del resistente contumace, quale CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, e la complessiva somma di Per_1 Per_2
euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse dei minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
In ordine a quanto richiesto dalla ricorrente in relazione alla richiesta di godere esclusivamente del beneficio degli assegni familiari, questo Collegio rileva che questa richiesta merita accoglimento in considerazione del collocamento prevalente dei figli presso la madre e considerata, altresì, l'attuale scarsa frequentazione con il padre.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
[...]
, nato ad [...] il [...], e nata ad [...] il Per_3 Persona_4
30.05.2013, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare, che rimarrà in disponibilità alla ricorrente;
5 - dispone che gli incontri padre – figli avvengano secondo il seguente calendario, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti:
1) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore 16,00;
2) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori;
3) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la Madre e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.
- pone a carico del resistente contumace quale contributo al CP_1
mantenimento del dei figli minori e la somma Persona_3 Persona_4
complessiva di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Marciano della Chiana di predisporre, anche avvalendosi dei servizi consultoriali della percorso di sostegno alla Pt_3
genitorialità.
- dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Marciano della
Chiana.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
WALTER RENZETTI e GIACOMO RENZETTI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, Via A. Garbasso, 36/B
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Marciano della Chiana (AR), Via Castiglioni, 31/F
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
1 All'udienza del 28.01.2025, la ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, preso atto della cessazione della convivenza more uxorio tra le parti, regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli alle seguenti condizioni:
1) Affidare dei figli minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2) La casa familiare sita in Marciano della Chiana (AR), Loc.tà Cesa, Via di Castiglioni 31/F int. 1 resta nella disponibilità della Sig.ra che vi abiterà con i figli minori Parte_1
ed alla quale spetterà il pagamento del relativo canone di locazione;
3) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore
18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore 16,00
4) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e , corrispondendo in Per_1 Per_2
favore della madre, a partire dal mese del deposito del presente ricorso ed entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, la somma mensile di € 500,00 rivalutabile secondo gli indici
ISTAT
5) L'assegno unico universale per i figli e continuerà ad essere percepito Per_1 Per_2
dalla madre;
6) Entrambi i genitori sosterranno il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, elencate nel protocollo del Tribunale. Tutte le spese straordinarie dovranno essere di regola preventivamente concordate e sempre idoneamente documentate secondo il protocollo famiglia del Tribunale di Arezzo. Il padre dovrà rimborsare il 50% di dette spese straordinarie entro il giorno 15 del mese successivo
7) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori
8) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la Madre
e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, la ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio il resistente al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della CP_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori , nato ad [...] il Persona_3
17.02.2009, e nata ad [...] il [...], dalla relazione more uxorio Persona_4
intrattenuta dalla ricorrente con il resistente.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha rilevato la necessità di regolamentare le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale in quanto la relazione con il resistente sarebbe cessata.
La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso dei figli minori a ciascun genitore con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione materna. Al riguardo ha chiesto che venisse disposta la disponibilità della casa familiare sita in Marciano della Chiana (AR),
Loc.tà Cesa, Via Castiglioni, 31/F, a suo favore, con relativo pagamento del canone di locazione a suo carico.
Ha altresì chiesto che venisse stabilito un determinato regime di visita padre – figli e un contributo di mantenimento ordinario, a carico del resistente, rimasto contumace nel presente procedimento, pari a complessivi euro 500,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versare alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha inoltre chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico universale per i figli.
Nello specifico, la ha rappresentato di non aver trovato un accordo con il resistente Parte_1
riguardo alle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale e di aver dunque promosso il ricorso per cui si procede.
La ha altresì rappresentato di essere titolare della cartolibreria “Carta e Penna di Parte_1
CH I” sita in Marciano della Chiana (AR) oltre che di corrispondere per la locazione del locale, adibito allo svolgimento di tale attività, un canone pari ad euro 600,00 mensili e di percepire dalla suddetta attività un reddito mensile medio pari ad euro 1.200,00.
Ha dedotto di corrispondere, insieme al resistente, un canone di locazione mensile per la casa familiare pari ad euro 500,00.
3 Ed ancora, ha rilevato che il resistente percepirebbe a titolo di stipendio mensile, la somma di euro 1700,00.
Infine, ha evidenziato di non essere titolare di alcun diritto reale sui beni immobili e di essere proprietaria dell'autovettura targata DM999AE.
All'udienza del 28.01.2025, verificata la regolarità della notifica al resistente, è stata dichiarata la contumacia di e, sentita la ricorrente, quest'ultima ha chiesto che CP_1
la causa venisse trattenuta in decisione.
*
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla richiesta di affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, così come avanzata dalla ricorrente, questo Collegio ritiene di dover disporre in conformità a quanto richiesto dalla medesima, ovvero di affidare congiuntamente ad entrambe le parti, Parte_1
e i figli minori , nato ad [...] il [...], e
[...] CP_1 Persona_3
nata ad [...] il [...], posto che l'affidamento condiviso dei figli ad Persona_4
entrambi i genitori è il regime primariamente previsto dalla legge per far sì che godano pienamente del loro diritto alla bigenitorialità oltre che alla regola dell'affidamento condiviso possa derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Quanto alla disponibilità della casa familiare richiesta dalla atteso che il godimento Parte_1
della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei minori, preso atto che questi ultimi risultano attualmente abitare con la madre, non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto dalla ricorrente.
In ordine al diritto di visita padre – figli si ritiene di disporre in conformità a quanto richiesto dalla ovvero come segue: Parte_1
1) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore
18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore
16,00;
2) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori;
3) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la
Madre e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.
4 Sul punto, ovvero in ordine al diritto di visita del padre con i figli minori, stante quanto rappresentato dalla ricorrente all'udienza del 28.01.2025, il Collegio ritiene opportuno invitare entrambi i genitori ad avvalersi dell'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di
Marciano della Chiana, affinché gli stessi possano seguire un percorso di sostegno alla genitorialità.
Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni dei redditi allegate dalla ricorrente, nonché considerata la presumibile capacità lavorativa del resistente contumace, anche in relazione all'età del resistente (nato nel 1977), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche del padre, il
Tribunale ritiene congruo disporre a carico del resistente contumace, quale CP_1
contributo al mantenimento dei figli minori, e la complessiva somma di Per_1 Per_2
euro 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_2 nell'interesse dei minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo.
In ordine a quanto richiesto dalla ricorrente in relazione alla richiesta di godere esclusivamente del beneficio degli assegni familiari, questo Collegio rileva che questa richiesta merita accoglimento in considerazione del collocamento prevalente dei figli presso la madre e considerata, altresì, l'attuale scarsa frequentazione con il padre.
Per quanto attiene alle spese di lite, considerata la natura della causa e l'esito della stessa, considerata la contumacia della parte resistente, questo Collegio ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori
[...]
, nato ad [...] il [...], e nata ad [...] il Per_3 Persona_4
30.05.2013, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre nella casa familiare, che rimarrà in disponibilità alla ricorrente;
5 - dispone che gli incontri padre – figli avvengano secondo il seguente calendario, salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti:
1) Il padre avrà diritto di frequentazione con i figli tutti i mercoledì ed i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22,00 e la domenica, alternata con la madre, dalle ore 12,00 alle ore 16,00;
2) Dall'estate 2025 i figli trascorreranno le vacanze estive, una settimana continuativa, sia con il padre ed una settimana con la madre, da concordare tra i genitori;
3) Durante le festività Natalizie e Pasquali i figli trascorreranno il 25 dicembre con la Madre e la Pasqua con il padre e l'anno successiva in maniera invertita.
- pone a carico del resistente contumace quale contributo al CP_1
mantenimento del dei figli minori e la somma Persona_3 Persona_4
complessiva di euro 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla ricorrente , Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
- incarica i Servizi Sociali del Comune di Marciano della Chiana di predisporre, anche avvalendosi dei servizi consultoriali della percorso di sostegno alla Pt_3
genitorialità.
- dispone la percezione integrale dell'assegno unico universale a favore della ricorrente
; Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del Comune di Marciano della
Chiana.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Lucia Faltoni
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