Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3288 /2024 R.V.G. promossa da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. ABBATE GIANLUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in Breme, Via Verdi n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in EG EL (NO), in data
16/05/2008, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune alla Parte II, Serie C, n. 4, dell'anno 2008; separati con sentenza n. 1470/2023 pubbl. il 27/11/2023 RG n. 3801/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 29.11.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in EG EL (NO) in data
16.05.2008, trascritto presso gli uffici dello stato civile del predetto Comune al n. 4, Parte
II, Serie C, anno 2008;
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EG EL (NO) di procedere alle annotazioni prescritte dalla legge;
3. La casa coniugale sita in NA NA (PV), Via Antonio Rosmini n. 3, ora di proprietà esclusiva della sig.ra in forza di atto di cessione quote Notaio Parte_2 del 23.07.2024, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della sig.ra Persona_1
pag. 1 di 5
precedenza casa coniugale in favore della sig.ra la stessa provvederà al Parte_2 pagamento delle restanti rate del mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto degli immobili -contratto di mutuo fondiario, atto Notaio del 10.07.2014, Persona_2
Repertorio 69792/18532-, esonerando e manlevando il sig. da ogni Parte_1
responsabilità in ordine al pagamento di tutte le restanti rate del mutuo medesimo;
4. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_3
secondo il regime della L. 54/2006, con collocazione prevalente e residenza presso la madre in NA NA (PV), Via Antonio Rosmini n.
3. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità generale disgiunta sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire alla minore di intrattenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5. Il sig. , tenuto conto del suo trasferimento in Sicilia, potrà tenere con sé la Parte_1
figlia un fine settimana ogni due mesi dal venerdì sera alla domenica sera prelevandola e riportandola presso l'abitazione della madre;
resta comunque inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici e gli impegni sociali della figlia e con gli impegni lavorativi del padre. Per le vacanze natalizie i sigg.ri Parte_1
e concordano che la figlia trascorrerà con ciascuno di essi, Parte_2 Per_3
alternativamente, il periodo dal 23/12 al 29/12 e dal 30/12 al 06/01; sempre ad anni alterni le vacanze pasquali. Per quanto riguarda le vacanze estive, il sig. Parte_1
potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane ed in tal caso i coniugi pag. 2 di 5 provvederanno a comunicarsi reciprocamente entro il 31 Maggio di ogni anno il periodo in cui la figlia rimarrà con ciascuno di essi.
6. Il sig. si impegna a versare, a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 della figlia minore , la somma mensile di €. 200,00, somma indicizzabile Per_3
annualmente secondo gli indici ISTAT e da versare entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario. Il sig. dichiara di aver provveduto a versare in Parte_1 un'unica soluzione nel mese di Settembre 2023 n. 38 rate del contributo nel mantenimento della figlia minore e la sig.ra ne dà conferma. Tutte le spese Per_3 Parte_2 scolastiche, sanitarie e sportive contratte nell'interesse della figlia, purchè previamente e chiaramente documentate e concordate, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti seguiranno, per la ripartizione tra loro delle suindicate spese, il vigente Protocollo del Tribunale di Pavia in merito alle spese per i figli a carico dei genitori e ciò sino a quando la figlia minore non avrà raggiunto Per_3
l'indipendenza economica.
7. I sigg.ri e concordano fin d'ora che la sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_2 provvederà a richiedere l'assegno unico erogato per la figlia minore e ne Per_3
beneficerà in via esclusiva, esonerando e manlevando il sig. in ordine alla Parte_1
richiesta ed alla fruizione del predetto assegno.
8. I sigg.ri e dichiarano di avere tra di loro definito ogni altro Parte_1 Parte_2
aspetto di carattere economico-patrimoniale e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.
9. I sigg.ri e dichiarano di essere reciprocamente a conoscenza Parte_1 Parte_2
delle disponibilità economiche di entrambi e pertanto rilasciano reciproca dichiarazione di esonero dal deposito degli estratti conto bancari dell'ultimo triennio.
10. I sigg.ri e dichiarano di essere allo stato economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e rinunciano allo stato ad ogni reciproca pretesa di mantenimento.
11. I sigg.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per la figlia minore .” Per_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
25.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli pag. 3 di 5 oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(sentenza de separazione n. 1470/2023 pubbl. il 27/11/2023 RG n. 3801/2023, pronunciata dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 29.11.2023) e le dichiarazioni rese congiuntamente dalle parti dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della dalla data dell'udienza di comparizione nel giudizio di separazione del
10.11.2023.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da n EG EL (NO), in data 16/05/2008, il cui atto è Parte_2
stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune alla Parte II, Serie
C, n. 4, dell'anno 2008;
pag. 4 di 5 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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