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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1897 del ruolo generale dell'anno 2023
tra
l'AVV. (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sola Agostino;
ricorrente
e
il (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Rossini;
resistente
oggetto ricorso per la liquidazione onorari avvocato
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art 702 bis c.p.c., l'avv. chiedeva a questa Corte di Parte_1
liquidare i compensi maturati per l'attività svolta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in favore del;
Controparte_1 CP_1
2. si costituiva il che si limitava Controparte_1
a contestare l'entità dei compensi richiesti;
3. all'udienza del 8.5.2024, entrambi gli avvocati facevano presente la pendenza di trattative e chiedevano un breve rinvio;
4. anche all'udienza successiva del 25.9.2024 i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per perfezionare gli accordi raggiunti.
5. all'udienza del 25.6.2025, nessuno compariva e la Corte rinviava ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 09.07.2025;
6. alla suddetta udienza del 09.07.2025 nessuno compariva, la causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini;
7.la mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c.
e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal
D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
8. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti del Parte_1
, così decide: Controparte_1
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 9 luglio 2025
Il presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1897 del ruolo generale dell'anno 2023
tra
l'AVV. (C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sola Agostino;
ricorrente
e
il (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Rossini;
resistente
oggetto ricorso per la liquidazione onorari avvocato
conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. con ricorso ex art 702 bis c.p.c., l'avv. chiedeva a questa Corte di Parte_1
liquidare i compensi maturati per l'attività svolta, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in favore del;
Controparte_1 CP_1
2. si costituiva il che si limitava Controparte_1
a contestare l'entità dei compensi richiesti;
3. all'udienza del 8.5.2024, entrambi gli avvocati facevano presente la pendenza di trattative e chiedevano un breve rinvio;
4. anche all'udienza successiva del 25.9.2024 i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per perfezionare gli accordi raggiunti.
5. all'udienza del 25.6.2025, nessuno compariva e la Corte rinviava ex art. 309
c.p.c. all'udienza del 09.07.2025;
6. alla suddetta udienza del 09.07.2025 nessuno compariva, la causa veniva quindi trattenuta in decisione senza termini;
7.la mancata comparizione delle parti a seguito di rinvio disposto ex art. 309 c.p.c.
e regolarmente comunicato comporta l'estinzione del giudizio trattandosi di causa introdotta in primo grado in data successiva al 25 giugno 2008, come previsto dal
D.L. n. 112/2008 convertito dalla L. n. 133/2008, da dichiararsi con sentenza ex art. 307 c.p.c..
8. Sul regime delle spese provvede l'art. 310, ultimo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso proposto dall'avv. nei confronti del Parte_1
, così decide: Controparte_1
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Roma, li 9 luglio 2025
Il presidente estensore