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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2449 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 29.05.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 6904/2024
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. PASQUALE MIGLIACCIO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: giudizio di opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.5.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott. di Lanno, presentava rituale opposizione chiedendo Per_1
riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. L' si costituiva resistendo alla pretesa. CP_1
In corso di causa è stato disposto il rinnovo della perizia, nominando all'uopo ctu la dott.ssa Per_2
.
[...]
1 Letta la perizia depositata e le note scritte ex art 127 ter cpc per l'udienza, la causa è decisa con la presente sentenza.
Ciò posto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissenso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si espone.
Il CTU nominato nella presente fase, all'esito della visita peritale effettuata sulla persona della ricorrente e della valutazione della documentazione depositata in atti, ha affermato che la sig.ra Pt_1
è affetta da: ESITI DI POLIOMIELITE ARTO INFERIORE SINISTRO, SPONDILOARTROSI
DIFFUSA CON ASIMMETRIA DEL BACINO IN SCOLIOSI DORSO-LOMBARE,
IPERTENSIONE ARTERIOSA, ESITI DI ISTERECTOMIA TOTALE + ANNESSIECTOMIA
BILATERALE PER UTERO FIBROMATOSO (2010)”
Ha precisato la ctu che “…Nello specifico, la ricorrente è stata oggetto di infezione da virus del polio, il quale attaccando i moto-neuroni del midollo spinale, le ha prodotto danni irreversibili a livello dei muscoli dell'arto inferiore di sinistra che si presentano nella caratteristica condizione di “paralisi flaccida”. Tuttavia, la paziente non riporta, e contemporaneamente non vi è documentazione medica scritta in cui si possa definire affetta dalla sindrome post-polio in quanto non sono state riscontrate alcune sintomatologie ad esse ascrivibili, come la disfunzione polmonare causata da una debolezza dei muscoli respiratori nella fattispecie diaframma e gabbia toracica i quali si caratterizzano nel cosiddetto “polmone di piccolo volume”, alterazione del sonno, disfagia causata da una debolezza del muscolo costrittore faringeo, intolleranza al freddo causata dal coinvolgimento della colonna intermedio‐laterale che ha come risultato la vasoparesi, ristagno venoso, perdita eccessiva del calore e l'artrite degenerativa. A riguardo, la valutazione neurologica del 06.03.13 descrive il soggetto affetto da paraparesi flaccida più spiccata a sinistra da poliomielite anteriore acuta. Antecedente a tale certificazione vi altra valutazione neurologica, data 05.02.10 in cui si fa riferimento ad un quadro sintomatologia di parestesie ai quattro arti. Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, la ricorrente presenta un quadro clinico compatibile con una marcata spondiloartrosi diffusa
2 aggravata da una scoliosi dorso-lombare e asimmetria del bacino con arto inferiore di sinistra ridotto rispetto al controlaterale. In atti vi sono diverse valutazioni clinico-strumentali che attestano quanto precedentemente scritto. All'anamnesi, la ricorrente riferisce di frattura della patella di sinistra, a seguito di incidente stradale accaduto nel 2012, trattata con la sola immobilizzazione gessata, viceversa, non fa riferimento ad interventi chirurgici. Clinicamente, si evidenzia una alterazione della statica rachidea da riferire a scoliosi dorso-lombare con moderata accentuazione della cifosi dorsale e lordosi lombare. Si segnala una asimmetria delle creste iliache con arto inferiore di sinistra ridotto rispetto al destro. Riferita dolente la digitopressione in corrispondenza delle apofisi spinose del tratto dorso-lombo-sacrale, a cui si associa una limitazione funzionale, prevalentemente nella flesso estensione. Nella norma il tratto cervicale. I movimenti dell'articolazione scapolo-omerale sono nella norma bilateralmente. Morfologicamente e funzionalmente nella norma l'articolazione del gomito, polso e mano bilateralmente. Conservata la capacità prensile. A livello degli arti inferiori si osserva una conservata funzionalità dell'anca e ginocchio di destra, sebbene la ricorrente riferisce di sintomatologia dolorosa diffusa ai gradi estremi di escursione articolare. A sinistra si osserva una riduzione del tono e trofismo muscolare dell'intero arto inferiore. Ridotta la forza sia a livello dell'anca che del ginocchio a cui si associa una limitata e dolente escursione articolare. Morfologicamente nella norma il piede di destra con severa limitazione della flesso-estensione dell'articolazione tibio tarsica. A sinistra si segnala una limitazione funzionale della flesso-estensione dell'articolazione tibio-tarsica. Il piede si presenta in atteggiamento cavo con marcata accentuazione dell'arco plantare e dita a griffe ed alluce valgo. Lo stesso assume il c.d. atteggiamento di “piede cadente”. La deambulazione è possibile autonomamente per pochi passi con presenza di tremori diffusi, la ricorrente giunge a visita medico- legale munita di carrozzina (ausilio non prescritto da struttura ASL). Infine, si rileva ridotto il riflesso rotuleo, mentre assenti gli achillei e plantari a sinistra”.
La ctu quindi, in ordine ai codici valutativi delle singole patologie riscontrate, ha affermato che “si può riconoscere, per analogia, una percentuale invalidante del 80% (cod. 7337), mentre per la componente osteoarticolare si può riconoscere una percentuale, per analogia, invalidante del 31%
(cod. 7006), del 35% (cod. 7218) e, per analogia, del 30% (cod. 7210). Essendo questa ultima valutazione riguardante lo stesso apparato anatomico, la scrivente ritiene opportuno utilizzare, al fine di una migliore quantizzazione della patologia, il calcolo salomonico per cui si può riconoscere una percentuale complessiva dell'82%. Per quanto riguarda l'apparato ginecologico, la ricorrente
è stata oggetto di intervento di isterectomia totale + annessiectomia bilaterale per utero fibromatoso.
A riguardo non vi sono valutazioni recenti che attestino complicanze ad esso ascrivibili.
Clinicamente, la ricorrente non riferisce episodi di metrorragia né cistiti. Pertanto, si può
3 riconoscere, per analogia, una percentuale invalidante del 11% (cod. 9322, D.M. 05.02.92). il disturbo dell'imore può essere valutao alla stregua del 25% (cod: 2205”).
In conclusione, quindim, a giudizio della ctu, il quadro patologico della sig.ra , in Parte_1
applicazione del calcolo riduzionistico a scalare di HA, attesta una invalidità pari al 100% con decorrenza a far data da sei mesi antecedenti la visita effettuata dalla ctu, ossia 01.06.2024, con revisione a dicembre 2025.
La valutazione espressa dal CTU appare ben motivata e coerente con gli atti di causa, e viene pertanto qui integralmente condivisa e fatta propria,
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Quanto alle spese di lite di entrambe le fasi, le stesse sono compensate per metà, atteso il
CP_ riconoscimento solo da data successiva alla fase atp, ponendosi la restante parte a carico dell' nella misura indicata in dispositivo. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 9917/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente
• compensa per metà le spese di lite, condannando l' al pagamento della restante parte che CP_1
si liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
4 • provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 30.5.2025.
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Il giudice del lavoro dr.ssa Federica Izzo