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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/10/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1059/ 2024
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. NASTRO SEBASTIANO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dallo avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI Resistente NONCHE'
, nato in [...] in data [...] CP_2
Resistente CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
1 Oggetto della presente controversia è la impugnazione della diffida indicata in dispositivo unitamente alle domande subordinate svolte dal ricorrente. L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 per le ragioni di cui alla memoria difensiva. Il lavoratore indicato in epigrafe viceversa non si è costituito e se ne deve dichiarare la contumacia. Appare opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato al riguardo uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume anche dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) l' opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. I principi di cui sopra appaiono trasponibili alla diffida indicata in dispositivo. Orbene con riferimento ai vizi di motivazione del provvedimento, anche alla luce della clausola generale di buona fede, non poteva che risultare all'azienda ricorrente, a parte la formulazione del modello standard del provvedimento, che il requisito che si riteneva carente era quello della mancanza di un precedente rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche perché nella diffida impugnata viene indicato il codice fiscale e, quindi, l'anno di nascita, risultando quindi, evidentemente, non contestato il requisito anagrafico. Tanto premesso, il base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di un fatto estintivo, sarebbe stato onere dell'odierno ricorrente provare di aver pagato, in realtà, integralmente i contributi senza godere dello sgravio. In mancanza di tale prova, a prescindere dalle allegazioni non del tutto perspicue del ricorrente sul punto, in base ad una lettura complessiva del ricorso, si deve ritenere che l'odierno ricorrente non abbia pagato i contributi oggetto del beneficio derivante dall'assunzione. Tanto premesso, si deve ritenere che il lavoratore in relazione al quale è stato effettuato lo sgravio contributivo, in realtà non avesse il 2 requisito della mancanza di un precedente rapporto a tempo indeterminato, come emerge dalla documentazione depositata e non risulta, inoltre, specificamente contestato. Nel contempo, è pur vero che al momento dell'assunzione tale requisito risultava formalmente sussistente, in base alla documentazione che l'odierno ricorrente poteva ragionevolmente reperire (non potendogli ovviamente essere addebitati inadempimenti e ricerche che non potevano essere ragionevolmente esigiti al momento dell'assunzione). Deve quindi ritenersi sussistente la buona fede del datore di lavoro, che si presume secondo il generale principio civilistico. Tanto premesso, si deve ritenere, in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce che:”…con l'unico motivo di ricorso, l deduce la violazione della L. n. 407 del CP_1
1990, art. 8, in relazione al D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 (con riferimento alla Delib. Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del 2006) nonché degli artt. 1175 e 1431 c.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata, incontroversi i fatti di causa, aveva ritenuto la legittimità della fruizione degli sgravi in questione nonostante che i lavoratori interessati non fossero effettivamente disoccupati nel periodo indicato dalla legge, ritenendo sufficiente il mero affidamento riposto dal datore di lavoro nella certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego a fronte di una dichiarazione omissiva dei lavoratori stessi in ordine alla misura dei redditi percepiti;
il motivo è fondato;
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, le agevolazioni contributive di cui alla L. n. 407 del 1990, art. 8, mirano a contenere il costo del lavoro ed il tasso di disoccupazione, attraverso l'attribuzione al datore di lavoro della possibilità di usufruire di una riduzione dei contributi che sarebbe stato altrimenti tenuto a versare per ciascun lavoratore;
proprio in vista del fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, la norma subordina questa agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore, sia al datore di lavoro e con riferimento al primo che risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
non può esservi dubbio che, ai fini della fruizione della riduzione dei contributi, lo stato di disoccupazione deve essere effettivo (Cass. 03/08/2016, n. 16219; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15711 del 2015); recita la L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, "A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di
3 integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi"; dunque, presupposto indefettibile degli sgravi contributivi previsti dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, è che l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori disoccupati (o in cassa integrazione) da oltre 24 mesi, mentre nel caso di specie è pacifico che non era questo il caso dei lavoratori M. e G., in quanto i medesimi avevano omesso di dichiarare di aver percepito redditi da lavoro dipendente, circostanze che impedivano di poter ritenere sussistente lo stato di disoccupazione;
pertanto, entrambi non potevano essere considerati lavoratori disoccupati da oltre 24 mesi;
la sentenza impugnata ha ritenuto che ai fini degli sgravi in discorso la certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego provasse di per sé lo stato di disoccupazione di lungo periodo dei due lavoratori interessati, in quanto valida fonte di affidamento incolpevole per il datore di lavoro;
la rilevanza del mero affidamento pur in presenza di una evidenza di insussistenza in fatto del presupposto oggettivo richiesto dalla fattispecie agevolativa, oltre ad essere manifestamente dissonante rispetto alla ratio legis, che è quella di incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori effettivamente (e non solo apparentemente) disoccupati da lungo tempo, valorizza quasi esclusivamente la lettura del secondo periodo del comma 9 del cit. art. 8 ("A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista..."), trascurando di leggerlo - com'e', invece, doveroso - in relazione al periodo precedente;
peraltro, questa Corte di legittimità (vedi tra le altre Cass. n. 256 del 2011) ha avuto modo di affermare che il rapporto di obbligazione contributiva nasce ed è conformato nella sua consistenza direttamente dalla legge e gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dall'istituto previdenziale, e qui va aggiunto anche di altre amministrazioni
4 pubbliche coinvolte nel procedimento, in ordine alla sua gestione rivestono natura meramente ricognitiva, preordinati come sono esclusivamente alla riscossione dei crediti o al pagamento dei debiti. Ne discende che alle determinazioni degli enti, comunque assunte, anche, in ipotesi, in violazione di regole procedurali, non si possono collegare effetti sul piano dell'obbligazione, che non è suscettibile di mutare per questo i suoi contenuti (cfr. Cass. 18 agosto 1999, n. 8713; 16 agosto 2000, n. 10842); a tale principio può derogare solo la legge, mediante specifiche disposizioni che attribuiscano ad atti emessi o comportamenti tenuti nella gestione del rapporto obbligatorio la capacità di influenzare il rapporto stesso (D.Lgs. n. 88 del 2000, art. 9; L. n. 212 del 2000, art. 11 - "Statuto del contribuente" - che dispone che l'obbligazione tributaria assume per il singolo contribuente definitivamente il contenuto corrispondente alla risposta fornita all'interpello del contribuente medesimo); va dunque disattesa (in continuità con Cass. n. 16865 del 2020), la tesi ammessa dalla sentenza impugnata secondo cui esisterebbe, nel sistema normativo che regola gli obblighi contributivi, un principio di necessaria tutela dell'affidamento del contribuente tale da comportare effetti abdicativi del potere di imposizione;
neppure viene in rilievo, al fine di ravvisare la base normativa dell'accennato principio, la L. n. 212 del 2000, art. 10, il quale è intitolato alla tutela dell'affidamento ed alla buona fede del contribuente e dispone, al comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;
nel fare applicazione di tale disposizione la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass., Sez. 1, 25 marzo 1983, n. 2092 e 17 novembre 1995, n. 11931; Cass. Sez. 5, 10 novembre 2000, n. 14619 e del 14 luglio 2003n. 11011; Cass. n. 3854 del 2019) e che l'eventuale tutela del contribuente sotto il profilo dell'affidamento di fronte al mutamento di indirizzo interpretativo adottato dall'amministrazione va coniugato con il concetto di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatività della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta (Cass. S.U. sent. n. 23031/07); dunque, ammettere che "l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che è in palese conflitto con il principio costituzionale
5 della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost.. Tutt'al più, come è stato pure affermato, potrebbe ammettersi che il mutamento da parte dell'amministrazione di un precedente indirizzo (interpretativo) sul quale il contribuente possa aver fatto affidamento, eventualmente rilevi (o possa esse valutato) ai fini della applicazione delle sanzioni"; peraltro, anche in vista di tale ridotta astratta possibilità di limitazione della pretesa, va osservato che pure l'obbligazione contributiva partecipa dell'origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall'art. 38 Cost., e che essa è una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1986, n. 421 del 1995, n. 178 del 2000, n. 173 del 2016); in più occasioni questa Corte di legittimità ha affermato il carattere indisponibile dell'obbligo contributivo (tra le tante, v. Cass. n. 11289 del 2003; Cass. n. 13650 del 2019) e conferma tale indisponibilità la disciplina della prescrizione costituita in origine dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, poi reiterata dalla L. n. 153 del 1969, art. 41, ed ancora confermata dall'ultimo intervento strutturale sul tema (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 cit.), nonché dalla stessa applicazione giurisprudenziale (Cass. 18.2.1991, n. 1703); a fronte di quanto sin qui esposto, è evidente l'irrilevanza delle circostanze addotte dalla sentenza impugnata in ordine alla condotta mendace dei lavoratori interessati (anche se tradottasi in rilascio di certificazione da parte del Centro per l'impiego), a fronte della obbligazione contributiva imposta dalla legge;
altrettanto irrilevante deve considerarsi lo stato soggettivo di buona fede in cui la parte debitrice possa essersi trovata e ciò in ragione di quella doverosità per l'istituto di conformarsi alla legge che ne giustifica la potestà di autotutela;
conseguentemente, l'istituto deve sempre procedere a conformare la propria azione alla normativa pubblicistica vigente;
tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 Cost. (Cass. n. 6548 del 1996; Cass. n. 11594 del 1997); va, peraltro, rilevato che quanto sin qui detto, ovviamente, non lede l'eventuale diritto della parte obbligata ad ottenere il risarcimento per il danno eventualmente subito a seguito del rilascio di certificazione resa dalla pubblica amministrazione in difformità rispetto ai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con
6 questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale". (Cass. n. 8236 del 2020; Cass. n. 12428 del 2021); in definitiva, il motivo di ricorso deve essere accolto;
la sentenza va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa deve essere decisa nel merito con l'affermazione della mancanza dello stato di disoccupazione come sopra descritto in capo ai lavoratori M. e G., che rende evidente l'insussistenza del diritto della società a fruire degli sgravi ex lege n. 407 del 1990, con consequenziale rigetto dell'opposizione al verbale ispettivo;
…” (cfr. la motivazione della sentenza della Cassazione civile sez. lav., 7898/2023). Quindi, la buona fede del datore di lavoro non impedisce il venir meno del diritto allo sgravio contributivo, per insussistenza di uno dei presupposti oggettivi previsti dalla legge: la mancanza di un precedente contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, come evidenzia la stessa pronuncia sopra citata, la mancanza di dolo e la buona fede, non venendo nemmeno provata una colpa del datore di lavoro, per quanto sopra premesso in ordine agli adempimenti che erano esigibili al momento dell'assunzione, determina l'illegittimità della sanzione irrogata. La stessa sanzione, infatti, nel caso di specie, sembra presupporre la colpevolezza del datore di lavoro, perlomeno sotto il profilo della negligenza, conformemente ai principi generali enucleati dalla dottrina per il generale c.d. “diritto punitivo”. La sanzione irrogata deve quindi essere annullata. Infine, poiché obiettivamente il datore di lavoro ha subito un danno per effetto delle dichiarazioni oggettivamente false del lavoratore assunto, lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno, da parametrarsi al mancato sgravio goduto dal datore di lavoro. Non può infatti non ravvisarsi perlomeno una colpa del lavoratore ed il nesso di causalità fra la sua condotta ed il danno subito dal ricorrente. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono (non essendo necessario compiere ulteriore attività istruttoria). Le spese devono seguire il criterio della soccombenza per quanto riguarda i rapporti fra e la CP_2 Parte_1
Viceversa le spese devono essere compensate fra
[...] le altre parti in considerazione della novità e controversia delle questioni esaminate e della reciproca soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca l'atto dell' n° 5106.06/06/2023.0170946 CP_1 limitatamente alla sanzione € 2.034,75, conformemente a quanto disposto in motivazione;
2) condanna a pagare alla CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., la somma
[...] complessiva di € 5.916,04 oltre accessori di legge;
3) rigetta per il resto il ricorso;
4) condanna al pagamento delle spese CP_2 processuali alla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., che liquida in € 770,00, comprensivi di spese generali al 15% e oneri di legge, con attribuzione al difensore del ricorrente per distrazione compensandole fra le altre parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata, 17.10.2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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