Art. 4.
L' articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579 , e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".
L' articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 1948, numero 579 , e' sostituito dal seguente:
"Il consorzio e' retto da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona. I membri in rappresentanza della provincia e del comune sono eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due e in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione deve rappresentare la minoranza.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica cinque anni".