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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6921/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
nato il [...], in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Mario Origa, che lo rappresenta e la difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
contro
, nata il [...], in [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Cusino, che la rappresenta e lo difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
Con provvedimento del 10/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Introdotto con ricorso in data 20/10/2021 il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Cagliari, atto n. 238, parte II, serie A, anno 1992), con note in trattazione scritta depositate in data 5/12/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di avvenuto in data 21/02/2025, al fine della declaratoria della cessazione della materia Parte_1
del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
richiamata la sentenza n. con la quale è stata pronunciata delle parti:
- pronuncia la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Cagliari, in data 16/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
nato il [...], in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Quartu Sant'Elena, presso lo studio dell'avv. Mario Origa, che lo rappresenta e la difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
contro
, nata il [...], in [...], C.F. CP_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Cusino, che la rappresenta e lo difende giusta procura speciale in atti,
resistente
e con la partecipazione del MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, CP_2
Intervenuto per legge
Con provvedimento del 10/12/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Introdotto con ricorso in data 20/10/2021 il procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra e (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Cagliari, atto n. 238, parte II, serie A, anno 1992), con note in trattazione scritta depositate in data 5/12/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di avvenuto in data 21/02/2025, al fine della declaratoria della cessazione della materia Parte_1
del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici …”
(Cass. civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
richiamata la sentenza n. con la quale è stata pronunciata delle parti:
- pronuncia la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Cagliari, in data 16/12/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente Dott. Giorgio Latti