Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/04/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.1188/23
TRIBUNALE DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ad esito del deposito di note ex art.127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n.1188/23 R .G. tra
, , Parte_1 Parte_2 NT Controparte_2 Controparte_3
tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Furlan, Luigi Fadalti, Gabriele Mirabile, con domicilio eletto presso lo studio del primo
RICORRENTI OPPONENTI
CONTRO
, rappresentata dal Funzionario Delegato Controparte_4
RESISTENTE OPPOSTA
oggetto:opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Oggetto dell'odierna impugnazione è l'ordinanza del 7 settembre 2023 con la quale è stato ingiunto a , quale amministratore unico di a Parte_1 NT
, quale amministratore di fatto della stessa società nonché presidente dei Parte_2
CDA di e ed a e CP_2 CP_3 NT CP_2
società che forniscono servizi di comunicazione e pubblicità alle imprese, Controparte_3
sia in forma grafica che in forma informatica), quali obbligato solidali ex art. 6 L.689/81, il pagamento della sanzione di €237.299,84 (oltre a spese per un totale di €237.322,74) per violazione dell'art. 316 ter c.p.
1
La violazione è stata ravvisata in relazione agli sgravi contributivi fruiti con riguardo ai lavoratori dipendenti (periodo 1 settembre 2015-31 agosto 2018), Parte_3
(28 dicembre 2015-27 dicembre 2018), e Controparte_5 Persona_1
(1 luglio 2015-30 giugno 2018) in applicazione della legge 190/14 ed in Persona_2
relazione ai dipendenti (1 luglio 2016-30 giugno 2018) e Persona_3 Parte_4
(1 ottobre -31 dicembre 2018) in applicazione della leggi 208/2015 e L.205/17.
E' stato, infatti, ritenuto che, diversamente da quanto necessario per fruire dei suddetti sgravi, al momento dell'assunzione , , e lavoravano già Parte_3 CP_5 Per_3 Pt_4
quali dipendenti, ancorchè con formali contratti di lavoro autonomo, mentre e Per_1
, pure assunti con contratti part time, lavoravano a tempo pieno ed il fittizio part Per_2 time ostava all'agevolazione in ragione dell'art. 1 co 1175 L.296/06,secondo cui ogni beneficio contributivo presuppone l'assenza di qualunque violazione alla normativa sul lavoro.
La contestazione è stata effettuata nei confronti di tutti i suddetti soggetti in via solidale in quanto le tre società sono state ritenute costituire un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, così da non poter rilevare la varia distribuzione tra le tre società delle imputazioni formali dei rapporti di lavoro, autonomo e subordinato, che si era riscontrata per tutti i lavoratori interessati.
2.L'attività ispettiva sfociata nella contestazione era iniziata il 28 giugno 2018 nei confronti Contr di (di seguito, anche società avente come oggetto prevalente NT
“servizi di consulenza di comunicazione” (secondo l'ultima denuncia con decorrenza
1/6/14), con sede operativa in via Baratta Nuova 12/A a Preganziol ed il cui legale rappresentante era dal 20 agosto 2013 a seguito della cessazione del Parte_1
precedente consiglio di amministrazione composto da e stesso, ed il cui Pt_2 Pt_1
capitale sociale era, per la quasi totalità, detenuto da (76%), e Pt_2 Persona_4
(5%). Persona_5
Contr Già in occasione del primo accesso in ra stata constatata la compresenza, presso la
Contr stessa sede, di dipendenti e collaboratori di he lavoravano accanto ai dipendenti e collaboratori di e con promiscua condivisione di spazi e strumenti. CP_2 CP_7
Inoltre si era accertato che la proprietà dell'edificio era di amministrata da Controparte_8
e con capitale ripartito tra , e e che l'ufficio Parte_2 Pt_2 Pt_1 Per_5
2 amministrativo, la reception e l'ufficio che gestiva i rapporti con i clienti, formalmente Contr facenti capo a lavoravano a favore di tutte e tre le società.
Il 7 novembre 2018 l'ispezione era stata quindi estesa alle due dette società, entrambe non solo operative nella stessa sede di via Baratta Nuova ma anche con amministrazioni Contr ed assetti proprietari analoghi a quelli di il capitale di , infatti, era ripartito CP_2
tra e ed il CdA era composto da , presidente, , Parte_2 Parte_1 Pt_2 Pt_1
vice presidente, e;
era di proprietà al 95% di ed Per_5 CP_7 CP_2
amministrata negli stessi termini di . CP_2
L'ispezione si era concretata nell'acquisizione ed esame della documentazione riguardante le tre società ed i rapporti di lavoro dalle stesse instaurate e nell'assunzione di informazioni da parte di 37 (salvo errore) dipendenti e collaboratori, taluni sentiti una seconda volta a chiarimenti nel febbraio 2019.
Ad esito dell'ispezione erano state riscontrate una pluralità di inosservanze della normativa sul lavoro e previdenziale, ulteriori a quelle costituenti oggetto del presente procedimento,
formalmente attribuibili all'una o all'altra delle tre società in ragione dell'imputazione formale dei rapporti di lavoro e dagli Ispettori, come già detto, imputate ad un unico centro di interessi, ovvero ad una “unica realtà aziendale (di seguito denominata ) CP_2
riconducibile ai due amministratori (presidente del consiglio di Parte_2
amministrazione di e e (amministratore unico di CP_2 CP_9 Parte_1
che insieme detengono inoltre la maggioranza del capitale NT
;, agli stessi è riconducibile ogni decisione riguardante i singoli rapporti di lavoro, il CP_2 relativo trattamento economico così come ogni scelta in merito all'inquadramento del singolo rapporto di lavoro, la decisone di formalizzare o meno il contratto o interrompere la collaborazione con i collaboratori “occasionali”. Contr Le contestazioni attribuite a e relative a rapporti formalizzati con sono state: CP_2
l'instaurazione di rapporti di lavoro non regolarizzati con le 2 lavoratrici e Pt_5 Per_6
nel periodo gennaio-luglio 2018, la formalizzazione di rapporti a partita IVA celanti rapporti di lavoro subordinato con e , i rapporti di Parte_3 Controparte_5
tirocinio instaurati, in luogo di rapporti di lavoro subordinato ordinario, con i 3 lavoratori
, e , rapporti di lavoro autonomo occasionale (post Per_6 Per_7 Persona_8
tirocinio) celanti rapporti di lavoro subordinato, con i 7 lavoratori , Persona_3
, , , , Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_12 Persona_13 [...]
, i 2 rapporti di lavoro denunciati come part time invece che a tempo pieno Persona_8
con e . Persona_14 Persona_2
3 Le contestazioni attribuite a e relative a rapporti formalizzati con sono CP_2 CP_7
state:falsi rapporti a partita Iva celanti rapporti di lavoro subordinato con i 2 lavoratori e , il rapporti di lavoro occasionale celanti rapporti di Persona_15 Parte_4
lavoro subordinato con , i rapporti di lavoro autonomo occasionale Persona_16 seguiti da apprendistato consistenti in realtà in rapporti di lavoro subordinato fin dall'origine con i 2 lavoratori e , il rapporto di lavoro formalmente Persona_17 Persona_18
part time ed i realtà a tempo pieno con . Persona_19
Le contestazioni attribuite a relative a rapporti formalizzati con sono - CP_2 CP_2
infine- il rapporto di lavoro autonomo occasionale seguiti da apprendistato consistenti in realtà in rapporti di lavoro subordinato fin dall'origine quanto a Persona_20
Le contestazioni di cui sopra hanno dato origine ai conseguenti recuperi contributivi che CP_
ha operato con avvisi di addebito che sono stati oggetto di separato procedimento presso questo stesso tribunale e che si è concluso con sentenza di parziale accoglimento resa il 20/9/24 nel procedimento portante 975/21.
3.Con l'odierna impugnazione gli opponenti eccepiscono la violazione del termine di decadenza di 90 giorni tra accertamento e contestazione ex art. 14 L.689/81 (la contestazione era avvenuta il 12/4/19, a fronte della consegna da parte delle società ispezionate agli ispettori del 26 novembre 2018 dei documenti richiesti) e contestano la fondatezza della pretesa sanzionatoria sia perché escludono la applicabilità astratta nell'art. 316 ter c.p. alla fattispecie in esame sia perché negano le violazioni contestate
(assumono, cioè, la genuinità dei rapporti di lavoro autonomo pregressi ed il part time come) oltre all'assenza di autonomia delle tre società anche sotto l'aspetto dell'imputazione dei rapporti di lavoro.
4. La preliminare eccezione di decadenza è senz'altro infondata. Il dies a quo del termine di 90 giorni per la contestazione della violazione previsto dall'art. 14 L.689/81 consiste nell'”accertamento” della violazione e, salvo i casi in cui la violazione consiste in un accadimento fisico immediatamente percepibile e che esaurisce in sé tutta la antigiuridicità attribuitagli, nessun accertamento può essere effettuato senza un minimo di studio e ponderazione del materiale raccolto.
Nel caso di specie si è -all'evidenza- trattato di una ispezione complessa, necessariamente snodatasi tra indagini documentali ed assunzioni di informazioni da reciprocamente incrociarsi, con conseguente indispensabilità di un adeguato lasso di tempo anche per poter trarre, dal materiale raccolto, congrue valutazioni.
4 Se è quindi evidente che la definizione dell'”accertamento” non può coincidere con la data nella quale le società hanno trasmesso la documentazione richiesta (senza neanche concedere il tempo per la lettura della stessa), è documentale che l'istruttoria orale è terminata nel febbraio 2019 sicchè, senz'altro ragionevole la necessità di approfondimenti istruttori data l'ampiezza e la complessità dell'indagine, la notifica del verbale del 12 aprile
19 risulta rispettosa dei termini di legge.
5. L'opinione secondo la quale l'illecito contestato non sarebbe già a priori applicabile alla fattispecie in esame non può condividersi in quanto -diversamente da quanto assumono gli opponenti- l'art. 316 bis c.p. non richiede né condotte decettive né induzione in errore, è integrato da qualunque comportamento si ponga in rapporto causale con l'indebito vantaggio e l'indebito vantaggio può ben consistere in un risparmio di spesa svincolato da qualunque percezione precedente o successiva.
L'art. 316 bis c.p. esordisce “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis c.p.” e già tale inizio indica che tanto la fraudolenza del contegno quanto l'induzione in errore spostano il fatto nell'ambito del più grave delitto di truffa e che, pertanto, sono tanto estranei al reato (o illecito amministrativo a seconda dell'ammontare del vantaggio ritratto dall'agente) da determinarne la mancata configurazione qualora riscontrati.
Sul punto nella recente sentenza della Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite
11969/25, si legge “… in particolare, le Sezioni Unite hanno valorizzato il rapporto di sussidiarietà già evidenziato dalla Corte costituzionale nella richiamata ordinanza n. 95 del
2004, facendo rientrare nella sfera dell'art. 316-ter cit. «...solo o comunque soprattutto quelle condotte cui non consegua un'induzione in errore o un danno per l'ente erogatore».
Fermi, dunque, i limiti tradizionali della fattispecie di truffa, «l'ambito di applicabilità dell'art. 316-ter c.p. si riduce [...] a situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale». Ne consegue che il residuale e meno grave delitto di cui all'art. 316-ter cit. è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa”.
Mentre, per quanto concerne l'interesse tutelato, si legge l”'interesse tutelato viene comunemente individuato nell'esigenza di garantire sia la libera formazione della volontà della pubblica amministrazione, interna o eurounitaria, nella gestione delle procedure di concessione o erogazione delle risorse economiche pubbliche, sia, al contempo, la loro corretta allocazione, in modo da prevenirne la illegittima attribuzione e l'indebito conseguimento, sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo”.
5 Come il brano sopra riportato già esaustivamente chiarisce, qualunque condotta attiva od omissiva può integrare la fattispecie in esame in quanto “L'ampia formula lessicale utilizzata dal legislatore per descrivere l'oggetto materiale della condotta è idonea, come si
è visto, a ricomprendervi la percezione di ausili economici di qualsiasi tipo, a fondo perduto o con obbligo di restituzione, con la sola connotazione della vantaggiosità, ossia dell'agevolazione rispetto alle condizioni ordinarie praticate sul mercato, laddove il ricorso all'espressione 16 «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute» sta ad indicare le possibili modalità attraverso cui si realizzano le forme comportamentali alternativamente previste dalla fattispecie incriminatrice nel contesto della procedura amministrativa di volta in volta attivata. A fronte del carattere «deliberatamente generico» del modello definitorio utilizzato dal legislatore nella costruzione della fattispecie in esame (Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, cit.), il significato delle diverse espressioni ivi elencate in sequenza («contributi»,
«sovvenzioni», «finanziamenti», «mutui agevolati», «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate») ben può riferirsi, alla luce dell'uso corrente e dell'etimologia dei termini impiegati, all'attribuzione di qualsivoglia vantaggio economico in favore di soggetti privati”; e ciò in quanto (come concluso anche a mezzo dell'esame congiunto delle tre fattispecie ex artt. 316 ter, 640 bis e 316 bis c.p.) “da una valutazione complessiva del significato delle formule lessicali ivi impiegate emerge, in definitiva, che il nucleo di tipicità della fattispecie descritta nell'art. 316-ter poggia sull'indebita acquisizione di benefici economici di qualsiasi tipo, siano essi provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dall'Unione europea, diretti o indiretti, per effetto di un comportamento attivo od omissivo causalmente correlato all'attivazione di una procedura amministrativa di concessione- erogazione di provvidenze di fonte pubblica”.
Infine, che tra l'acquisizione di “benefici economici di qualsiasi tipo…da altri enti pubblici…diretti od indiretti..” siano compresi anche le esenzioni contributive è espressamente e reiteratamente affermato in più punti dalla sentenza in esame (anche alla stregua della normativa e della giurisprudenza eurocomunitaria che proprio nelle esenzioni -anche contributive- ha individuato uno dei più ricorrenti strumenti di “aiuti di
Stato” tipici dello stato italiano), che ha sottolineato come il meccanismo dell'erogazione diretta di una somma di danaro sortisca “gli stessi effetti della sua non acquisizione da parte della pubblica amministrazione, sia pure a cronologia invertita, rinunciando lo Stato o l'ente pubblico alla percezione del quantum effettivamente dovuto a beneficio del privato.
Nel primo caso lo Stato eroga denaro indebitamente, determinandosi una situazione di
6 svantaggio a beneficio del reo, sicché il depauperamento del primo precede cronologicamente l'arricchimento del secondo;
nell'altra ipotesi, invece, il richiedente risparmia il pagamento di quanto dovuto, evitando la conseguenza di un depauperamento immediato, che è pari al suo vantaggio e allo svantaggio procurato alla pubblica amministrazione, sia pure non in termini di un'erogazione ma di un mancato arricchimento, ossia di una "mancata entrata di ricchezza" per effetto della correlata condotta illecita del richiedente. La forma, diretta o indiretta, attraverso cui si verifica l'indebito conseguimento di una qualsiasi delle agevolazioni economiche previste dalla fattispecie incriminatrice può manifestarsi, indifferentemente, nella fuoriuscita di una spesa in favore del privato ovvero in una minore entrata nel bilancio dello Stato o di un ente pubblico a beneficio del privato, dando luogo solo ad una delle possibili modalità di realizzazione della condotta, senza incidere sul disvalore di evento legato al verificarsi di una differenza, in concreto variabile, rispetto a quanto lo Stato o l'ente pubblico avrebbe dovuto legittimamente ricevere dal privato sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dalla disposizione autorizzativa de
La condotta penalmente rilevante si realizza, pertanto, non attraverso l'indebita locupletatio di un rimborso di spesa, ma, ancora prima, con l'indebito conseguimento del diritto ad un beneficio contributivo la cui fruizione non è consentita dalla legge”.
Ed ancora: ”Nell'enunciato normativo, inoltre, la condotta viene posta in relazione ad un oggetto materiale non delimitato in via esclusiva, ma definito con il ricorso ad una clausola aperta, avendo il legislatore utilizzato un'espressione di sintesi a titolo esemplificativo
(«altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate»), che consente di ritenere inclusa nel precetto anche la percezione dei benefici economici legati alla riduzione di un onere previdenziale o assistenziale per colui che indebitamente li abbia conseguiti secondo le diverse possibili modalità di realizzazione della condotta previste dalla richiamata disposizione. E' nell'indebito conseguimento di un'agevolazione economica, in qualsiasi modo attribuita dallo Stato, da un ente pubblico o dall'Unione europea, che deve ricercarsi, dunque, il nucleo identificativo della tipicità della fattispecie di reato in esame”.
6.Nel presente caso gli sgravi/esoneri contributivi previsti, per le nuove assunzioni, dall'art. 1 comma «118» L.190/14,dall'art. 1 comma 178 L.208/2015, e dall'art. 1 c. 1000 L.205/17 sono stati ottenuti -come pacifico, e come non poteva non essere- mediante la richiesta del codice 6Y e mediante l'indicazione “a credito” degli importi oggetto di esoneri nelle denunce mensili , dove il “credito” non corrisponde ad una somma da riceversi ma ad una somma da non pagare.
7 CP_ Certamente sussistente il risparmio di spesa (con necessità per l di procurare altrove la provvista per le prestazioni previdenziali comunque da erogarsi nel loro ammontare previsto), il codice 6Y è il codice di autorizzazione agli sgravi e nella richiesta di autorizzazione la dichiarazione del possesso dei relativi requisiti (e quindi la nuova assunzione dei lavoratori cui gli sgravi di riferiscono) è indefettibilmente implicita;
un tanto, insieme alla mensile collocazione degli importi esonerati nella voce di somme a credito, va oltre a quanto necessario per integrarsi la fattispecie in esame.
Una volta acclarato che la tipicità dell'illecito è data dall''indebita acquisizione di benefici economici di qualsiasi tipo, siano essi provenienti dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dall'Unione europea, diretti o indiretti, per effetto di un comportamento attivo od omissivo causalmente correlato all'attivazione di una procedura amministrativa, neanche per quanto riguarda e le obiezioni degli opponenti sono fondate. Per_1 Per_2
E' vero che per tali due lavoratori il carattere (ritenutamente) indebito dell'esonero risiede non già nell'esistenza di un previo rapporto di lavoro in realtà subordinato ma nella
(asseritamente) fittizia assunzione a part time a fronte dell'effettivo svolgimento del rapporto come rapporto a tempo pieno, e che, per questo, non è riscontrabile la violazione delle leggi del 2014 e 2015 e -di conseguenza- un implicito mendacio nella richiesta del codice 6Y.
Tuttavia il carattere “indebito” dell'esonero è stato in questo caso contestato (e può senz'altro risultare) in ragione dell'art. 1 co 1175 L.296/06 (“A decorrere dal 1° luglio 2007,
i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”) e la circostanza che tale indebito beneficio sia derivato causalmente dalla condotta del datore di lavoro (richiesta codice ed indicazione a credito dei contributi esonerati) connotata dall'omessa corretta comunicazione circa l'orario realmente osservato fa sì che, anche in questo caso, l'illecito ex art. 316 bis c.p. sia, in termini astratti, configurabile.
8 7.Passando a valutare la sussistenza in fatto delle violazioni contestate, Parte_3
prima di essere assunta, con applicazione dei benefici contributivi da
[...] [...]
, ha -pacificamente- lavorato come grafico titolare di partita IVA da gennaio CP_1
2008 ad agosto 2015 fatturando, fino a marzo 2014, verso e fino ad agosto CP_2
2015 verso . NT
La riqualificazione del rapporto da lavoro autonomo con partita IVA a lavoro dipendente è stata effettuata dagli Ispettori, che hanno operato il recupero dei contributi, sul presupposto che il lavoro svolto fosse stato sempre lo stesso senza differenze in termini di autonomia realizzativa e senza neanche sostanziali differenze di modalità estrinseche di svolgimento, avendo sempre la lavoratrice operato nei locali aziendali e con uso di strumentazioni aziendali.
Gli opponenti sostengono che nel periodo precedente all'assunzione la lavoratrice, oltre ad avere avuto anche clienti propri diversi da , aveva operato in base a specifici CP_2 incarichi l'uno dall'altro separati ed autonomi e che potevano essere liberamente rifiutati, senza alcun vincolo di orario e luogo e con strumentazione personale e, pertanto, in un regime di effettiva autonomia.
Le asserzioni degli opponenti, che pure la ha sostanzialmente confermato Parte_3
nella testimonianza resa nel processo di opposizione agli avvisi di addebito emessi ad esito della stessa ispezione di cui qui si tratta, sono difficilmente compatibili con ciò che emerge dalle fatture emesse dalla lavoratrice nel periodo considerato che, tutte nei
Contr confronti di ADV,prima e dopo, riportano il medesimo compenso netto di €2300,00
(le variazioni di importo finale derivano solo dall'aumento dell'IVA) ed hanno cadenza mensile e numerazione progressiva costante (manca solo la fattura 5 del 2013, ma non sono prodotte fatture emesse nei confronti di altri clienti), ciò che è compatibile solo con una collaborazione continuativa e priva di interferenze esterne che (oltre ad integrare gli estremi dell'art. 69 d.lgs 273/03 per la riqualificazione in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, se senza progetto come nel caso di specie, vanno considerati rapporto di lavoro subordinato) costituisce la sostanza della subordinazione e nega l'autonomia.
Per altro verso le dichiarazioni che descrivono la come componente in modo Parte_3
stabile i gruppi di grafici, con impegno assiduo e costante sia prima che dopo la data di assunzione sono numerose e convergenti;
si cita, a titolo di esempio, Testimone_1
(grafico operante in dal 2005 al febbraio 2017) che ha dichiarato ”la signora CP_2 [...]
ha cominciato a lavorare stabilmente in azienda dopo di me, credo almeno dal Pt_3
9 2010, ha sempre avuto la stessa postazione di lavoro e la disponibilità di un computer aziendale” specificando che faceva parte del gruppo facente riferimento a Per_5
insieme a , IL Lucrezia, , ; Di Persona_21 Persona_22 Persona_23
OM , cessato a novembre 2014:“ricordo anche , già Per_24 Parte_3 Parte_3
lavorava in come grafico quando sono arrivato ed era presente quotidianamente in CP_2 azienda”; , che ha iniziato a lavorare a luglio 2013 :“ricordo anche la Persona_17 signora che ho visto lavorare stabilmente in azienda fin dall'inizio Parte_3 del mio rapporto di lavoro”;. (entrato in con un contratto di stage Persona_20 CP_2 nel 2011): “la collega lavorava già come grafico in fin dal Parte_3 CP_2
primo periodo di stage, ha sempre lavorato in modo continuativo, disponeva di una postazione dii lavoro con il computer aziendale ,a credo lavorasse a tempo parziale”
Anche considerando che né gli opponenti né la deposizione spiegano in Parte_6 termini chiari in cosa consistesse l'incarico preciso e puntuale atto a sostanzialmente differenziare l'oggetto dell'attività asseritamente autonoma da quella subordinata (nessuna esemplificazione è stata fornita), e rilevato che la stessa ha ammesso di avere Parte_3
avuto la necessità di recarsi in sede sia per il confronto con i colleghi che per ricevere indicazioni (oltre che per poter usare gli strumenti di , definiti come assai più CP_2
“performanti” dei propri), risulta in definitiva impossibile individuare significative differenze nel lavoro svolto dalla prima dell'assunzione da quello svolto Parte_3
successivamente, potendosi ammettere solo una possibile maggiore stringenza di orari che costituisce, però, discrimine senz'altro insufficiente (l'orario flessibile si rinviene frequentemente anche nei rapporti di lavoro subordinato).
E', invece, vero che, come si legge nella sentenza che ha definito le opposizioni ad avviso di addebito del 20/9/24 sopra citata, “la era stata inserita nel ciclo aziendale in Parte_3
forza della pregressa esperienza lavorativa nel settore e in regime di monocommittenza.
La lavoratrice era pagata, nel periodo d'indagine, mensilmente con compensi fissi
(verosimilmente in base alle ore lavorate), il che dimostra che anche il suo orario di lavoro era sostanzialmente costante e identico nel corso dei mesi e delle settimane di lavoro4.
4 Dovendosi ricorrere, nel caso di specie, ai criteri distintivi sussidiari quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, l'esistenza di un orario di lavoro, l'assenza di un effettivo potere del prestatore di lavoro di organizzare la propria attività. Cass. sez. lav. 30.3.2010 n. 7681. Elementi tutti da valutare nel loro complesso. In linea con la Cass. 22289/14 si segnala Cass. 9812/08 (“costituiscono indici sintomatici della subordinazione l'assenza del rischio d'impresa, la continuità della prestazione, la
10 cadenza e la forma delle retribuzioni e l'utilizzazione degli strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro nell'ambiente dallo stesso apprestato”).
Non risultano altri committenti della . Al contempo può dirsi pacifico che la Parte_3 stessa, puntualmente retribuita, non si sia assunta alcun rischio d'impresa (proprio perché regolarmente pagata), e che abbia pressoché sempre lavorato all'interno dei locali messi a disposizione dalla società con la quale si coordinò per i tempi di lavoro e le necessità produttive. È evidente che l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro permane anche laddove, a causa dell'utilizzo di lavoratori già esperti, il datore di lavoro si limiti a direttive dettate solo in via programmatica”; da cui la riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in lavoro subordinato è da ritenersi corretta.
Anche prima di essere assunto a tempo indeterminato come grafico da CP_5 CP_1
28/12/15 ha lavorato, sempre come grafico ma a partita IVA, da gennaio 2012 a
[...]
dicembre 2015 fatturando fino a febbraio 2014 a e successivamente a CP_2 [...]
CP_11
Gli opponenti affermano che, dal 2012 al 2015, aveva emesso un “enorme” numero CP_5
di fatture verso clienti diversi da ma, in realtà, di tratta di due fatture nel 2012 per CP_2
l'importo totale di €930,00 (su un fatturato di €19.200,00), 4 0 5 fatture del 2013 per CP_2
l'importo di €3520 (a fronte di un fatturato di €22.700,00), 2 fatture nel 2014 per CP_2
€1500,00 su un fatturato totale di €29.900,00, mentre nel 2015 sono state emesse fatture solo nei confronti di . CP_2
Pacifico che la partita IVA, di cui (come ) era in effetti titolare, era stata CP_5 Parte_3 aperta in stretta concomitanza dell'inizio del rapporto con (presso cui aveva svolto CP_2 un periodo di tirocinio) e chiusa in stretta concomitanza con l'assunzione in (13 CP_2
gennaio 2012-3 dicembre 2015) e che la prima fattura era stata emessa per , i CP_2
numeri di cui sopra confermano altresì la sostanziale monocommittenza fino all'assunzione.
Così come nel caso di non vi sono concrete allegazioni che consentano di Parte_3
capire quale differenza -rilevante ai fini che qui interessano- nel lavoro svolto vi sia stata tra il prima ed il dopo l'assunzione.
Nelle dichiarazioni rese agli , che pure difende il carattere autonomo della Testimone_2 prima parte di attività, riferisce essersi trattato “di seguire la parte grafica nell'ambito di progetti per clienti ” senza fornire alcun dettaglio sintomatico di autonomia decisoria, CP_2
difficilmente immaginabile quando il lavoro consiste nel realizzare un segmento di un progetto preconfezionato ed ideato da altri.
11 La ragione del passaggio dal lavoro a partita IVA a quello dipendente viene, poi, individuata esclusivamente nell'esigenza di “guadagnare di più” ed il referente è indicato in tanto nella prima fase di lavoro autonomo quanto nella seconda di lavoro Parte_1
dipendente, così non essendo, sotto nessun profilo, ravvisabile qualche differenza nella prestazione che consenta di giustificare le diverse qualificazioni giuridiche.
descrive, invece, rilevanti differenze in relazione alle modalità di espletamento della CP_5 prestazione, sostenendo di avere, fino all'assunzione lavorato con assoluta prevalenza nel soggiorno di casa propria utilizzando propri strumenti e gestendo autonomamente i propri tempi, ancorchè dovendo, naturalmente, rispettare le scadenze indicate da . CP_2
Tuttavia, e non dissimilmente da , le dichiarazioni assunte dagli Ispettori Parte_3
convergono nel descrivere il lavoro di come abitualmente, ed assiduamente, svolto CP_5
in e con utilizzo di strumentazione di;
ad esempio, (con dichiarazioni CP_2 CP_2 Per_17
confermate nella testimonianza resa nel processo di opposizione agli avvisi di addebito) ha dichiarato: ”ricordo il signor che già lavorava in azienda quando sono CP_5
arrivato io ed è sempre stato presente quotidianamente ed ha sempre avuto la disponibilità di una propria postazione di lavoro, ha sempre lavorato in azienda utilizzando gli strumenti aziendali, ricordo che ha sempre lavorato a tempo pieno anche se beneficiava di una certa flessibilità”; : ” ha cominciato a lavorare in Tes_1 CP_5
azienda dopo di me, quando mi sono dimessa lavorava già da diversi anni..sempre lavorato a tempo pieno, ha sempre avuto una sia postazione di lavoro”; Albumina, secondo il quale nei 7-8 mesi del 2015 del proprio stage era sempre presente nella CP_5
postazione riservatagli ad effettuare il lavoro di grafico, come anche confermato in sede di testimonianza nel processo di opposizione agli avvisi di addebito).
Deve pertanto concludersi che, così come per , gli Ispettori hanno Parte_7
correttamente escluso la genuinità del rapporto di lavoro autonomo dichiarato.
, dopo aver effettuato un periodo di tirocinio dal 20/01/2015 al Persona_3
17/03/2015, imputato a per la qualifica di tecnico del web marketing, dal CP_3
18.03.15 al 12.10.15 ha prestato attività lavorativa qualificata come autonoma ed occasionale per dalla quale è stata assunta il 13/10/2015, NT prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, quale “social media specialist” con applicazione dei benefici contributivi.
Le dichiarazioni che la ha rilasciato agli Ispettori non consentono dubbi sulla Per_3
correttezza della qualificazione in termini di lavoro dipendente del lavoro svolto anteriormente alla formalizzazione dell'assunzione.
12 La ha, infatti, dichiarato di avere, al termine del tirocinio di due mesi pagato dalla Per_3
, proseguito senza pause lo stesso lavoro, nelle forme del lavoro Parte_8 autonomo occasionale cui era seguita l'assunzione una volta raggiunto il tetto dei
5000,00€.
A prescindere dalle diverse formalizzazioni, la aveva sempre svolto le stesse Per_3 mansioni (“fin dall'inizio mi sono sempre occupata di social media management e cioè della gestione dei social…delle società clienti di ”.), sempre NT
lavorando presso la sede delle società, utilizzando i mezzi messi a disposizione, collaborando con i colleghi che venivano indicati a seconda del progetto, rispettando gli orari previsti, richiedendo l'autorizzazione pe ferie e permessi e venendo pagata mensilmente (“l'organizzazione del lavoro è rimasta sempre la stessa fin dall'inizio della collaborazione con ritenuta d'acconto. In genere lavoro in un gruppo che cambia a seconda del singolo progetto …La mia sede di lavoro è sempre stata presso la sede della anche durante il periodo della prestazione occasionale.Ho sempre avuto una CP_1 mia postazione di lavoro fin dall'inizio della mia collaborazione…Durante il periodo di collaborazione con ritenuta d'acconto ho sempre osservato l'orario di lavoro sopra descritto”).
Con le dichiarazioni della converge quanto dichiarato da che, Per_3 Persona_19
formalmente assunta da nel 2013 e dimissionaria nel 2018, ha lavorato come CP_7
social media manager insieme alla ed a spiegando essersi Per_3 Testimone_3 trattato dello stesso lavoro, cos' da ritenere che anche la e la fossero, Per_3 Tes_3
come lei dipendenti di entre, stante la precisione delle inequivoche CP_7
dichiarazioni della diretta interessata, siccome confermate dalla collega che con lei ha quotidianamente lavorato a stretto contatto (irrilevante la in quanto Per_19 Tes_3
inserita quando la era già lavoratrice dipendente), nessun valore può attribuirsi Per_3
alle diverse dichiarazioni che la , sulla base di una conoscenza dei fatti Tes_4
necessariamente limitatissima (si tratta di una consulente con presenza sporadica in azienda), ha tuttavia ritenuto di rendere nel diverso processo di cui si è detto.
Non può pertanto che concludersi che il rapporto di lavoro con la è stato Per_3
sostanzialmente subordinato già da marzo 2015 e che, conseguentemente, i presupposti per i benefici previdenziali invece fruiti non erano sussistenti.
, al tempo titolare di partita IVA, è stata trovata al lavoro in , in una Parte_4 CP_2 postazione dell'area video posta al primo piano, all'atto del primo accesso ispettivo del giugno 2018; è stata assunta con le mansioni di tecnico video da l'1 ottobre Controparte_3
13 2018, in corso di ispezione, con l'applicazione dei benefici per la prima assunzione di cui alla legge del 2017.
Delle 6 fatture emesse nel 2017 5 sono a carico di e sono a carico NT
di 8 delle 10 fatture del 2018; le fatture hanno cadenza mensile ed il NT loro importo è di €2000,00 salvo le ultime due di importo di €1500,00.
Valgono per la posizione di considerazioni analoghe a quelle rassegnate per Pt_4 [...]
e . Pt_3 CP_5
CP_ Anche la , sentita dagli Ispettori e testimone nel processo , ha difeso la genuinità Pt_4
della collaborazione autonoma affermando -sostanzialmente- di avere avuto, nel periodo, altri clienti e di avere lavorato a casa senza vincoli di orari.
Quanto agli altri clienti (uno dei quali, Steel Evolution, menzionato) si osserva che delle 6 fatture emesse nel 2017 5 sono a carico di e sono a carico di 8 delle 10 CP_2 CP_2
fatture del 2018, e da ciò deriva che la residualità con la quale la ha svolto qualche Pt_4
altro lavoro durante la collaborazione con è del tutto compatibile anche con la CP_2
subordinazione.
Posto che anche il lavoro a domicilio è, di per sé stesso, senz'altro pienamente compatibile con la subordinazione, esso non risulta però affatto credibile alla luce delle dichiarazioni rese dai colleghi, tra le quali spicca quanto riferito dal diretto (in quanto
CP_ anch'egli addetto ai video) collega nel processo dove ha dichiarato “ricordo Per_15 che come me in partita IVA c'era anche la collega , vicina di postazione…Che Pt_4
peraltro stette molto più di me in partita IVA ma con gli obblighi che avevo anche io (di orario vincolante, di necessità di chiedere sempre permessi etc etc).Lo si faceva perché i lavori che consentiva di fare erano di un certo livello e perché, nel lungo periodo, si CP_2 pensava di poter arrivare ad un inquadramento fisso (…) Lei veniva dalla Sicilia, si adattò
a tutto come molti si adattavano”.
La deposizione di è coerente con quanto direttamente constatato dagli Ispettori - Per_15
che, in effetti, hanno trovato la al lavoro nel reparto video in azienda- ed a tale Pt_4
deposizione sono conformi le dichiarazioni di altri lavoratori tra i quali IL (in Claim dal
2015 ad ottobre 2018): ”ricordo che la signora lavorava in azienda nel Parte_4 reparto video già da qualche mese alla data delle mie dimissioni, non ricordo da quando” e
: ”in particolare la signora lavora in credo sia arrivata dopo Per_19 Parte_4 CP_2
le ferie 2017 comunque da quando ha iniziato il lavoro si è sempre occupata di video come i suoi colleghi ed ha sempre lavorato in sede con una postazione di lavoro presso il
14 tavolo dove sono collocate tutte le postazioni degli addetti al video osservando l'orario a tempo pieno che è uguale per tutti”.
Le spiegazioni, che la ha fornito, secondo le quali l'importo mensile e costante Pt_4
fatturato sarebbe stato non già un pagamento a tempo ma una forfetizzazione degli importi per i progetti, è evidentemente artificiosa e -anche in questo caso- nessuna apprezzabile differenza ai fini che qui interessano (cioè, ai fini di poter individuare una autonomia realizzativa o creativa caratterizzante la prima parte della collaborazione) tra il lavoro che la ha svolto prima e dopo l'assunzione è stata fornita. Pt_4
Al contrario, quanto dalla dichiarato agli Ispettori (e sostanzialmente ribadito in Pt_4
CP_1 processo ) impone di propendere per la presenza di eterodirezione anche nella prima fase, quando certamente i tempi, ed ogni altra indicazione, per i “progetti” (un esempio solo dei quali, onde poter comprendere se e quale ambito di reale “progettualità” alla collaboratrice residuasse, non è stato fornito) venivano imposti da (“che mi dà Pt_2
tutte le indicazioni circa lavoro che mi viene richiesto..Il signor mi indica anche i Pt_2 tempi previsti per la consegna..”), senza che neanche risulti convincente quanto affermato dalla circa l'inserimento in un gruppo dop l'assunzione, e non prima chè, per quanto Pt_4 possa rilevare, che i “progetti” impegnassero più figure (individuate da ) anche Pt_2 anteriormente all'assunzione è di nuovo stato dichiarato dalla . Pt_4
e dopo contratti di collaborazione dal 2012 e 2013, sono stati assunti Per_2 Per_1 quali sviluppatori web con contratti di 30 e 32 ore l'1 luglio 2015, con esonero contributivo triennale.
Gli ispettori hanno, invece, ritenuto essersi trattato sempre di contratto a tempo pieno con orario 8.30-12.30 e 14.30-18.30, mentre i due lavoratori hanno sempre dichiarato che il loro orario era 8.30-12.30 e 14.30-18.30 solo per il lunedì di uno di loro mentre nei restanti giorni l'uscita era alle 16.30.
Gli Ispettori hanno fondato la contestazione su molte dichiarazioni dei colleghi secondo le quali e osservavano il normale orario fino alle 18.30. Per_1 Per_2
E', però, vero che gran parte di tali dichiarazioni sono rese in termini (onestamente) dubitativi, ed è in effetti da dubitarsi che tutti i lavoratori di potessero conoscere gli CP_2
orari di tutti i loro colleghi.
Restringendo, pertanto, le dichiarazioni a quelle dei colleghi che lavoravano a più stretto contatto con e , si fermava al lavoro solo i pomeriggi Per_1 Per_2 Parte_9
del martedì e mercoledì e non può escludersi che qualche martedì o mercoledì i due
15 lavoratori, o uno di essi, avessero effettuato qualche ora di lavoro supplementare in via occasionale. ha, poi, dichiarato che e non lavoravano a tempo pineo Testimone_5 Per_2 Per_1
mentre on risulta abbiano rilasciato dichiarazioni in merito. Pt_10 Pt_11
La prova di un effettivo e costante tempo pieno risulta, pertanto, carente e tale insufficienza va posta a carico del resistente, in quanto soggetto onerato.
8.Acclarata la fondatezza della qualificazione, in termini di subordinazione, dei rapporti di lavoro formalmente autonomi anteriori all'assunzione e, quindi, l'oggettiva inesistenza dei presupposti per gli esoneri contributivi fruiti, dall'ampiezza con la quale le condotte del soggetto indebitamente beneficiato integrano la violazione ex art. 316 bis deriva l'irrilevanza della formale “novità” del rapporto al momento della richiesta del codice 6Y, essendo la soggettiva falsità della dichiarazione (implicita) un elemento ulteriore a quanto strettamente necessario per la tipicità della fattispecie.
Neanche, peraltro, è nel caso di specie possibile assumere che gli amministratori di non sapessero, o quantomeno non potessero fondatamente dubitare, accettando il CP_2
rischio di un (implicito) mendacio, che le assunzioni dichiarate come nuove costituivano, in realtà, la formalizzazione di un rapporto già in essere da tempo.
Tutta l'istruttoria ha infatti univocamente evidenziato che le decisioni sulla veste da attribuire ai vari rapporti di lavoro da altri non erano assunte che dagli amministratori di che, altresì, erano coloro che impartivano le necessarie direttive, controllavano e CP_2
sovrintendevano al lavoro, così da non potere che essere a perfetta conoscenza che la formale assunzione non apportava alcuna modifica alla realtà del rapporto.
D'altra parte la prassi di scegliere, da parte degli amministratori di quanto ai rapporti CP_2 di lavoro, la veste formale via via più conveniente economicamente per l'azienda (ad esempio, e non infrequentemente, dopo uno stage a carico di qualche ente terzo, seguito da contratto per prestazioni occasionali fino al corrispettivo di €5000,00, a sua volta seguito da un apprendistato, si veda, ad esempio, Rettore o la stessa;
o Per_3 prestazioni occasionali fino a concorrenza di €5000,00 seguiti da apprendistato anche con soggetti già esperti, quali ad esempio ) è la costante che risulta da pressochè tutte Per_17
le dichiarazioni acquisite (e confermata dalle relative documentazioni) e anche per questa via è confermata quella conoscenza delle varie figure contrattuali e quella capacità di muoversi tra di esse alla ricerca della migliore convenienza senza badare al concreto atteggiarsi del rapporto che rende la violazione contestata senz'altro attribuibile anche sotto il profilo soggettivo agli amministratori di . CP_2
16 9.Come sopra detto, le tre società avevano assetti proprietari coincidenti ( , Pt_2 Pt_1
Contr e sono proprietari del 96% delle quota di del 100% di quelle di Per_5 CP_2
la quale è proprietaria di e amministrazioni tutte facenti capo a CP_3 Pt_1
Contr (amministratore unico di nel Consiglio di Amministrazione delle altre due) e Pt_2
e (rispettivamente presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Per_5
Contr e di , nonché identica sede operativa a Preganziol via Baratta Nuova dove CP_3
operavano in spazi comuni e privi di separazioni di proprietà di società a capitale ripartito tra , e e con Amministratore Unico . Pt_2 Pt_1 Per_5 Pt_2
Ancora, le tre società avevano un unico comune ufficio amministrativo con una impiegata, un unico comune ufficio che teneva i rapporti con i clienti con tre impiegate, una unica comune reception con una impiegata, tutte lavoratrici assunte da;
NT solo a febbraio 2019 la società ispezionata aveva esibito un contratto di “Cost Sharing” Contr secondo il quale vrebbe addebitato annualmente una quota di costi a e CP_2
ma, oltre a non avere il contratto data certa, nessun addebito di costi risultava CP_7
Contr (e risulta)essere mai stato da atturato alle altre due società.
Unico il sito Internet riconducibile alle tre società, unico l'indirizzo di posta elettronica e unico anche l'indirizzo mai dell'amministrazione, ancora più (se possibile) significativamente, quasi nessuno dei lavoratori/collaboratori sentiti ha mostrato consapevolezza dell'esistenza di tre distinti soggetti di diritto, quasi nessuno dei lavoratori/collaboratori sentiti conosceva le ragioni per le quali i contratti che li interessavano erano intestati a diversi soggetti pur nella sostanziale unicità del rapporto, taluni non sapevano neanche che i contratti che li riguardavano avevano diverse intestazioni formali, tutti hanno indicato come loro superiori/referenti e/o Pt_2 Pt_1
(residualmente, anche senza, però, sapere quali fossero gli enti di riferimento di Per_25
tali superiori/referenti e neanche che gli enti di riferimento non fossero coincidenti.
La descrizione della struttura generale di che gli opponenti hanno fornito anche a CP_2 confutazione della tesi dell'unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro sostenuta Contr dagli Ispettori non è utile allo scopo in quanto essa (in estrema sintesi: dea e progetta piani pubblicitari e di comunicazione anche a lunga durata e, qualora il cliente richieda anche i prodotti grafici o web in tali piani previsti, incarica per la realizzazione terzi che possono essere indifferentemente e i prodotti NT2 CP_13
web- o aziende del tutto esterne;
così come e sono libere di CP_2 CP_7 accettare o meno l'incarico e di lavorare anche per altri) è perfettamente compatibile con una interna divisione in settori di una unica realtà, con possibilità di esternalizzare o di
17 introiettare lavori -o parti di esso- da aziende esterne;
laddove ciò che viene definito come conferimento di incarico ed accettazione o rifiuto dello stesso altro non è che il frutto della deliberazione dei vertici ( ) dell'unica impresa unitaria decisione di Parte_12 trattenere un incarico od esternalizzarne l'esecuzione.
Non è, poi, mai riscontrabile una chiara corrispondenza tra tipologia della prestazione, società cui è intestato il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo che sia) e persona fisica referente chè -ad esempio- quanto si constata per (che per lo stesso lavoro di CP_5
Contr grafico ha lavorato un po' per e poi per avendo sempre e soltanto quale CP_1 Pt_1
referente per ogni aspetto) non corrisponde -ad esempio- a quanto si riscontra per
[...]
che, pur anche lei del settore grafico e dal 2015 ormai dipendente di Pt_3 CP_1
ha nominato, quale referente, anche ancorchè formalmente estraneo
[...] Pt_2
Contr all'amministrazione
Analogamente -e sempre a titolo di esempio- come , pur sempre lavorando nell'area Pt_4
video, fatturava a ma ricevendo le indicazioni e direttive da NT
, per essere poi assunta da così anch'egli operativo nell'area Pt_2 CP_7 Per_15
video, fatturava a ma avendo quale referente anche per gli NT Pt_2
aspetti amministrativi del suo contratto di lavoro, dei quali, a rigore, non avrebbe Pt_2
Contr dovuto occuparsi essendo l'amministratore unico di si legge nella deposizione Pt_1 che ha reso nel processo relativo agli avvisi di addebito: ”leggo una mail del 2016 Per_15
al che vi posso produrre con la quale chiedevo di essere assunto come Pt_2 dipendente per guadagnare qualcosina in più e potermi permettere un affitto…”).
Non dissimilmente, la ha dichiarato che i propri referenti sono, e sono sempre Per_3
stati, e a prescindere dalle imputazioni dei rapporti ed alla tipologia formale Pt_1 Pt_2
degli stessi (e non aveva titolo formale in CBI) ed una tale situazione è descritta Pt_2
dalla grande maggioranza delle deposizioni variamente acquisite.
Non è,quindi, in dubbio la correttezza delle valutazioni e conclusioni dell'ispettorato circa la configurazione di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, ed un tanto risolve anche le contestazioni degli opponenti in relazione alla completezza e chiarezza del verbale di accertamento e notificazione, la chiarezza, completezza e congruità della cui motivazione è, invece, tranquillamente affermabile.
10.Diversamente da quanto assumono gli opponenti i criteri che hanno portato alla determinazione della sanzione, in quanto sufficientemente spiegati, non risultano oscuri.
Gli hanno considerato i contributi complessivamente omessi (ossia, i contributi Tes_2
oggetto di esonero indebito relativi a tutti e sei i lavoratori) per ogni mese del lasso di
18 tempo considerato (luglio 2015-dicembre 2018) in quanto ciascun mese corrisponde ad una denuncia in cui i detti contributi sono esposti a credito e, di conseguenza, ad una fruizione di indebito beneficio;
è con riferimento a ciascun mese che è stata considerata la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 316 bis c.p.( “quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore ad €3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da €5164,00 ad €25.822.Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”) ma, applicando l'art. 16 L.689/81
(pagamento in misura ridotta se effettuato entro 60 giorni dalla notifica della contestazione;
dove la riduzione consiste nella “terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo”),hanno raffrontato il terzo del massimo (€8607,33) con il doppio del minimo (€10.328,00) e, constatato che il minore importo tra i due (€8607,33) era comunque superiore al triplo del beneficio indebito di ciascun mese (si veda il prospetto D del verbale ), hanno applicato, NT per ciascun mese, tale ultimo importo, la cui somma dà €237.299,84 e tale importo hanno mantenuto anche nell'ordinanza-ingiunzione, nonostante il pagamento entro i 60 giorni non fosse stato effettuato.
In merito si osserva.
La considerazione del beneficio indebitamente ottenuto in occasione di ciascuna denuncia mensile, in luogo del beneficio globale con applicazione di una unica sanzione, è coerente con la costruzione della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. che anche la sentenza delle
Sezioni Unite penali del 2025 sopra citata ha avvallato, almeno quando (in termini non perfettamente corrispondenti-non essendovi propriamente conguagli- ma per “ratio” applicabili al caso di specie) possono individuarsi “molteplici condotte tipiche consistenti nella presentazione di plurimi modelli DM 10 recanti singoli e distinti conguagli in realtà non consentiti” ;e, d'altra parte, a diversamente voler ragionare (valorizzando, cioè, esclusivamente la richiesta del modello 6Y, e considerando una unica condotta ad evento frazionato), dovrebbe porsi in dubbio anche la correttezza del considerare la soglia di punibilità con riferimento alle singole mensilità e non all'importo globale, ciò che porterebbe ad ipotizzare la sussistenza del reato (l'importo globale del vantaggio indebito supera di gran lunga il valore soglia, anche escludendo gli addebito per le posizioni Per_2
e , argomento che, invece, nessuna delle parti ha neanche lontanamente Per_1
introdotto.
19 Rimanendo,quindi, nel solco tracciato dall' (non difforme all'orientamento della CP_14
giurisprudenza di legittimità) deve, però, rilevarsi che, da un lato, il minimo edittale di
€5164,00 è inferiore al triplo degli indebiti esoneri per molte mensilità senza che siano state, dalla , chiarite le ragioni per le quali l'applicazione dell'art. 16 è stata CP_4 mantenuta anche in sede di ordinanza ingiunzione e, dall'altro, che la in ordine CP_4 alla quantificazione ha rappresentato che “non si oppone ad una rideterminazione dell'importo e, nello specifico si rimette ai prudenti apprezzamenti dell'On Giudicante e alle determinazioni sul valore che questi intende adottare”, ulteriormente -forse- suggerendo la possibilità di valutare l'applicazione della continuazione di cui all'art. 8 2° comma L.689/81, la cui mancata applicazione costituisce anche oggetto di censura da parte degli opponenti.
Preso atto della rimessione della determinazione della sanzione a questa sede, non si ravvedono, in effetti, ragioni per escludere l'applicazione dell'art. 8 secondo comma in quanto, seppure l'esenzione o riduzione è stata richiesta in relazione (e violazione) di norme differenti succedutesi nel tempo, si tratta di norme tra di loro omogenee nei presupposti e negli effetti, la cui rinnovata introduzione nel tempo non era imprevedibile così da non ostare all'individuazione di una unitaria iniziale deliberazione, sì condizionata alle decisioni del legislatore, ma pronta a tali -in linea di massima prevedibili- scelte normative utilizzare per i propri, sempre ricorrenti, meri fini di risparmio, con contemporanea soddisfazione delle richieste di quei lavoratori (si vedano, in proposito, le dichiarazioni di e di cui sopra) il cui proficuo apporto professionale si era già CP_5 Per_15
avuto modo di testare attraverso le non genuine collaborazioni autonome.
Precisato che, escludendo le esenzioni per e ritenute non indebite, Per_1 Per_2
l'importo complessivo evaso è di €49.289,36 e che l'importo mensile più elevato è quello di maggio 2018 (€1479,82), considerando i criteri di cui all'art. 11 L.689/81, si rileva che, non risultando interventi degli agenti finalizzati alla “eliminazione o attenuazione” degli effetti delle condotte, la circostanza che all'illegittimo uso delle esenzioni si sia fatto ricorso con disinvolta sistematicità rende la violazione assai più grave di quanto l'ammontare del beneficio potrebbe suggerire da cui, considerando la forbice edittale, la sanzione non può essere inferiore ad €10.000,00; mentre il rilevante numero delle reiterazioni impone l'aumento del triplo.
Poiché le violazioni sono risultate per la gran parte sussistenti ed alla, pure considerevole, riduzione della sanzione ha contribuito-in un quadro di obiettiva difficoltà applicativa, derivante dalle incertezze interpretative cui la fattispecie introdotta con l'art. 316 ter c.p. ha reiteratamente dato luogo- le spese di causa -che si liquidano in base allo scaglione del
20 deciso, tenuto conto della assenza di attività istruttoria e con la riduzione del 20% essendo il resistente una pubblica amministrazione- si compensano per la metà e si pongono, per la restante parte, a carico degli opponenti.
P.Q.M
Definitivamente decidendo, ogni altra domanda od eccezione disattesa
Riduce la sanzione amministrativa di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata ad
€30.000,00.
Compensa le spese di causa per la metà e condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese sostenute dall'ente resistente che liquida in €3100,00 oltre oneri di legge qualora dovuti.
Treviso, 20/4/25 Il G.L.
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