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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(P.Iva: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (c.f.: ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Edoardo Iannuzzi
APPELLANTI contro
(P. Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maximilian Mairov
APPELLATA (e appellante incidentale)
(P. Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Incardona
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 9 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 3120/2014, il Tribunale di Palermo ingiungeva alla e a Parte_1
di pagare, in favore del l'importo di € 27.530,27, Parte_2 Controparte_3 di cui € 12.331,17 quale saldo debitore del conto corrente n. 961 ed € 15.199,10 per il finanziamento rateale n. 60245, oltre interessi e spese del monitorio.
1 Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, eccependo l'invalidità delle clausole applicate ai rapporti bancari e la nullità della fideiussione prestata da Parte_2
Si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Controparte_2
Management S.p.a., quale successore a titolo particolare nel rapporto dedotto in giudizio in virtù del contratto di cessione di crediti, facendo proprie tutte le domande ed eccezioni formulate dal Controparte_3
Il Tribunale di Palermo, istruita la causa mediante documenti e CTU contabile, con la sentenza n. 2881/2018 pubblicata il 14 giugno 2018, così decideva:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava la società (quest'ultima nei limiti della Controparte_4
fideiussione prestata) al pagamento in favore della cessionaria della Controparte_2 somma di € 10.260,65 a titolo di saldo del conto corrente n. 961 e della somma di € 15.199,10 per il contratto di finanziamento oltre interessi dal 31.03.2014 sino al saldo effettivo;
- compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2019, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato a sei motivi, chiedendone l'accoglimento “… per tutti i motivi specificati nel presente atto di impugnazione, nelle parti della sentenza e con riforma delle stesse siccome indicato nei motivi dedotti e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, sia nel merito che in via istruttoria, con espresso riferimento ai contenuti delle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel primo e secondo termine concesso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte …”.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea ed illogica motivazione in ordine ai documenti depositati dalla opposta – vizio di omessa pronuncia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. e dell'art. 117 D.lgs 385/1993”.
Censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui viene disattesa la eccezione di nullità dei contratti per difetto del requisito della forma scritta, e affermano che la banca opposta non ha prodotto il contratto di affidamento, ma solo la domanda di finanziamento, in
2 violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, cui deve conseguire l'applicazione del comma 7 dell'articolo citato ove non venisse accolta l'eccezione ex art. 1815 comma 2 c.c.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, dell'art. 1815 II co. c.c., dell'art. 118 D.lgs 385/1993 in ordine al contratto di conto corrente” e sostengono che dalla relazione di CTU si evince il superamento del tasso soglia sin dal primo trimestre di vita del rapporto di conto corrente, pertanto la clausola di interessi è affetta da nullità ab origine rilevabile d'ufficio, con conseguente non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., applicabile anche ai rapporti di conto corrente.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea illogica motivazione - vizio di omessa pronuncia - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, dell'art. 117 TUB, nonché dell'art.
2-bis legge 2/2009 in merito alle commissioni addebitate nel rapporto di conto corrente”; lamentano che le commissioni sul fido accordato sono state computate nel calcolo, nonostante il CTU abbia affermato che la CMS non risulti univocamente determinabile e non sia stata addebitata dalla banca.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, nonché dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1224 c.c. in merito al rapporto di finanziamento rateale”; si dolgono che, una volta accertata l'usurarietà del tasso moratorio, doveva essere dichiarata l'invalidità del contratto e la non debenza anche degli interessi corrispettivi.
Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali – nonché dell'artt. 1938, 1941 e 2697 c.c. – vizio di omessa pronuncia sul mancato deposito dell'originale dell'atto fideiussorio e dell'istanza di verificazione”; evidenziano di avere disconosciuto il contenuto della fideiussione della Sig.ra deducendo l'abuso di riempimento di foglio bianco;
e che la banca, si è Parte_2
costituita in giudizio confermandone la validità, ma non ha depositato l'originale della fideiussione, né ha chiesto la verificazione. Sostengono che, trattandosi di vizio della volontà,
l'omesso deposito dell'originale e la conseguente omessa verificazione dovevano costituire
3 per il Tribunale elemento presuntivo sulla mancanza di prova della fideiussione rilasciata a garanzia del credito intimato ed in conseguenza di quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c.
Sul punto affermano che l'omesso deposito del documento ha sottratto alla Sig.ra il Pt_2
diritto di proporre querela di falso sul documento;
e che il Tribunale ha invertito l'onere della prova che spettava alla controparte in violazione dell'art. 2697 c.c.; che l'omesso deposito della fideiussione avrebbe dovuto costituire una presunzione semplice al fine del decidere, con conseguente accoglimento della domanda di nullità della fideiussione, per violazione dell'art. 1938 c.c. e dell'art. 1941 c.c. in riferimento alle parti riempite illegittimamente.
Con il sesto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – vizio di omessa pronuncia – violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali, nonché dell'art. 2697
c.c. e dell'artt. 1705, 1823, 1832 c.c. – in ordine al disconoscimento dei prelevamenti annotati in conto corrente”. Evidenziano di avere disconosciuto le operazioni di prelievo del
15/07/2009 per € 14.000,00 ed € 4.500,00 annotate a debito sull'estratto conto del rapporto di conto corrente ingiunto;
che la banca non ha depositato i relativi ordini, né ha provato l'effettivo invio nel tempo degli estratti conto, affermando genericamente di averli inviati in precedenza all'indirizzo dell'amministratore e non presso la sede dell'impresa come invece indicato sul contratto di conto corrente;
che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto vantato gravava sull'istituto di credito e che tali annotazioni erano state portate alla conoscenza della e della garante solo con la notifica del decreto ingiuntivo e in Parte_1
assenza degli ordini, in violazione degli artt. 3 e 4 del contratto di conto corrente e artt. 1823-
1826 c.c., ossia senza l'espressa autorizzazione della correntista.
Si è costituita incorporante per fusione il Controparte_1 Controparte_3
eccependo la inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito;
[...]
proponendo, altresì, appello incidentale, con il quale ha chiesto in riforma della sentenza impugnata di “… confermare il D.I. opposto e conseguentemente ritenere e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 961 ammonta ad € 12.331,17 e per l'effetto condannare gli appellanti principali al pagamento della somma di € 12.331,17 a titolo di saldo del conto corrente n. 961, oltre interessi dal 31.03.2014 fino al reale soddisfo per le causali sopra meglio specificate;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio …”.
4 Con il primo motivo di appello incidentale, il censura la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto che era stato superato il tasso soglia nel contratto di conto corrente nei periodi indicati dal CTU. Si duole della mancata applicazione dei criteri dettati dalla Banca d'Italia, della erronea utilizzazione del TAEG in luogo del TEG quale dato di comparazione con i tassi soglia, come prescritto dagli artt. 1 e 2
L. 108/96 e dai Decreti Ministeriali che rilevano espressamente il TEG e non il TAEG;
della erronea inclusione di voci di spesa, che in effetti non sono collegate alla erogazione del credito, né incluse tra le spese al punto C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia.
Con ulteriore motivo, l'appellante incidentale si duole della compensazione delle spese e ne chiede la riforma quale effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale e della conseguente conferma del D.I. opposto.
Si è costituita e, per essa quale procuratrice, la Cerved Credit Controparte_2
Management S.p.A., eccependo la inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Così fissati i termini del contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 3 febbraio 2023, ha disposto il richiamo del Ctu nominato in primo grado al fine di integrare la propria relazione, ricostruendo il saldo del conto corrente n. 961:
1) verificando il superamento della soglia usura del tasso di interesse previsto dal contratto secondo la formula del TEGM prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto già operata in primo grado (come effettuato nell'ipotesi n. 1 della prima relazione), da ripetere in occasione di ogni modificazione del tasso di interesse o degli altri addebiti ove riscontrata in atti;
2) senza tenere conto dell'eventuale usura cd. sopravvenuta (ovvero del superamento del tasso soglia usurario dovuto alla diminuzione del detto tasso, contrariamente a quanto fatto nelle relazioni depositate nel corso del giudizio di primo grado);
3) senza tenere conto della CMS, che è risultata indeterminata e, comunque, non applicata dalla banca (come rilevato nelle relazioni depositate in primo grado);
4) escludendo ogni interesse, onere e spesa fino alla successiva modifica rispettosa del tasso soglia usurario ove si verifichi la pattuizione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto o di successiva modifica.
Depositata detta integrazione della consulenza d'ufficio, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
5 Tutto ciò premesso, l'appello proposto da e è infondato e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello, dagli atti prodotti risulta rispettato il requisito della forma scritta ex art. 117 comma 4 TUB relativamente al contratto di conto corrente stipulato con il n. 961 del 10.07.2009 e alle successive convenzioni di apertura Controparte_3
di credito, contenenti la sottoscrizione della correntista (In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti, Cass. civ., Sez. I, n. 28500/2023). Pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato che la formazione dei contratti per cui è causa era comprovata dai documenti scritti prodotti dalla banca. Peraltro, la presenza di tale requisito era già stato oggetto di esame nella fase istruttoria, al momento in cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 24.03.2016.
Quanto al secondo motivo di appello principale, esso deve essere esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto dal Controparte_1
In proposito, dai documenti contrattuali in atti, si evince che la correntista Parte_1
oltre al contratto di conto corrente n. 961 del 10.07.2009, ha successivamente stipulato delle convenzioni di apertura di credito nel periodo dal settembre 2009 al settembre 2010, come elencati nella relazione di CTU, al parag. 2 “Documentazione esaminata”.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti principali, il Tribunale non ha applicato alcun tasso di interesse in concomitanza con la stipula del contratto di conto corrente, stante il superamento di quello pattuito al raffronto con il tasso soglia, in base alle risultanze dell'indagine peritale e in conformità all'oggetto dell'incarico “…escludendo
l'applicazione degli interessi debitori ove il superamento del tasso soglia sia registrato in concomitanza con la stipula del contratto di conto corrente e di tutte le successive convenzioni di apertura di credito …” di cui all'ordinanza del 05.05.2016.
È parzialmente fondato, invece, il primo motivo di appello incidentale del
[...]
non potendo essere condivisa la decisione impugnata nella parte in cui Controparte_1
vengono applicati i tassi soglia in luogo di quelli pattuiti nei casi di usura cd. sopravvenuta,
6 ovvero del superamento del tasso soglia usurario dovuto alla diminuzione del detto tasso. Su tale questione, deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 24675/2017, secondo cui il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non determina l'inefficacia o l'invalidità della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente la soglia stessa quale risultante al momento della stipula, alla luce dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, sancito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito dalla L. n. 24/2001, che ai fini dell'irrogazione tanto della sanzione penale quanto di quella civile di gratuità ex art. 1815 comma II c.c., impone di considerare “il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, dovendo ritenersi legittima la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso concordato.
Sulla base del suddetto principio, la relazione di CTU disposta in questo grado di appello ha individuato, per ciascuna pattuizione e/o variazione contrattuale, il trimestre di riferimento in cui effettuare la verifica usura. Da tale verifica, sono emersi due superamenti dei tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2009, mentre i trimestri successivi sono risultati rispettosi delle soglie usura. Il consulente d'ufficio, pertanto, ha proceduto al ricalcolo del c/c n. 961, escludendo “[…] ogni interesse, onere e spesa […]” nel 3° Trim. 2009 e nel 4° Trim.
2009, evidenziando che nessun intervento era stato attuato riguardo la C.M.S., poiché non era stata applicata dalla banca, pervenendo a un saldo ricalcolato alla data del 22/01/2013 pari a €
10.715,87 a debito per il cliente. Nei detti termini, in parziale accoglimento del motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, mediante rideterminazione del saldo debitorio nella maggiore somma in favore della banca in luogo del minore importo accertato in primo grado.
Quanto al terzo motivo di appello principale, il consulente d'ufficio ha evidenziato, dall'analisi degli estratti conto, che la banca non ha addebitato alcun importo a titolo di commissione di massimo scoperto, ribadendo tale accertamento anche nella relazione svolta nel presente grado di appello, pertanto deve essere disattesa la doglianza degli appellanti sul punto.
Relativamente al quarto motivo di appello, deve richiamarsi il principio affermato dalla
Suprema Corte in più occasioni, secondo cui, qualora la clausola di interesse moratorio superi il tasso soglia, a quel superamento consegue la nullità unicamente della detta clausola ex art. 1419 c.c., senza estensione alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono sempre dovuti,
7 come affermato dalla Suprema Corte in più occasioni, atteso che l'art. 1815 comma 2 c.c. civ. si riferisce solo agli interessi corrispettivi (Cass. civ., Sez. III, n. 27442/2018; si veda anche
Sez. III, n. 17447/2019, secondo cui “… preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso
a gratuito …”.
Peraltro, anche il tasso di mora deve ritenersi pattuito nel rispetto del tasso soglia, in quanto è stato convenuto nella misura di due punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo ed è dunque pari all'8,13%, inferiore al tasso soglia incrementato del 2,1% secondo quando disposto dal DM 24.06.2009 (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui man cata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato …”).
Relativamente al quinto motivo, deve evidenziarsi che nell'atto di opposizione a Pt_3
senza che vi sia disconoscimento della firma apposta sulla fideiussione, è stato dedotto che essa era stata firmata in bianco senza indicazione del limite fideiussorio, contrariamente alla lettera di fideiussione prodotta dalla banca, che recava la dicitura dell'importo garantito nella misura di € 30.000,00. Dunque, gli odierni appellanti hanno eccepito un riempimento “contra pacta”, per il quale grava sul fideiussore l'onere della prova di quale sia l'effettivo importo garantito oggetto della pattuizione in luogo dell'importo indicato. Nel caso concreto, nessuna allegazione difensiva e probatoria è stata svolta nell'atto di opposizione a circa un Pt_3
accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto riguardo l'ammontare
8 dell'importo pattuito a garanzia. Su tale punto, non appaiono efficaci i profili di doglianza contenuti nel motivo di appello in esame, sul fatto che la banca appellata non ha depositato l'originale della scrittura e che tale circostanza non ha consentito agli opponenti di proporre la querela di falso. La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che la querela di falso attiene all'abusivo riempimento “absque pactis” e non “contra pacta”, atteso che in quest'ultimo caso deve essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (Cass. civ., Sez. III, n. 25445/2010, si veda anche Sez. III, n. 5417/2014, secondo cui La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui i l riempimento risulti avvenuto
“absque pactis”, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; conformi Sez. II, n. 21587/2019, Sez. III, 18234/2023).
Quanto al sesto motivo, dal documento del 10.07.2009, prodotto dalla banca in seno alla memoria istruttoria a prova diretta (doc. 3), si evince che la correntista ha indicato quale indirizzo postale principale quello di “Via Porta di Mare n. 21 92026 Favara (AG)”, presso il legale rappresentante della società Sig. , ove risultano inviati gli estratti Parte_4
conto in atti, nonché la lettera di diffida del 06.02.2014 (doc. 7 del fascicolo monitorio). Tale indirizzo è indicato dalla correntista nella intestazione della raccomandata inviata alla banca del 19.01.2011, con la quale viene proposto un piano rientro in via transattiva (doc. 5, memoria art. 183-2 Cpc). Deve ritenersi, pertanto, che gli estratti del conto corrente n. 961 siano stati regolarmente inviati alla correntista, da intendersi approvati in mancanza di opposizione scritta nel termine previsto dall'art. 119 Dlgs 385/93.
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Il Giudice di primo grado ha compensato le spese, ritenendo in motivazione che, all'esito del giudizio di opposizione, il credito della banca è stato accertato in misura inferiore a quello oggetto della pretesa monitoria. Sul punto, va rilevato che tale accertamento riguarda solo il saldo debitorio del conto corrente n. 961, mentre è stata confermata integralmente la pretesa creditoria derivante dal finanziamento rateale n. 60245.
La Corte ritiene che, alla luce dell'esito complessivo del giudizio a cognizione piena, sia stata accertata comunque una rilevante esposizione debitoria della correntista e del fideiussore, in relazione all'entità della diminuzione dell'importo accertato al raffronto con quello richiesto, ciò che giustifica una parziale compensazione delle spese di primo grado nella misura di 1/4, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, gli odierni appellanti
9 devono essere condannati al pagamento dei restanti 3/4 delle predette spese in favore dell'appellante incidentale la quale è risultata comunque Controparte_1
vittoriosa in merito alla pretesa creditoria avanzata con il ricorso per D.I., seppure parzialmente per una somma minore.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre va accolto parzialmente il primo motivo di appello incidentale nei termini di cui sopra e il secondo motivo di appello incidentale. Le spese del presente grado di appello vengono compensate per 1/4, ponendo a carico degli appellanti principali i restanti 3/4.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e avverso la sentenza Tribunale di Parte_2
Palermo n. 2881/2018 pubblicata il 14 giugno 2018, nonché sull'appello incidentale avverso detta sentenza proposto dal in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
- ridetermina in € 10.715,87 il saldo debitorio del conto corrente n. 961 intrattenuto con il dalla e garantito dalla fideiussione prestata da Controparte_3 Parte_1 Parte_2
per l'effetto, condanna la società e , quest'ultima nei
[...] Parte_1 Parte_2
limiti della fideiussione prestata, al pagamento in favore della cessionaria Controparte_2 dell'importo € 10.715,87 a titolo di saldo del predetto conto corrente n. 961, in luogo
[...]
della minore somma accertata in primo grado, oltre interessi dal 31.03.2014 al saldo;
- compensa per 1/4 le spese del primo grado di giudizio e condanna la e Parte_1
al pagamento dei restanti 3/4 delle dette spese in favore del Parte_2 [...]
che liquida, nella misura già frazionata, in € 3.000,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali 15%, c.p.a. e Iva;
- compensa per 1/4 le spese di CTU di primo grado e pone definitivamente a carico degli opponenti i restanti 3/4;
10 3) conferma la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, al pagamento da parte degli appellanti dell'importo di € 15.199,10 per il contratto di finanziamento oltre interessi dal 31.03.2014 sino al saldo effettivo;
4) compensa per 1/4 le spese di lite del presente grado di appello e condanna gli appellanti al pagamento dei restanti 3/4 delle dette spese in favore del Controparte_1
che liquida, nella misura già frazionata, in € 4.000,00 oltre € 286,50 per spese non
[...]
imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
- pone le spese di CTU del presente grado di appello, liquidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti nei confronti del consulente, e nel rapporto tra esse per 1/4 a carico dell'appellata e appellante incidentale e per 3/4 a carico Controparte_1
degli appellanti e;
Parte_1 Parte_2
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 febbraio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai Sigg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 113/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(P.Iva: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (c.f.: ), rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Edoardo Iannuzzi
APPELLANTI contro
(P. Iva: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maximilian Mairov
APPELLATA (e appellante incidentale)
(P. Iva: , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore, e per essa, quale procuratrice, CERVED CREDIT MANAGEMENT S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Incardona
APPELLATA
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 9 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con il decreto n. 3120/2014, il Tribunale di Palermo ingiungeva alla e a Parte_1
di pagare, in favore del l'importo di € 27.530,27, Parte_2 Controparte_3 di cui € 12.331,17 quale saldo debitore del conto corrente n. 961 ed € 15.199,10 per il finanziamento rateale n. 60245, oltre interessi e spese del monitorio.
1 Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli intimati, eccependo l'invalidità delle clausole applicate ai rapporti bancari e la nullità della fideiussione prestata da Parte_2
Si costituiva in giudizio la banca opposta, contestando le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto della opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la e per essa quale procuratrice la Cerved Credit Controparte_2
Management S.p.a., quale successore a titolo particolare nel rapporto dedotto in giudizio in virtù del contratto di cessione di crediti, facendo proprie tutte le domande ed eccezioni formulate dal Controparte_3
Il Tribunale di Palermo, istruita la causa mediante documenti e CTU contabile, con la sentenza n. 2881/2018 pubblicata il 14 giugno 2018, così decideva:
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- condannava la società (quest'ultima nei limiti della Controparte_4
fideiussione prestata) al pagamento in favore della cessionaria della Controparte_2 somma di € 10.260,65 a titolo di saldo del conto corrente n. 961 e della somma di € 15.199,10 per il contratto di finanziamento oltre interessi dal 31.03.2014 sino al saldo effettivo;
- compensava tra le parti le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 14 gennaio 2019, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello, affidato a sei motivi, chiedendone l'accoglimento “… per tutti i motivi specificati nel presente atto di impugnazione, nelle parti della sentenza e con riforma delle stesse siccome indicato nei motivi dedotti e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, sia nel merito che in via istruttoria, con espresso riferimento ai contenuti delle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel primo e secondo termine concesso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte …”.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea ed illogica motivazione in ordine ai documenti depositati dalla opposta – vizio di omessa pronuncia – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697
c.c. e dell'art. 117 D.lgs 385/1993”.
Censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui viene disattesa la eccezione di nullità dei contratti per difetto del requisito della forma scritta, e affermano che la banca opposta non ha prodotto il contratto di affidamento, ma solo la domanda di finanziamento, in
2 violazione dell'art. 117 comma 4 TUB, cui deve conseguire l'applicazione del comma 7 dell'articolo citato ove non venisse accolta l'eccezione ex art. 1815 comma 2 c.c.
Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, dell'art. 1815 II co. c.c., dell'art. 118 D.lgs 385/1993 in ordine al contratto di conto corrente” e sostengono che dalla relazione di CTU si evince il superamento del tasso soglia sin dal primo trimestre di vita del rapporto di conto corrente, pertanto la clausola di interessi è affetta da nullità ab origine rilevabile d'ufficio, con conseguente non debenza di alcun interesse ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., applicabile anche ai rapporti di conto corrente.
Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea illogica motivazione - vizio di omessa pronuncia - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, dell'art. 117 TUB, nonché dell'art.
2-bis legge 2/2009 in merito alle commissioni addebitate nel rapporto di conto corrente”; lamentano che le commissioni sul fido accordato sono state computate nel calcolo, nonostante il CTU abbia affermato che la CMS non risulti univocamente determinabile e non sia stata addebitata dalla banca.
Con il quarto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 legge 24/2001, nonché dell'art. 1815 II co c.c. e dell'art. 1224 c.c. in merito al rapporto di finanziamento rateale”; si dolgono che, una volta accertata l'usurarietà del tasso moratorio, doveva essere dichiarata l'invalidità del contratto e la non debenza anche degli interessi corrispettivi.
Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali – nonché dell'artt. 1938, 1941 e 2697 c.c. – vizio di omessa pronuncia sul mancato deposito dell'originale dell'atto fideiussorio e dell'istanza di verificazione”; evidenziano di avere disconosciuto il contenuto della fideiussione della Sig.ra deducendo l'abuso di riempimento di foglio bianco;
e che la banca, si è Parte_2
costituita in giudizio confermandone la validità, ma non ha depositato l'originale della fideiussione, né ha chiesto la verificazione. Sostengono che, trattandosi di vizio della volontà,
l'omesso deposito dell'originale e la conseguente omessa verificazione dovevano costituire
3 per il Tribunale elemento presuntivo sulla mancanza di prova della fideiussione rilasciata a garanzia del credito intimato ed in conseguenza di quanto disposto dagli artt. 214 e 215 c.p.c.
Sul punto affermano che l'omesso deposito del documento ha sottratto alla Sig.ra il Pt_2
diritto di proporre querela di falso sul documento;
e che il Tribunale ha invertito l'onere della prova che spettava alla controparte in violazione dell'art. 2697 c.c.; che l'omesso deposito della fideiussione avrebbe dovuto costituire una presunzione semplice al fine del decidere, con conseguente accoglimento della domanda di nullità della fideiussione, per violazione dell'art. 1938 c.c. e dell'art. 1941 c.c. in riferimento alle parti riempite illegittimamente.
Con il sesto motivo di impugnazione, gli appellanti deducono la “Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contraddittoria ed illogica motivazione – vizio di omessa pronuncia – violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali, nonché dell'art. 2697
c.c. e dell'artt. 1705, 1823, 1832 c.c. – in ordine al disconoscimento dei prelevamenti annotati in conto corrente”. Evidenziano di avere disconosciuto le operazioni di prelievo del
15/07/2009 per € 14.000,00 ed € 4.500,00 annotate a debito sull'estratto conto del rapporto di conto corrente ingiunto;
che la banca non ha depositato i relativi ordini, né ha provato l'effettivo invio nel tempo degli estratti conto, affermando genericamente di averli inviati in precedenza all'indirizzo dell'amministratore e non presso la sede dell'impresa come invece indicato sul contratto di conto corrente;
che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto vantato gravava sull'istituto di credito e che tali annotazioni erano state portate alla conoscenza della e della garante solo con la notifica del decreto ingiuntivo e in Parte_1
assenza degli ordini, in violazione degli artt. 3 e 4 del contratto di conto corrente e artt. 1823-
1826 c.c., ossia senza l'espressa autorizzazione della correntista.
Si è costituita incorporante per fusione il Controparte_1 Controparte_3
eccependo la inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito;
[...]
proponendo, altresì, appello incidentale, con il quale ha chiesto in riforma della sentenza impugnata di “… confermare il D.I. opposto e conseguentemente ritenere e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 961 ammonta ad € 12.331,17 e per l'effetto condannare gli appellanti principali al pagamento della somma di € 12.331,17 a titolo di saldo del conto corrente n. 961, oltre interessi dal 31.03.2014 fino al reale soddisfo per le causali sopra meglio specificate;
con vittoria delle spese, competenze ed onorari anche di questo grado di giudizio …”.
4 Con il primo motivo di appello incidentale, il censura la Controparte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui viene ritenuto che era stato superato il tasso soglia nel contratto di conto corrente nei periodi indicati dal CTU. Si duole della mancata applicazione dei criteri dettati dalla Banca d'Italia, della erronea utilizzazione del TAEG in luogo del TEG quale dato di comparazione con i tassi soglia, come prescritto dagli artt. 1 e 2
L. 108/96 e dai Decreti Ministeriali che rilevano espressamente il TEG e non il TAEG;
della erronea inclusione di voci di spesa, che in effetti non sono collegate alla erogazione del credito, né incluse tra le spese al punto C4 delle Istruzioni della Banca d'Italia.
Con ulteriore motivo, l'appellante incidentale si duole della compensazione delle spese e ne chiede la riforma quale effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello incidentale e della conseguente conferma del D.I. opposto.
Si è costituita e, per essa quale procuratrice, la Cerved Credit Controparte_2
Management S.p.A., eccependo la inammissibilità dell'appello e chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata.
Così fissati i termini del contraddittorio, la Corte, con ordinanza del 3 febbraio 2023, ha disposto il richiamo del Ctu nominato in primo grado al fine di integrare la propria relazione, ricostruendo il saldo del conto corrente n. 961:
1) verificando il superamento della soglia usura del tasso di interesse previsto dal contratto secondo la formula del TEGM prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto già operata in primo grado (come effettuato nell'ipotesi n. 1 della prima relazione), da ripetere in occasione di ogni modificazione del tasso di interesse o degli altri addebiti ove riscontrata in atti;
2) senza tenere conto dell'eventuale usura cd. sopravvenuta (ovvero del superamento del tasso soglia usurario dovuto alla diminuzione del detto tasso, contrariamente a quanto fatto nelle relazioni depositate nel corso del giudizio di primo grado);
3) senza tenere conto della CMS, che è risultata indeterminata e, comunque, non applicata dalla banca (come rilevato nelle relazioni depositate in primo grado);
4) escludendo ogni interesse, onere e spesa fino alla successiva modifica rispettosa del tasso soglia usurario ove si verifichi la pattuizione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto o di successiva modifica.
Depositata detta integrazione della consulenza d'ufficio, la causa è stata posta in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
5 Tutto ciò premesso, l'appello proposto da e è infondato e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo di appello, dagli atti prodotti risulta rispettato il requisito della forma scritta ex art. 117 comma 4 TUB relativamente al contratto di conto corrente stipulato con il n. 961 del 10.07.2009 e alle successive convenzioni di apertura Controparte_3
di credito, contenenti la sottoscrizione della correntista (In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti, Cass. civ., Sez. I, n. 28500/2023). Pertanto, il Tribunale ha correttamente affermato che la formazione dei contratti per cui è causa era comprovata dai documenti scritti prodotti dalla banca. Peraltro, la presenza di tale requisito era già stato oggetto di esame nella fase istruttoria, al momento in cui è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza del 24.03.2016.
Quanto al secondo motivo di appello principale, esso deve essere esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale proposto dal Controparte_1
In proposito, dai documenti contrattuali in atti, si evince che la correntista Parte_1
oltre al contratto di conto corrente n. 961 del 10.07.2009, ha successivamente stipulato delle convenzioni di apertura di credito nel periodo dal settembre 2009 al settembre 2010, come elencati nella relazione di CTU, al parag. 2 “Documentazione esaminata”.
Ciò posto, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti principali, il Tribunale non ha applicato alcun tasso di interesse in concomitanza con la stipula del contratto di conto corrente, stante il superamento di quello pattuito al raffronto con il tasso soglia, in base alle risultanze dell'indagine peritale e in conformità all'oggetto dell'incarico “…escludendo
l'applicazione degli interessi debitori ove il superamento del tasso soglia sia registrato in concomitanza con la stipula del contratto di conto corrente e di tutte le successive convenzioni di apertura di credito …” di cui all'ordinanza del 05.05.2016.
È parzialmente fondato, invece, il primo motivo di appello incidentale del
[...]
non potendo essere condivisa la decisione impugnata nella parte in cui Controparte_1
vengono applicati i tassi soglia in luogo di quelli pattuiti nei casi di usura cd. sopravvenuta,
6 ovvero del superamento del tasso soglia usurario dovuto alla diminuzione del detto tasso. Su tale questione, deve richiamarsi il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 24675/2017, secondo cui il superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non determina l'inefficacia o l'invalidità della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata per un tasso non eccedente la soglia stessa quale risultante al momento della stipula, alla luce dell'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, sancito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 D.L. n. 394/2000 convertito dalla L. n. 24/2001, che ai fini dell'irrogazione tanto della sanzione penale quanto di quella civile di gratuità ex art. 1815 comma II c.c., impone di considerare “il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”, dovendo ritenersi legittima la pretesa della banca di riscuotere gli interessi secondo il tasso concordato.
Sulla base del suddetto principio, la relazione di CTU disposta in questo grado di appello ha individuato, per ciascuna pattuizione e/o variazione contrattuale, il trimestre di riferimento in cui effettuare la verifica usura. Da tale verifica, sono emersi due superamenti dei tassi soglia nel terzo e quarto trimestre 2009, mentre i trimestri successivi sono risultati rispettosi delle soglie usura. Il consulente d'ufficio, pertanto, ha proceduto al ricalcolo del c/c n. 961, escludendo “[…] ogni interesse, onere e spesa […]” nel 3° Trim. 2009 e nel 4° Trim.
2009, evidenziando che nessun intervento era stato attuato riguardo la C.M.S., poiché non era stata applicata dalla banca, pervenendo a un saldo ricalcolato alla data del 22/01/2013 pari a €
10.715,87 a debito per il cliente. Nei detti termini, in parziale accoglimento del motivo di appello incidentale, la sentenza impugnata deve essere riformata, mediante rideterminazione del saldo debitorio nella maggiore somma in favore della banca in luogo del minore importo accertato in primo grado.
Quanto al terzo motivo di appello principale, il consulente d'ufficio ha evidenziato, dall'analisi degli estratti conto, che la banca non ha addebitato alcun importo a titolo di commissione di massimo scoperto, ribadendo tale accertamento anche nella relazione svolta nel presente grado di appello, pertanto deve essere disattesa la doglianza degli appellanti sul punto.
Relativamente al quarto motivo di appello, deve richiamarsi il principio affermato dalla
Suprema Corte in più occasioni, secondo cui, qualora la clausola di interesse moratorio superi il tasso soglia, a quel superamento consegue la nullità unicamente della detta clausola ex art. 1419 c.c., senza estensione alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono sempre dovuti,
7 come affermato dalla Suprema Corte in più occasioni, atteso che l'art. 1815 comma 2 c.c. civ. si riferisce solo agli interessi corrispettivi (Cass. civ., Sez. III, n. 27442/2018; si veda anche
Sez. III, n. 17447/2019, secondo cui “… preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza di questa Corte risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già come preteso dal ricorrente trasformando forzosamente, a vantaggio dell'inadempiente, il contratto da oneroso
a gratuito …”.
Peraltro, anche il tasso di mora deve ritenersi pattuito nel rispetto del tasso soglia, in quanto è stato convenuto nella misura di due punti percentuali in più rispetto al tasso corrispettivo ed è dunque pari all'8,13%, inferiore al tasso soglia incrementato del 2,1% secondo quando disposto dal DM 24.06.2009 (Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020, “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui man cata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato …”).
Relativamente al quinto motivo, deve evidenziarsi che nell'atto di opposizione a Pt_3
senza che vi sia disconoscimento della firma apposta sulla fideiussione, è stato dedotto che essa era stata firmata in bianco senza indicazione del limite fideiussorio, contrariamente alla lettera di fideiussione prodotta dalla banca, che recava la dicitura dell'importo garantito nella misura di € 30.000,00. Dunque, gli odierni appellanti hanno eccepito un riempimento “contra pacta”, per il quale grava sul fideiussore l'onere della prova di quale sia l'effettivo importo garantito oggetto della pattuizione in luogo dell'importo indicato. Nel caso concreto, nessuna allegazione difensiva e probatoria è stata svolta nell'atto di opposizione a circa un Pt_3
accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto riguardo l'ammontare
8 dell'importo pattuito a garanzia. Su tale punto, non appaiono efficaci i profili di doglianza contenuti nel motivo di appello in esame, sul fatto che la banca appellata non ha depositato l'originale della scrittura e che tale circostanza non ha consentito agli opponenti di proporre la querela di falso. La giurisprudenza ha affermato in più occasioni che la querela di falso attiene all'abusivo riempimento “absque pactis” e non “contra pacta”, atteso che in quest'ultimo caso deve essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto (Cass. civ., Sez. III, n. 25445/2010, si veda anche Sez. III, n. 5417/2014, secondo cui La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui i l riempimento risulti avvenuto
“absque pactis”, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo “contra pacta”; conformi Sez. II, n. 21587/2019, Sez. III, 18234/2023).
Quanto al sesto motivo, dal documento del 10.07.2009, prodotto dalla banca in seno alla memoria istruttoria a prova diretta (doc. 3), si evince che la correntista ha indicato quale indirizzo postale principale quello di “Via Porta di Mare n. 21 92026 Favara (AG)”, presso il legale rappresentante della società Sig. , ove risultano inviati gli estratti Parte_4
conto in atti, nonché la lettera di diffida del 06.02.2014 (doc. 7 del fascicolo monitorio). Tale indirizzo è indicato dalla correntista nella intestazione della raccomandata inviata alla banca del 19.01.2011, con la quale viene proposto un piano rientro in via transattiva (doc. 5, memoria art. 183-2 Cpc). Deve ritenersi, pertanto, che gli estratti del conto corrente n. 961 siano stati regolarmente inviati alla correntista, da intendersi approvati in mancanza di opposizione scritta nel termine previsto dall'art. 119 Dlgs 385/93.
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato.
Il Giudice di primo grado ha compensato le spese, ritenendo in motivazione che, all'esito del giudizio di opposizione, il credito della banca è stato accertato in misura inferiore a quello oggetto della pretesa monitoria. Sul punto, va rilevato che tale accertamento riguarda solo il saldo debitorio del conto corrente n. 961, mentre è stata confermata integralmente la pretesa creditoria derivante dal finanziamento rateale n. 60245.
La Corte ritiene che, alla luce dell'esito complessivo del giudizio a cognizione piena, sia stata accertata comunque una rilevante esposizione debitoria della correntista e del fideiussore, in relazione all'entità della diminuzione dell'importo accertato al raffronto con quello richiesto, ciò che giustifica una parziale compensazione delle spese di primo grado nella misura di 1/4, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, gli odierni appellanti
9 devono essere condannati al pagamento dei restanti 3/4 delle predette spese in favore dell'appellante incidentale la quale è risultata comunque Controparte_1
vittoriosa in merito alla pretesa creditoria avanzata con il ricorso per D.I., seppure parzialmente per una somma minore.
In conclusione, l'appello principale va rigettato, mentre va accolto parzialmente il primo motivo di appello incidentale nei termini di cui sopra e il secondo motivo di appello incidentale. Le spese del presente grado di appello vengono compensate per 1/4, ponendo a carico degli appellanti principali i restanti 3/4.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e avverso la sentenza Tribunale di Parte_2
Palermo n. 2881/2018 pubblicata il 14 giugno 2018, nonché sull'appello incidentale avverso detta sentenza proposto dal in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) rigetta l'appello principale;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale:
- ridetermina in € 10.715,87 il saldo debitorio del conto corrente n. 961 intrattenuto con il dalla e garantito dalla fideiussione prestata da Controparte_3 Parte_1 Parte_2
per l'effetto, condanna la società e , quest'ultima nei
[...] Parte_1 Parte_2
limiti della fideiussione prestata, al pagamento in favore della cessionaria Controparte_2 dell'importo € 10.715,87 a titolo di saldo del predetto conto corrente n. 961, in luogo
[...]
della minore somma accertata in primo grado, oltre interessi dal 31.03.2014 al saldo;
- compensa per 1/4 le spese del primo grado di giudizio e condanna la e Parte_1
al pagamento dei restanti 3/4 delle dette spese in favore del Parte_2 [...]
che liquida, nella misura già frazionata, in € 3.000,00 oltre rimborso spese Controparte_1
generali 15%, c.p.a. e Iva;
- compensa per 1/4 le spese di CTU di primo grado e pone definitivamente a carico degli opponenti i restanti 3/4;
10 3) conferma la statuizione di condanna contenuta nella sentenza impugnata, al pagamento da parte degli appellanti dell'importo di € 15.199,10 per il contratto di finanziamento oltre interessi dal 31.03.2014 sino al saldo effettivo;
4) compensa per 1/4 le spese di lite del presente grado di appello e condanna gli appellanti al pagamento dei restanti 3/4 delle dette spese in favore del Controparte_1
che liquida, nella misura già frazionata, in € 4.000,00 oltre € 286,50 per spese non
[...]
imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva;
- pone le spese di CTU del presente grado di appello, liquidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti nei confronti del consulente, e nel rapporto tra esse per 1/4 a carico dell'appellata e appellante incidentale e per 3/4 a carico Controparte_1
degli appellanti e;
Parte_1 Parte_2
- ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, lì 13 febbraio 2025
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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