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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 858/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mariano Salerno (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P. I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Francesco Tucci (C.F. ), C.F._3 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità per colpa medica
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari della Controparte_2 nella causazione dei danni patiti da e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di
[...] Parte_1 tutti i danni conseguenti l'insuccesso chirurgico, subiti dall'odierna attrice, per complessivi € 47.052,17 comprensivi del danno non patrimoniale, dei pregiudizi biologico ed esistenziale nonché della spese mediche sostenute, e così per un totale di € 47.052,17 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Valutare il comportamento della parte convenuta ex art. 116 c.p.c., attesa la mancata partecipazione e la conseguente assenza di giustificazione alcuna sulla procedura di mediazione attivata dall'attrice e condannare la stessa parte convenuta al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato e, per l'effetto, sanzionarla altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
- che, in data 01/03/2010, si ricoverava presso U.O.
[...]
di con diagnosi di “Gozzo Multinodulare”; Controparte_2 CP_1
-che, in data 03/03/2010, in anestesia generale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale e, in cartella clinica, l'intervento veniva così descritto: “Incisione a collare secondo Divaricati i muscoli pretiroidei si procede a lisi di tenaci e diffuse aderenze che solidarizzano la CP_3 ghiandola tiroide al piano muscolare e fasciale. Legatura a sezione dei peduncoli vascolari superiori bilaterali, identificazione bilaterali dei n. ricorrenti, con conferma elettromiografia mediante apparecchiatura NTM
(Medtronic) legatura e sezione bilaterale dei rami terminali dell'arteria tiroidea inferiore, previa identificazione e avanguardia delle ghiandole paratiroidee si procede a Tiroidectomia totale. Emostasi. Apposizione di due drenaggi in aspirazione sec. Redon in loggia tiroidea. Chiusura a ricostruzione del paino muscolare.
Applicazione di sutura sulla cute”;
- che, in data 30/11/2017, a seguito di un'indagine ecografica, presso l'Ambulatorio di
Endocrinologia del Poliambulatorio di Cirò Marina, le è stata diagnosticata: “Voluminoso nodulo
2 isoecogeno con lacuna anecogena centrale di 29.7 x 38.2 occupante il lobo destro dislocante la trachea vs sinistra”;
- che dalla successiva documentazione sanitaria si è evidenziato come l'intervento di tiroidectomia effettuato dai chirurghi dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera
“Mater Domini” , non fosse stato tecnicamente eseguito in maniera corretta, CP_1 risultando presente nella paziente, il lobo destro della tiroide, sede di successiva “Recidiva di gozzo nodulare”;
- che i successivi controlli clinico strumentali hanno confermato tale diagnosi, imponendo alla di praticare, in data 12/07/2018, il ricovero presso l'U.O. di Parte_1
Endocrinochirurgia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera - Università di Pisa “Ospedali Riuniti di S. Chiara”, con diagnosi di accoglimento di “Gozzo uni nodulare del lobo tiroideo destro in già lobectomia sinistra”;
-che, dunque, nella medesima data, è stata sottoposta ad intervento di “lobectomia destra”;
-che, in data 27/11/2019, è stata quindi avanzata richiesta formale di risarcimento dei danni fisici nei confronti dell' , senza Controparte_1 però sortire alcun effetto;
-che, in data 20/07/2020, è stato esperito anche il tentativo di mediazione obbligatoria, la quale si è conclusa anch'essa con esito negativo, per mancata adesione ingiustificata dell'Azienda stessa.
Per quanto esposto, l'odierna attrice ha deciso di adire l'autorità giudiziaria nei confronti dell' in persona del l.r.p.t., al fine Controparte_1 di ottenere il giusto risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'intervento chirurgico effettuato in data 01/03/2010.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/06/2021, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto
[...] quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di:
“1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento della ATP preventiva e/o della mediazione obbligatoria;
2) In via principale: Rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della;
3) Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze di giudizio”.
3 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché CTU medico-legale e, a tal fine, sono stati nominati quali
CTU i dottori e , per sottoporre loro i seguenti quesiti: Persona_1 Persona_2
“1) Descriva il collegio le condizioni di al momento del primo contatto con la convenuta Parte_1
accertando anche le pregresse condizioni di salute Controparte_1 Controparte_1 generali;
2) Descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso la
convenuta ad opera del personale sanitario operante presso la predetta struttura durante il Controparte_1 ricovero avvenuto nel periodo ricompreso fra il 01/03/2010 e il 06/03/2010;
3) Dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che hanno eseguito l'intervento;
5) Dica se l'intervento di Tiroidectomia Totale eseguito in data 03/03/2010 presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) Descriva le attuali condizioni di e dica se le conseguenze negative dedotte nell'atto di Parte_1 citazione (ove in concreto riscontrate) siano causalmente riconducibili a condotte personale sanitario operante presso la già menzionata struttura censurabili sotto il profilo della colpa professionale;
7) In caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano in riscontrate lesioni, indichino i CTU la durata della inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
8) Dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(baréme);
4 9) Dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
10) Indichino le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
11) Riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/09/2024 e, nella medesima data, trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta in merito all'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del procedimento di ATP
o della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.
In merito a tale eccezione, si osserva che, come da provvedimento reso in data 25/01/2022, questo Tribunale, rilevato che parte attrice non aveva prodotto in giudizio il verbale di comparizione delle parti e gli atti del procedimento di mediazione, aveva assegnato il termine di
15 giorni alle parti per la presentazione dell'istanza di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 21/02/2022 per verificare l'avvenuto deposito della suddetta istanza di conciliazione (v. provvedimento del 25/01/2025, all. fasc. telematico).
Orbene, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, è emerso come la stessa, in ossequio al sopra citato provvedimento, abbia allegato in giudizio sia la comunicazione di avvio procedimento di mediazione e sia il verbale di mancata adesione alla conciliazione del
16/02/2022 (v. nota d'udienza del 17/02/2022 parte attrice), evidenziandosi che, all'incontro di mediazione svoltosi in data 16/02/2022 presso la sede di conciliazione “Hipponian Concilia” di
Cirò Marina, era presente parte attrice, mentre non partecipava all'incontro di mediazione l'Azienda convenuta, la quale faceva pervenire comunicazione di non adesione all'incontro senza giustificato motivo.
5 Nello specifico, nel citato verbale si legge testualmente: “Per la parte chiamata in mediazione,
, il Mediatore da atto che è pervenuta comunicazione, da parte Controparte_5 della stessa, allegata in atti, di non partecipazione a causa del già avvenuto tentativo, infruttuoso con il legale di controparte. È pervenuta inoltre, ulteriore comunicazione di non voler aderire all'odierno incontro da parte dell' a mezzo del Commissario Straordinario, datata 11/02/2021” (v. comunicazione CP_1 dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria e pag. 3 del Verbale di mancata comparizione dell'Azienda , allegati alla nota udienza del 17/02/2022 parte CP_1 attrice).
Conseguentemente la suddetta eccezione pregiudiziale, sollevata da parte dell' CP_1 convenuta risulta infondata, poiché da ritenersi superata dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice.
Preliminarmente si fa presente che, riguardo alle ipotesi di responsabilità medica, il regime introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019).
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato l'orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
6 La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U. n.
577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente medesimo.
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di un'affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto
7 consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n.
577/2008).
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n.
16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del
«più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con
8 la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, in ordine all' an debetatur, è stato documentalmente provato da parte attrice che:
a) in data 01/03/2010, si ricoverava presso U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro con diagnosi di “Gozzo Multinodulare
(v. pagg.
1-28 cartella clinica all. in atti); Parte_1
b) in data 03/03/2010, in anestesia generale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale (v. pagg.
1-28 cartella clinica all. in atti); Parte_1
[... c) in data 30/11/2017, a seguito di un'indagine ecografica, presso l'Ambulatorio
le è stata diagnosticata: “Voluminoso nodulo Controparte_6 isoecogeno con lacuna anecogena centrale di 29.7 x 38.2 occupante il lobo destro dislocante la trachea vs sinistra”, rilevandosi che l'intervento di tiroidectomia effettuato dai chirurghi dell'U.O. di
Chirurgia Generale dell' , non fosse stato Controparte_1 tecnicamente eseguito in maniera corretta, risultando presente nella paziente, il lobo destro della tiroide, sede di successiva “Recidiva di gozzo nodulare” (v. pag. 29 e ss. documentazione medica Pt_1
, all. fasc. telematico);
[...]
d) in data 12/07/2018, è stata ricoverata presso l'U.O. di Endocrinochirurgia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera - Università di Pisa “Ospedali Riuniti di S. Chiara”, con diagnosi di accoglimento di “Gozzo uni nodulare del lobo tiroideo destro in già lobectomia sinistra” e, nella medesima, è stata sottoposta ad ulteriore intervento di “lobectomia destra”; (v. pag. 79 e ss. documentazione medica , all. fasc. telematico). Parte_1
Di particolare importanza appare poi, quanto affermato in sede di CTU medico – legale, disposta nel presente giudizio, secondo cui è stato accertato il danno alla salute subito dall'attrice ed anche il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa Parte_1 addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
In particolare, con riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici nominati nel corso del presente procedimento, i quali, a seguito di approfondita analisi e studio degli atti prodotti dall'attrice, hanno affermato che: “Dall'esame della documentazione esaminata risulta quindi che la è stata sottoposta presso l' Pt_1 Controparte_7
9
[...] ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, che per le condizioni cliniche del soggetto risultava indicato e che non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Si deve aggiungere inoltre che dalla documentazione allegata (vedi moduli riportati alla pagina 4 e 5 del presente elaborato) risulta che alla paziente sono state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze e alla necessità di terapie successive.
Tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, la procedura chirurgica effettuata presso l' non Controparte_7 può essere considerata risolutiva.
La permanenza di tessuto tiroideo al lobo destro e la necessità di un reintervento dimostrano in modo inequivocabile, infatti, che nel caso della NO debba essere realizzata una delle ipotesi seguenti, entrambe censurabili:
1) gli esami preoperatori sono stati deficitari e non hanno consentito di rilevare la presenza di tessuto tiroideo ectopico (sede anomala – variante anatomica);
2) l'omessa esecuzione di esami postoperatori (es. dosaggio ormonale) non ha consentito di rilevare la presenza di eventuale tessuto tiroideo residuo dopo la procedura chirurgica.
È evidente che in entrambi i casi deve registrarsi una censurabile condotta dei Sanitari della Struttura
Convenuta, che ha determinato per la paziente la necessità di sottoporsi a controlli clinici successivi, un ricovero e un nuovo intervento chirurgico” (v. pag. 15-16 Relazione finale CTU, all. fasc. telematico).
I consulenti tecnici, dottori e , hanno ravvisato quindi profili di Persona_1 Persona_2 responsabilità professionale in capo ai sanitari operanti presso l'
[...]
per aver erroneamente effettuato la rimozione Controparte_1 completa della ghiandola tiroidea (tiroidectomia) a fronte di un reale intervento di sola lobectomia sinistra. Da tale imperizia ne è derivato una recidiva della patologia a livello del lobo destro lasciato in situ, con necessità di un secondo intervento chirurgico.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'espletata CTU è emersa che la condotta tenuta dei sanitari dell' Controparte_4
non si è conformata a correttezza ed è stata la causa - quanto meno secondo il
[...] principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” – delle lesioni fisiche riportate dalla Parte_1
Accertata dunque la sussistenza della condotta non conforme alle regole della scienza medica, del danno subìto dall'attrice e della presenza del nesso causale tra la prima e la seconda, deve
10 essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice, avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale.
Ebbene, i CTU nominati nella loro relazione medico - legale hanno così evidenziato: “In relazione alla permanenza di postumi permanenti addebitabili alla censurabile condotta riscontrata e alla necessità di reintervento, si deve concludere affermando che allo stato attuale non sono ravvisabili esiti di questo tipo. Il secondo intervento chirurgico, effettuato il 12 luglio 2018, è stato effettuato mediante l'incisione secondo
Kocher sulla pregressa cicatrice 3. Inoltre, all'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali è stata rilevata alla base del collo una cicatrice chirurgica filiforme, normocromica e normotrofica, non dolente alla palpazione, non aderente ai piani sottostanti, apprezzabile a distanza ravvicinata. Tale esito rappresenta quello che può essere definito un “normale” esito della procedura di tiroidectomia. In altre parole, anche nell'ipotesi in cui il soggetto fosse stato sottoposto ad una procedura chirurgica risolutiva già in prima battura, l'esito cicatriziale con ogni verosimiglianza sarebbe stato il medesimo.
Si segnala peraltro che la ricorrente non ha necessitato, e non fa ricorso attualmente, a supporto psicologico, né tanto meno assume terapia per eventuali disturbi psichici. In considerazione pure delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali, non si ravvisano ragioni per riconoscere un danno permanente di natura psichica.
Per tali motivi, la censurabile condotta dei Sanitari dell ha causato un prolungamento del Controparte_7 periodo di invalidità temporanea che è così inquadrabile:
a) un'invalidità temporanea assoluta della durata di giorni 10 (dieci);
b) un'invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 10 (dieci)” (v. pag. 16-17 Relazione finale
CTU, all. fasc. telematico).
Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macropermanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019). (aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (42 anni), si ottiene l'importo di € 1.104,77 a titolo di invalidità temporanea.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento
11 lesivo (03/03/2010), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
In merito, invece, al riconoscimento del danno morale, si riporta l'interpretazione fornita in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa). Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima” (cfr. Cass. n.25164/2020; Cass. Ord. n.24473/2020; Cass.
n.24075/2017).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento
e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
12 conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Ord. n. 6444/2023; Cass.
n. 901/2018; Cass. n. 23469/2018).
Orbene, sulla scorta dell'orientamento su riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, deve escludersi nella quantificazione dell'entità del risarcimento il riferimento del danno morale, non avendo parte attrice allegato e provato alcun elemento utile a tal fine.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda formulata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, con esclusione sia del danno biologico Controparte_4 permanente sia del danno morale.
Infine, deve essere accolta la domanda di parte attrice con riferimento alla richiesta di condanna dell' convenuta per la mancata partecipazione ingiustificata alla procedura di CP_1 mediazione obbligatoria.
Al riguardo, in tema di sanzioni dovute alla mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione obbligatoria, si rileva che ai sensi dell'art. 12 – bis, commi 2 e 3, D.lgs.
28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, “2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.
13 Dalla documentazione in atti, risulta che l'Azienda convenuta, nonostante la comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria inviata da parte attrice in data
02/02/2022 tramite PEC, non ha inteso partecipare all'incontro di mediazione obbligatoria, adducendo quale motivazione: “mancata partecipazione a causa del già avvenuto tentativo, infruttuoso di definizione con il legale della controparte” (v. pag. 3 verbale mancata adesione alla procedura di mediazione obbligatoria del 16/02/2022, all. fasc. telematico).
L'argomentazione addotta dalla parte non comparsa non si ritiene una valida giustificazione in quanto il procedimento di mediazione trova la sua ratio proprio nel contrasto esistente tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci quindi alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie, occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.
Pertanto, si ritiene che l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 – bis, commi 2 e 3, D.lgs.
28/2010, debba essere condannata al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della ulteriore somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché all'ulteriore somma equitativamente determinata, pari alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ossia fase di trattazione e istruttoria e decisionale, per l'importo di € 1.702,00.
L'accoglimento solo parziale della domanda esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. chiesta dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 1.001, e € 5.200) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
14 - Accoglie parzialmente la domanda formulata da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 1.104,77 a titolo di invalidità temporanea, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere come indicato in parte motiva, oltre ulteriori interessi a tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 1.702,00, pari alle spese del presente giudizio, maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Mariano Salerno;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto dell'11/10/2023, a carico dell' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con condanna alla
[...] restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza a titolo di acconto.
Catanzaro, lì 18/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 858/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Mariano Salerno (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P. I. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Francesco Tucci (C.F. ), C.F._3 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
Oggetto: responsabilità per colpa medica
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 12/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio l' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari della Controparte_2 nella causazione dei danni patiti da e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di
[...] Parte_1 tutti i danni conseguenti l'insuccesso chirurgico, subiti dall'odierna attrice, per complessivi € 47.052,17 comprensivi del danno non patrimoniale, dei pregiudizi biologico ed esistenziale nonché della spese mediche sostenute, e così per un totale di € 47.052,17 ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Valutare il comportamento della parte convenuta ex art. 116 c.p.c., attesa la mancata partecipazione e la conseguente assenza di giustificazione alcuna sulla procedura di mediazione attivata dall'attrice e condannare la stessa parte convenuta al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato e, per l'effetto, sanzionarla altresì ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.; 3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto di seguito:
- che, in data 01/03/2010, si ricoverava presso U.O.
[...]
di con diagnosi di “Gozzo Multinodulare”; Controparte_2 CP_1
-che, in data 03/03/2010, in anestesia generale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale e, in cartella clinica, l'intervento veniva così descritto: “Incisione a collare secondo Divaricati i muscoli pretiroidei si procede a lisi di tenaci e diffuse aderenze che solidarizzano la CP_3 ghiandola tiroide al piano muscolare e fasciale. Legatura a sezione dei peduncoli vascolari superiori bilaterali, identificazione bilaterali dei n. ricorrenti, con conferma elettromiografia mediante apparecchiatura NTM
(Medtronic) legatura e sezione bilaterale dei rami terminali dell'arteria tiroidea inferiore, previa identificazione e avanguardia delle ghiandole paratiroidee si procede a Tiroidectomia totale. Emostasi. Apposizione di due drenaggi in aspirazione sec. Redon in loggia tiroidea. Chiusura a ricostruzione del paino muscolare.
Applicazione di sutura sulla cute”;
- che, in data 30/11/2017, a seguito di un'indagine ecografica, presso l'Ambulatorio di
Endocrinologia del Poliambulatorio di Cirò Marina, le è stata diagnosticata: “Voluminoso nodulo
2 isoecogeno con lacuna anecogena centrale di 29.7 x 38.2 occupante il lobo destro dislocante la trachea vs sinistra”;
- che dalla successiva documentazione sanitaria si è evidenziato come l'intervento di tiroidectomia effettuato dai chirurghi dell'U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda Ospedaliera
“Mater Domini” , non fosse stato tecnicamente eseguito in maniera corretta, CP_1 risultando presente nella paziente, il lobo destro della tiroide, sede di successiva “Recidiva di gozzo nodulare”;
- che i successivi controlli clinico strumentali hanno confermato tale diagnosi, imponendo alla di praticare, in data 12/07/2018, il ricovero presso l'U.O. di Parte_1
Endocrinochirurgia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera - Università di Pisa “Ospedali Riuniti di S. Chiara”, con diagnosi di accoglimento di “Gozzo uni nodulare del lobo tiroideo destro in già lobectomia sinistra”;
-che, dunque, nella medesima data, è stata sottoposta ad intervento di “lobectomia destra”;
-che, in data 27/11/2019, è stata quindi avanzata richiesta formale di risarcimento dei danni fisici nei confronti dell' , senza Controparte_1 però sortire alcun effetto;
-che, in data 20/07/2020, è stato esperito anche il tentativo di mediazione obbligatoria, la quale si è conclusa anch'essa con esito negativo, per mancata adesione ingiustificata dell'Azienda stessa.
Per quanto esposto, l'odierna attrice ha deciso di adire l'autorità giudiziaria nei confronti dell' in persona del l.r.p.t., al fine Controparte_1 di ottenere il giusto risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti a seguito dell'intervento chirurgico effettuato in data 01/03/2010.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10/06/2021, l' Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha contestato tutto
[...] quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di:
“1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento della ATP preventiva e/o della mediazione obbligatoria;
2) In via principale: Rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della;
3) Con vittoria di Controparte_1 spese e competenze di giudizio”.
3 Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché CTU medico-legale e, a tal fine, sono stati nominati quali
CTU i dottori e , per sottoporre loro i seguenti quesiti: Persona_1 Persona_2
“1) Descriva il collegio le condizioni di al momento del primo contatto con la convenuta Parte_1
accertando anche le pregresse condizioni di salute Controparte_1 Controparte_1 generali;
2) Descriva quale tipo di accertamenti diagnostici/strumentali, interventi/trattamenti abbia subito presso la
convenuta ad opera del personale sanitario operante presso la predetta struttura durante il Controparte_1 ricovero avvenuto nel periodo ricompreso fra il 01/03/2010 e il 06/03/2010;
3) Dica se risulti dalla documentazione allegata che siano state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze, alla necessità di terapie successive, ed a tutto quanto fosse necessario per consentire alla paziente di esprimere un consenso libero ed adeguatamente informato;
4) Dica se, in rapporto alle cognizioni medico-chirurgiche acquisite all'epoca dell'intervento suddetto, lo stesso fosse indicato e se sia stato effettuato secondo la miglior pratica medica, nel rispetto delle modalità tecniche e delle linee guida suggerite dalla più accreditata scienza medica e con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, ovvero se sussistano profili di responsabilità professionale addebitabili ai medici che hanno eseguito l'intervento;
5) Dica se l'intervento di Tiroidectomia Totale eseguito in data 03/03/2010 presentasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attrice;
6) Descriva le attuali condizioni di e dica se le conseguenze negative dedotte nell'atto di Parte_1 citazione (ove in concreto riscontrate) siano causalmente riconducibili a condotte personale sanitario operante presso la già menzionata struttura censurabili sotto il profilo della colpa professionale;
7) In caso di risposta affermativa al precedente quesito e nell'ipotesi in cui vengano in riscontrate lesioni, indichino i CTU la durata della inabilità temporanea (maggiore o diversa da quella ordinariamente prevedibile in esito alla operazione effettuata) assoluta e relativa, precisando quali attività della vita quotidiana dell'attrice siano state precluse o limitate;
8) Dicano se da tali lesioni siano residuati postumi permanenti quantificandone l'entità in termini percentuali, indicando i criteri di valutazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(baréme);
4 9) Dicano se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività svolta dalla parte attrice all'epoca dell'evento;
10) Indichino le spese mediche e di cura sostenute e la loro pertinenza e congruità, e precisi se siano necessarie eventuali spese mediche future, indicandone i relativi costi;
11) Riferiscano ogni altro elemento utile ai fini di giustizia”.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/09/2024 e, nella medesima data, trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti per i motivi di seguito esposti.
Innanzitutto, deve essere esaminata l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte convenuta in merito all'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del procedimento di ATP
o della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010.
In merito a tale eccezione, si osserva che, come da provvedimento reso in data 25/01/2022, questo Tribunale, rilevato che parte attrice non aveva prodotto in giudizio il verbale di comparizione delle parti e gli atti del procedimento di mediazione, aveva assegnato il termine di
15 giorni alle parti per la presentazione dell'istanza di mediazione, rinviando la causa all'udienza del 21/02/2022 per verificare l'avvenuto deposito della suddetta istanza di conciliazione (v. provvedimento del 25/01/2025, all. fasc. telematico).
Orbene, dalla documentazione versata in atti da parte attrice, è emerso come la stessa, in ossequio al sopra citato provvedimento, abbia allegato in giudizio sia la comunicazione di avvio procedimento di mediazione e sia il verbale di mancata adesione alla conciliazione del
16/02/2022 (v. nota d'udienza del 17/02/2022 parte attrice), evidenziandosi che, all'incontro di mediazione svoltosi in data 16/02/2022 presso la sede di conciliazione “Hipponian Concilia” di
Cirò Marina, era presente parte attrice, mentre non partecipava all'incontro di mediazione l'Azienda convenuta, la quale faceva pervenire comunicazione di non adesione all'incontro senza giustificato motivo.
5 Nello specifico, nel citato verbale si legge testualmente: “Per la parte chiamata in mediazione,
, il Mediatore da atto che è pervenuta comunicazione, da parte Controparte_5 della stessa, allegata in atti, di non partecipazione a causa del già avvenuto tentativo, infruttuoso con il legale di controparte. È pervenuta inoltre, ulteriore comunicazione di non voler aderire all'odierno incontro da parte dell' a mezzo del Commissario Straordinario, datata 11/02/2021” (v. comunicazione CP_1 dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria e pag. 3 del Verbale di mancata comparizione dell'Azienda , allegati alla nota udienza del 17/02/2022 parte CP_1 attrice).
Conseguentemente la suddetta eccezione pregiudiziale, sollevata da parte dell' CP_1 convenuta risulta infondata, poiché da ritenersi superata dalla documentazione prodotta in giudizio da parte attrice.
Preliminarmente si fa presente che, riguardo alle ipotesi di responsabilità medica, il regime introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cass. n. 28811/2019; Cass. n. 28994/2019).
Si osserva, inoltre, che secondo il consolidato l'orientamento della Suprema Corte: “Nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente) sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria, in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr. Cass. 31 marzo 2015, n. 6438/2015; Cass. 22 settembre 2015, n. 18610/2015; Cass. n. 10050/2022).
In particolare, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la sola accettazione del malato presso la struttura - e che ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
6 La Corte Suprema ha, infatti, costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cass. Sez. U. n.
577/2008).
Dunque, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura, sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato, per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente medesimo.
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e dal professionista, si ritiene che questa costituisca una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento.
Nello specifico, l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta, mentre il mancato raggiungimento del risultato può costituire danno consequenziale alla non diligente esecuzione della prestazione ovvero alla colpevole omissione dell'attività sanitaria.
Ne deriva che la colpa medica ricorre in tutte le ipotesi di inosservanza o violazione da parte del sanitario delle specifiche regole cautelari di condotta proprie dell'agente modello del settore specialistico di riferimento
Pertanto, venendo alla ripartizione dell'onere della prova, l'attore, paziente-creditore danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto - o il contatto sociale - e l'aggravamento di una patologia o l'insorgenza di un'affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Inoltre, ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c., il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore: in ciò appunto
7 consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. n. 5960/2005).
La struttura sanitaria e/o il medico, invece, quali debitori convenuti, sono invece gravati dell'onere di dimostrare il fatto estintivo, costituito dall'avvenuto esatto adempimento - secondo il criterio di diligenza specifica sopra precisato - ovvero a dimostrare che, pur sussistendo inadempimento, esso non sia stato eziologicamente rilevante in ordine al verificarsi del dedotto evento dannoso, ovvero che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile a lui non imputabile (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01; Cass. S.U. n.
577/2008).
Per quanto concerne l'accertamento del necessario nesso di causalità tra la condotta inadempiente e il danno, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non», mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio».
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (cfr. Cass. n.
16123/2010; Cass. S.U. n. 576/2008).
Di qui la necessità di accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del
«più probabile che non», che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno, con
8 la precisazione che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del «più probabile che non», causa del danno (cfr. Cass. n. 3704/2018).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, in ordine all' an debetatur, è stato documentalmente provato da parte attrice che:
a) in data 01/03/2010, si ricoverava presso U.O. di Chirurgia Generale dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro con diagnosi di “Gozzo Multinodulare
(v. pagg.
1-28 cartella clinica all. in atti); Parte_1
b) in data 03/03/2010, in anestesia generale veniva sottoposta ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale (v. pagg.
1-28 cartella clinica all. in atti); Parte_1
[... c) in data 30/11/2017, a seguito di un'indagine ecografica, presso l'Ambulatorio
le è stata diagnosticata: “Voluminoso nodulo Controparte_6 isoecogeno con lacuna anecogena centrale di 29.7 x 38.2 occupante il lobo destro dislocante la trachea vs sinistra”, rilevandosi che l'intervento di tiroidectomia effettuato dai chirurghi dell'U.O. di
Chirurgia Generale dell' , non fosse stato Controparte_1 tecnicamente eseguito in maniera corretta, risultando presente nella paziente, il lobo destro della tiroide, sede di successiva “Recidiva di gozzo nodulare” (v. pag. 29 e ss. documentazione medica Pt_1
, all. fasc. telematico);
[...]
d) in data 12/07/2018, è stata ricoverata presso l'U.O. di Endocrinochirurgia Universitaria dell'Azienda Ospedaliera - Università di Pisa “Ospedali Riuniti di S. Chiara”, con diagnosi di accoglimento di “Gozzo uni nodulare del lobo tiroideo destro in già lobectomia sinistra” e, nella medesima, è stata sottoposta ad ulteriore intervento di “lobectomia destra”; (v. pag. 79 e ss. documentazione medica , all. fasc. telematico). Parte_1
Di particolare importanza appare poi, quanto affermato in sede di CTU medico – legale, disposta nel presente giudizio, secondo cui è stato accertato il danno alla salute subito dall'attrice ed anche il nesso causale tra quest'ultimo e la condotta colposa Parte_1 addebitabile ai sanitari della struttura ospedaliera convenuta.
In particolare, con riguardo al nesso causale, si ritengono condivisibili le conclusioni a cui sono pervenuti i consulenti tecnici nominati nel corso del presente procedimento, i quali, a seguito di approfondita analisi e studio degli atti prodotti dall'attrice, hanno affermato che: “Dall'esame della documentazione esaminata risulta quindi che la è stata sottoposta presso l' Pt_1 Controparte_7
9
[...] ad un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, che per le condizioni cliniche del soggetto risultava indicato e che non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Si deve aggiungere inoltre che dalla documentazione allegata (vedi moduli riportati alla pagina 4 e 5 del presente elaborato) risulta che alla paziente sono state fornite le doverose informative alla paziente in ordine alla natura dell'intervento, alle possibili complicanze e alla necessità di terapie successive.
Tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, la procedura chirurgica effettuata presso l' non Controparte_7 può essere considerata risolutiva.
La permanenza di tessuto tiroideo al lobo destro e la necessità di un reintervento dimostrano in modo inequivocabile, infatti, che nel caso della NO debba essere realizzata una delle ipotesi seguenti, entrambe censurabili:
1) gli esami preoperatori sono stati deficitari e non hanno consentito di rilevare la presenza di tessuto tiroideo ectopico (sede anomala – variante anatomica);
2) l'omessa esecuzione di esami postoperatori (es. dosaggio ormonale) non ha consentito di rilevare la presenza di eventuale tessuto tiroideo residuo dopo la procedura chirurgica.
È evidente che in entrambi i casi deve registrarsi una censurabile condotta dei Sanitari della Struttura
Convenuta, che ha determinato per la paziente la necessità di sottoporsi a controlli clinici successivi, un ricovero e un nuovo intervento chirurgico” (v. pag. 15-16 Relazione finale CTU, all. fasc. telematico).
I consulenti tecnici, dottori e , hanno ravvisato quindi profili di Persona_1 Persona_2 responsabilità professionale in capo ai sanitari operanti presso l'
[...]
per aver erroneamente effettuato la rimozione Controparte_1 completa della ghiandola tiroidea (tiroidectomia) a fronte di un reale intervento di sola lobectomia sinistra. Da tale imperizia ne è derivato una recidiva della patologia a livello del lobo destro lasciato in situ, con necessità di un secondo intervento chirurgico.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e, in particolare, dell'espletata CTU è emersa che la condotta tenuta dei sanitari dell' Controparte_4
non si è conformata a correttezza ed è stata la causa - quanto meno secondo il
[...] principio applicabile in ambito civilistico del “più probabile che non” – delle lesioni fisiche riportate dalla Parte_1
Accertata dunque la sussistenza della condotta non conforme alle regole della scienza medica, del danno subìto dall'attrice e della presenza del nesso causale tra la prima e la seconda, deve
10 essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dall'attrice, avendo la stessa richiesto il risarcimento del danno biologico e del danno morale.
Ebbene, i CTU nominati nella loro relazione medico - legale hanno così evidenziato: “In relazione alla permanenza di postumi permanenti addebitabili alla censurabile condotta riscontrata e alla necessità di reintervento, si deve concludere affermando che allo stato attuale non sono ravvisabili esiti di questo tipo. Il secondo intervento chirurgico, effettuato il 12 luglio 2018, è stato effettuato mediante l'incisione secondo
Kocher sulla pregressa cicatrice 3. Inoltre, all'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali è stata rilevata alla base del collo una cicatrice chirurgica filiforme, normocromica e normotrofica, non dolente alla palpazione, non aderente ai piani sottostanti, apprezzabile a distanza ravvicinata. Tale esito rappresenta quello che può essere definito un “normale” esito della procedura di tiroidectomia. In altre parole, anche nell'ipotesi in cui il soggetto fosse stato sottoposto ad una procedura chirurgica risolutiva già in prima battura, l'esito cicatriziale con ogni verosimiglianza sarebbe stato il medesimo.
Si segnala peraltro che la ricorrente non ha necessitato, e non fa ricorso attualmente, a supporto psicologico, né tanto meno assume terapia per eventuali disturbi psichici. In considerazione pure delle risultanze dell'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali, non si ravvisano ragioni per riconoscere un danno permanente di natura psichica.
Per tali motivi, la censurabile condotta dei Sanitari dell ha causato un prolungamento del Controparte_7 periodo di invalidità temporanea che è così inquadrabile:
a) un'invalidità temporanea assoluta della durata di giorni 10 (dieci);
b) un'invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 10 (dieci)” (v. pag. 16-17 Relazione finale
CTU, all. fasc. telematico).
Tanto premesso, ai fini della liquidazione del danno biologico, non venendo in considerazione lesioni macropermanenti (e cioè valutabili in una percentuale superiore al 9%), ritenendo di dover utilizzare i criteri tabellari di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. n.
5820/2019). (aggiornati da ultimo con il D.M. 16 luglio 2024, pubblicato nella G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 e tuttora vigenti), tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento lesivo (42 anni), si ottiene l'importo di € 1.104,77 a titolo di invalidità temporanea.
Trattandosi di debito di valore, devono essere inoltre applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento dell'evento
11 lesivo (03/03/2010), e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
Dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
In merito, invece, al riconoscimento del danno morale, si riporta l'interpretazione fornita in materia dalla Corte di Cassazione secondo cui: “Il danno morale è autonomo e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore, non relazionale e insuscettibile di accertamento medico-legale, perciò meritevole di un compenso a sé stante al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi;
con l'ulteriore precisazione che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva, nel senso che tanto più grave risulti la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico- relazionale conseguente alla lesione stessa). Di talché, nel caso di lesione della salute non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della prima” (cfr. Cass. n.25164/2020; Cass. Ord. n.24473/2020; Cass.
n.24075/2017).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento
e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti. Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le
12 conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico- relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili. Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo (cfr. Cass. Ord. n. 6444/2023; Cass.
n. 901/2018; Cass. n. 23469/2018).
Orbene, sulla scorta dell'orientamento su riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, deve escludersi nella quantificazione dell'entità del risarcimento il riferimento del danno morale, non avendo parte attrice allegato e provato alcun elemento utile a tal fine.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere parzialmente la domanda formulata da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, con esclusione sia del danno biologico Controparte_4 permanente sia del danno morale.
Infine, deve essere accolta la domanda di parte attrice con riferimento alla richiesta di condanna dell' convenuta per la mancata partecipazione ingiustificata alla procedura di CP_1 mediazione obbligatoria.
Al riguardo, in tema di sanzioni dovute alla mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione obbligatoria, si rileva che ai sensi dell'art. 12 – bis, commi 2 e 3, D.lgs.
28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia, “2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione”.
13 Dalla documentazione in atti, risulta che l'Azienda convenuta, nonostante la comunicazione dell'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria inviata da parte attrice in data
02/02/2022 tramite PEC, non ha inteso partecipare all'incontro di mediazione obbligatoria, adducendo quale motivazione: “mancata partecipazione a causa del già avvenuto tentativo, infruttuoso di definizione con il legale della controparte” (v. pag. 3 verbale mancata adesione alla procedura di mediazione obbligatoria del 16/02/2022, all. fasc. telematico).
L'argomentazione addotta dalla parte non comparsa non si ritiene una valida giustificazione in quanto il procedimento di mediazione trova la sua ratio proprio nel contrasto esistente tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci quindi alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie, occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.
Pertanto, si ritiene che l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 12 – bis, commi 2 e 3, D.lgs.
28/2010, debba essere condannata al versamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della ulteriore somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché all'ulteriore somma equitativamente determinata, pari alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione, ossia fase di trattazione e istruttoria e decisionale, per l'importo di € 1.702,00.
L'accoglimento solo parziale della domanda esclude la ricorrenza dei presupposti per la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. chiesta dall'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (in quello per le cause di valore compreso tra € 1.001, e € 5.200) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
14 - Accoglie parzialmente la domanda formulata da nei confronti Parte_1
dell' , in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 1.104,77 a titolo di invalidità temporanea, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere come indicato in parte motiva, oltre ulteriori interessi a tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 1.702,00, pari alle spese del presente giudizio, maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione;
- Condanna l' , in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre rimborso spese Parte_1 generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Mariano Salerno;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto dell'11/10/2023, a carico dell' Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con condanna alla
[...] restituzione di quanto eventualmente corrisposto da parte attrice ai CTU in precedenza a titolo di acconto.
Catanzaro, lì 18/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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