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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 292/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 292/2025 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
IE LE
APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025 pubblicata in data 12.2.2025.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “….In Via Principale:- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti al punto 1 di cui in narrata, Ai sensi dell'art.
354 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al giudice di primo grado, ai fini dell'ascolto del minore In Subordine: - Riformare la sentenza impugnata disponendo il collocamento del minore presso il padre;
previo ascolto dello stesso senza Per_1
ON imposizioni di visita alla madre relativamente alla figlia stante le relazioni attuali tra la stessa e la madre affidata al padre;
- Regolamentare le modalità di visita del minore , in ossequio alle indicazioni di cui al piano genitoriale;
- Per_1
Disporre un assegno di mantenimento a carico della madre in favore CP_1
ON dei figli ed in particolare : 250,00 euro mensili per le figlie e non Per_2 autosufficienti, 200, 00 euro per il figlio , spese straordinarie al 50%. - Per_1
Assegno Unico Universale in favore del padre al 100% relativamente alle figlie ON e nella misura del 50% per il figlio - Con vittoria di spese e Per_2 Per_1 compensi del doppio grado di giudizio. - Audizione dei figli minori, quantomeno di ON
”
DELL'APPELLATA: “…. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal sig.
[...] in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025 pubblicata il 12 febbraio 2025. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 104/2025, pubblicata il 12.2.12025, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_1
pagina 2 di 14 ON disponendo, quanto ai figli minori nata il [...], ed , nato Pt_1 Per_1
ON il 4.5.2015, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso il padre e del minore presso la madre;
il giudice di primo grado ha, Per_1 inoltre, dato atto che la figlia maggiorenne della coppia, nata il [...], Per_2 vive con il padre e non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica;
ha poi regolamentato i tempi di frequentazione tra i minori e i genitori disponendo che, salvo diverso accordo, i primi “trascorreranno insieme i fine-settimana alternativamente con un genitore e con l'altro, dalle ore 16 del venerdì fino alla domenica dopo cena e durante la settimana trascorreranno insieme almeno un pomeriggio incluso il pernotto presso il padre e uno presso la madre ( ad esempio il martedì pomeriggio dalla madre fino al mercoledì mattina e il mercoledì pomeriggio dal padre fino al giovedì mattina)” e che “trascorreranno le festività e le vacanze secondo il criterio dell'alternanza, alternativamente giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua Lunedì dell'Angelo e durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere i figli per 15 giorni, anche frazionati in due periodi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno”.
Il Tribunale ha altresì disposto l'assegnazione della casa a ha CP_3 stabilito che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei due figli minorenni ON e della figlia maggiorenne “nei giorni in cui li terrà con sé” e ha posto a carico di il versamento, in favore dell'ex coniuge, di un assegno pari a € CP_1
150,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
ha, infine, posto a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie per tutti e tre i figli nella misura del 50% e prescritto che entrambi i genitori e i due figli minori effettuino un percorso psicoterapeutico presso il Consultorio AST territorialmente competente.
II) Ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza CP_4
ON lamentandone la erroneità per omesso ascolto dei minori di 17 anni, ed
, di 10 anni - oltre la carenza di motivazione sul punto - nonché per la Per_1 mancata pronuncia sui alcuni video depositati dalla controparte, censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha disposto il collocamento presso il padre ON della figlia e presso la madre del figlio in “violazione del principio di Per_1
pagina 3 di 14 non separazione dei fratelli” e contestando la statuizione economica ritenendo la somma stabilita a titolo di mantenimento troppo esigua e quindi non congrua in relazione alle necessità dei figli.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza e di rimettere la causa al primo giudice, e, in via subordinata, di disporre il collocamento del minore presso il padre, previo Per_1 ascolto del minore, di regolamentare le modalità di visita del figlio, di porre a carico della ex moglie un contributo al mantenimento dei figli di €. 250,00 ON mensili per e e di €. 200,00 per , oltre il 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie, l'assegno unico universale al 100% per le figlie e al 50% per il figlio
, con vittoria delle spese di lite. Per_1
III) costituendosi, ha contestato le domande avversarie CP_1 deducendone l'infondatezza e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non necessario l'ascolto dei ON minori ed deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. Per_1
315-bis, 336-bis e 337-octies c.c.; richiamata la giurisprudenza di legittimità in ON tema di ascolto del minore, l'appellante lamenta che l'audizione della figlia in considerazione della sua età (17 anni) e del rapporto conflittuale con la madre, causato, secondo l'appellante, dai comportamenti della donna, era obbligatoria alla luce degli episodi che avevano coinvolto i figli, non potendo la conflittualità tra la madre e la figlia giustificare la inutilità dell'ascolto, avuto riguardo anche al fatto che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione a tutela pagina 4 di 14 dell'autodeterminazione e della personalità del medesimo e a garanzia della sue aspettative.
Deduce inoltre l'omessa motivazione circa le ragioni del mancato ascolto del figlio , prossimo al compimento dei dieci anni di età. Per_1
1.2) Il motivo in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1.2.1) Va anzitutto osservato che il mancato ascolto dei minori non comporta la rimessione al giudice di primo grado, come richiesto dall'appellante in via principale, non rientrando tale ipotesi tra quelle previste dall'art.345 c.p.c.
1.2.2) Ciò posto, con riferimento alla richiesta di “audizione dei figli minori, ON quantomeno di avanzata dall'appellante, si osserva anzitutto che “….il diritto del minore di partecipare alle decisioni che lo riguardano deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo e solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l'obbligatorietà dell'ascolto e della motivazione espressa della scelta contraria da parte del giudice” (Cass. civ. n. 4595/2025 ed altre citate in motivazione).
Nel caso di specie, con la sentenza di separazione n. 383/2022, pubblicata il ON 20.5.2022, il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto dei minori ed e il collocamento prevalente della ragazza presso il padre e del figlio Per_1 Per_1
ON presso la madre, evidenziando, quanto a che la ragazza aveva “manifestato una maggiore empatia verso il padre e una preferenza per il collocamento paterno”, che il rapporto con la madre aveva conosciuto momenti di tensione e, con il tempo, i contatti e gli incontri con la madre erano ripresi con una certa regolarità.
Il giudice di primo grado, all'esito del procedimento di scioglimento del ON matrimonio, ha confermato il collocamento della figlia presso il padre e tale provvedimento non è in contestazione in questa sede: sul punto, infatti, non è stato proposto appello incidentale da che ha chiesto la reiezione CP_1 della impugnazione proposta da il quale ha domandato, nel merito, Parte_1 il collocamento del figlio e la conseguente regolamentazione dei tempi di Per_1
pagina 5 di 14 permanenza dei minori presso i genitori, nonché somme maggiori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rispetto a quella stabilita dal Tribunale. ON Pertanto il collocamento della minore presso il padre è stato disposto, prima in sede di separazione e poi nel giudizio di primo grado, in considerazione delle difficoltà nel rapporto con la madre manifestate dalla ragazza la quale ha espresso la propria preferenza per il collocamento paterno: il disagio manifestato ON da è stato valutato al fine di individuare l'ambiente più vicino al suo interesse nonché i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, essenziali per la minore al fine di mantenere un adeguato rapporto anche con la madre e di favorire e garantire la bigenitorialità.
Per tali ragioni e tenuto conto che non sussistono motivi di contrasto tra le parti ON in ordine al collocamento della minore presso il padre, si ritiene che l'audizione della stessa – finalizzata, in base alla prospettazione dell'appellante, a far emergere la sofferenza della ragazza e quella del FR nonché la inadeguatezza dei comportamenti materni - non sia necessaria, poiché diretta ad evidenziare situazioni di tensione e conflittualità tra la madre e la figlia e quindi circostanze, già emerse, non contestate e valutate nell'ottica del superiore interesse della ragazza e perché la coinvolgerebbe ulteriormente nel conflitto tra i genitori - che, come si evince dagli scritti difensivi di entrambe le parti, nel corso degli anni non si è attenuato - con conseguente pregiudizio per la ragazza.
D'altra parte, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ascolto “non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore” (tra le altre, Cass. civ. n. 4595/2025): ne consegue che,
pagina 6 di 14 ON nella specie, l'audizione della minore non può rappresentare uno mezzo
(istruttorio) per acquisire elementi di prova al fine di per verificare e valutare le opinioni e la situazione del FR . Per_1
Per le considerazioni svolte si ritiene – come sostenuto dal Tribunale – di non ONr procedere alla audizione della minore
1.2.3) In merito al mancato ascolto del minore , nato il [...], e Per_1 alla omessa motivazione sul punto si osserva, anzitutto, che in tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni la Suprema Corte ha affermato che “il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre
l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se la audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni” (Cass. civ. n. 4595/2025).
Nella fattispecie in esame il resistente, odierno appellante, ha chiesto di sentire il minore “ove ritenuto necessario “(v. comparsa di costituzione Per_1 innanzi al Tribunale del 25.1.2025) e ha ribadito detta istanza in questa sede ON (“Audizione dei figli minori, quantomeno di ), ma non ha fornito elementi utili al fine di evidenziare una capacità di discernimento, tenuto conto della età del minore (che all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio di divorzio aveva 9 anni ed ha compiuto 10 anni nel corso del presente procedimento di appello), tale da giustificare la necessità del suo ascolto, in base ai principi sopra enunciati: per tali ragioni non è configurabile il vizio di omessa motivazione lamentato dall'appellante.
In ogni caso, considerati l'età del minore , la mancanza di concreti Per_1 elementi in ordine alla sua concreta capacità di discernimento e il fatto che il pagina 7 di 14 lasso di tempo di due anni che deve trascorrere affinché possa presumersi detta capacità è comunque apprezzabile, si ritiene di non procedere all'ascolto del medesimo, tenuto conto anche che si tratterebbe di una audizione meramente esplorativa che potrebbe arrecargli pregiudizio poiché, in presenza di un rapporto tra i genitori caratterizzato ancora da notevole conflittualità, lo esporrebbe inevitabilmente ad una condizione di stress emotivo.
1.2.4) Per le considerazioni svolte il primo motivo va respinto.
2.1) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei messaggi vocali depositati dalla controparte deducendo che detta omissione ha determinato un vizio del contraddittorio, non avendo le parti potuto esercitare il diritto di difesa rispetto a tale materiale probatorio.
In particolare, deduce che l'appellata, con la memoria ex art. 417 bis c.p.c. n.
3 del 6.2.2025, ha depositato n. 9 messaggi vocali che erano stati inviati dalla figlia alla madre (all. n. 17); secondo l'appellante si tratta di un evento che, Per_2 sotto il profilo processuale, merita di essere censurato e che dimostra le condotte violente della la quale, ad avviso dell'appellante, “pur di distruggere il padre CP_1
e ottenere un risultato preteso, conferma di utilizzare i figli”; a tale riguardo sostiene che risulta documentalmente provato che la strumentalizza i figli CP_1 per danneggiare la figura paterna e lamenta che la figlia che secondo Per_2
l'appellante non ha mai ceduto di fronte alle imposizioni materne e si è prodigata per proteggere i fratelli dalla loro madre, è stata maltrattata e umiliata dalla donna anche quando tentava di riallacciare un legame con lei;
l'appellante riferisce che a tale proposito la figlia ha consegnato un documento nel quale Per_2 ha descritto il proprio dolore e sostiene che si tratta di una circostanza che dimostra la necessità di ascoltare i minori per evitare che le condotte della madre arrechino loro ulteriori pregiudizi.
Deduce inoltre che il figlio ha manifestato il desiderio di riunirsi alle Per_1
ON sorelle e al padre e di mantenere rapporti con la madre;
quanto a l'appellante chiede che venga affidata al medesimo ed evidenzia la necessità
pagina 8 di 14 dell'attivazione di un percorso di recupero della genitorialità nei confronti dell'appellata unitamente ad un percorso di sostegno psicologico.
2.2) Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto la collocazione prevalente presso il padre ON della figlia e presso la madre del figlio rilevando che detta statuizione Per_1 viola il principio di non separazione dei fratelli – che trova fondamento nel diritto del minore alla conservazione delle relazioni familiari - contrasta con il superiore interesse dei minori e non è supportata da una adeguata motivazione.
2.3) Il secondo ed il terzo motivo di gravame – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente – non sono meritevoli di accoglimento.
2.3.1) Va in primo luogo osservato che non è configurabile la eccepita “nullità della sentenza per omessa pronuncia sui video depositati” dalla ricorrente nel procedimento di primo grado.
Invero, premesso che si tratta di messaggi vocali inviati dalla figlia maggiorenne, alla madre (circostanza che non è in contestazione tra le Per_2 parti), si osserva che i provvedimenti relativi ai figli sono stati emessi dal giudice di primo grado in considerazione di quanto già accertato dal Tribunale - in sede di separazione dei coniugi, sulla base di approfondite valutazioni psicologiche - senza fare alcun riferimento al contenuto dei messaggi prodotti dalla ricorrente, odierna appellata: pertanto le doglianze relative alla omessa pronuncia in ordine al deposito di detti messaggi appaiono prive di interesse, perché la documentazione non è stata valorizzata dal Tribunale ai fini della decisione.
In ogni caso si osserva che non è ravvisabile la dedotta violazione del principio del contraddittorio atteso che i messaggi di cui si discute sono stati allegati alla memoria depositata nel termine previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., III comma – in base al quale la parte attrice può indicare la prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla controparte – prima della udienza dell'11.2.2025 che ha garantito il contradittorio sulle questioni trattate dalle parti e quindi anche su quelle relative al deposito dei messaggi vocali, rispetto al quale non è stata sollevata alcuna eccezione né è stata svolta alcuna argomentazione difensiva.
pagina 9 di 14 2.3.2) Peraltro si ritiene che i messaggi in questione non assumano significativo rilievo ai fini della decisione perché, anche a voler prescindere dal fatto che, dal contenuto degli stessi, non è possibile evincere il contesto in cui detti messaggi sono stati trasmessi, si osserva che si tratta di vocali che la ragazza ha inviato alla madre lamentando una personale situazione di disagio
(derivante, per esempio, dal disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti, da alcuni comportamenti del medesimo collegati alla convinzione di avere sempre ragione e al fatto che il padre non sa ascoltare gli altri e non è disponibile al dialogo) che, tuttavia, in questa sede non può comportare una valutazione diversa da quella che ha effettuato il Tribunale, atteso che la figlia
è maggiorenne sicché nessun provvedimento va emesso nei suoi confronti Per_2 in ordine all'affidamento e al collocamento della stessa né in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione dei genitori: è quindi irrilevante anche la missiva allegata dall'appellante nel presente procedimento di appello (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla inammissibilità della documentazione) con cui la figlia maggiorenne ha, tra l'altro, spiegato le ragioni dei messaggi inviati Per_2 alla madre e di aver affrontato e chiarito con il padre le pregresse discussioni.
2.3.3) D'altra parte, nel corso del procedimento non sono emersi profili di inidoneità genitoriale a carico di (e, del resto, la stessa appellata Parte_1 non ha evidenziato criticità sotto tale aspetto, neanche sulla base della suddetta documentazione) né a carico di , non essendo state allegate situazioni CP_1 sopravvenute, dall'epoca della separazione, dalle quali poter desumere che ella non sia in grado di occuparsi della prole e non essendo sufficiente al fine di escludere l'affido condiviso il rapporto conflittuale tra la madre e la figlia minore ON
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della prova testimoniale della figlia maggiore richiesta dall'appellante, atteso che i Per_2 capitoli di prova sono generici e implicano inammissibili valutazioni da parte dei testimoni (cap. n. 1, 2, 3,4), non descrivono i presunti comportamenti della madre e sono privi di riferimenti temporali (tutti i capitoli) e pertanto non pagina 10 di 14 permettono una adeguata prova contraria sulle circostanze genericamente dedotte.
Peraltro la prova, così come articolata, per la sua genericità, non consente di valutare le condotte materne laddove, invece, sulla base delle relazioni dei servizi sociali tenute in considerazione dal Tribunale – e non contestate in questa sede dalle parti - non emergono criticità a carico della madre, tali da compromettere il corretto svolgimento del ruolo genitoriale.
2.3.4) In ordine alle ulteriori doglianze articolate con i motivi in esame – basate sul fatto che il collocamento prevalente di presso la madre è stato Per_1 disposto senza una adeguata motivazione e contrasta con il superiore interesse del minore a conservare la convivenza e la comunione di vita con le sorelle – si osserva che non sono ravvisabili concrete ragioni per modificare le statuizioni del
Tribunale che ha confermato i provvedimenti emessi all'esito del giudizio di separazione. ON Invero il collocamento prevalente di presso il padre, con cui abita la sorella maggiore, è conforme alla volontà della ragazza che, come si è detto, aveva manifestato una maggiore empatia nei confronti del padre, mentre, riguardo a , il cambiamento delle sue quotidiane abitudini di vita che Per_1 deriverebbe dalla modifica di una situazione consolidatasi nel tempo non appare, allo stato, conforme all'interesse del minore, poiché è invece necessario garantirgli continuità e stabilità, in mancanza di elementi pregiudizievoli che non sono ricollegabili alla “separazione” del minore dalle due sorelle, dedotta dall'appellante.
A tale proposito si osserva, infatti, che, nella fattispecie in esame, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le statuizioni del Tribunale garantiscono la conservazione del rapporto affettivo e le interazioni tra le sorelle e il FR, avuto riguardo alle modalità e ai tempi di frequentazione che consentono un ampio diritto di visita, favorito, altresì, dalla breve distanza - circa un chilometro
- tra l'abitazione paterna e quella materna.
Inoltre, sotto diverso profilo, va anche rilevato che i tre figli si trovano in fasi differenti della crescita tenuto conto del fatto che le esigenze scolastiche e pagina 11 di 14 sociali di , che ha 10 anni, sono chiaramente diverse da quelle della sorella Per_1
ON
prossima al compimento dei 18 anni, e di che ha 22 anni: in tale Per_2 contesto il collocamento disposto da Tribunale non è tale da compromettere il rapporto tra il FR e le sorelle poiché – da un lato – permette a ciascuno di salvaguardare le proprie esigenze connesse alla età di ognuno e al minore Per_1 di continuare a vivere nell'ambiente in cui ha vissuto con la madre dall'epoca della separazione e - dall'altro – di mantenere il rapporto affettivo tra le sorelle ed il FR con le modalità e i tempi stabiliti dal Tribunale che garantiscono la costante frequentazione tra gli stessi, salvaguardando le rispettive e diverse esigenze dei minori, e che, pertanto, vanno confermati.
2.3.5) I motivi in esame vanno quindi respinti.
3.1) Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione economica rilevando che il contributo di €. 150,00 mensili per il mantenimento dei figli, posto a carico della ex coniuge, è iniquo considerando ON l'età adolescenziale di (di cui non sono state valorizzate le aspirazioni canore da parte della madre) e il percorso universitario di (che studia con profitto Per_2 sebbene la madre si sia opposta a questa scelta volendole imporre un lavoro manuale); deduce che la considera “l'unico figlio” e lamenta che la CP_1 Per_1 controparte non ha mai partecipato alle spese straordinarie.
3.2) Il motivo è infondato e va respinto.
Invero, premesso che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alle condizioni reddituali così come indicate nella sentenza di primo grado, deve ritenersi accertato che gli ex coniugi percepiscono una retribuzione mensile che ammonta a circa € 1.700,00, quanto a e a circa € 1.600,00, Parte_1 quanto a;
risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta che CP_1 quest'ultima sostiene un canone per la locazione dell'appartamento in cui abita, di
€. 360,00 mensili, mentre l'appellante occupa l'immobile, già adibito a casa coniugale, di comproprietà degli ex coniugi (circostanza questa pacifica, essendo stata già accertata in sede di separazione, come risulta dalla sentenza n.
383/2022).
pagina 12 di 14 Ciò posto si ritiene che la somma di €. 150,00 mensili, stabilita in sede di separazione e confermata dal giudice di primo grado, sia congrua alla luce delle complessive condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze dei figli e tenuto conto che ciascuno dei genitori deve provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei giorni in cui li terrà con sé, nonché del reddito percepito dagli ex coniugi e del fatto che la appellata deve anche sostenere un esborso mensile per la locazione dell'immobile, a differenza dell'appellante che può disporre della casa coniugale di cui le parti sono comproprietarie.
4.) Si ritiene infine che non siano ravvisabili i presupposti per accogliere le richieste dell'appellante in merito all'assegno unico, considerato il collocamento ON della figlia presso il padre, e del figlio , presso la madre, e tenuto conto Per_1 dell'ampio diritto di visita, elementi che, complessivamente valutati, giustificano la ripartizione in pari misura delle somme dovute, così come previsto dagli artt. 2 comma II e 6 comma IV del D.Lgs. 230 del 29.12.2021
5.) In conclusione, l'appello va rigettato, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
6.) L'esito complessivo del giudizio e la natura della controversia concernente problematiche che coinvolgono l'interesse di minori, giustifica la compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025, pubblicata il 12.2.2025.
Compensa integralmente le spese processuali del presente grado.
pagina 13 di 14 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 24 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa NA BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa NA BO Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 292/2025 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IA AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
IE LE
APPELLATA con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO pagina 1 di 14 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025 pubblicata in data 12.2.2025.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “….In Via Principale:- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per i motivi sopra esposti al punto 1 di cui in narrata, Ai sensi dell'art.
354 c.p.c., rimettere la causa dinanzi al giudice di primo grado, ai fini dell'ascolto del minore In Subordine: - Riformare la sentenza impugnata disponendo il collocamento del minore presso il padre;
previo ascolto dello stesso senza Per_1
ON imposizioni di visita alla madre relativamente alla figlia stante le relazioni attuali tra la stessa e la madre affidata al padre;
- Regolamentare le modalità di visita del minore , in ossequio alle indicazioni di cui al piano genitoriale;
- Per_1
Disporre un assegno di mantenimento a carico della madre in favore CP_1
ON dei figli ed in particolare : 250,00 euro mensili per le figlie e non Per_2 autosufficienti, 200, 00 euro per il figlio , spese straordinarie al 50%. - Per_1
Assegno Unico Universale in favore del padre al 100% relativamente alle figlie ON e nella misura del 50% per il figlio - Con vittoria di spese e Per_2 Per_1 compensi del doppio grado di giudizio. - Audizione dei figli minori, quantomeno di ON
”
DELL'APPELLATA: “…. ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via principale: respingere integralmente l'appello proposto dal sig.
[...] in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Pt_1 confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025 pubblicata il 12 febbraio 2025. Con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario spese generali, oltre CAP ed IVA come per legge.”
DEL PROCURATORE GENERALE: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 104/2025, pubblicata il 12.2.12025, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_1
pagina 2 di 14 ON disponendo, quanto ai figli minori nata il [...], ed , nato Pt_1 Per_1
ON il 4.5.2015, l'affidamento condiviso con collocazione prevalente della minore presso il padre e del minore presso la madre;
il giudice di primo grado ha, Per_1 inoltre, dato atto che la figlia maggiorenne della coppia, nata il [...], Per_2 vive con il padre e non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica;
ha poi regolamentato i tempi di frequentazione tra i minori e i genitori disponendo che, salvo diverso accordo, i primi “trascorreranno insieme i fine-settimana alternativamente con un genitore e con l'altro, dalle ore 16 del venerdì fino alla domenica dopo cena e durante la settimana trascorreranno insieme almeno un pomeriggio incluso il pernotto presso il padre e uno presso la madre ( ad esempio il martedì pomeriggio dalla madre fino al mercoledì mattina e il mercoledì pomeriggio dal padre fino al giovedì mattina)” e che “trascorreranno le festività e le vacanze secondo il criterio dell'alternanza, alternativamente giorni di Natale,
Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua Lunedì dell'Angelo e durante il periodo estivo ciascun genitore potrà tenere i figli per 15 giorni, anche frazionati in due periodi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno”.
Il Tribunale ha altresì disposto l'assegnazione della casa a ha CP_3 stabilito che ciascun genitore provvederà al mantenimento dei due figli minorenni ON e della figlia maggiorenne “nei giorni in cui li terrà con sé” e ha posto a carico di il versamento, in favore dell'ex coniuge, di un assegno pari a € CP_1
150,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
ha, infine, posto a carico dei genitori il pagamento delle spese straordinarie per tutti e tre i figli nella misura del 50% e prescritto che entrambi i genitori e i due figli minori effettuino un percorso psicoterapeutico presso il Consultorio AST territorialmente competente.
II) Ha proposto impugnazione avverso la predetta sentenza CP_4
ON lamentandone la erroneità per omesso ascolto dei minori di 17 anni, ed
, di 10 anni - oltre la carenza di motivazione sul punto - nonché per la Per_1 mancata pronuncia sui alcuni video depositati dalla controparte, censurando la decisione nella parte in cui il Tribunale ha disposto il collocamento presso il padre ON della figlia e presso la madre del figlio in “violazione del principio di Per_1
pagina 3 di 14 non separazione dei fratelli” e contestando la statuizione economica ritenendo la somma stabilita a titolo di mantenimento troppo esigua e quindi non congrua in relazione alle necessità dei figli.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo, in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza e di rimettere la causa al primo giudice, e, in via subordinata, di disporre il collocamento del minore presso il padre, previo Per_1 ascolto del minore, di regolamentare le modalità di visita del figlio, di porre a carico della ex moglie un contributo al mantenimento dei figli di €. 250,00 ON mensili per e e di €. 200,00 per , oltre il 50% delle spese Per_2 Per_1 straordinarie, l'assegno unico universale al 100% per le figlie e al 50% per il figlio
, con vittoria delle spese di lite. Per_1
III) costituendosi, ha contestato le domande avversarie CP_1 deducendone l'infondatezza e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non necessario l'ascolto dei ON minori ed deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. Per_1
315-bis, 336-bis e 337-octies c.c.; richiamata la giurisprudenza di legittimità in ON tema di ascolto del minore, l'appellante lamenta che l'audizione della figlia in considerazione della sua età (17 anni) e del rapporto conflittuale con la madre, causato, secondo l'appellante, dai comportamenti della donna, era obbligatoria alla luce degli episodi che avevano coinvolto i figli, non potendo la conflittualità tra la madre e la figlia giustificare la inutilità dell'ascolto, avuto riguardo anche al fatto che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione a tutela pagina 4 di 14 dell'autodeterminazione e della personalità del medesimo e a garanzia della sue aspettative.
Deduce inoltre l'omessa motivazione circa le ragioni del mancato ascolto del figlio , prossimo al compimento dei dieci anni di età. Per_1
1.2) Il motivo in esame non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
1.2.1) Va anzitutto osservato che il mancato ascolto dei minori non comporta la rimessione al giudice di primo grado, come richiesto dall'appellante in via principale, non rientrando tale ipotesi tra quelle previste dall'art.345 c.p.c.
1.2.2) Ciò posto, con riferimento alla richiesta di “audizione dei figli minori, ON quantomeno di avanzata dall'appellante, si osserva anzitutto che “….il diritto del minore di partecipare alle decisioni che lo riguardano deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo e solo con il compimento del dodicesimo anno di età sorge l'obbligatorietà dell'ascolto e della motivazione espressa della scelta contraria da parte del giudice” (Cass. civ. n. 4595/2025 ed altre citate in motivazione).
Nel caso di specie, con la sentenza di separazione n. 383/2022, pubblicata il ON 20.5.2022, il Tribunale ha disposto l'affidamento congiunto dei minori ed e il collocamento prevalente della ragazza presso il padre e del figlio Per_1 Per_1
ON presso la madre, evidenziando, quanto a che la ragazza aveva “manifestato una maggiore empatia verso il padre e una preferenza per il collocamento paterno”, che il rapporto con la madre aveva conosciuto momenti di tensione e, con il tempo, i contatti e gli incontri con la madre erano ripresi con una certa regolarità.
Il giudice di primo grado, all'esito del procedimento di scioglimento del ON matrimonio, ha confermato il collocamento della figlia presso il padre e tale provvedimento non è in contestazione in questa sede: sul punto, infatti, non è stato proposto appello incidentale da che ha chiesto la reiezione CP_1 della impugnazione proposta da il quale ha domandato, nel merito, Parte_1 il collocamento del figlio e la conseguente regolamentazione dei tempi di Per_1
pagina 5 di 14 permanenza dei minori presso i genitori, nonché somme maggiori a titolo di contributo al mantenimento dei figli, rispetto a quella stabilita dal Tribunale. ON Pertanto il collocamento della minore presso il padre è stato disposto, prima in sede di separazione e poi nel giudizio di primo grado, in considerazione delle difficoltà nel rapporto con la madre manifestate dalla ragazza la quale ha espresso la propria preferenza per il collocamento paterno: il disagio manifestato ON da è stato valutato al fine di individuare l'ambiente più vicino al suo interesse nonché i tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, essenziali per la minore al fine di mantenere un adeguato rapporto anche con la madre e di favorire e garantire la bigenitorialità.
Per tali ragioni e tenuto conto che non sussistono motivi di contrasto tra le parti ON in ordine al collocamento della minore presso il padre, si ritiene che l'audizione della stessa – finalizzata, in base alla prospettazione dell'appellante, a far emergere la sofferenza della ragazza e quella del FR nonché la inadeguatezza dei comportamenti materni - non sia necessaria, poiché diretta ad evidenziare situazioni di tensione e conflittualità tra la madre e la figlia e quindi circostanze, già emerse, non contestate e valutate nell'ottica del superiore interesse della ragazza e perché la coinvolgerebbe ulteriormente nel conflitto tra i genitori - che, come si evince dagli scritti difensivi di entrambe le parti, nel corso degli anni non si è attenuato - con conseguente pregiudizio per la ragazza.
D'altra parte, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'ascolto “non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore” (tra le altre, Cass. civ. n. 4595/2025): ne consegue che,
pagina 6 di 14 ON nella specie, l'audizione della minore non può rappresentare uno mezzo
(istruttorio) per acquisire elementi di prova al fine di per verificare e valutare le opinioni e la situazione del FR . Per_1
Per le considerazioni svolte si ritiene – come sostenuto dal Tribunale – di non ONr procedere alla audizione della minore
1.2.3) In merito al mancato ascolto del minore , nato il [...], e Per_1 alla omessa motivazione sul punto si osserva, anzitutto, che in tema di ascolto del minore di età inferiore ai dodici anni la Suprema Corte ha affermato che “il giudice ha il potere discrezionale officioso di indagare la sussistenza della capacità di discernimento e, valutate le emergenze processuali in merito, di disporre
l'ascolto del minore, ma non è tenuto a motivare le ragioni dell'omesso ascolto se la audizione non è stata richiesta allegando le ragioni per le quali deve ritenersi avvenuta la maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più il minore è lontano dalla età degli anni dodici. Anche qualora sia stata richiesta l'audizione del minore infradodicenne, il dovere di motivare si affievolisce, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che dagli atti del giudizio non emerga una eccezionale maturità del minore o gravi ragioni” (Cass. civ. n. 4595/2025).
Nella fattispecie in esame il resistente, odierno appellante, ha chiesto di sentire il minore “ove ritenuto necessario “(v. comparsa di costituzione Per_1 innanzi al Tribunale del 25.1.2025) e ha ribadito detta istanza in questa sede ON (“Audizione dei figli minori, quantomeno di ), ma non ha fornito elementi utili al fine di evidenziare una capacità di discernimento, tenuto conto della età del minore (che all'epoca in cui è stato introdotto il giudizio di divorzio aveva 9 anni ed ha compiuto 10 anni nel corso del presente procedimento di appello), tale da giustificare la necessità del suo ascolto, in base ai principi sopra enunciati: per tali ragioni non è configurabile il vizio di omessa motivazione lamentato dall'appellante.
In ogni caso, considerati l'età del minore , la mancanza di concreti Per_1 elementi in ordine alla sua concreta capacità di discernimento e il fatto che il pagina 7 di 14 lasso di tempo di due anni che deve trascorrere affinché possa presumersi detta capacità è comunque apprezzabile, si ritiene di non procedere all'ascolto del medesimo, tenuto conto anche che si tratterebbe di una audizione meramente esplorativa che potrebbe arrecargli pregiudizio poiché, in presenza di un rapporto tra i genitori caratterizzato ancora da notevole conflittualità, lo esporrebbe inevitabilmente ad una condizione di stress emotivo.
1.2.4) Per le considerazioni svolte il primo motivo va respinto.
2.1) Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia circa l'ammissibilità e l'utilizzabilità dei messaggi vocali depositati dalla controparte deducendo che detta omissione ha determinato un vizio del contraddittorio, non avendo le parti potuto esercitare il diritto di difesa rispetto a tale materiale probatorio.
In particolare, deduce che l'appellata, con la memoria ex art. 417 bis c.p.c. n.
3 del 6.2.2025, ha depositato n. 9 messaggi vocali che erano stati inviati dalla figlia alla madre (all. n. 17); secondo l'appellante si tratta di un evento che, Per_2 sotto il profilo processuale, merita di essere censurato e che dimostra le condotte violente della la quale, ad avviso dell'appellante, “pur di distruggere il padre CP_1
e ottenere un risultato preteso, conferma di utilizzare i figli”; a tale riguardo sostiene che risulta documentalmente provato che la strumentalizza i figli CP_1 per danneggiare la figura paterna e lamenta che la figlia che secondo Per_2
l'appellante non ha mai ceduto di fronte alle imposizioni materne e si è prodigata per proteggere i fratelli dalla loro madre, è stata maltrattata e umiliata dalla donna anche quando tentava di riallacciare un legame con lei;
l'appellante riferisce che a tale proposito la figlia ha consegnato un documento nel quale Per_2 ha descritto il proprio dolore e sostiene che si tratta di una circostanza che dimostra la necessità di ascoltare i minori per evitare che le condotte della madre arrechino loro ulteriori pregiudizi.
Deduce inoltre che il figlio ha manifestato il desiderio di riunirsi alle Per_1
ON sorelle e al padre e di mantenere rapporti con la madre;
quanto a l'appellante chiede che venga affidata al medesimo ed evidenzia la necessità
pagina 8 di 14 dell'attivazione di un percorso di recupero della genitorialità nei confronti dell'appellata unitamente ad un percorso di sostegno psicologico.
2.2) Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha disposto la collocazione prevalente presso il padre ON della figlia e presso la madre del figlio rilevando che detta statuizione Per_1 viola il principio di non separazione dei fratelli – che trova fondamento nel diritto del minore alla conservazione delle relazioni familiari - contrasta con il superiore interesse dei minori e non è supportata da una adeguata motivazione.
2.3) Il secondo ed il terzo motivo di gravame – che, per la stretta connessione delle questioni trattate, possono essere esaminati congiuntamente – non sono meritevoli di accoglimento.
2.3.1) Va in primo luogo osservato che non è configurabile la eccepita “nullità della sentenza per omessa pronuncia sui video depositati” dalla ricorrente nel procedimento di primo grado.
Invero, premesso che si tratta di messaggi vocali inviati dalla figlia maggiorenne, alla madre (circostanza che non è in contestazione tra le Per_2 parti), si osserva che i provvedimenti relativi ai figli sono stati emessi dal giudice di primo grado in considerazione di quanto già accertato dal Tribunale - in sede di separazione dei coniugi, sulla base di approfondite valutazioni psicologiche - senza fare alcun riferimento al contenuto dei messaggi prodotti dalla ricorrente, odierna appellata: pertanto le doglianze relative alla omessa pronuncia in ordine al deposito di detti messaggi appaiono prive di interesse, perché la documentazione non è stata valorizzata dal Tribunale ai fini della decisione.
In ogni caso si osserva che non è ravvisabile la dedotta violazione del principio del contraddittorio atteso che i messaggi di cui si discute sono stati allegati alla memoria depositata nel termine previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., III comma – in base al quale la parte attrice può indicare la prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla controparte – prima della udienza dell'11.2.2025 che ha garantito il contradittorio sulle questioni trattate dalle parti e quindi anche su quelle relative al deposito dei messaggi vocali, rispetto al quale non è stata sollevata alcuna eccezione né è stata svolta alcuna argomentazione difensiva.
pagina 9 di 14 2.3.2) Peraltro si ritiene che i messaggi in questione non assumano significativo rilievo ai fini della decisione perché, anche a voler prescindere dal fatto che, dal contenuto degli stessi, non è possibile evincere il contesto in cui detti messaggi sono stati trasmessi, si osserva che si tratta di vocali che la ragazza ha inviato alla madre lamentando una personale situazione di disagio
(derivante, per esempio, dal disinteresse manifestato dal padre nei suoi confronti, da alcuni comportamenti del medesimo collegati alla convinzione di avere sempre ragione e al fatto che il padre non sa ascoltare gli altri e non è disponibile al dialogo) che, tuttavia, in questa sede non può comportare una valutazione diversa da quella che ha effettuato il Tribunale, atteso che la figlia
è maggiorenne sicché nessun provvedimento va emesso nei suoi confronti Per_2 in ordine all'affidamento e al collocamento della stessa né in merito ai tempi e alle modalità di frequentazione dei genitori: è quindi irrilevante anche la missiva allegata dall'appellante nel presente procedimento di appello (a prescindere da ogni considerazione in ordine alla inammissibilità della documentazione) con cui la figlia maggiorenne ha, tra l'altro, spiegato le ragioni dei messaggi inviati Per_2 alla madre e di aver affrontato e chiarito con il padre le pregresse discussioni.
2.3.3) D'altra parte, nel corso del procedimento non sono emersi profili di inidoneità genitoriale a carico di (e, del resto, la stessa appellata Parte_1 non ha evidenziato criticità sotto tale aspetto, neanche sulla base della suddetta documentazione) né a carico di , non essendo state allegate situazioni CP_1 sopravvenute, dall'epoca della separazione, dalle quali poter desumere che ella non sia in grado di occuparsi della prole e non essendo sufficiente al fine di escludere l'affido condiviso il rapporto conflittuale tra la madre e la figlia minore ON
Né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire sulla base della prova testimoniale della figlia maggiore richiesta dall'appellante, atteso che i Per_2 capitoli di prova sono generici e implicano inammissibili valutazioni da parte dei testimoni (cap. n. 1, 2, 3,4), non descrivono i presunti comportamenti della madre e sono privi di riferimenti temporali (tutti i capitoli) e pertanto non pagina 10 di 14 permettono una adeguata prova contraria sulle circostanze genericamente dedotte.
Peraltro la prova, così come articolata, per la sua genericità, non consente di valutare le condotte materne laddove, invece, sulla base delle relazioni dei servizi sociali tenute in considerazione dal Tribunale – e non contestate in questa sede dalle parti - non emergono criticità a carico della madre, tali da compromettere il corretto svolgimento del ruolo genitoriale.
2.3.4) In ordine alle ulteriori doglianze articolate con i motivi in esame – basate sul fatto che il collocamento prevalente di presso la madre è stato Per_1 disposto senza una adeguata motivazione e contrasta con il superiore interesse del minore a conservare la convivenza e la comunione di vita con le sorelle – si osserva che non sono ravvisabili concrete ragioni per modificare le statuizioni del
Tribunale che ha confermato i provvedimenti emessi all'esito del giudizio di separazione. ON Invero il collocamento prevalente di presso il padre, con cui abita la sorella maggiore, è conforme alla volontà della ragazza che, come si è detto, aveva manifestato una maggiore empatia nei confronti del padre, mentre, riguardo a , il cambiamento delle sue quotidiane abitudini di vita che Per_1 deriverebbe dalla modifica di una situazione consolidatasi nel tempo non appare, allo stato, conforme all'interesse del minore, poiché è invece necessario garantirgli continuità e stabilità, in mancanza di elementi pregiudizievoli che non sono ricollegabili alla “separazione” del minore dalle due sorelle, dedotta dall'appellante.
A tale proposito si osserva, infatti, che, nella fattispecie in esame, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, le statuizioni del Tribunale garantiscono la conservazione del rapporto affettivo e le interazioni tra le sorelle e il FR, avuto riguardo alle modalità e ai tempi di frequentazione che consentono un ampio diritto di visita, favorito, altresì, dalla breve distanza - circa un chilometro
- tra l'abitazione paterna e quella materna.
Inoltre, sotto diverso profilo, va anche rilevato che i tre figli si trovano in fasi differenti della crescita tenuto conto del fatto che le esigenze scolastiche e pagina 11 di 14 sociali di , che ha 10 anni, sono chiaramente diverse da quelle della sorella Per_1
ON
prossima al compimento dei 18 anni, e di che ha 22 anni: in tale Per_2 contesto il collocamento disposto da Tribunale non è tale da compromettere il rapporto tra il FR e le sorelle poiché – da un lato – permette a ciascuno di salvaguardare le proprie esigenze connesse alla età di ognuno e al minore Per_1 di continuare a vivere nell'ambiente in cui ha vissuto con la madre dall'epoca della separazione e - dall'altro – di mantenere il rapporto affettivo tra le sorelle ed il FR con le modalità e i tempi stabiliti dal Tribunale che garantiscono la costante frequentazione tra gli stessi, salvaguardando le rispettive e diverse esigenze dei minori, e che, pertanto, vanno confermati.
2.3.5) I motivi in esame vanno quindi respinti.
3.1) Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione economica rilevando che il contributo di €. 150,00 mensili per il mantenimento dei figli, posto a carico della ex coniuge, è iniquo considerando ON l'età adolescenziale di (di cui non sono state valorizzate le aspirazioni canore da parte della madre) e il percorso universitario di (che studia con profitto Per_2 sebbene la madre si sia opposta a questa scelta volendole imporre un lavoro manuale); deduce che la considera “l'unico figlio” e lamenta che la CP_1 Per_1 controparte non ha mai partecipato alle spese straordinarie.
3.2) Il motivo è infondato e va respinto.
Invero, premesso che non sussiste contestazione tra le parti in ordine alle condizioni reddituali così come indicate nella sentenza di primo grado, deve ritenersi accertato che gli ex coniugi percepiscono una retribuzione mensile che ammonta a circa € 1.700,00, quanto a e a circa € 1.600,00, Parte_1 quanto a;
risulta, inoltre, dalla documentazione prodotta che CP_1 quest'ultima sostiene un canone per la locazione dell'appartamento in cui abita, di
€. 360,00 mensili, mentre l'appellante occupa l'immobile, già adibito a casa coniugale, di comproprietà degli ex coniugi (circostanza questa pacifica, essendo stata già accertata in sede di separazione, come risulta dalla sentenza n.
383/2022).
pagina 12 di 14 Ciò posto si ritiene che la somma di €. 150,00 mensili, stabilita in sede di separazione e confermata dal giudice di primo grado, sia congrua alla luce delle complessive condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze dei figli e tenuto conto che ciascuno dei genitori deve provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei giorni in cui li terrà con sé, nonché del reddito percepito dagli ex coniugi e del fatto che la appellata deve anche sostenere un esborso mensile per la locazione dell'immobile, a differenza dell'appellante che può disporre della casa coniugale di cui le parti sono comproprietarie.
4.) Si ritiene infine che non siano ravvisabili i presupposti per accogliere le richieste dell'appellante in merito all'assegno unico, considerato il collocamento ON della figlia presso il padre, e del figlio , presso la madre, e tenuto conto Per_1 dell'ampio diritto di visita, elementi che, complessivamente valutati, giustificano la ripartizione in pari misura delle somme dovute, così come previsto dagli artt. 2 comma II e 6 comma IV del D.Lgs. 230 del 29.12.2021
5.) In conclusione, l'appello va rigettato, restando assorbito l'esame di ogni altra questione.
6.) L'esito complessivo del giudizio e la natura della controversia concernente problematiche che coinvolgono l'interesse di minori, giustifica la compensazione integrale delle spese anche del presente grado di giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1 la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 104/2025, pubblicata il 12.2.2025.
Compensa integralmente le spese processuali del presente grado.
pagina 13 di 14 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 24 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa NA BO
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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