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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 679/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in GENOVA Parte_1 C.F._1
(GE) il 17/04/1954 - elettivamente domiciliato presso l'avv. IASIELLO in
DISTACCO PIAZZA MARSALA, 3/8 16122 GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti IASIELLO PAOLO;
; Controparte_1
; Controparte_2
ricorrente nei confronti di:
(COD. FISC. Controparte_3
) - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA P.IVA_1
TAGLIAMENTO 14 ROMA - rappresentato e difeso dall'Avv. BARONE
ANSELMO
1 resistente
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA DELLA
LIGURIA PRESSO IL CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI NOTARILI
(COD. FISC. ) Controparte_4 P.IVA_2
resistente contumace
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
CONCLUSIONI
Per il ricorrente : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, rigettata Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce declaratorie tutte del caso;
previa rimessione in termini del ricorrente ai sensi dell'art. 153 comma 2 c.p.c. ed ammissione del documento dallo stesso prodotto con le presenti note, attestante i crediti formativi conseguiti dal TA dal 1° gennaio al 31 dicembre Parte_1
2024; annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione Regionale di
Disciplina della Liguria (Terzo Collegio) del 10/5/24 depositata in Segreteria data
6/6/24 - RG Notarile n. 02/2024 -, per i motivi di cui alla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio e per l'effetto: 1) In principalità dichiarare esente il TA
da responsabilità disciplinare per i fatti contestati dal Consiglio Parte_1
Notarile di Genova e 2) In subordine, ritenuta la particolare tenuità CP_3
dell'infrazione che giustifica la comminazione quale sanzione base della sola censura e applicate le attenuanti generiche e/o l'attenuante specifica di essersi il ricorrente adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, ai sensi dell'art. 144 legge notarile, sostituire alla predetta censura la sanzione dell'avvertimento; 3) In ulteriore subordine, ove ritenuta applicabile quale sanzione base quella della sospensione per la durata di mesi 1 (uno) ed applicate le attenuanti generiche e/o l'attenuante specifica di essersi il ricorrente adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione, ai sensi dell'art. 144 legge notarile, sostituire alla predetta sospensione la sola sanzione pecuniaria nella misura che la Corte Ecc.ma riterrà di determinare ai sensi di legge. Con vittoria di spese”.
2 Per il resistente CONSIGLIO NOTARILE DI GENOVA E CHIAVARI: “Si chiede la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso del notaio Pt_1
, con condanna dello stesso nelle spese”.
[...]
Per il PROCURATORE GENERALE: si rimette.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da decisione impugnata: “Il 19 marzo 2024 con istanza pervenuta a mano a questa CO.RE.DI., il Presidente del Consiglio Notarile di Genova TA Per_1
ha chiesto l'avvio di procedimento disciplinare nei confronti del predetto
[...]
con sede notarile in Genova, indicando il seguente fatto Parte_1
addebitato:
FATTO ADDEBITATO
«II TA con sede a Genova, nel biennio 2022/2023, non ha Parte_1
conseguito i crediti formativi richiesti dal Regolamento Sulla Formazione
Professionale Permanente dei Notai: rispetto ai 100 crediti richiesti, il TA Pt_1
risulta aver acquisito solamente 71 crediti nel biennio, di cui 26 nell'anno 2022
[...]
e 45 nell'anno 2023.” (…) Il Presidente della Commissione Disciplinare assegnava il procedimento al Collegio numero tre composto dal Presidente Dott. Marcello Bruno e dai componenti Notai di Sanremo e di Savona, Persona_2 Persona_3
quest'ultimo in sostituzione del TA , del medesimo Distretto Persona_4
notarile del TA incolpato, nominando relatore il TA , e dava Persona_2
inizio al procedimento in data 21 marzo 2024 con avviso ai soggetti indicati all'articolo
155 Legge Notarile e veniva quindi fissata l'udienza per la discussione per il giorno 10 maggio 2024.
Il TA , con e-mail inviata in data 5 aprile 2024 a questa CO.RE.DI., Parte_1
si dispiaceva di essere stato descritto «con un approccio egoistico ed utilitaristico alla professione valutata prevalentemente, se non esclusivamente, sotto il profilo di fonte reddituale cui fa riscontro la assoluta noncuranza verso gli obblighi professionali e deontologici» e motivava il mancato conseguimento del numero minima di crediti
3 formativi a problemi familiari e lavorativi meglio descritti nella detta e-mail, allegando inoltre:
- una sua memoria difensiva in cui sosteneva che, accortosi alla fine del 2022 di avere conseguito solo ventisei crediti formativi, si era prefisso di acquisirne almeno altri settantaquattro nel 2023, ma il verificarsi nel 2023 di eventi Firmato imprevisti e eccezionali ne impediva la partecipazione ad eventi formativi;
giustificava il mancato conseguimento nel biennio precedente con l'epidemia di Covid-19, quindi connesso «a una situazione assolutamente episodica e eccezionale»; sosteneva inoltre di aver adempiuto all'obbligo di conseguire i prescritti crediti formativi in ventisei mesi, anzi che nei ventiquattro previsti, avendo maturate già entro febbraio 2024 trenta crediti, per cui «il ritardo di due mesi in questione è stato episodico e occasionale», ricorrendo così un'ipotesi di non colpevolizzazione;
riteneva che l'aver conseguito tali crediti nell'arco dei due mesi di ritardo costituisse un ravvedimento operoso, rilevante quale attenuante;
- una memoria difensiva dell'Avv. Prof , il quale sosteneva che la Controparte_2
violazione di norme deontologiche elaborate dal CNN possono giungere ad una richiesta di sospensione solo se connotate da circostanze gravi che siano tali da compromettere la dignità e reputazione o il decoro e prestigio della Classe , CP_3
che riteneva non sussistere nel caso di specie, «perchè il mancato aggiornamento del
TA, partecipando alle attività formative che attribuiscano nel biennio almeno 100 crediti formativi, per un minimo di 40 per anno, non possono di per sé comportare una lesione alla dignità e alla reputazione del TA o al decoro e prestigio della
[...]
», sottolineando che l'espressione «non occasionale» prevista dall'art 147 Pt_2
comma 1 lettera b, «deve essere interpretata nel senso che è sanzionabile una sistematica violazione delle norme deontologiche (e in particolare, in quanto connesse, delle regole sulla formazione e sull'aggiornamento) e non un'isolata violazione o anche più violazioni che non possano però essere considerate come lesive addirittura della dignità, della reputazione del TA o il decoro e prestigio della », Parte_2
4 ritenendo pertanto eccessiva la sanzione della sospensione richiesta dal Presidente del
Consiglio Notarile di Genova.
Nell'udienza per la discussione del 10 marzo 2024, aperta la discussione con la relazione svolta dal relatore, prendeva la parola il Presidente del Consiglio Notarile di
Genova TA , la quale insisteva come nell'istanza, Il Collegio si Persona_1
riuniva quindi in camera di Consiglio per deliberare ed il dispositivo veniva letto dal
Presidente in conformità all'art. 157 della Legge Notarile”. CO.RE.DI LIGURIA con decisione depositata il 6 giugno 2024, così decideva: “visto l'art. 147, I comma, lett. b) della Legge Notarile, dichiara il TA responsabile dell'incolpazione Parte_1
ascrittagli come da richiesta del Consiglio Notarile di Genova e, non riconosciute attenuanti generiche di cui all'art. 144 Legge Notarile, lo condanna alla sanzione della
SOSPENSIONE PER LA DURATA DI MESI 1 (UNO)”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso con atto depositato Parte_1
il 4.07.2024.
Il P.G., al quale veniva trasmesso il fascicolo per il parere, in data 27.08.2024 si rimetteva sull'esito del giudizio apponendo il visto.
Con decreto del 05.09.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli articoli 26 d.lgs. n.
105/2011, 281 decies e ss. c.p.c., fissava l'udienza del 14.11.2024 per la comparizione delle parti innanzi a sé.
Con comparsa, tempestivamente depositata il 29.10.2024, si costituiva il Consiglio
Notarile di Genova e chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto CP_3
del ricorso del notaio , con vittoria delle spese di giudizio. Parte_1
All'udienza del 14.11.2024, il Consigliere Istruttore, visti gli articoli 281 duodecies,
281 terdecies e 275 bis c.p.c., fissava l'udienza del 19.02.2025 per la discussione orale della causa assegnando alle parti termine fino al 18.01.2025 per il deposito di note limitate alla sola precisazione delle conclusioni e termine al 03.02.2025 per il deposito di note conclusionali.
All'esito della discussione orale la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vista la regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia di CP_5
Ad avviso della Corte, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti infra specificati.
PRIMO MOTIVO: INSUSSISTENZA DI UN COMPORTAMENTO
DEONTOLOGICAMENTE REPRENSIBILE - Il ricorrente, pur non contestando il fatto nella sua materialità, censura la decisione sotto tre profili: i) in primo luogo, la
Commissione non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che il debito formativo sia stato colmato dal notaio nei primi mesi del 2024 visto che “la “ratio” di questa delibera
è pacificamente quella di vincolare i notaî a tenersi ragionevolmente aggiornati, svolgendo un'attività di preparazione professionale di biennio in biennio”, (ricorso pag.
3) indipendentemente dai pochi mesi di ritardo nell'acquisizione dei crediti formativi;
ii) in secondo luogo, in mancanza di una previsione normativa esplicita, il termine biennale non potrebbe considerarsi perentorio;
iii) infine, una interpretazione conforme al principio di offensività escluderebbe la punizione di violazioni di carattere meramente formale come quella oggetto del provvedimento impugnato.
In conclusione, secondo il ricorrente, “un'interpretazione teleologica della norma regolamentare alla luce dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e offensività persuade che non può essere sanzionato disciplinarmente un notaio dell'esperienza e dell'anzianità professionale del TA , che abbia conseguito i Parte_1
prescritti crediti formativi in ventisei mesi anziché in ventiquattro. la Corte di Appello vorrà annullare la decisione impugnata ed escludere la rilevanza disciplinare della condotta, occorrendo previa disapplicazione (ai sensi dell'art. 5 della legge 20/03/1865
n. 2248 allegato E, trattandosi di norma regolamentare) dell'art. 1 del regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai, perché viziato da eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzionalità, mancanza di offensività e disparità di trattamento rispetto agli obblighi di aggiornamento previsti dai regolamenti di altre professioni dell'ambito legale” (ricorso pag. 4).
6 Il motivo ad avviso della Corte non è fondato.
L'art. 1 del Regolamento sulla formazione professionale permanente del notariato (in vigore il 1° gennaio 2014) rubricato “Formazione permanente. Durata e contenuto dell'obbligo” prevede che “I notai in esercizio hanno l'obbligo di curare la propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che la riguardano. Essi devono partecipare alle attività di formazione secondo le modalità previste dagli articoli seguenti. Il periodo di valutazione della formazione permanente ha durata biennale. Al fine di adempiere a tale dovere, ogni notaio in esercizio deve conseguire nel biennio 100 Crediti Formativi Professionali (di seguito anche abbreviato CFP) con un minimo di 40 CFP ad anno, in base ai punteggi di cui all'art.
4. I notai devono partecipare nel biennio ad almeno due eventi formativi in materia di deontologia. Il periodo formativo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo (…)”.
La violazione dell'obbligo così delineato costituisce violazione disciplinare sanzionata dall'art. 147 co. 1 lett. b) della l. 89/1913. Dalla lettura piana della norma si ricava che:
i) il periodo di valutazione ha durata biennale;
ii) i notai devono acquisire un minimo di 100 crediti;
iii) non è previsto un numero massimo di crediti acquisibili;
il biennio formativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre del successivo anno. L'acquisizione di crediti nel biennio successivo anche in misura superiore al minimo indicato dal
Regolamento non può integrare le carenze del biennio precedente: una siffatta interpretazione, frustrerebbe la ratio della norma che espressamente individua un preciso limite temporale entro il quale raggiungere il numero minimo di crediti.
La perentorietà del termine è insita nella stessa formulazione della norma senza che alla stessa possano essere applicati principi che sono stati affermati dalla
Giurisprudenza con riferimento alle norme del processo amministrativo, come sostenuto dal ricorrente.
Quanto alla considerazione della preparazione giuridica, nonché dell'anzianità e dell'esperienza professionale del singolo notaio, non sono previste ulteriori forme di
7 esenzione dall'obbligo formativo rispetto a quelle indicate dal successivo art. 8 del
Regolamento.
Peraltro “In tema di sanzioni disciplinari a carico dei notai, l'obbligo di curare l'aggiornamento della preparazione professionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 1 agosto
2006, n. 249 che ha sostituito l'art. 174, lettera b), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, era già previsto nel codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale notarile ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577 (come sostituito dall'art. 16 della legge 27 giugno 1991, n. 220), e nel Regolamento sulla formazione professionale permanente di notai, (secondo il testo inizialmente approvato dal Consiglio nazionale del Notariato nella seduta del 9 settembre 2005), sicché è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 30 cit. per violazione della delega di cui all'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246, avente ad oggetto l'aggiornamento, il coordinamento e il riordino delle sanzioni, trattandosi di un precetto preesistente. Ne consegue, inoltre, la legittimità della sanzione applicata per il mancato assolvimento dell'obbligo di formazione con riguardo al biennio 2008 - 2009, poiché tanto il precetto, al quale avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio, quanto la pena derivante sono anteriori alla violazione contestata”. (Cass. Sez. 2, 14/05/2015, n. 9868, Rv.
635464 - 01). La violazione dell'obbligo formativo, lungi pertanto dall'essere una violazione meramente formale, assurge a norma cardine per assicurare l'adeguatezza della formazione dei notai depositari di pubbliche funzioni (cfr. art. 1 L. 89/1013), conseguita non solo mediante la partecipazione a corsi in presenza o da remoto ma anche, a mente dell'art. 4 del Regolamento, altre attività quali “docenze, relazioni, pubblicazioni, partecipazione alle istituzioni di categoria e alle attività dalle stesse poste in essere”. Il ruolo ricoperto dai notai e la delicatezza delle funzioni svolte determina un trattamento differenziato rispetto ad altre professioni per le quali l'obbligo formativo cessa al raggiungimento di un certo numero di anni di iscrizione all'albo o ad un determinato limite di età, senza che tale trattamento possa assurgere a violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
8 In ogni caso, la violazione reiterata di norme deontologiche, come quella in esame, prescinde dalla compromissione dell'onore o del decoro della classe notarile;
come insegnato da recente Giurisprudenza “In tema di responsabilità disciplinare dei notai,
l'art. 147, comma 1, lett. b) della l. n. 89 del 2013, che sanziona la violazione ripetuta dei principi del codice deontologico dei notai, attraverso la sua considerazione in astratto, non tutela un unico interesse alla correttezza del comportamento dei notai, comunque diverso dall'interesse, presidiato dall'art. 147, comma 1, lett. a) della medesima legge, alla tutela della dignità e reputazione del notaio o del decoro e prestigio della classe notarile;
sicché, ai fini della sussistenza di un concorso apparente tra le due norme, occorre individuare e comparare, col suddetto interesse tutelato dall'art. 147 lett. a), i variabili interessi protetti dai singoli articoli del codice deontologico dei notai che sono stati ripetutamente violati”. (Cass. Sez. 2, 03/12/2024,
n. 30906, Rv. 673044 - 01).
Le ulteriori censure relative alla proporzionalità della sanzione concretamente applicata saranno esaminate infra.
SECONDO MOTIVO: IN SUBORDINE: INDETERMINATEZZA E VIZIO DI
MOTIVAZIONE PER LA MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA
SANZIONE APPLICABILE A PRESCINDERE DALLA CONSIDERAZIONE
DELLE CIRCOSTANZE ATTENUANTI. – Il ricorrente si duole della decisione impugnata laddove “l'organo decidente, prima ancora di effettuare il giudizio sulle possibili attenuanti, individui la sanzione che ritiene applicabile alla fattispecie e ne spieghi le ragioni. Nel nostro caso, questo indispensabile passaggio logico e giuridico manca nella decisione reclamata che passa subito al giudizio sull'esclusione delle circostanze attenuanti (…) senza spiegare perché abbia ritenuto di applicare come sanzione base quella più grave della sospensione in luogo di quella della censura.
(ricorso pag. 5). Secondo il ricorrente la “indeterminatezza” sarebbe rinvenibile nella carenza della espressa indicazione sulla “sanzione applicabile a monte dell'esame riguardante le eventuali circostanze”. (ricorso pag. 5). La sanzione inflitta, inoltre, non sarebbe proporzionale alla gravità del fatto, come evidenziato dall'esame delle
9 pronunce della Suprema Corte laddove per la violazione dell'obbligo formativo sono state inflitte sanzioni più lievi, essendo riservata la sospensione comminata nel caso di specie a casi di maggiore gravità.
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile.
Come insegnato dalla Giurisprudenza “In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali, perché non sono previsti parametri valutativi predeterminati, sicché ogni sanzione, in considerazione della natura punitiva che le è propria, deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore, alla stregua di quanto stabilito, per gli illeciti penali, dall'art. 133 c.p. e, per quelli amministrativi, dall'art. 11 della l. n. 689 del 1981”. (Cass. Sez. 2, 28/02/2019,
n. 6016, Rv. 653025 - 02).
L'organo decidente ha ben chiarito in motivazione come la sanzione concretamente applicata sia stata frutto della valutazione congiunta degli elementi portati al suo giudizio ovvero: i) la recidiva condotta nell'aver violato lo stesso precetto ovvero non avere conseguito il numero minimo di crediti formativi nel biennio precedente, accertata con decisione non impugnata;
ii) il comportamento del notaio che, proprio in occasione della contestazione relativa al biennio 2020/2021, depositava memoria con la quale si impegnava a frequentare corsi anche da remoto;
iii) la pendenza di diversi procedimenti disciplinari a carico del ricorrente che nel caso di specie impedivano, a parere dell'organo decidente, l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche.
La valutazione operata rispecchia pertanto i principi stabiliti per la determinazione della sanzione dettati per gli illeciti penali ed amministrativi ed appare congruamente motivata.
TERZO MOTIVO: IN ULTERIORE SUBORDINE: VIOLAZIONE DI LEGGE
(artt. 144 e 145 l. 89/1913) per aver escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante specifica del ravvedimento operoso. - Secondo il ricorrente vrebbe errato laddove non ha riconosciuto CP_5
10 la sussistenza dell'attenuate del ravvedimento operoso consistito nell'aver acquisito un rilevante numero di crediti nell'anno 2024 e comunque nel non aver valutato tale comportamento unitamente alla preparazione giuridica del notaio ed all'assenza di precedenti disciplinari definitivi oltre a quello relativo alla violazione dell'obbligo formativo idonei ad incidere “sulla qualità dei suoi atti o sul prestigio e il decoro della classe notarile”. (cfr. ricorso pag. 7). Per queste ragioni il ricorrente chiedeva di
“riconoscere l'applicazione delle attenuanti generiche e/dell'attenuante specifica del ravvedimento operoso e per l'effetto: - in principalità, ritenuta applicabile come sanzione base solo quella della censura avuto riguardo alla particolare tenuità del fatto
(come illustrato nel motivo sub 2) di sostituire alla sanzione della censura quella dell'avvertimento, come prescritto dal primo comma dell'art. 144 legge notarile;
- in subordine, ove ritenuta applicabile la sanzione base della sospensione per mesi 1 (uno) come deciso dalla Commissione, sostituire ad essa la sanzione pecuniaria, come previsto dal comma 1 dell'art. 144 legge notarile.
Il motivo ad avviso della Corte è parzialmente fondato nei limiti infra specificati.
I) “Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la mancata concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo”. (Cass. Sez. 6, 27/05/2011, n. 11790, Rv. 618160 - 01).
II) Il ricorrente, con l'acquisizione di un rilevante numero di crediti per l'anno 2024 con il quale ha raggiunto il numero minimo di crediti dell'intero biennio (cfr. nota del
17.01.2025), ha dimostrato di avere ben compreso la gravità del comportamento tenuto.
Tale comportamento, se non può integrare l'invocata circostanza attenuate del ravvedimento operoso per le ragioni già illustrate nell'esame del primo motivo, ben può essere valutato ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
11 III) Peraltro, come insegnato dalla Giurisprudenza, “In materia di sanzioni disciplinari notarili, sia le attenuanti generiche che il ravvedimento operoso di cui all'art. 144 della l. n. 89 del 1913 costituiscono diminuenti ad effetto speciale comportanti la sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria;
pertanto, in caso di concorso, la sanzione pecuniaria così applicata non può essere ulteriormente defalcata di un sesto, essendo detta riduzione frazionaria applicabile solo nel caso in cui la sanzione disciplinare resti quella edittale. (Cass. Sez. 2, 13/06/2024, n. 16508, Rv.
671371 - 01).
IV) La natura delle circostanze previste dall'art. 144 L. not., pertanto, esclude una contemporanea applicazione delle circostanze attenuati generiche e del ravvedimento operoso.
V) La risposta sanzionatoria, per l'effetto dell'applicazione delle predette circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti alla recidiva, deve essere rideterminata in applicazione dell'art. 144 co. 1 della legge 89/1913, a mente del quale “Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione”, nella sanzione pecuniaria.
VI) Quanto alla misura della sanzione pecuniaria, indicata dall'art. 138 bis co. 1 l. notarile tra un minimo di 516 euro a 15.493 euro, in considerazione degli elementi già evidenziati dalla Commissione, ovvero la reiterazione del comportamento per due bienni successivi, l'esistenza di precedenti procedimenti disciplinari in atto, stimasi equa nella misura massima prevista dell'art. 138 bis legge notarile di euro 15.493.
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza il ricorso deve essere parzialmente accolto, entro i limiti sopra specificati.
SPESE
12 Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. valutato l'esito complessivo della vicenda processuale e considerata la sostanziale soccombenza reciproca, debbono essere integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso proposto da
, in riforma della decisione impugnata, Parte_1
1. riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui agli artt. 144 e 138 bis l. notarile, applica al notaio la sanzione pecuniaria di euro Parte_1
15.493;
2. compensa integralmente le spese tra le parti.
Genova, 19/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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