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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 5211/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Danilo Lorenzo;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.5.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del quale primo Controparte_1
aviere capo dal 13.5.1996 al 23.7.2020 e di avere contratto una
“cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD
multiple ad impronta midollare” a causa dell'attività di servizio, chiedeva condannarsi il a riconoscere in suo favore lo status Controparte_1
1 di vittima del dovere o soggetto equiparato e a pagare la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nella specie, neppure la prescrizione dei benefici economici è, in tutto o in parte, maturata, ove si consideri che la malattia per cui è causa si è
manifestata, come accertato dal c.t.u., nel febbraio 2018 e la domanda amministrativa è stata presentata il 18.12.2023, quindi entro il decennio immediatamente successivo.
Nel merito, la domanda è fondata.
2 L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di
“missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata
da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non
sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un
compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una
incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal
soggetto nel quadro dell'attività espletata”: cfr. Cass. Sez. Un. 13.1.2017 n.
759; conforme Cass. 13.2.2019 n. 4238.
3 A sua volta, il concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”
va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., dovendo altresì considerarsi che nella prospettiva solidaristica e assistenziale che viene qui in rilievo non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute: cfr. Cass. 13.2.2019 n. 4238.
La S.C. ha precisato altresì che la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata: cfr. Cass. Sez.
Un. 13.1.2017 n. 759.
L'istante rivendica il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o soggetto equiparato per avere contratto una “cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD multiple ad impronta midollare” a causa dell'attività di servizio svolta.
La documentazione in atti attesta che egli, nel periodo dal 24.8.1986 al
14.4.1999, in servizio presso il comando della terza regione aerea di Bari, è
stato adibito al trasporto manuale, da e per gli scantinati del comando, di pesanti colli di cancelleria e materiale cartaceo vario, alla movimentazione giornaliera di carichi pesanti, alla percorrenza di innumerevoli chilometri con mezzi militari e civili durante le reiterate missioni a Roma e nel
4 territorio di giurisdizione (da Pescara a Lampedusa), a viaggi quotidiani con mezzi militari per raggiungere il luogo di lavoro e l'alloggio, a servizi armati di capo posto in squadra di pronto intervento, alla permanenza in servizio ben oltre il normale orario di lavoro in ambienti umidi e freddi;
nel periodo dall'1.1.2001 al 28.9.2008, in servizio presso il comando della scuola addestramento reclute dell'aeronautica militare di Taranto, è stato adibito alla movimentazione giornaliera di pesanti faldoni di archivio anche sulle scale, nonché a gravosi servizi extra ordinem esterni, quali i servizi di manovalanza, di corvée e manutenzione aree a verde, i servizi armati e di guardia a piedi, i servizi di ronda in città a piedi;
nel periodo da
2.8.2002 al 2.12.2002, in servizio presso il secondo reparto operativo autonomo di Pristina nel Kosovo, è stato impiegato frequentemente come autista di mezzi militari per il trasporto dei superiori nelle sedi diplomatiche, ONU e NATO e per lo svolgimento del servizio postale,
percorrendo giornalmente, in qualsiasi condizione meteo e su strade dissestate, innumerevoli chilometri, restando esposto a vibrazioni e sobbalzi del mezzo (Fiat Daily) e, quindi, a continui microtraumi a carico della colonna vertebrale, ha caricato e scaricato dai mezzi militari cartoni contenenti generi di conforto, indumenti e materiali di supporto per la popolazione locale, ha svolto servizi notturni di ronda armata indossando il giubbotto antiproiettile, in condizioni climatiche estreme caratterizzate da temperature rigidissime;
nel periodo dal 26.5.2004 al 17.9.2004, in servizio presso il primo reparto operativo autonomo di Djakovica nel
Kosovo, ha svolto analoghe attività nelle stesse condizioni ambientali;
nel periodo dal 5.6.2012 al 14.11.2012, in sevizio presso il “National support
5 element” di Kabul nell'Afghanistan, oltre a svolgere l'attività sedentaria strettamente connessa all'incarico di responsabile di sistemi logistici, ha svolto compiti legati all'imbarco e sbarco di personale e materiali nel sedime aeroportuale ed ha partecipato a turni di sorveglianza armata per il controllo del personale locale.
La peculiare natura delle attività svolte dall'istante, unitamente alle concrete modalità di svolgimento delle stesse, così come sopra riportate,
integrano senza alcun dubbio la ricorrenza, nel caso in esame, della nozione di “missione” nell'ampia accezione individuata dalla giurisprudenza richiamata, nonché la sussistenza di “particolari condizioni ambientali e operative”.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n.
266 ai fini del riconoscimento in favore dell'istante dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente derivata dalla detta patologia, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1
d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di
invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una
percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno
biologico e morale”, e agli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC)
di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la
6 percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula:
IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che l'istante è affetto da“cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD
multiple ad impronta midollare”, che tale patologia ha trovato causa nell'attività lavorativa da lui svolta alle dipendenze del convenuto
(essendo stata peraltro già riconosciuta dall'amministrazione come dipendente da causa di servizio), e che la stessa patologia ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 42,5% così calcolata:
danno biologico pari al 25%, più danno morale pari al 12,5%, più
7 differenza tra invalidità permanente (30%) e danno biologico (25%) pari al
5%: tanto, con decorrenza dal febbraio 2018.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, e per l'effetto condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'istante i conseguenti benefici assistenziali come richiesti in ricorso.
In particolare, spetta in primo luogo la speciale elargizione di cui all'art. 3 l.
629/1973, agli artt.
2-3 l. 466/1980, all'art. 2 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302 e all'art. 34 co. 1 d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007, in misura di euro
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità.
Inoltre, poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta l'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (nonché,
in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) ed esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Per la stessa ragione sopra evidenziata, spetta lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) ed esteso alle vittime del dovere e
8 soggetti equiparati (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti)
dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244.
E ciò, con decorrenza – quanto agli assegni – dall'1.3.2018, e in ogni caso con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere, ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del convenuto quelle di ctu come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il ricorrente soggetto equiparato alle vittime del dovere e condanna il resistente a pagare in suo favore la speciale elargizione,
l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio – a decorrere, quanto agli assegni, dall'1.3.2018 – oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere, ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 6.120,00 per compensi professionali, oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Danilo Lorenzo.
Taranto, 27.5.2025.
9 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
10
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 5211/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Danilo Lorenzo;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 21.5.2024, , premesso di Parte_1
avere lavorato alle dipendenze del quale primo Controparte_1
aviere capo dal 13.5.1996 al 23.7.2020 e di avere contratto una
“cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD
multiple ad impronta midollare” a causa dell'attività di servizio, chiedeva condannarsi il a riconoscere in suo favore lo status Controparte_1
1 di vittima del dovere o soggetto equiparato e a pagare la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è infondata.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440.
Nella specie, neppure la prescrizione dei benefici economici è, in tutto o in parte, maturata, ove si consideri che la malattia per cui è causa si è
manifestata, come accertato dal c.t.u., nel febbraio 2018 e la domanda amministrativa è stata presentata il 18.12.2023, quindi entro il decennio immediatamente successivo.
Nel merito, la domanda è fondata.
2 L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di
“missione di qualunque natura” deve essere inteso in un senso che possa essere correlato “sia ad un'attività di particolare importanza, connotata
da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non
sia e risulti del tutto ordinaria e normale, cioè, in definitiva, rappresenti un
compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una
incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal
soggetto nel quadro dell'attività espletata”: cfr. Cass. Sez. Un. 13.1.2017 n.
759; conforme Cass. 13.2.2019 n. 4238.
3 A sua volta, il concetto di “particolari condizioni ambientali od operative”
va riscontrato, in primo luogo, alla luce del rispetto di tutte le regole dettate dall'ordinamento in relazione alla tutela della salute dei lavoratori ai sensi dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2087 c.c., dovendo altresì considerarsi che nella prospettiva solidaristica e assistenziale che viene qui in rilievo non si tratta di formulare un addebito di colpa o di accertare una responsabilità, ma di assicurare una protezione monetaria, su presupposti di parità di trattamento, a tutti i soggetti considerati dalla legge che abbiano svolto i propri compiti istituzionali in condizioni di particolare rischio per la salute: cfr. Cass. 13.2.2019 n. 4238.
La S.C. ha precisato altresì che la particolarità delle condizioni ambientali e operative può consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata: cfr. Cass. Sez.
Un. 13.1.2017 n. 759.
L'istante rivendica il riconoscimento della qualità di vittima del dovere o soggetto equiparato per avere contratto una “cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD multiple ad impronta midollare” a causa dell'attività di servizio svolta.
La documentazione in atti attesta che egli, nel periodo dal 24.8.1986 al
14.4.1999, in servizio presso il comando della terza regione aerea di Bari, è
stato adibito al trasporto manuale, da e per gli scantinati del comando, di pesanti colli di cancelleria e materiale cartaceo vario, alla movimentazione giornaliera di carichi pesanti, alla percorrenza di innumerevoli chilometri con mezzi militari e civili durante le reiterate missioni a Roma e nel
4 territorio di giurisdizione (da Pescara a Lampedusa), a viaggi quotidiani con mezzi militari per raggiungere il luogo di lavoro e l'alloggio, a servizi armati di capo posto in squadra di pronto intervento, alla permanenza in servizio ben oltre il normale orario di lavoro in ambienti umidi e freddi;
nel periodo dall'1.1.2001 al 28.9.2008, in servizio presso il comando della scuola addestramento reclute dell'aeronautica militare di Taranto, è stato adibito alla movimentazione giornaliera di pesanti faldoni di archivio anche sulle scale, nonché a gravosi servizi extra ordinem esterni, quali i servizi di manovalanza, di corvée e manutenzione aree a verde, i servizi armati e di guardia a piedi, i servizi di ronda in città a piedi;
nel periodo da
2.8.2002 al 2.12.2002, in servizio presso il secondo reparto operativo autonomo di Pristina nel Kosovo, è stato impiegato frequentemente come autista di mezzi militari per il trasporto dei superiori nelle sedi diplomatiche, ONU e NATO e per lo svolgimento del servizio postale,
percorrendo giornalmente, in qualsiasi condizione meteo e su strade dissestate, innumerevoli chilometri, restando esposto a vibrazioni e sobbalzi del mezzo (Fiat Daily) e, quindi, a continui microtraumi a carico della colonna vertebrale, ha caricato e scaricato dai mezzi militari cartoni contenenti generi di conforto, indumenti e materiali di supporto per la popolazione locale, ha svolto servizi notturni di ronda armata indossando il giubbotto antiproiettile, in condizioni climatiche estreme caratterizzate da temperature rigidissime;
nel periodo dal 26.5.2004 al 17.9.2004, in servizio presso il primo reparto operativo autonomo di Djakovica nel
Kosovo, ha svolto analoghe attività nelle stesse condizioni ambientali;
nel periodo dal 5.6.2012 al 14.11.2012, in sevizio presso il “National support
5 element” di Kabul nell'Afghanistan, oltre a svolgere l'attività sedentaria strettamente connessa all'incarico di responsabile di sistemi logistici, ha svolto compiti legati all'imbarco e sbarco di personale e materiali nel sedime aeroportuale ed ha partecipato a turni di sorveglianza armata per il controllo del personale locale.
La peculiare natura delle attività svolte dall'istante, unitamente alle concrete modalità di svolgimento delle stesse, così come sopra riportate,
integrano senza alcun dubbio la ricorrenza, nel caso in esame, della nozione di “missione” nell'ampia accezione individuata dalla giurisprudenza richiamata, nonché la sussistenza di “particolari condizioni ambientali e operative”.
Ricorrono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1 co. 564 l. 23.12.2005 n.
266 ai fini del riconoscimento in favore dell'istante dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.
Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente derivata dalla detta patologia, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1
d.p.r. 30.10.2009 n. 181, secondo cui “la valutazione della percentuale di
invalidità di cui all'art. 6 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una
percentuale unica di invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno
biologico e morale”, e agli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC)
di cui all'art. 6 l.
3.8.2004 n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB), del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (IP) e la
6 percentuale di danno biologico, secondo la seguente formula:
IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che l'istante è affetto da“cervicolombalgia cronica in spondiloartrosi con discopatie ed EDD
multiple ad impronta midollare”, che tale patologia ha trovato causa nell'attività lavorativa da lui svolta alle dipendenze del convenuto
(essendo stata peraltro già riconosciuta dall'amministrazione come dipendente da causa di servizio), e che la stessa patologia ha determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 42,5% così calcolata:
danno biologico pari al 25%, più danno morale pari al 12,5%, più
7 differenza tra invalidità permanente (30%) e danno biologico (25%) pari al
5%: tanto, con decorrenza dal febbraio 2018.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di soggetto equiparato alle vittime del dovere, e per l'effetto condannarsi il convenuto a pagare in favore dell'istante i conseguenti benefici assistenziali come richiesti in ricorso.
In particolare, spetta in primo luogo la speciale elargizione di cui all'art. 3 l.
629/1973, agli artt.
2-3 l. 466/1980, all'art. 2 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302 e all'art. 34 co. 1 d.l. 159/2007 conv. in l. 222/2007, in misura di euro
2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità.
Inoltre, poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta l'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n. 407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (nonché,
in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) ed esteso alle vittime del dovere e soggetti equiparati (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Per la stessa ragione sopra evidenziata, spetta lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti) ed esteso alle vittime del dovere e
8 soggetti equiparati (nonché, in caso di decesso, ai loro familiari superstiti)
dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244.
E ciò, con decorrenza – quanto agli assegni – dall'1.3.2018, e in ogni caso con aggravio di rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere, ex art. 7 l. 11.8.1973 n.
533, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico del convenuto quelle di ctu come già liquidate.
P.q.m.
dichiara il ricorrente soggetto equiparato alle vittime del dovere e condanna il resistente a pagare in suo favore la speciale elargizione,
l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio – a decorrere, quanto agli assegni, dall'1.3.2018 – oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, a decorrere, ex art. 7 l.
11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa;
condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 6.120,00 per compensi professionali, oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
Danilo Lorenzo.
Taranto, 27.5.2025.
9 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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