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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 237/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023 da p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Cosimo Mazza Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Fabio Controparte_1 C.F._1
Papalia
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale riportate in sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 90/2020 D.I. emesso il 20 gennaio 2020, il Tribunale di
Taranto ingiungeva a il pagamento in favore della società Controparte_1
della somma di euro 14.042,98 (di cui euro 11.510,64 per compensi ed Parte_1
euro 2.532,34 per i.v.a.), oltre interessi commerciali dalla domanda e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo, ammontante ad euro 19.042,98 (di cui euro
15.609,00 per compenso ed euro 3.433,98 per i.v.a.) come da fatture nn. 04/E 05/E e 06/E del 2019, maturato per l'esecuzione di lavori presso l'immobile del _1
ubicato in Taranto - Via Anello di San Cataldo n. 8, in base a contratto prevedente la fornitura e posa in opera: “impianto di condizionamento e ripristino colonne montanti idrico/fognanti; tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di n. 14 punti
(termoconvettori); scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn 20/40; tubazione idraulica colonne montanti in multistrato coibentato Dn idoneo per il collegamento di
n. 6 collettori;
rifacimento colonna montante posta al piano interrato dal bagno zona giorno piano terra al bagno posto al primo piano sopra il vano tecnico;
fornitura e posa in opera di tubazione scarico acque per n. 6 piatti doccia e n. 1 lavello;
riposizionamento colonna montante scarico bagno zona notte/scarico WC lavanderia;
tubazione colonne montanti udrico/fognanti dal pozzetto esistente adiacente il fabbricato sino all'uscita del cancello entrata clienti per un totale di mt lineari 15 escluso scavo;
tubazione ricircolo acqua calda sanitaria;
fornitura di sistemi staffaggi”, detratti euro 5.000,00 (di cui euro 4.098,36 per compensi ed euro 901,64 per i.v.a.) versati in acconto e fatturati.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 Controparte_1
proponeva opposizione precisando in fatto che: ● con scrittura priva del 2 aprile 2019 si era accordato con la società opposta per la esecuzione di opere da realizzarsi presso l'immobile di sua proprietà sito in Taranto alla Via Anello di San Cataldo n. 8, e precisamente per la realizzazione di: tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di 14 punti (termoconvettori), scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn
20/40, montaggio delle apparecchiature per il completamento degli impianti suddetti per il costo complessivo di euro 15.200,00 oltre i.v.a., prevedendo, pur senza stabilire dei termini, il pagamento del 30% all'inizio dei lavori, del 25% ad impianto grezzo, del
30% al montaggio e del 10% al collaudo;
puntualizzava di aver versato euro 5.000,00 alla sottoscrizione senza che venisse emessa contestuale fattura ma solo annotamento a margine della scrittura stessa;
● aveva eseguito i lavori senza mai Parte_1
comunicare o concordare i tempi, in modo saltuario e in base alle proprie disponibilità organizzative sino al 28 novembre 2019, allorquando, senza aver portato a compimento le opere, senza preavviso e mentre il deducente era assente, aveva abbandonato il cantiere portando via materiali, attrezzature e apparecchiature presenti in loco;
● il pag. 2/13 giorno 29 novembre 2019, prima ancora che fossero emesse le fatture allegate al ricorso per ingiunzione, l'Avv. Cosimo Mazza aveva spedito una lettera a cui l'esponente aveva risposto contestando il suo contenuto e facendo valere ragioni integranti inadempimento della società; ● l'esponente aveva conosciuto le fatture anzidette solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
tanto esposto faceva presente che la lettera del
29 novembre 2019 era priva di un giustificativo contabile, non indicava i dati bancari per l'effettuazione del pagamento, conteneva importi diversi da quelli portati nel decreto ingiuntivo e non menzionava l'acconto di euro 5,000,00 e, come già detto, era stata riscontrata con lettera dell'8 dicembre 2019 contenente la diffida a riprendere i lavori;
negava la sussistenza delle condizioni per l'emissione di provvedimento monitorio e ne negava in ogni caso il fondamento poiché le lavorazioni poste a fondamento della pretesa non corrispondevano a quelle oggetto del contratto del 2 aprile 2019, mentre le attività non commissionate e comunque riportate in fattura non erano state oggetto di pattuizione e le altre non erano state completate e nonostante ciò erano state fatturate per intero;
evidenziava che il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva lavori riguardanti 1) la tubazione multistrato coibentato Dn20 per un totale di n. 14 punti (termoconvettori),
2) gli scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn20/40, 3) il montaggio di tutte le apparecchiature per il completamento degli impianti in oggetto ad un costo di euro
15.200,00 oltre i.v.a., delle quali nelle fatture a sostegno del provvedimento monitorio erano indicate le sole attività sub 1) e 2), peraltro eseguite solo parzialmente, ma erano state inserite ulteriori attività che, a prescindere dalla loro eventuale esecuzione, non erano state concordate tra le parti e per le quali la fatturazione era quindi illegittima;
assumeva che il mancato completamento dei lavori di cui al contratto del 2 aprile 2019, sia di quelle non completate sia di quelle mai eseguite, per esempio il montaggio delle apparecchiature, il completamento degli impianti ed il relativo collaudo, era imputabile alla società opposta avendo il deducente rispettato l'obbligo assunto di pagamenti proporzionali alle attività eseguite e concordate con il pagamento di un ulteriore 25% del costo complessivo (previsto per la fase 'impianti grezzi') in aggiunta all'acconto già versato;
concludeva che l'interruzione dei lavori in data 28 novembre 2019 da parte della società senza preavviso ed in assenza del deducente, con asportazione dei materiali e delle attrezzature di cantiere - condotta equivalente ad una risoluzione contrattuale -
pag. 3/13 appariva illegittima ed ingiustificata tale da vanificare ogni pretesa economica di controparte per il principio inadimplenti non est adimplendum, a prescindere dal fatto che il deducente non sarebbe tenuto comunque a pagare alcunché stante il difetto di corrispondenza tra le attività fatturate e quelle eseguite e di correttezza della quantificazione economica delle opere eseguite;
chiedeva, quindi, l'accertamento che la pretesa era infondata e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo la nullità dell'atto di opposizione in quanto Parte_1
privo di corretta sottoscrizione;
nel merito contestava il fondamento dell'opposizione deducendo quanto segue: ● il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva le lavorazioni così descritte “tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di n. 14 punti
(termoconvettori); scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn 20/40; solo montaggio di tutte le apparecchiature per il completamento degli impianti in oggetto per un prezzo di €.15.200,00 oltre iva, con le seguenti modalità dei pagamenti: 35% inizio lavori, il 25% ad impianto grezzo al montaggio delle apparecchiature ulteriore
30% ed infine al collaudo il restante 10%; 2) tubazione idraulica colonne montanti in multistrato coibentato Dn idoneo per il collegamento di n. 6 collettori;
rifacimento colonna montante posta al piano interrato dal bagno zona giorno piano terra al bagno posto al primo piano sopra il vano tecnico;
fornitura e posa in opera di tubazione scarico acque per n. 6 piatti doccia ed n. 1 lavello;
riposizionamento colonna montante scarico bagno zona notte/scarico WC lavanderia al costo di €.4.300,00 oltre iva a corpo;
3) tubazione colonne montanti idrico/fognanti dal pozzetto esistente adiacente il fabbricato sino all'uscita del cancello entrata clienti per un totale di mt lineari 16 escluso scavo;
tubazione in multistrato DN26 colonna montante acqua pozzo e cisterna esistente escluso scavo;
tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria compreso circolatore sanitario prezzo a corpo €.3.500,00 oltre iva;
4) Montaggio di apparecchi igienico sanitari prezzo cadauno €.65,00 oltre iva. 5) Per i lavori previsti ai punti 2,3 e
4 era stato previsto il seguente pagamento: 35% all'inizio lavori, ulteriore 35% metà lavori ad ultimazione il 20% ed infine il 10% al collaudo”; ● la esponente, sotto la direzione dell'ing. e dello stesso aveva realizzato i lavori Parte_2 _1
elencati in ricorso monitorio che non erano mai stati contestati, come emergeva dalla lettera ricevuta da il 10 dicembre 2019 da cui si ricavava che tutti i detti Parte_1
pag. 4/13 lavori erano stati commissionati ed infatti vi si faceva riferimento all'impianto di climatizzazione, alla rete idrica di acquedotto e pozzo ed alla rete fognaria, lavori ora contestati in quanto, a dire dell'opponente, non commissionati;
● oltre i lavori di cui ai due fogli del contratto del 2 aprile 2019, ne aveva eseguiti degli altri e cioè: realizzazione di n. 1 punto di termoconvettore, di n. 3 punti radianti termoarredi in rame coibentato e della tubazione degli scarichi wc;
● la responsabilità del mancato completamento era da imputare al il quale non aveva completato il primo piano _1 allo stato grezzo perché mancavano la pavimentazione e l'intonaco mentre al piano terra non era stata completata la pavimentazione, l'impianto elettrico ed i bagni erano privi di piastrellatura ed inoltre il non aveva fornito i circolatori, collettori e doppio _1
scambiatore ibrido per termoarredi, e non aveva neppure consegnato del piano di sicurezza tanto che la deducente aveva invitato il committente, con lettera del 29 novembre 2019, ad eseguire quanto di sua competenza per poter proseguire i lavori, che peraltro non aveva mai interrotto;
● l'opponente non aveva effettuato i pagamenti contrattualmente previsti e solo dopo tante insistenze aveva versato i due acconti di euro
2.500,00 a cui avevano fatto seguito le fatture n. 4/E del 29 novembre 2019 e la n. 5/E del 4 dicembre 2019, fatture consegnate a mani così come la fattura n. 6/E; ● essa deducente non aveva mai abbandonato il cantiere essendosi limitata a portare via gli attrezzi di lavoro poiché il cantiere non era sorvegliato, come faceva ogni volta riportandoli poi sul posto;
tanto esposto, concludeva che il corrispettivo dei lavori eseguiti ammontava ad euro 19.042,98, da cui andavano detratti euro 5.000,00, con un residuo di euro 14.042,98 e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, anche perché nulla per firma digitale non valida, l'accertamento che il era tenuto al _1 pagamento delle opere eseguite presso l'immobile di Via Anello di San Cataldo n. 8 e la sua condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.042,98, oltre interessi commerciali e rivalutazione, o della diversa somma accertata in causa;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento del nella misura _1
da determinarsi mediante c.t.u.; in ogni caso, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito – con sentenza n.
pag. 5/13 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023 – così statuiva: “- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- determina il credito della nella somma Parte_1
complessiva di E. 10.200 oltre iva e di conseguenza condanna al Controparte_1 pagamento di tale somma in favore della società opposta;
- compensa le spese di lite.”.
In sintesi il giudice a quo motivava come segue: premesso che il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva la realizzazione di opere per un costo di euro 15.200,00 presso l'immobile sito in Taranto alla Via Anello di San
Cataldo n. 8, con pagamento da effettuarsi quanto al 35% all'inizio dei lavori, quanto al
25% a impianto grezzo, quanto al 30% al montaggio e quanto al 10% al collaudo, e premesso che pacificamente era stato versato l'acconto di euro 5.000,00 da parte del committente, rilevava dalle dichiarazioni testimoniali e da quelle rese in sede di interpello dal non risultava l'inadempimento della appaltatrice ed osservava _1
che neppure la circostanza riferita dal teste [n.d.r. con molta probabilità il Tes_1
teste a cui il giudice intendeva riferirsi era a giudicare dal contenuto Testimone_2
delle dichiarazioni verbalizzate], il quale aveva riferito di aver visto portar via i materiali e gli utensili necessari per i lavori, non era corredata da dati fattuali e temporali utili ad accertare l'inadempimento della società opposta, tanto vero che lo stesso non aveva disconosciuto i lavori effettuati ed elencati nella scrittura _1
privata firmata dalle parti ove si indicava il corrispettivo di euro 15.200,00 più i.v.a., con acconto di euro 5.000,00; aggiungeva che l'i.v.a. al 22% era corretta non avendo il fornito i dati necessari _1 per avvalersi dell'i.v.a. agevolata;
concludeva che, non risultando versata alcuna altra somma oltre l'acconto di euro
5.000,00 ed anche a voler ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni in ordine alla mancata ricezione delle fatture elettroniche, era comunque dovuto alla il Parte_1
residuo importo di euro 10.200,00; riteneva non potesse accogliersi la domanda di indebito arricchimento in relazione ai presunti altri lavori eseguiti ed elencati nella seconda pagina del documento prodotto in quanto non recava né sottoscrizione né data certa;
accoglieva, quindi, la domanda della limitatamente all'importo di euro Parte_1
15.200,00 oltre i.v.a., da cui andava detratto l'acconto di euro 5.000,00;
pag. 6/13 dichiarava compensate le spese di lite stante il difetto di prova dell'avvenuta consegna delle fatture all'opponente in qualità di provato cittadino privo di codice univoco.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti sulla cui base, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto: - accertare che tra le parti era stato concluso un contratto per la somma di euro 23.000,00; - rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile ed inoltre infondata;
- dichiarare tenuto al pagamento delle opere eseguite Controparte_1 da essa appellante presso l'immobile sito in Taranto Via Anello di San Cataldo n. 8 e condannarlo al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.042,98, oltre interessi commerciali e rivalutazione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda volta Controparte_1 all'accertamento dell'importo del contratto intercorso tra le parti nella misura di euro
23.000,00 in quanto nuova;
per il resto ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese del grado.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio all'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza in scrutino le seguenti doglianze: Parte_1 ha in primo luogo lamentato l'errore in cui era incorso il giudice a quo nel ritenere che il corrispettivo per i lavori pattuiti con la scrittura del 2 aprile 2019 ammontasse ad euro
15.200,00, oltre i.v.a., mentre il ridetto contratto prevedeva il corrispettivo di euro
15.200,00 oltre i.v.a. per il solo impianto di climatizzazione, a cui andava aggiunto il corrispettivo per l'impianto idrico-fognante pari ad euro 7.800,00 oltre i.v.a., per un totale di euro 28.060,00, i.v.a. compresa;
ha affermato che il contenuto del contratto e l'esecuzione dei relativi lavori risultava confermato dalle dichiarazioni rese dal in sede di interpello e dal teste ing. _1
, progettista degli impianti, con riferimento alle posizioni A, B, C, D, E, Parte_2
F, G, H, I, J, K, articolate in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., avendo essi pag. 7/13 affermato che tutti i lavori riportati nelle due pagine del contratto recante la data 2 aprile
2019, pur essendo firmata solo la prima pagina, erano stati concordati e realizzati;
ha puntualizzato di aver emesso, a fronte della somma di euro 28,060,00 i.v.a. compresa, fatture in acconto rispetto ai lavori concordati e realizzati per un totale di euro 19.042,98 i.v.a. compresa, come da fatture nn. 4/E del 29 novembre 2019, n. 5/E del 4 dicembre 2019, n. 6/E del 9 dicembre 2019, mentre la restante parte dei lavori concordati e realizzati previsti in contratto avrebbero dovuto essere fatturati successivamente insieme ad altri lavori extra contrattuali, realizzati e concordati verbalmente e cioè: la realizzazione di tubazione per un punto in più destinato ad un ulteriore termoconvettore non previsto in contratto, la tubazione in rame coibentato di mandata e ritorno collegata ai rispettivi termoconvettori per n. 3 punti termoarredi ad acqua non previsti in progetto e in contratto, tubazione per il trasporto dell'acqua per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici per n. 5 bagni, il montaggio di n. 6 piatti doccia, oggetto dei capitoli di prova B, J, K;
ha asserito, inoltre, che erroneamente il primo giudice aveva interpretato la domanda di indebito arricchimento come riferita ai lavori di cui alla pagina due del contratto mentre si trattava di una subordinata superata dal fatto che esisteva il contratto di appalto comprensivo dei lavori idrico-fognanti, riportati nella menzionata seconda pagina, come confermato dal nel corso dell'interpello e dall'ing. nel corso _1 Parte_2 dell'esame testimoniale, con la notazione che il contratto di appalto non richiede la forma scritta e che nessuno, né il né il , avevano bloccato l'esecuzione dei _1 Pt_2
lavori relativi all'impianto idrico-fognante; ha poi censurato la compensazione delle spese di lite avendo il giudice a quo applicato erroneamente gli artt. 91 e 92 c.p.c. non essendo ragionevolmente motivata la disposta compensazione sulla base del difetto di prova della consegna delle fatture al _1
argomento inidoneo sia perché le fatture erano state depositate nel cassetto fiscale del contribuente essendo la deducente in regime ordinario, ed anche consegnate, ed inoltre non avendo il primo giudice considerato che l'opposizione non era stata proposta facendo valere l'omessa consegna delle fatture ma sostenendo l'esecuzione incompleta o la mancata esecuzione dei lavori;
pag. 8/13 ha, infine, lamentato l'omessa pronuncia sula domanda di interessi commerciali e rivalutazione.
Prima di passare all'esame delle doglianze sopra riportate, si premette che il _1
non ha proposto appello incidentale sicché resta ferma nei suoi confronti la condanna al pagamento di euro 10.200,00 oltre i.v.a. a l 22%, essendosi su tale statuizione formato il giudicato interno.
Va poi detto che la domanda della società impugnante deve essere circoscritta a quanto richiesto in via monitoria in relazione alle attività descritte nel ricorso ex art. 633 c.p.c. con la notazione che la detta pretesa rimase ferma anche in sede di costituzione della nel giudizio di opposizione, come desumibile dalla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta illustrata in narrativa.
La domanda monitoria, in particolare, aveva ad oggetto un saldo ammontante, quanto al corrispettivo indicato nella fattura n. 6/E del 9 dicembre 2019, pari ad euro 11.510,64 a titolo di corrispettivo e ad euro 2.532,34 per i.v.a., per un totale di euro 14.042,98.
Questa è, dunque, la domanda oggetto di giudizio e non può essere ampliata. Del resto anche nel presente grado la società appellante continua a pretendere il pagamento della anzidetta somma.
Vi è poi concordanza tra quanto il legale della società scriveva nella missiva datata 29 novembre 2019 inviata al ove affermava che la sua assistita aveva realizzato _1
lavori ammontanti ad euro 15.609,00 oltre i.v.a.. Ed invero tale importo corrisponde ai corrispettivi portati nelle fatture n. 4/E, 5/E e 6/E (euro 2.049,18 + euro 2.049,18 + euro
11.510,64), che con l'aggiunta dell'i.v.a. al 22%, come stabilito in prime cure con statuizione non investita da censure, conduce alla somma totale di euro 19.042,98 e, detratto l'acconto di euro 5.000,00 comprensivi di i.v.a., alla somma richiesta in via monitoria di euro 14.042,98, comprensivi di i.v.a..
La richiesta formulata al punto 1) delle conclusioni in appello (“… omissis … riformare la sentenza n. 1261/2023 … omissis … dichiarando intercorso tra le parti contratto perla somma di e. 23.000,00 oltre iva”) è, oltre che nuova e quindi inammissibile, anche ultronea poiché l'ammontare della domanda di condanna resta comunque pari ad euro
14.042,98, di cui – è bene ripeterlo ancora una volta derivando altrimenti incertezze pag. 9/13 dalla menzione di some al netto o al lordo dell'i.v.a. - euro 11.510,64 a titolo di corrispettivo ed euro 2.532,34 per i.v.a..
In definitiva occorre dunque stabilire se la somma spettante alla a titolo Parte_1
di corrispettivo per i lavori eseguiti presso l'immobile sito in Taranto alla Via Anello di
San Cataldo, descritti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ove la domanda si è cristallizzata, ammonti ad euro 11.510,64, oltre i.v.a., oppure alla somma di euro 10.200,00, oltre i.v.a., riconosciuta in prime cure.
Ebbene, sulla base delle dichiarazioni rese dal in sede di interpello e soprattutto _1
di quelle rese dal progettista Ing. in sede di esame testimoniale, deve Parte_2
ritenersi provato che la ridetta società eseguì anche lavorazioni diverse da quelle elencate nel documento del 2 aprile 2019 recante la sottoscrizione di entrambe le parti, delle quali il era a conoscenza dacché era spesso presente sul cantiere e, non _1
essendovi un direttore dei lavori, seguiva egli stesso le lavorazioni, come riferito dal
. Se ne deve inferire che si trattò di lavori concordati. Essi coincidono peraltro con Pt_2
quelli elencati nel documento - prodotto dalla sola appellante - datato 2 aprile 2019, non sottoscritto dalle parti e contenente un preventivo di spesa riguardante lavori aggiuntivi rispetto a quelli del documento, parimenti datato 2 aprile 2019, sottoscritto da entrambe le parti. Quanto ai relativi compensi, si osserva che a ben vedere il _1
non risulta aver mai contestato specificamente la congruità dei corrispettivi pretesi dalla salvo puntualizzare, nel corso dell'interpello, quali fossero le lavorazioni Parte_1
eseguite, quali quelle non eseguite e quali quelle non completate.
A quest'ultimo proposito deve registrarsi la testimonianza di il quale Testimone_3
riferì di aver completato alcune opere indicate nella fattura 6/E e precisamente dichiarò:
“ho eseguito il montaggio di un collettore di distribuzione nel piano interrato e la relativa dorsale che va da questo collettore al locale tecnico. Gli scarichi di condensa ho collegato 3 o 4 ventilconvettori al piano terra. Ai 6 collettori esistenti mancava il principale nel locale tecnico che è stato montato da me. La colonna montante era fatta ma mancavano due metri di tubo per completarla e renderla funzionante, opera completata da me. La tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria mancava il collettore principale, opera completata da me”.
pag. 10/13 Tuttavia, pur dovendosi considerare provata da parte della la esecuzione Parte_1
di lavori ulteriori rispetto a quelli elencati nel documento sottoscritto, dalla istruttoria svolta non è ricavabile la prova della completa esecuzione delle opere fatturate, il cui onere ricadeva sull'appellante attenendo al fatto costitutivo della sua pretesa, ed anzi le dichiarazioni rese dal teste della cui attendibilità non vi è specifico motivo di Tes_1
dubitare, depongono nel senso della incompletezza. Ne deriva che, a prescindere dalla imputabilità di tale incompletezza, allo stato irrilevante discutendosi del corrispettivo spettante per le opere eseguite, non può riconoscersi per intero il corrispettivo preteso in via monitoria da Per conseguenza l'ammontare del residuo delle Parte_1
somme dovute, detratto l'importo di euro 5.000,00, resta fissato in euro 10.200,00, oltre i.v.a. al 22%, come stabilito in primo grado.
In via di ordine logico si passa ora ad esaminare la terza censura mossa. Al riguardo si rileva che il primo giudice ha omesso ogni pronuncia sulla richiesta di corresponsione degli interessi commerciali dalla domanda, formulata nel ricorso per ingiunzione e ripetuta in comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione.
La richiesta va ricondotta all'art. 1284, co. 4, c.c. il quale prevede che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. E che la si Parte_1
riferisse a tali interessi trova un riscontro nel fatto che la decorrenza viene correlata alla domanda;
diversamente avrebbe preteso gli interessi commerciali richiamando, quanto alla decorrenza, l'art. 4 d.lgs. n. 231/2002. Fermo quanto precede, avente carattere decisivo ed assorbente, per completezza si osserva che il solo in appello ha _1
negato la sussistenza dei presupposti della debenza degli interessi commerciali.
In chiusura, a tacere di ogni questione in punto cumulo, si osserva che l'impugnante risulta aver invocata la rivalutazione solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo mentre la domanda va riferita al ricorso ex art. 633 c.p.c., per di più in difetto di alcuna allegazione a sostegno.
Infine, è fondata la censura mossa avverso la compensazione delle spese di lite. Al netto della vicenda attinente alla consegna delle fatture, il - nel proporre opposizione _1
- negò ogni obbligo di pagamento sicché il rilievo dato dal giudice a quo - ai fini della pag. 11/13 compensazione delle spese di lite - al fatto che il committente non avesse ricevuto le fatture, avente un ruolo del tutto marginale nelle difese del medesimo, non è giustificato, senza contare che la revoca del decreto ingiuntivo, che conserva attualità, già sollevava (e solleva) il delle spese della fase monitoria. _1
In base al principio di soccombenza, al quale non vi è ragione di derogare, deve invece essere disposta la condanna del alla rifusione delle spese di lite del giudizio di _1
opposizione nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/022 tenuto conto dell'ammontare del decisum, delle attività espletate
(quattro fasi) e della dipendenza della decisione da questioni non complesse.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
degli interessi commerciali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. calcolati Parte_1
sulla somma di euro 10.200,00 dalla domanda giudiziale - da intendersi riferita alla notifica del ricorso per ingiunzione unitamente al decreto ingiuntivo - e alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del presente grado seguono a loro volta la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 cit., tenuto conto del devolutum e del decisum nel presente grado e delle attività effettivamente espletate (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria) nonché della dipendenza della decisione della causa, anche in questo caso, dalla risoluzione di questioni non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Taranto n. 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di gli interessi Controparte_1 Parte_1
previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 10.200,00 dalla notifica del ricorso per ingiunzione al saldo;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali,
pag. 12/13 oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Mazza, difensore antistatario;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio del presente grado, liquidate in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro
2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Mazza, difensore antistatario.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello iscritto al n. 237/2023 R.G. proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023 da p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Cosimo Mazza Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Fabio Controparte_1 C.F._1
Papalia
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale riportate in sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 90/2020 D.I. emesso il 20 gennaio 2020, il Tribunale di
Taranto ingiungeva a il pagamento in favore della società Controparte_1
della somma di euro 14.042,98 (di cui euro 11.510,64 per compensi ed Parte_1
euro 2.532,34 per i.v.a.), oltre interessi commerciali dalla domanda e spese di procedimento, a titolo di corrispettivo, ammontante ad euro 19.042,98 (di cui euro
15.609,00 per compenso ed euro 3.433,98 per i.v.a.) come da fatture nn. 04/E 05/E e 06/E del 2019, maturato per l'esecuzione di lavori presso l'immobile del _1
ubicato in Taranto - Via Anello di San Cataldo n. 8, in base a contratto prevedente la fornitura e posa in opera: “impianto di condizionamento e ripristino colonne montanti idrico/fognanti; tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di n. 14 punti
(termoconvettori); scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn 20/40; tubazione idraulica colonne montanti in multistrato coibentato Dn idoneo per il collegamento di
n. 6 collettori;
rifacimento colonna montante posta al piano interrato dal bagno zona giorno piano terra al bagno posto al primo piano sopra il vano tecnico;
fornitura e posa in opera di tubazione scarico acque per n. 6 piatti doccia e n. 1 lavello;
riposizionamento colonna montante scarico bagno zona notte/scarico WC lavanderia;
tubazione colonne montanti udrico/fognanti dal pozzetto esistente adiacente il fabbricato sino all'uscita del cancello entrata clienti per un totale di mt lineari 15 escluso scavo;
tubazione ricircolo acqua calda sanitaria;
fornitura di sistemi staffaggi”, detratti euro 5.000,00 (di cui euro 4.098,36 per compensi ed euro 901,64 per i.v.a.) versati in acconto e fatturati.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Parte_1 Controparte_1
proponeva opposizione precisando in fatto che: ● con scrittura priva del 2 aprile 2019 si era accordato con la società opposta per la esecuzione di opere da realizzarsi presso l'immobile di sua proprietà sito in Taranto alla Via Anello di San Cataldo n. 8, e precisamente per la realizzazione di: tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di 14 punti (termoconvettori), scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn
20/40, montaggio delle apparecchiature per il completamento degli impianti suddetti per il costo complessivo di euro 15.200,00 oltre i.v.a., prevedendo, pur senza stabilire dei termini, il pagamento del 30% all'inizio dei lavori, del 25% ad impianto grezzo, del
30% al montaggio e del 10% al collaudo;
puntualizzava di aver versato euro 5.000,00 alla sottoscrizione senza che venisse emessa contestuale fattura ma solo annotamento a margine della scrittura stessa;
● aveva eseguito i lavori senza mai Parte_1
comunicare o concordare i tempi, in modo saltuario e in base alle proprie disponibilità organizzative sino al 28 novembre 2019, allorquando, senza aver portato a compimento le opere, senza preavviso e mentre il deducente era assente, aveva abbandonato il cantiere portando via materiali, attrezzature e apparecchiature presenti in loco;
● il pag. 2/13 giorno 29 novembre 2019, prima ancora che fossero emesse le fatture allegate al ricorso per ingiunzione, l'Avv. Cosimo Mazza aveva spedito una lettera a cui l'esponente aveva risposto contestando il suo contenuto e facendo valere ragioni integranti inadempimento della società; ● l'esponente aveva conosciuto le fatture anzidette solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo opposto;
tanto esposto faceva presente che la lettera del
29 novembre 2019 era priva di un giustificativo contabile, non indicava i dati bancari per l'effettuazione del pagamento, conteneva importi diversi da quelli portati nel decreto ingiuntivo e non menzionava l'acconto di euro 5,000,00 e, come già detto, era stata riscontrata con lettera dell'8 dicembre 2019 contenente la diffida a riprendere i lavori;
negava la sussistenza delle condizioni per l'emissione di provvedimento monitorio e ne negava in ogni caso il fondamento poiché le lavorazioni poste a fondamento della pretesa non corrispondevano a quelle oggetto del contratto del 2 aprile 2019, mentre le attività non commissionate e comunque riportate in fattura non erano state oggetto di pattuizione e le altre non erano state completate e nonostante ciò erano state fatturate per intero;
evidenziava che il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva lavori riguardanti 1) la tubazione multistrato coibentato Dn20 per un totale di n. 14 punti (termoconvettori),
2) gli scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn20/40, 3) il montaggio di tutte le apparecchiature per il completamento degli impianti in oggetto ad un costo di euro
15.200,00 oltre i.v.a., delle quali nelle fatture a sostegno del provvedimento monitorio erano indicate le sole attività sub 1) e 2), peraltro eseguite solo parzialmente, ma erano state inserite ulteriori attività che, a prescindere dalla loro eventuale esecuzione, non erano state concordate tra le parti e per le quali la fatturazione era quindi illegittima;
assumeva che il mancato completamento dei lavori di cui al contratto del 2 aprile 2019, sia di quelle non completate sia di quelle mai eseguite, per esempio il montaggio delle apparecchiature, il completamento degli impianti ed il relativo collaudo, era imputabile alla società opposta avendo il deducente rispettato l'obbligo assunto di pagamenti proporzionali alle attività eseguite e concordate con il pagamento di un ulteriore 25% del costo complessivo (previsto per la fase 'impianti grezzi') in aggiunta all'acconto già versato;
concludeva che l'interruzione dei lavori in data 28 novembre 2019 da parte della società senza preavviso ed in assenza del deducente, con asportazione dei materiali e delle attrezzature di cantiere - condotta equivalente ad una risoluzione contrattuale -
pag. 3/13 appariva illegittima ed ingiustificata tale da vanificare ogni pretesa economica di controparte per il principio inadimplenti non est adimplendum, a prescindere dal fatto che il deducente non sarebbe tenuto comunque a pagare alcunché stante il difetto di corrispondenza tra le attività fatturate e quelle eseguite e di correttezza della quantificazione economica delle opere eseguite;
chiedeva, quindi, l'accertamento che la pretesa era infondata e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo la nullità dell'atto di opposizione in quanto Parte_1
privo di corretta sottoscrizione;
nel merito contestava il fondamento dell'opposizione deducendo quanto segue: ● il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva le lavorazioni così descritte “tubazione in multistrato coibentato Dn 20 per un totale di n. 14 punti
(termoconvettori); scarichi di condensa con tubi in polietilene Dn 20/40; solo montaggio di tutte le apparecchiature per il completamento degli impianti in oggetto per un prezzo di €.15.200,00 oltre iva, con le seguenti modalità dei pagamenti: 35% inizio lavori, il 25% ad impianto grezzo al montaggio delle apparecchiature ulteriore
30% ed infine al collaudo il restante 10%; 2) tubazione idraulica colonne montanti in multistrato coibentato Dn idoneo per il collegamento di n. 6 collettori;
rifacimento colonna montante posta al piano interrato dal bagno zona giorno piano terra al bagno posto al primo piano sopra il vano tecnico;
fornitura e posa in opera di tubazione scarico acque per n. 6 piatti doccia ed n. 1 lavello;
riposizionamento colonna montante scarico bagno zona notte/scarico WC lavanderia al costo di €.4.300,00 oltre iva a corpo;
3) tubazione colonne montanti idrico/fognanti dal pozzetto esistente adiacente il fabbricato sino all'uscita del cancello entrata clienti per un totale di mt lineari 16 escluso scavo;
tubazione in multistrato DN26 colonna montante acqua pozzo e cisterna esistente escluso scavo;
tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria compreso circolatore sanitario prezzo a corpo €.3.500,00 oltre iva;
4) Montaggio di apparecchi igienico sanitari prezzo cadauno €.65,00 oltre iva. 5) Per i lavori previsti ai punti 2,3 e
4 era stato previsto il seguente pagamento: 35% all'inizio lavori, ulteriore 35% metà lavori ad ultimazione il 20% ed infine il 10% al collaudo”; ● la esponente, sotto la direzione dell'ing. e dello stesso aveva realizzato i lavori Parte_2 _1
elencati in ricorso monitorio che non erano mai stati contestati, come emergeva dalla lettera ricevuta da il 10 dicembre 2019 da cui si ricavava che tutti i detti Parte_1
pag. 4/13 lavori erano stati commissionati ed infatti vi si faceva riferimento all'impianto di climatizzazione, alla rete idrica di acquedotto e pozzo ed alla rete fognaria, lavori ora contestati in quanto, a dire dell'opponente, non commissionati;
● oltre i lavori di cui ai due fogli del contratto del 2 aprile 2019, ne aveva eseguiti degli altri e cioè: realizzazione di n. 1 punto di termoconvettore, di n. 3 punti radianti termoarredi in rame coibentato e della tubazione degli scarichi wc;
● la responsabilità del mancato completamento era da imputare al il quale non aveva completato il primo piano _1 allo stato grezzo perché mancavano la pavimentazione e l'intonaco mentre al piano terra non era stata completata la pavimentazione, l'impianto elettrico ed i bagni erano privi di piastrellatura ed inoltre il non aveva fornito i circolatori, collettori e doppio _1
scambiatore ibrido per termoarredi, e non aveva neppure consegnato del piano di sicurezza tanto che la deducente aveva invitato il committente, con lettera del 29 novembre 2019, ad eseguire quanto di sua competenza per poter proseguire i lavori, che peraltro non aveva mai interrotto;
● l'opponente non aveva effettuato i pagamenti contrattualmente previsti e solo dopo tante insistenze aveva versato i due acconti di euro
2.500,00 a cui avevano fatto seguito le fatture n. 4/E del 29 novembre 2019 e la n. 5/E del 4 dicembre 2019, fatture consegnate a mani così come la fattura n. 6/E; ● essa deducente non aveva mai abbandonato il cantiere essendosi limitata a portare via gli attrezzi di lavoro poiché il cantiere non era sorvegliato, come faceva ogni volta riportandoli poi sul posto;
tanto esposto, concludeva che il corrispettivo dei lavori eseguiti ammontava ad euro 19.042,98, da cui andavano detratti euro 5.000,00, con un residuo di euro 14.042,98 e chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, anche perché nulla per firma digitale non valida, l'accertamento che il era tenuto al _1 pagamento delle opere eseguite presso l'immobile di Via Anello di San Cataldo n. 8 e la sua condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.042,98, oltre interessi commerciali e rivalutazione, o della diversa somma accertata in causa;
in subordine chiedeva l'accertamento dell'indebito arricchimento del nella misura _1
da determinarsi mediante c.t.u.; in ogni caso, vinte le spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, all'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito – con sentenza n.
pag. 5/13 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023 – così statuiva: “- dichiara nullo il decreto ingiuntivo opposto;
- determina il credito della nella somma Parte_1
complessiva di E. 10.200 oltre iva e di conseguenza condanna al Controparte_1 pagamento di tale somma in favore della società opposta;
- compensa le spese di lite.”.
In sintesi il giudice a quo motivava come segue: premesso che il contratto del 2 aprile 2019 prevedeva la realizzazione di opere per un costo di euro 15.200,00 presso l'immobile sito in Taranto alla Via Anello di San
Cataldo n. 8, con pagamento da effettuarsi quanto al 35% all'inizio dei lavori, quanto al
25% a impianto grezzo, quanto al 30% al montaggio e quanto al 10% al collaudo, e premesso che pacificamente era stato versato l'acconto di euro 5.000,00 da parte del committente, rilevava dalle dichiarazioni testimoniali e da quelle rese in sede di interpello dal non risultava l'inadempimento della appaltatrice ed osservava _1
che neppure la circostanza riferita dal teste [n.d.r. con molta probabilità il Tes_1
teste a cui il giudice intendeva riferirsi era a giudicare dal contenuto Testimone_2
delle dichiarazioni verbalizzate], il quale aveva riferito di aver visto portar via i materiali e gli utensili necessari per i lavori, non era corredata da dati fattuali e temporali utili ad accertare l'inadempimento della società opposta, tanto vero che lo stesso non aveva disconosciuto i lavori effettuati ed elencati nella scrittura _1
privata firmata dalle parti ove si indicava il corrispettivo di euro 15.200,00 più i.v.a., con acconto di euro 5.000,00; aggiungeva che l'i.v.a. al 22% era corretta non avendo il fornito i dati necessari _1 per avvalersi dell'i.v.a. agevolata;
concludeva che, non risultando versata alcuna altra somma oltre l'acconto di euro
5.000,00 ed anche a voler ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni in ordine alla mancata ricezione delle fatture elettroniche, era comunque dovuto alla il Parte_1
residuo importo di euro 10.200,00; riteneva non potesse accogliersi la domanda di indebito arricchimento in relazione ai presunti altri lavori eseguiti ed elencati nella seconda pagina del documento prodotto in quanto non recava né sottoscrizione né data certa;
accoglieva, quindi, la domanda della limitatamente all'importo di euro Parte_1
15.200,00 oltre i.v.a., da cui andava detratto l'acconto di euro 5.000,00;
pag. 6/13 dichiarava compensate le spese di lite stante il difetto di prova dell'avvenuta consegna delle fatture all'opponente in qualità di provato cittadino privo di codice univoco.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si illustreranno più Parte_1
avanti sulla cui base, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto: - accertare che tra le parti era stato concluso un contratto per la somma di euro 23.000,00; - rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile ed inoltre infondata;
- dichiarare tenuto al pagamento delle opere eseguite Controparte_1 da essa appellante presso l'immobile sito in Taranto Via Anello di San Cataldo n. 8 e condannarlo al pagamento in proprio favore della somma di euro 14.042,98, oltre interessi commerciali e rivalutazione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità della domanda volta Controparte_1 all'accertamento dell'importo del contratto intercorso tra le parti nella misura di euro
23.000,00 in quanto nuova;
per il resto ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese del grado.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio all'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza in scrutino le seguenti doglianze: Parte_1 ha in primo luogo lamentato l'errore in cui era incorso il giudice a quo nel ritenere che il corrispettivo per i lavori pattuiti con la scrittura del 2 aprile 2019 ammontasse ad euro
15.200,00, oltre i.v.a., mentre il ridetto contratto prevedeva il corrispettivo di euro
15.200,00 oltre i.v.a. per il solo impianto di climatizzazione, a cui andava aggiunto il corrispettivo per l'impianto idrico-fognante pari ad euro 7.800,00 oltre i.v.a., per un totale di euro 28.060,00, i.v.a. compresa;
ha affermato che il contenuto del contratto e l'esecuzione dei relativi lavori risultava confermato dalle dichiarazioni rese dal in sede di interpello e dal teste ing. _1
, progettista degli impianti, con riferimento alle posizioni A, B, C, D, E, Parte_2
F, G, H, I, J, K, articolate in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c., avendo essi pag. 7/13 affermato che tutti i lavori riportati nelle due pagine del contratto recante la data 2 aprile
2019, pur essendo firmata solo la prima pagina, erano stati concordati e realizzati;
ha puntualizzato di aver emesso, a fronte della somma di euro 28,060,00 i.v.a. compresa, fatture in acconto rispetto ai lavori concordati e realizzati per un totale di euro 19.042,98 i.v.a. compresa, come da fatture nn. 4/E del 29 novembre 2019, n. 5/E del 4 dicembre 2019, n. 6/E del 9 dicembre 2019, mentre la restante parte dei lavori concordati e realizzati previsti in contratto avrebbero dovuto essere fatturati successivamente insieme ad altri lavori extra contrattuali, realizzati e concordati verbalmente e cioè: la realizzazione di tubazione per un punto in più destinato ad un ulteriore termoconvettore non previsto in contratto, la tubazione in rame coibentato di mandata e ritorno collegata ai rispettivi termoconvettori per n. 3 punti termoarredi ad acqua non previsti in progetto e in contratto, tubazione per il trasporto dell'acqua per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici per n. 5 bagni, il montaggio di n. 6 piatti doccia, oggetto dei capitoli di prova B, J, K;
ha asserito, inoltre, che erroneamente il primo giudice aveva interpretato la domanda di indebito arricchimento come riferita ai lavori di cui alla pagina due del contratto mentre si trattava di una subordinata superata dal fatto che esisteva il contratto di appalto comprensivo dei lavori idrico-fognanti, riportati nella menzionata seconda pagina, come confermato dal nel corso dell'interpello e dall'ing. nel corso _1 Parte_2 dell'esame testimoniale, con la notazione che il contratto di appalto non richiede la forma scritta e che nessuno, né il né il , avevano bloccato l'esecuzione dei _1 Pt_2
lavori relativi all'impianto idrico-fognante; ha poi censurato la compensazione delle spese di lite avendo il giudice a quo applicato erroneamente gli artt. 91 e 92 c.p.c. non essendo ragionevolmente motivata la disposta compensazione sulla base del difetto di prova della consegna delle fatture al _1
argomento inidoneo sia perché le fatture erano state depositate nel cassetto fiscale del contribuente essendo la deducente in regime ordinario, ed anche consegnate, ed inoltre non avendo il primo giudice considerato che l'opposizione non era stata proposta facendo valere l'omessa consegna delle fatture ma sostenendo l'esecuzione incompleta o la mancata esecuzione dei lavori;
pag. 8/13 ha, infine, lamentato l'omessa pronuncia sula domanda di interessi commerciali e rivalutazione.
Prima di passare all'esame delle doglianze sopra riportate, si premette che il _1
non ha proposto appello incidentale sicché resta ferma nei suoi confronti la condanna al pagamento di euro 10.200,00 oltre i.v.a. a l 22%, essendosi su tale statuizione formato il giudicato interno.
Va poi detto che la domanda della società impugnante deve essere circoscritta a quanto richiesto in via monitoria in relazione alle attività descritte nel ricorso ex art. 633 c.p.c. con la notazione che la detta pretesa rimase ferma anche in sede di costituzione della nel giudizio di opposizione, come desumibile dalla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta illustrata in narrativa.
La domanda monitoria, in particolare, aveva ad oggetto un saldo ammontante, quanto al corrispettivo indicato nella fattura n. 6/E del 9 dicembre 2019, pari ad euro 11.510,64 a titolo di corrispettivo e ad euro 2.532,34 per i.v.a., per un totale di euro 14.042,98.
Questa è, dunque, la domanda oggetto di giudizio e non può essere ampliata. Del resto anche nel presente grado la società appellante continua a pretendere il pagamento della anzidetta somma.
Vi è poi concordanza tra quanto il legale della società scriveva nella missiva datata 29 novembre 2019 inviata al ove affermava che la sua assistita aveva realizzato _1
lavori ammontanti ad euro 15.609,00 oltre i.v.a.. Ed invero tale importo corrisponde ai corrispettivi portati nelle fatture n. 4/E, 5/E e 6/E (euro 2.049,18 + euro 2.049,18 + euro
11.510,64), che con l'aggiunta dell'i.v.a. al 22%, come stabilito in prime cure con statuizione non investita da censure, conduce alla somma totale di euro 19.042,98 e, detratto l'acconto di euro 5.000,00 comprensivi di i.v.a., alla somma richiesta in via monitoria di euro 14.042,98, comprensivi di i.v.a..
La richiesta formulata al punto 1) delle conclusioni in appello (“… omissis … riformare la sentenza n. 1261/2023 … omissis … dichiarando intercorso tra le parti contratto perla somma di e. 23.000,00 oltre iva”) è, oltre che nuova e quindi inammissibile, anche ultronea poiché l'ammontare della domanda di condanna resta comunque pari ad euro
14.042,98, di cui – è bene ripeterlo ancora una volta derivando altrimenti incertezze pag. 9/13 dalla menzione di some al netto o al lordo dell'i.v.a. - euro 11.510,64 a titolo di corrispettivo ed euro 2.532,34 per i.v.a..
In definitiva occorre dunque stabilire se la somma spettante alla a titolo Parte_1
di corrispettivo per i lavori eseguiti presso l'immobile sito in Taranto alla Via Anello di
San Cataldo, descritti nel ricorso ex art. 633 c.p.c. ove la domanda si è cristallizzata, ammonti ad euro 11.510,64, oltre i.v.a., oppure alla somma di euro 10.200,00, oltre i.v.a., riconosciuta in prime cure.
Ebbene, sulla base delle dichiarazioni rese dal in sede di interpello e soprattutto _1
di quelle rese dal progettista Ing. in sede di esame testimoniale, deve Parte_2
ritenersi provato che la ridetta società eseguì anche lavorazioni diverse da quelle elencate nel documento del 2 aprile 2019 recante la sottoscrizione di entrambe le parti, delle quali il era a conoscenza dacché era spesso presente sul cantiere e, non _1
essendovi un direttore dei lavori, seguiva egli stesso le lavorazioni, come riferito dal
. Se ne deve inferire che si trattò di lavori concordati. Essi coincidono peraltro con Pt_2
quelli elencati nel documento - prodotto dalla sola appellante - datato 2 aprile 2019, non sottoscritto dalle parti e contenente un preventivo di spesa riguardante lavori aggiuntivi rispetto a quelli del documento, parimenti datato 2 aprile 2019, sottoscritto da entrambe le parti. Quanto ai relativi compensi, si osserva che a ben vedere il _1
non risulta aver mai contestato specificamente la congruità dei corrispettivi pretesi dalla salvo puntualizzare, nel corso dell'interpello, quali fossero le lavorazioni Parte_1
eseguite, quali quelle non eseguite e quali quelle non completate.
A quest'ultimo proposito deve registrarsi la testimonianza di il quale Testimone_3
riferì di aver completato alcune opere indicate nella fattura 6/E e precisamente dichiarò:
“ho eseguito il montaggio di un collettore di distribuzione nel piano interrato e la relativa dorsale che va da questo collettore al locale tecnico. Gli scarichi di condensa ho collegato 3 o 4 ventilconvettori al piano terra. Ai 6 collettori esistenti mancava il principale nel locale tecnico che è stato montato da me. La colonna montante era fatta ma mancavano due metri di tubo per completarla e renderla funzionante, opera completata da me. La tubazione di ricircolo acqua calda sanitaria mancava il collettore principale, opera completata da me”.
pag. 10/13 Tuttavia, pur dovendosi considerare provata da parte della la esecuzione Parte_1
di lavori ulteriori rispetto a quelli elencati nel documento sottoscritto, dalla istruttoria svolta non è ricavabile la prova della completa esecuzione delle opere fatturate, il cui onere ricadeva sull'appellante attenendo al fatto costitutivo della sua pretesa, ed anzi le dichiarazioni rese dal teste della cui attendibilità non vi è specifico motivo di Tes_1
dubitare, depongono nel senso della incompletezza. Ne deriva che, a prescindere dalla imputabilità di tale incompletezza, allo stato irrilevante discutendosi del corrispettivo spettante per le opere eseguite, non può riconoscersi per intero il corrispettivo preteso in via monitoria da Per conseguenza l'ammontare del residuo delle Parte_1
somme dovute, detratto l'importo di euro 5.000,00, resta fissato in euro 10.200,00, oltre i.v.a. al 22%, come stabilito in primo grado.
In via di ordine logico si passa ora ad esaminare la terza censura mossa. Al riguardo si rileva che il primo giudice ha omesso ogni pronuncia sulla richiesta di corresponsione degli interessi commerciali dalla domanda, formulata nel ricorso per ingiunzione e ripetuta in comparsa di costituzione e risposta a seguito di opposizione.
La richiesta va ricondotta all'art. 1284, co. 4, c.c. il quale prevede che: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. E che la si Parte_1
riferisse a tali interessi trova un riscontro nel fatto che la decorrenza viene correlata alla domanda;
diversamente avrebbe preteso gli interessi commerciali richiamando, quanto alla decorrenza, l'art. 4 d.lgs. n. 231/2002. Fermo quanto precede, avente carattere decisivo ed assorbente, per completezza si osserva che il solo in appello ha _1
negato la sussistenza dei presupposti della debenza degli interessi commerciali.
In chiusura, a tacere di ogni questione in punto cumulo, si osserva che l'impugnante risulta aver invocata la rivalutazione solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo mentre la domanda va riferita al ricorso ex art. 633 c.p.c., per di più in difetto di alcuna allegazione a sostegno.
Infine, è fondata la censura mossa avverso la compensazione delle spese di lite. Al netto della vicenda attinente alla consegna delle fatture, il - nel proporre opposizione _1
- negò ogni obbligo di pagamento sicché il rilievo dato dal giudice a quo - ai fini della pag. 11/13 compensazione delle spese di lite - al fatto che il committente non avesse ricevuto le fatture, avente un ruolo del tutto marginale nelle difese del medesimo, non è giustificato, senza contare che la revoca del decreto ingiuntivo, che conserva attualità, già sollevava (e solleva) il delle spese della fase monitoria. _1
In base al principio di soccombenza, al quale non vi è ragione di derogare, deve invece essere disposta la condanna del alla rifusione delle spese di lite del giudizio di _1
opposizione nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/022 tenuto conto dell'ammontare del decisum, delle attività espletate
(quattro fasi) e della dipendenza della decisione da questioni non complesse.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in riforma della sentenza impugnata, va condannato al pagamento in favore di Controparte_1
degli interessi commerciali previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. calcolati Parte_1
sulla somma di euro 10.200,00 dalla domanda giudiziale - da intendersi riferita alla notifica del ricorso per ingiunzione unitamente al decreto ingiuntivo - e alla rifusione delle spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di lite del presente grado seguono a loro volta la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 cit., tenuto conto del devolutum e del decisum nel presente grado e delle attività effettivamente espletate (fase di studio, fase introduttiva, fase decisoria) nonché della dipendenza della decisione della causa, anche in questo caso, dalla risoluzione di questioni non complesse.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Taranto n. 1261/2023 pronunziata in data 26 maggio 2023, così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di gli interessi Controparte_1 Parte_1
previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c. sulla somma di euro 10.200,00 dalla notifica del ricorso per ingiunzione al saldo;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali,
pag. 12/13 oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Mazza, difensore antistatario;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del giudizio del presente grado, liquidate in euro 382,50 per anticipazioni ed in euro
2.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv. Cosimo Mazza, difensore antistatario.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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