TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6990
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Inammissibile
    Vizi del provvedimento regionale

    Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti regionali e alle determinazioni dirigenziali delle ASL che certificano i costi dei dispositivi medici. Tali atti sono considerati di natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e inerenti a diritti soggettivi di natura patrimoniale, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e di affidamento, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, la Corte ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata per la razionalizzazione della spesa sanitaria e ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la legge individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sistema di payback non è retroattivo poiché la normativa era nota dal 2015. Ha inoltre escluso erroneità nei sistemi di calcolo del DM 6 luglio 2022, ritenendo che la distinzione tra costo del bene e del servizio sia una questione di corretta contabilizzazione aziendale. La fissazione di un tetto nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando il ricorso inammissibile in parte qua. Ha ritenuto che gli atti regionali e delle ASL abbiano natura meramente attuativa ed esecutiva, privi di discrezionalità, e che la controversia riguardi diritti soggettivi patrimoniali, la cui cognizione spetta al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale della disciplina del payback

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, rinviando alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte Costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei medesimi principi stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del diritto dell'Unione Europea, ritenendo che il payback non alteri le procedure di affidamento né il prezzo dei contratti, ma incida sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori in modo non imprevedibile. Ha altresì richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 17/04/2026, n. 6990
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6990
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo