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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/03/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1345/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: nato in [...], Allegheny County, Pennsylvania, Stati Uniti Parte_1
d'America il 28 luglio 1970 (C.F.: ; C.F._1 nato in [...], Cook County, Illinois, Stati Uniti Parte_2
d'America il 5 ottobre 2001 (C.F.: ), C.F._2 entrambi residenti in 441 South Patton Ave Arlington Heights, IL 60005, Stati Uniti d'America ed entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Nobile 39, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Di Pietro che li rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv.
Marco Mazzeschi (pec e ; Email_1 Email_2
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte convenuta contumace)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nata in Italia a [...] il [...], NA successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America con il coniuge , e a sua Persona_2 volta naturalizzatasi statunitense in data 07/11/1945 (cfr. doc. 10 p.11).
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- Da alla di lei figlia , nata il [...]; NA Per_3 Per_2
- Da , alla di lei figlia nata il [...]; Parte_3 _4
- Da al di lei figlio nato il [...] (odierno _4 Parte_1 ricorrente);
- Da al di lui figlio nato il [...] (odierno Parte_1 Parte_2 ricorrente).
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che sia divenuto cittadino Persona_2 americano nel 1924, dunque in costanza di matrimonio con e durante la minore NA età della figlia (cfr. doc. 9). Parte_3
Tali circostanze impongono una disamina della fattispecie alla luce della normativa all'epoca vigente.
Al riguardo occorre richiamare l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato la NA cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla documentazione in atti, la quale attesta come venne a naturalizzarsi cittadina statunitense solo nell'anno 1945, e NA che pertanto avesse mantenuto la cittadinanza italiana fino a tale data.
La seconda norma di cui occorre dar conto è l'art. 12 della L. n. 555/1912 che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Questo Tribunale non ignora il contrasto esistente in giurisprudenza sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912 (a tenore del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), nonché la tesi secondo cui il citato art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso, come quello che occupa, in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Tuttavia, ritiene il Giudice di dover aderire al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sez. I., nella sentenza n. 454/2024, e concludere nel senso che la naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, termina, anche per quest'ultimo, la perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.12 della l. n. 555/1912.
Sennonché nel caso che occupa, deve ritenersi che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Alla luce di quanto precede, escluso che la naturalizzazione di abbia impedito Persona_2 la trasmissibilità della cittadinanza per via materna, deve a questo punto essere esaminata la richiesta dei ricorrenti, tenuto conto che l'ava veniva a naturalizzarsi nel 1945 NA quando la figlia era divenuta maggiorenne (cfr. doc. 10). Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tre passaggi per linea femminile: due anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da (coniugatasi nel NA
1904 con cittadino italiano) alla di lei figlia , nata il [...] e da Parte_3 quest'ultima (coniugatasi nel 1937 con cittadino statunitense) alla di lei figlia _4 nata il [...]; uno, successivo all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da R_
(coniugatasi nel 1965 con cittadino di nazionalità sconosciuta) al di lei figlio
[...] [...]
nato il [...]. Parte_1
1) Sulla discendenza da a e da quest'ultima a NA Per_3 Per_2 R_
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana (salvo casi del tutto marginali) avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a e alla di lei figlia Parte_3 R_
che in base alla legge dell'epoca non l'avevano acquistata, o perché nate anteriormente
[...] al 1° gennaio 1948 da madre cittadina (nel caso della prima), o perché nate anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero (nel caso della seconda) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nessun ostacolo può poi rinvenirsi nella successiva naturalizzazione dell'ava in NA quanto avvenuta nel 1945 e dunque non solo dopo la nascita della figlia, ma quando la stessa aveva oramai raggiunto la maggiore età, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del già citato art. 12 della legge n. 555/1912.
2) Sulla successiva discendenza da a . _4 Parte_1
Alla luce della giurisprudenza innanzi citata, il matrimonio di celebrato nel _4
1965, in quanto successivo al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, che è stata così trasmessa agli odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava NA agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e soprattutto, le ragioni della decisione (fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009 che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono), unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione CP_1 CP_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1345/2024, così provvede: - Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Lubrano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1345 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da: nato in [...], Allegheny County, Pennsylvania, Stati Uniti Parte_1
d'America il 28 luglio 1970 (C.F.: ; C.F._1 nato in [...], Cook County, Illinois, Stati Uniti Parte_2
d'America il 5 ottobre 2001 (C.F.: ), C.F._2 entrambi residenti in 441 South Patton Ave Arlington Heights, IL 60005, Stati Uniti d'America ed entrambi elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via Nobile 39, presso e nello studio dell'Avv. Claudio Di Pietro che li rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv.
Marco Mazzeschi (pec e ; Email_1 Email_2
(ricorrenti)
contro
:
, in persona del ministro pro tempore; Controparte_1
(parte convenuta contumace)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato alle parti termine sino al 27 febbraio 2025 per il deposito, ex art. 127 ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nata in Italia a [...] il [...], NA successivamente emigrata negli Stati Uniti d'America con il coniuge , e a sua Persona_2 volta naturalizzatasi statunitense in data 07/11/1945 (cfr. doc. 10 p.11).
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
La linea di discendenza riportata a supporto della domanda e risultante dalla documentazione versata in atti è la seguente:
- Da alla di lei figlia , nata il [...]; NA Per_3 Per_2
- Da , alla di lei figlia nata il [...]; Parte_3 _4
- Da al di lei figlio nato il [...] (odierno _4 Parte_1 ricorrente);
- Da al di lui figlio nato il [...] (odierno Parte_1 Parte_2 ricorrente).
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che sia divenuto cittadino Persona_2 americano nel 1924, dunque in costanza di matrimonio con e durante la minore NA età della figlia (cfr. doc. 9). Parte_3
Tali circostanze impongono una disamina della fattispecie alla luce della normativa all'epoca vigente.
Al riguardo occorre richiamare l'art. 11 della L. n. 555/1912 che disponeva “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, sempreché acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Ancorché la norma sembrerebbe deporre nel senso dell'automatica perdita della cittadinanza da parte dell'ava per il fatto stesso della naturalizzazione del marito, una lettura costituzionalmente orientata della stessa impone di ritenere che, al contrario, non si possa prescindere da un atto di volontà della donna, e che pertanto avesse conservato la NA cittadinanza italiana nonostante il marito l'avesse perduta.
Tale considerazione appare peraltro avvalorata anche dalla documentazione in atti, la quale attesta come venne a naturalizzarsi cittadina statunitense solo nell'anno 1945, e NA che pertanto avesse mantenuto la cittadinanza italiana fino a tale data.
La seconda norma di cui occorre dar conto è l'art. 12 della L. n. 555/1912 che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Questo Tribunale non ignora il contrasto esistente in giurisprudenza sulla portata e sull'interpretazione di tale norma in relazione all'art. 7 della medesima L. n. 555/1912 (a tenore del quale “Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), nonché la tesi secondo cui il citato art. 7 debba trovare applicazione anche nel caso, come quello che occupa, in cui durante la minore età dei figli il genitore abbia rinunciato alla cittadinanza italiana, e che prevalga o costituisca norma speciale rispetto al già citato articolo 12.
Tuttavia, ritiene il Giudice di dover aderire al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione Sez. I., nella sentenza n. 454/2024, e concludere nel senso che la naturalizzazione del genitore durante la minore età del figlio, termina, anche per quest'ultimo, la perdita della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art.12 della l. n. 555/1912.
Sennonché nel caso che occupa, deve ritenersi che l'intervenuta naturalizzazione del padre non possa aver determinato tout court la perdita della cittadinanza italiana in capo alla figlia, per la rilevante circostanza che accanto alla linea di discendenza maschile esisteva anche una linea femminile di cui oggi non può non tenersi conto, pena la vanificazione delle note sentenze di costituzionalità (di cui si dirà appresso) che hanno fatto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per via materna.
Del resto, una diversa lettura determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente assimilabili, ossia tra quelle della madre italiana sposata con un cittadino straniero, la quale in base alle note sentenze di incostituzionalità può aver trasmesso la cittadinanza, e quella della madre italiana sposata con un cittadino italiano poi naturalizzatosi straniero, che invece non potrebbe aver trasmesso la cittadinanza.
Alla luce di quanto precede, escluso che la naturalizzazione di abbia impedito Persona_2 la trasmissibilità della cittadinanza per via materna, deve a questo punto essere esaminata la richiesta dei ricorrenti, tenuto conto che l'ava veniva a naturalizzarsi nel 1945 NA quando la figlia era divenuta maggiorenne (cfr. doc. 10). Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza vi sono tre passaggi per linea femminile: due anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da (coniugatasi nel NA
1904 con cittadino italiano) alla di lei figlia , nata il [...] e da Parte_3 quest'ultima (coniugatasi nel 1937 con cittadino statunitense) alla di lei figlia _4 nata il [...]; uno, successivo all'entrata in vigore della Costituzione, ossia da R_
(coniugatasi nel 1965 con cittadino di nazionalità sconosciuta) al di lei figlio
[...] [...]
nato il [...]. Parte_1
1) Sulla discendenza da a e da quest'ultima a NA Per_3 Per_2 R_
[...]
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana (salvo casi del tutto marginali) avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 n.1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n. 4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate, nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a e alla di lei figlia Parte_3 R_
che in base alla legge dell'epoca non l'avevano acquistata, o perché nate anteriormente
[...] al 1° gennaio 1948 da madre cittadina (nel caso della prima), o perché nate anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina che aveva, altresì, perduto la propria cittadinanza, in quanto coniugatasi, anteriormente al 1° gennaio 1948, con cittadino straniero (nel caso della seconda) e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Nessun ostacolo può poi rinvenirsi nella successiva naturalizzazione dell'ava in NA quanto avvenuta nel 1945 e dunque non solo dopo la nascita della figlia, ma quando la stessa aveva oramai raggiunto la maggiore età, con conseguente inapplicabilità al caso di specie del già citato art. 12 della legge n. 555/1912.
2) Sulla successiva discendenza da a . _4 Parte_1
Alla luce della giurisprudenza innanzi citata, il matrimonio di celebrato nel _4
1965, in quanto successivo al 1948 e, dunque, all'entrata in vigore della Costituzione, non ha determinato la perdita della cittadinanza italiana, che è stata così trasmessa agli odierni ricorrenti.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava NA agli odierni ricorrenti non risulta essersi mai interrotta, con conseguente trasmissione, in capo a ciascuno di essi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di Controparte_1 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame e soprattutto, le ragioni della decisione (fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009 che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali sui rapporti su cui ancora incidono), unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione CP_1 CP_1 meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1345/2024, così provvede: - Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all' ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Lubrano