Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 929
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento, relative a tributi erariali, sono soggette a prescrizione decennale. Ha inoltre accertato che l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 26.07.2023, ha interrotto i termini di prescrizione per tutte le cartelle in questione. Per le tasse automobilistiche, ha rilevato che ulteriori intimazioni di pagamento notificate in date successive hanno interrotto la prescrizione. Per l'ICI 2009, ha considerato interruttivi della prescrizione un preavviso di fermo notificato nel 2018 e l'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha esaminato la documentazione depositata dall'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mezzo posta e per PEC.

  • Rigettato
    Prescrizione dei tributi, interessi e sanzioni

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondate le eccezioni di prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 929
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 929
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo