Articolo 145 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 144Articolo 140
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22 marzo 1913
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1 giugno 2007
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22 marzo 2023
Art. 145. --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha diposto (con l'art. 54, comma 2) che "Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 55, comma 1, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le norme modificate dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 47, 50 e 51".
Entrata in vigore il 22 marzo 2023
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