Articolo 1 della Legge 29 novembre 1961, n. 1329
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1962
Art. 1.
E' assegnato alla "Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio statale" un contributo straordinario di lire 3.000.000 e, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, un contributo ordinario annuo di lire 2 milioni.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1962