Art. 174.
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualita' a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, pero', e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
(20) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell' art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , dovranno cessare dall'esercizio stesso.
Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 13 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell' art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvedera' sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennita' di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.
Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione ne' ad indennita' di quiescenza".
Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualita' a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.
I conservatori, pero', e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.
(20) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell' art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , dovranno cessare dall'esercizio stesso.
Nel caso di inosservanza di tale disposizione essi saranno dichiarati dimissionari dall'impiego". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Regio D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 , convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 , nel modificare l' art. 13 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3138 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Gli impiegati d'archivio, che esercitano il notariato, ai sensi dell' art. 174 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , debbono chiedere la dispensa dall'ufficio di notaro oppure dall'impiego, con decorrrenza dal 1° febbraio 1925 o da data anteriore, mediante domanda da presentarsi al competente procuratore del Re entro il 30 novembre 1924. Il procuratore del Re appone sulla domanda la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e la trasmette immediatamente al Ministero della giustizia, il quale, entro il 31 dicembre 1924, provvedera' sulla domanda di dispensa dall'impiego. Tale dispensa, agli effetti della pensione o indennita' di quiescenza, si considera avvenuta per disposizione d'ufficio.
Gli impiegati stessi, che, entro il termine stabilito, non avranno richiesta la dispensa di cui nel precedente comma, saranno d'ufficio, non oltre il 31 dicembre 1924, dichiarati dimissionari dall'impiego, senza diritto a pensione ne' ad indennita' di quiescenza".