CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 929/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004054307000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013849269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013849269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...] , elettivamente domiciliato in Praia a Mare (CS) alla Indirizzo_1, presso lo Studio legale dell'Avv. Difensore_1,che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 83 c.p.c. II° co. , ha proposto impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n.
03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023,in riferimento alle sole cartelle di pagamento che elencava , 1) n. 03420150004054307000, di € 204,72, a titolo di imposta comunale sugli immobili non versati di competenza del Comune di TO , anno di imposta 2009, dichiarata nell'Intimazione notificata il
29.07.2015; 2) n. 03420170021367734000, di € 9.881,15,a titolo di addizionale regionale IRPEF non versati anno di imposta 2013 , dichiarata notificata l'11.09.2017; 3) la cartella n. 03420180013849269000, riferita a Tasse automobilistiche, anno 2014 , dichiarata notificata il 19.06.2018 di €. 1.019, 48 .
Ha posto a motivi , la prescrizione del credito portato dalla cartelle in questione , ritenendo la prescrizione quinquennale di cu all'art. 2948 c.c. e prescrizione triennale, in virtù dell'art 5 D.L. 953/82 per la tassa auto.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto le cartelle impugnate.
Ha concluso in tali termini : “ accogliere il presente ricorso per i motivi in narrativa e per l'effetto annullare intimazione di pagamento n. 03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023 dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione in riferimento alle cartelle impugnate, del valore totale di € 11.105,35, poiché assolutamente e palesemente illegittima, ovvero basata su di un credito che risulta prescritto;
in subordine, dichiarare la prescrizione di tributi, interessi e sanzioni delle singole voci tributarie richiamate nell'intimazione di pagamento n. 03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia Delle Entrate- Riscossione.
Quest'ultima si è costituita in giudizio contestando le motivazioni addotte in ricorso, del quale ha chiesto nel merito il rigetto .
Ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente agli atti pregressi alla sua attività di riscossione , essendo gli stessi di competenza dell'Ente impositore .
Ha depositato atti relativi alla notificazione delle cartelle impugnate e di altri ritenuti interruttivi della eccepita prescrizione .
Il procedimento veniva trattato in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
In riferimento alla eccepita mancanza di legittimazione passiva dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'Agenzia della Riscossione e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n.10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e delle disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”, applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso notificato il 23.9.2023 .
Relativamente alle cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che il ricorso ha quale motivo la eccezione di prescrizione e per l'effetto l'indagine di questa Corte è devoluta alla prova della notifica delle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla Agenzia.
Esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alle cartelle n. 03420150004054307000 notificata il 29.7.2015 ( Imu anno di imposta 2009) ; n.
03420170021367734000 (Irpef 2013 ) notificata il l'11.9.2017 ; la cartella n. 03420180013849269000,(tasse auto 2013 ) notificata il 12.3.2019 , le stesse tutte risultano regolarmente notificate a mezzo posta e per Pec.
La cartella n. 03420170021367734000, é afferente a tributi erariali, la cui prescrizione soggiace al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cosi come indirizzo giurisprudenziale unanime ed indiscusso. ( ex pluribus Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 15/04/2019, n. 10549; Cass. Civ. Ordinanza del 29/07/2020 n. 16232 ). Non sussiste pertanto la sollevata prescrizione atteso che la intimazione di pagamento impugnata , notificata il 26.07.2023 , ha interrotto il termine di prescrizione suddetto .
Anche per la cartella n. 03420180013849269000, riferita a Tasse automobilistiche, anno 2014 , dichiarata notificata il 19.06.2018 di €. 1.019 , 48 , il termine di prescrizione previsto dell'art 5 D.L. 953/82 per la tassa auto, risulta interrotto da ulteriori Intimazioni di pagamento notificati e per ultimo in data 22.6.2022 .
La cartella n. 03420150004054307000 notificata il 29.7.2015 relativa ad Ici 2009 , la cui prescrizione prevista dall'art. 2948 c.c. risulta interrotta da ulteriori Intimazione nonché da Preavviso di fermo , notificato a mezzo pec. ill 24.10.2018 e la Intimazione impugnata , notificata il 26.7.2023,anch'essa da ritenersi interruttiva, interviene entro il termine relativo richiamato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate coma da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che liquida in €.
780,00 , oltre Iva cap come per legge e rimborso forfettario al 15% , da distrarsi al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta .
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 16/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, OR
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 16/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 229/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008825352000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150004054307000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021367734000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013849269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180013849269000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 , residente in [...] , elettivamente domiciliato in Praia a Mare (CS) alla Indirizzo_1, presso lo Studio legale dell'Avv. Difensore_1,che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso ex art. 83 c.p.c. II° co. , ha proposto impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n.
03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023,in riferimento alle sole cartelle di pagamento che elencava , 1) n. 03420150004054307000, di € 204,72, a titolo di imposta comunale sugli immobili non versati di competenza del Comune di TO , anno di imposta 2009, dichiarata nell'Intimazione notificata il
29.07.2015; 2) n. 03420170021367734000, di € 9.881,15,a titolo di addizionale regionale IRPEF non versati anno di imposta 2013 , dichiarata notificata l'11.09.2017; 3) la cartella n. 03420180013849269000, riferita a Tasse automobilistiche, anno 2014 , dichiarata notificata il 19.06.2018 di €. 1.019, 48 .
Ha posto a motivi , la prescrizione del credito portato dalla cartelle in questione , ritenendo la prescrizione quinquennale di cu all'art. 2948 c.c. e prescrizione triennale, in virtù dell'art 5 D.L. 953/82 per la tassa auto.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto le cartelle impugnate.
Ha concluso in tali termini : “ accogliere il presente ricorso per i motivi in narrativa e per l'effetto annullare intimazione di pagamento n. 03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023 dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione in riferimento alle cartelle impugnate, del valore totale di € 11.105,35, poiché assolutamente e palesemente illegittima, ovvero basata su di un credito che risulta prescritto;
in subordine, dichiarare la prescrizione di tributi, interessi e sanzioni delle singole voci tributarie richiamate nell'intimazione di pagamento n. 03420239008825352000, notificata in data 26.07.2023 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
Ha convenuto in giudizio l'Agenzia Delle Entrate- Riscossione.
Quest'ultima si è costituita in giudizio contestando le motivazioni addotte in ricorso, del quale ha chiesto nel merito il rigetto .
Ha preliminarmente eccepito la propria mancanza di legittimazione passiva relativamente agli atti pregressi alla sua attività di riscossione , essendo gli stessi di competenza dell'Ente impositore .
Ha depositato atti relativi alla notificazione delle cartelle impugnate e di altri ritenuti interruttivi della eccepita prescrizione .
Il procedimento veniva trattato in camera di consiglio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e va rigettato .
In riferimento alla eccepita mancanza di legittimazione passiva dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione è appena il caso di ribadire il principio ormai indiscusso secondo il quale non è litisconsorzio necessario quello configurabile tra l'Agenzia della Riscossione e l'Ente impositore .
In tal senso la S.C.(sentenza n. 2480 del 04/02/2020) “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv.
630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n.10528 del
28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/ 2018 .
Va osservato che la decisione in tali termini tiene conto della giurisprudenza richiamata e delle disposizioni normative precedenti all'art. 14 comma 6 bis del d.lgs n. 546 /92, secondo il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.”, applicabile a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal 5 gennaio 2024.
Il giudizio è stato introdotto con ricorso notificato il 23.9.2023 .
Relativamente alle cartelle di pagamento, ed esaminate le richieste delle parti, ritiene questa Corte che il ricorso ha quale motivo la eccezione di prescrizione e per l'effetto l'indagine di questa Corte è devoluta alla prova della notifica delle cartelle sottese all'Intimazione di pagamento impugnata e degli atti ritenuti interruttivi dalla Agenzia.
Esaminata , pertanto, la documentazione relativa, depositata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alle cartelle n. 03420150004054307000 notificata il 29.7.2015 ( Imu anno di imposta 2009) ; n.
03420170021367734000 (Irpef 2013 ) notificata il l'11.9.2017 ; la cartella n. 03420180013849269000,(tasse auto 2013 ) notificata il 12.3.2019 , le stesse tutte risultano regolarmente notificate a mezzo posta e per Pec.
La cartella n. 03420170021367734000, é afferente a tributi erariali, la cui prescrizione soggiace al termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., cosi come indirizzo giurisprudenziale unanime ed indiscusso. ( ex pluribus Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 15/04/2019, n. 10549; Cass. Civ. Ordinanza del 29/07/2020 n. 16232 ). Non sussiste pertanto la sollevata prescrizione atteso che la intimazione di pagamento impugnata , notificata il 26.07.2023 , ha interrotto il termine di prescrizione suddetto .
Anche per la cartella n. 03420180013849269000, riferita a Tasse automobilistiche, anno 2014 , dichiarata notificata il 19.06.2018 di €. 1.019 , 48 , il termine di prescrizione previsto dell'art 5 D.L. 953/82 per la tassa auto, risulta interrotto da ulteriori Intimazioni di pagamento notificati e per ultimo in data 22.6.2022 .
La cartella n. 03420150004054307000 notificata il 29.7.2015 relativa ad Ici 2009 , la cui prescrizione prevista dall'art. 2948 c.c. risulta interrotta da ulteriori Intimazione nonché da Preavviso di fermo , notificato a mezzo pec. ill 24.10.2018 e la Intimazione impugnata , notificata il 26.7.2023,anch'essa da ritenersi interruttiva, interviene entro il termine relativo richiamato .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate coma da dispositivo .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso .
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente, che liquida in €.
780,00 , oltre Iva cap come per legge e rimborso forfettario al 15% , da distrarsi al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta .