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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4930/2024 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. L. Lembo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto dalla data della revoca;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni in oggetto, con condanna dell al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dalla data della revoca, con distrazione.
1 Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2 Nel merito, la pensione di inabilità è disciplinata dall'art.12
L.118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'erogazione della provvidenza in oggetto è subordinata al possesso di determinate condizioni economiche in virtù di quanto dispone l'art.12, 2°co., L.118/71.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati conteggiati a partire dal la data di revisione .
Il CTU nominato in sede di TP , dott. a seguito Per_1 dell'esame del ricorrente e dei documenti in atti, ha diagnosticat o una serie di patologie che facevano ritenere non sussistente, in capo all'istante, il diritto ai benefici rivendicat i, con una percentuale invalidante pari al 90%, senza indennità di accompagnamento .
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta, in sede di giudizio di merito, la convocazione del
CTU al fine di far rendere allo stesso chiarimenti in merito alle stesse, nonché al fine di valutare documentazione sanitaria successiva attestante, in capo al ricorrente, un aggravamento delle condizioni di salute .
Il CTU, con chiarimenti ed integrazione di perizia, precisava che, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, le patologie da cui risultava affetto il ricorrente si rivelavano di entità tale da comportare un grado invalidante pari al 100% e ciò sin dalla data della revoca senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
3 Alla luce di tali emergenze, devono ritenersi sussistere i requisiti sanitari chiesti dalla parte ricorrente connessi al beneficio della pensione di inabilità civile a decorrere dalla revoca.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche
4 giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
Le spese di consulenza, che si liquidano con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile
(inabilità pari al 100%) a far data dalla revoca;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, che liquida con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza dell'11.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 4930/2024 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. L. Lembo presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto come da procura generale alle liti richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.05.2024 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto dalla data della revoca;
che la CTU aveva negato la sussistenza del requisito sanitario per le prestazioni richieste;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire le prestazioni in oggetto, con condanna dell al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin CP_1 dalla data della revoca, con distrazione.
1 Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
2 Nel merito, la pensione di inabilità è disciplinata dall'art.12
L.118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa.
L'erogazione della provvidenza in oggetto è subordinata al possesso di determinate condizioni economiche in virtù di quanto dispone l'art.12, 2°co., L.118/71.
L'istante con il ricorso per AT aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di inabilità civile e indennità di accompagnamento con condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 arretrati conteggiati a partire dal la data di revisione .
Il CTU nominato in sede di TP , dott. a seguito Per_1 dell'esame del ricorrente e dei documenti in atti, ha diagnosticat o una serie di patologie che facevano ritenere non sussistente, in capo all'istante, il diritto ai benefici rivendicat i, con una percentuale invalidante pari al 90%, senza indennità di accompagnamento .
Condividendo le censure mosse all'operato peritale è stata disposta, in sede di giudizio di merito, la convocazione del
CTU al fine di far rendere allo stesso chiarimenti in merito alle stesse, nonché al fine di valutare documentazione sanitaria successiva attestante, in capo al ricorrente, un aggravamento delle condizioni di salute .
Il CTU, con chiarimenti ed integrazione di perizia, precisava che, all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria in atti, le patologie da cui risultava affetto il ricorrente si rivelavano di entità tale da comportare un grado invalidante pari al 100% e ciò sin dalla data della revoca senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
3 Alla luce di tali emergenze, devono ritenersi sussistere i requisiti sanitari chiesti dalla parte ricorrente connessi al beneficio della pensione di inabilità civile a decorrere dalla revoca.
Ferma la decorrenza sopra indicata, ritenuto di dover rivedere l'orientamento sinora condiviso alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, risulta invece inammissibile la domanda di condanna al pagamento della prestazione, con decorrenza dalla suddetta data, condividendo questo giudice il diffuso orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui il presente giudizio è finalizzato solo all'accertamento del requisito sanitario, restando esclusa la possibilità di proporre domande ed eccezioni volte all'accertamento del diritto alle rivendicate prestazioni assistenziali ed alla condanna dell alla relativa erogazione. CP_1
Tale orientamento, cui si ritiene di dover dare seguito, prende le mosse dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass.
Civ. 9876/2019 tra le più recenti e Cass. n. 5338/2014, Cass. n.
6084/2014, Cass. n. 6085/2014), secondo cui, nel giudizio di opposizione, che segue la contestazione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico nominato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, oggetto del contenzioso può essere solo l'accertamento della invalidità, peraltro nei ristretti limiti delineati dagli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente.
In altri termini, secondo il Giudice di legittimità, l'intero procedimento delineato dall'art. 445-bis cpc ha lo scopo di accertare, con funzione deflattiva del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale, soltanto l'esistenza del requisito sanitario, esulando dal thema decidendum gli altri profili costitutivi del diritto alla prestazione rivendicata.
Afferma, infatti, la Corte di Cassazione: “mentre con la legislazione previgente si trattava di verificare, in un "unico" giudizio, la ricorrenza sia dello stato di invalidità, sia dei requisiti non sanitari prescritti dalla legge come condizione per il diritto alla prestazione richiesta, con la nuova disposizione le controversie relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali si scindono invece in due diverse fasi: quella concernente l'accertamento sanitario, regolata da un rito speciale (a contraddittorio posticipato ed eventuale) e quella (non giudiziale, ma eventualmente anche
4 giudiziale) di concessione della prestazione, in cui va verificata l'esistenza dei requisiti non sanitari”.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda rivolta ad ottenere la condanna dell alla erogazione delle prestazioni. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, con distrazione.
Le spese di consulenza, che si liquidano con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile
(inabilità pari al 100%) a far data dalla revoca;
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- dichiara la inammissibilità della domanda di condanna;
- condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in CP_1 complessivi euro 3.865,50, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP, con distrazione;
- pone le spese di CTU, che liquida con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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