Ordinanza presidenziale 23 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04097/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05460/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5460 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Napoli, Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) dell'informativa antimafia Interdittiva del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS-;
B) di tutti gli atti presupposti e tra questi:
- della richiesta volta all'espletamento di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D Lgs. 159/2011 e s.m.i. da disporsi nei confronti della -OMISSIS-;
- della Nota della Questura di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota dei Carabinieri di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economica-Finanziaria di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota G.I.C.O. della Guardia di Finanza di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
C) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
- il D.Lgs. 159/2011, il D.Lgs. n.153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 16/1/2022:
- dell'informativa antimafia Interdittiva del Prefetto di Napoli prot. n.° -OMISSIS-, comunicata il successivo -OMISSIS-;
- di tutti gli atti presupposti e tra questi:
- della richiesta volta all'espletamento di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs.vo 159/2011 e s.m.i. da disporsi nei confronti della -OMISSIS-;
- della Nota della Questura di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota dei Carabinieri di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Guardia di Finanza Nucleo Polizia Economica-Finanziaria di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota G.I.C.O. della Guardia di Finanza di cui si ignorano estremi e contenuto;
- della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto;
- di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi:
- il D.Lg.vo. n°159/2011, il D.Lg.vo. n.153/2014 e le circolari del Ministero dell'Interno n.-OMISSIS-;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Napoli e di Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, l’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS- e, con motivi aggiunti, la revoca prot. n. -OMISSIS-, disposta dal comune di Sant’Antimo, della S.C.I.A., dalla medesima presentata, in relazione all’attività di “ Centro benessere, piscina e palestra con annessi servizi ”.
2. – Le ragioni di censura, suscettibili di scrutinio congiunto siccome logicamente connesse in quanto tutte tese a minimizzare e depotenziare la portata indiziaria degli elementi – tuttavia non smentiti o confutati dalla ricorrente nella loro dimensione storica o fattuale – valorizzati in chiave inferenziale dal Prefetto nel compendio motivazionale del provvedimento impugnato, si incentrano, enfatizzandola, sulla estraneità alla compagine societaria del -OMISSIS-, soggetto gravemente controindicato sul piano mafioso la cui capacità di condizionamento della società attinta, ipotizzata dalla Prefettura, sarebbe, ad avviso della ricorrente, soltanto “ presunta ”, non essendovi a ben vedere alcuna “ traccia di una qualsiasi valutazione di pretesa influenza del <terzo> sulle scelte della società ricorrente ”.
2.1. – In tale scenario – argomenta – non potrebbe assumere valore sintomatico “ la semplice conoscenza dell-OMISSIS-con il -OMISSIS-, il cui controllo risale -OMISSIS- non era neanche stato coinvolto nella indagine penale ”, come pure alcun elemento indiziante potrebbe ravvisarsi nella coincidenza della sede legale della ricorrente con quella della società “ -OMISSIS- ” s.r.l., di titolarità del cit . -OMISSIS-, raggiunta da informativa interdittiva antimafia nel mese -OMISSIS- per una indagine penale che lo riguardava, posto che “ la ricorrente intendeva operare nel medesimo settore proprio della gestione della palestra e quindi a maggior ragione ha intenso trasferire la sede presso i locali di -OMISSIS- ”.
2.2. – Il “ pericolo ” di infiltrazione mafiosa non sarebbe assistito, in sostanza, ad avviso della ricorrente, da una prognosi solida e attendibile, posto che “ tutti gli indizi riguardano la posizione del sig. -OMISSIS- ” e, relativamente a quest’ultima, l’assunto dell’autorità prefettizia secondo cui la società ricorrente altro non sarebbe se non “ una continuazione della-OMISSIS- ” sarebbe sostenuto da elementi indiziari del tutto inattuali e frutto di carenza istruttoria. Non sussisterebbero più, infatti, “ rapporti ” o “ cointeressenze ” con società gestite da -OMISSIS-, avendo la ricorrente azzerato tutte le precedenti collaborazioni, rapporti di dipendenti, sicché l’azienda “ è completamente diversa da quella originariamente gestita da -OMISSIS- ” (ricorso, p. 15).
3. – Si è costituito in giudizio, in resistenza, il Ministero dell’Interno, che ha svolto ampie controdeduzioni a confutazione delle censure sollevate in ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto la reiezione, siccome infondato.
4. – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
4.1. – L'informativa del Prefetto qui in contestazione riposa su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo, ad avviso del Collegio, a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi di carattere inferenziale, di segno interdittivo, che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
4.2. – Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da attività investigativa e documentazione giudiziaria che rendono plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, desumibile dalla riconducibilità e dalla “vicinanza” dell’amministratore e socio unico dell’ente ricorrente (che ha natura unipersonale) alla figura del -OMISSIS-, titolare di pregiudizi penali e già sorvegliato speciale di P. S. per anni 3, indagato dei reati di cui agli artt. -OMISSIS- reggente dell'omonimo clan e -OMISSIS- al fine di agevolare le attività del citato clan camorristico egemone -OMISSIS- (NA).
4.3. – Il ragionamento induttivo della Prefettura è invero sostenuto, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, da una pluralità di elementi segnaletici che concorrono a delineare un quadro indiziario articolato e significativo, nell’ambito del quale assumono specifico rilievo:
- la già menzionata coincidenza della sede legale della ricorrente con quella della società “ -OMISSIS- ”, attinta da interdittiva antimafia nel -OMISSIS- (la stessa ricorrente dà conto, sul punto, “ di aver fittato la gestione della vecchia palestra gestita -OMISSIS- ” e che “ erano in piedi trattative per il subentro nell’attività commerciale ”, salvo ritenere la suindicata coincidenza “ non […] significante di un collegamento tra le due aziende visto che la ricorrente ha inteso rilevare proprio la precedente palestra ”);
- l’avvenuto controllo dell’amministratore unico della società ricorrente, nel -OMISSIS-, da parte di agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania di Napoli, in -OMISSIS-, a bordo di autovettura in compagnia del cit. -OMISSIS-;
- la circostanza che l’amministratore della società ricorrente è anche amministratore unico della “ -OMISSIS- ”, colpita da interdittiva n. -OMISSIS- -OMISSIS-, il cui capitale sociale è distribuito tra la -OMISSIS-, anch’essa gravata da provvedimento interdittivo prot. n. -OMISSIS- (stante gli accertati collegamenti emersi con il -OMISSIS-, socio di minoranza sul cui conto sono emersi elementi di controindicazione antimafia derivanti dai collegamenti con il clan -OMISSIS-, illustrati nel verbale GIA del 10 -OMISSIS-OMISSIS- nonché ulteriori elementi evincibili dalla O.C.C. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli (relativa alla “Operazione -OMISSIS-” della DDA di Napoli), che hanno determinato l'emissione del provvedimento interdittivo prot. -OMISSIS-;
- la produzione, da parte della ricorrente, ai fini dell’istruttoria del comune di Sant’Antimo per l’autorizzazione all’esercizio dell'attività commerciale, di un certificato sanitario alla società -OMISSIS- – e alla moglie, gravata da provvedimento interdittivo antimafia prot. -OMISSIS-
4.4. – A tanto si aggiunga, come riferito – e (anche in tal caso) non smentito ex adverso – dalla difesa erariale nella memoria versata in giudizio, che in data -OMISSIS- dopo la costituzione della società ricorrente e quindi dopo il subentro di -OMISSIS- (amministratore e socio unico) a -OMISSIS-, presso la struttura della società veniva accertata la presenza dello stesso -OMISSIS-.
4.5. – Siffatte, importanti evidenze contestate all’amministratore e socio unico della ricorrente – unicità della sede legale, ruoli gestionali e cointeressenze con società interdette, anche riferibili al cit . -OMISSIS-, documentati contatti con quest’ultimo soggetto gravemente controindicato –costituiscono un compendio di dati sintomatici, concordanti e univoci che ben sorreggono, secondo l’opinamento del Collegio, il giudizio induttivo secondo cui l’attività di impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare l’attività criminosa o esserne in qualche modo condizionata, rendendo anzi assistita da un non inconsistente coefficiente di plausibilità l’ipotesi prefettizia specificamente avanzata nella motivazione del provvedimento, cioè a dire che l’amministratore della società ricorrente svolga il ruolo di prestanome di adepti a consorterie camorristiche, segnatamente del cit . -OMISSIS-.
5. – A fronte di un apparato argomentativo così articolato, che non presenta vizi di travisamento dei fatti né di manifesta illogicità, le doglianze proposte dalla ricorrente risultano non persuasive.
5.1. – Le critiche formulate in ricorso – che in buona sostanza si risolvono in una difforme e soggettiva valutazione di presunta insufficienza del quadro indiziario valorizzato dall’autorità prefettizia, in ogni caso non smentito o contraddetto dalla ricorrente – e rivolte alla motivazione del provvedimento impugnato si rivelano, ad avviso del Collegio, del tutto inidonee a integrare vizi di legittimità dell’atto, non valendo a incrinare la congruenza logica del complesso motivazionale che lo sorregge, che ben resiste alle argomentazioni difensive della società attinta.
5.2. – Nel caso in parola, infatti, legittimamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia; correttamente il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024).
5.3. – Il ragionamento svolto dall’Autorità prefettizia ai fini antimafia è, del resto, di indole squisitamente inferenziale e, dunque, tale per cui debba risalirsi da un compendio di indizi, pur privi di significatività penale – il che non dovrebbe stupire stante la ridetta funzione di prevenzione sociale dell’istituto in esame – ad una prognosi di rischio infiltrativo a carico della compagine aziendale o societaria. Al riguardo, preme rammentare l’indirizzo della Suprema Corte, elaborato in via generale con riferimento alle misure di prevenzione di qualsivoglia genere, secondo cui ai fini della loro adozione possono essere utilizzati elementi di fatto indiziari tratti da indagini di polizia o da procedimenti penali, anche se non si siano conclusi con una condanna ( cfr . Cass. pen., Sez. V, 10 maggio 2018, n. 20826).
5.4. – Sotto tale angolo di visuale, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, Sez. III, 16/06/2023, n. 5964).
5.5. – Ai fini della interdittiva antimafia, infatti, non è richiesta la prova dell'attualità delle infiltrazioni mafiose, dovendosi solo dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza, o una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di condizionamento sulla società da parte di soggetti uniti da legami con cosche mafiose, e dell'attualità e concretezza del rischio.
6. – Sulla scorta di tali coordinate deve ritenersi che il compendio indiziario che funge da sostrato motivazionale dell’inibitoria prefettizia è, nella specie, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura.
6.1. – Risultano individuati, come detto, ed indicati, idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, che va esente da profili di manifesta irragionevolezza, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della società ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
7. – Ne discende, per le ragioni che precedono, l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
8. – In ragione della complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.